Con la sentenza in oggetto la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’opposizione alla sanzione comminata dalla Consob ad un ex funzionario della Banca Popolare di Vicenza per irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dall’istituto alla propria clientela, esclusivamente finalizzati all’acquisto delle azioni di propria emissione, in assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, che hanno portato ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento.
Nel farlo, la Corte d’Appello di Venezia ha posto l’accento:
- sulla titolarità, in capo al ricorrente, di funzioni aziendali effettivamente implicate nei processi di finanziamento della clientela, con responsabilità diretta e con funzioni di indirizzo della rete commerciale nel conseguimento degli obiettivi fissati dall’alta dirigenza della banca;
- sul ruolo attivo svolto dal funzionario nella realizzazione di quella correlazione tra finanziamenti e acquisti azionari (operazioni baciate), che fu la condizione necessaria per il successo delle iniziative intraprese dalla banca per raggiungere l’obiettivo del rafforzamento patrimoniale.
In questa logica, appare irrilevante, secondo la Corte, l’eccezione in ordine alla mancata prova del fatto che il funzionario non esercitò pressioni finalizzate all’acquisto di azioni della banca sui clienti, con i quali non aveva rapporti diretti, o sui dipendenti che a lui riferivano.
Infatti, conclude la Corte, il possesso di competenze inerenti al “contatto diretto con i clienti” non è condizione necessaria per l’imputazione della violazione in esame, poiché è sufficiente la partecipazione consapevole, a qualunque titolo, alle attività preordinate alla concessione di finanziamenti “strumentali”, a partire dalla fissazione di criteri, anche di budgeting, e indirizzi operativi ai livelli inferiori della “scala gerarchica”.