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Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1354

13 Giugno 2011

Laddove la pagina internet dell’intermediario relativa ai bonifici preveda, relativamente all'accesso al bonifico europeo, un avviso che: illustri al cliente che, per potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sul risparmio energetico, è indispensabile utilizzare la modalità del bonifico ordinario, accompagnato dall’obbligo di recarsi successivamente presso la propria filiale per comunicare gli ulteriori dati richiesti dalla normativa in materia; si chiuda con l’avvertenza che “In assenza di tali dati la banca non potrà adempiere alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate”, con ciò illustrando chiaramente le conseguenze dell’eventuale scelta “errata” delle modalità di esecuzione del bonifico. In tale ipotesi, deve ritenersi che, nell’effettuare la scelta delle modalità con le quali eseguire il bonifico, il cliente debba verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per potersi poi avvalere delle agevolazioni fiscali, dovendosi perciò escludere qualsiasi successivo pregiudizio derivante dal mancato beneficio fiscale che sia ricondurre alla scelta effettuata dallo stesso cliente.


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