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Giurisprudenza

Fideiussioni omnibus: il Tribunale di Brescia sulla nullità dei contratti redatti secondo il modello ABI

22 Luglio 2020

Tribunale di Brescia, 23 giugno 2020, n. 1176 – G.U. Canali

Di cosa si parla in questo articolo

Sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia e che da tale accertamento non sono esclusi i contratti che costituiscono applicazione “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 legge 287/1990, anche se stipulati anteriormente al riconoscimento dell’illecita intesa da pare dell’Autorità Garante.

L’estensione della nullità dall’intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a “valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l’onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima ed il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall’associazione di imprese con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità.

Dinnanzi a tale prova la banca può fornire prova contraria del nesso causale tra l’illecito concorrenziale ed il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall’Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazione e comportamenti relativi ad essa e al garante, idonei a dimostrare che le clausole vagliate non siano state determinate dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori.

La nullità di tali clausole contrattuali non travolge però automaticamente l’intero contratto di fideiussione, ma può essere vagliata alla stregua dell’art. 1419 c.c., laddove l’assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione.

 

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