Con decreto del 26 giugno 2013 il Tribunale di Pavia ha enunciato alcuni importanti principi in ordine all’applicabilità delle nuove disposizione in materia di concordato contenute decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto Fare, entrate in vigore in data 22 giugno 13.
A fronte delle modifiche introdotte dall’art. 82 del suddetto decreto, l’art. 161, comma 6, L. Fall., prevede che l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con il decreto di cui ai primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudice di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3 e si applica l’articolo 170, secondo comma. II commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.
Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale ha ritenuto che la disposizione che prevede la nomina del commissario trovi applicazione a tutte le procedure pendenti, sia a quelle per le quali ancora non è stato emesso il decreto di concessione del termine, sia anche a tutte le altre, in quanto, nonostante il tenore letterale della norma (con il decreto di cui al terzo comma il Tribunale può nominare…) la ratio della disposizione, che consiste nel fornire al Tribunale un efficace strumento di controllo dell’operato della società in concordato al fine di evitare abusi a danno dei creditori (che si accompagna all’obbligatorietà, oggi normativamente prevista, della compilazioni di relazioni informative sull’andamento della società e della procedura preconcordataria), non può soffrire alcun limite temporale nella sua applicazione (anche in considerazione del fatto che già una parte della giurisprudenza di merito aveva anticipato tale figura nominando un ausiliario ex art. 68 c.p.c.) ed in particolare allorquando la proponente richiede una proroga del termine già assegnato.