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I limiti della legge 2/2009 ai fini della rilevazione del tasso usura

6 Maggio 2013

Consultique

Al comma 2 dell’art 117-bis del TUB (così modificato dall’art. 1, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L.18 maggio 2012, n. 62.) viene stabilito che “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”. Viene così introdotta “La Commissione di Istruttoria Veloce” (CIV) che dunque può essere prevista nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento o quando viene superato il limite di fido. Inoltre al comma 4 del già citato art. 117-bis viene stabilito che “Il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”. Il 30 giungo 2012 il CICR ha stabilito che la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente,nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi medi globali ai sensi della legge sull’usura dal I° trimestre 2010 viene utilizzata, in applicazione della L. 2/2009 e della Circolare della BI del 9 agosto 2009 la seguente formula:

TEG =Interessi * 36500 + Oneri su base annua * 100

          Numeri Debitori                Accordato

Dove:

  • gli “interessi” sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato.
  • i “numeri debitori” sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”.
  • gli “oneri su base annua” sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nella voce “oneri” rientrano quindi tutti costi di tenuta del conto corrente e per operazioni, le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari), le commissioni di massimo scoperto, la commissione di istruttoria veloce nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura ad “imposte e tasse”.
  • per “accordato” si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo). Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo).

Dunque in base a questa nuova formulazione, a differenza di quanto previsto dalla legge 108/96, l’accordato ha un ruolo determinante nella rilevazione dell’usura. Più è alto più tende a ridurre l’impatto sul TEG di tutti quegli oneri non “classificati” come interessi passivi.

Facciamo un esempio:

Un privato sul proprio conto corrente ha uno “sconfinamento in assenza di affidamento” pari a 2.000 euro per 15 giorni consecutivi. In coerenza anche con quanto stabilito dalla CICR verrà applicata oltre agli interesse passivi, pari ad esempio all’8% annuo, anche una commissione di istruttoria veloce di 50 euro. Gli interessi passivi pagati per 15 giorni ammontano a 6,58 euro e dunque un esborso complessivo tra interessi e spese pari a 56,58 euro. Il tasso soglia al primo trimestre 2013 è pari al 18,15% ed il TEG calcolato attraverso la formulazione della legge 2/2009 è pari al 10,5%. Non risulta usura! Se invece applicassimo la 108/96 ossia TAEG = (( Oneri x 36500) / Numeri Debitori)) il tasso effettivo praticato dalla banca è pari al 68,84% ovviamente siamo ampiamente in usura!

Considerazioni

L’impressione è che la formulazione della legge 2/2009 abbia minore efficacia nel captare l’usura rispetto alla previgente legge 108/96. Bastava semplicemente chiarire insindacabilmente che, le CMS o qualsiasi altro tipo di commissioni come l’istruttoria veloce, facevano parte integrante degli oneri ai fini della suddetta rilevazione. La tutela dei più deboli continua ad essere non sempre garantita.

 

 

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