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Giurisprudenza

Estinzione anticipata di un contratto di finanziamento: non può essere escluso il diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso

26 Marzo 2012

Giudice di Pace di Ottaviano, 21 settebre 2011

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 21 settembre 2011 il Giudice di Pace di Ottaviano, dott.ssa Filomena Bravaccio, affronta un caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento.

In particolare, nel caso di specie, le parti avevano stipulato un contratto di finanziamento con versamento, al momento della stipula del contratto, di commissioni e di costi assicurativi da parte del finanziato a favore della società finanziatrice; estinto anticipatamente il contratto di finanziamento, il soggetto finanziato non aveva però ottenuto la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitatigli.

Il Giudice, accogliendo la richiesta di risarcimento del danno promossa dal cliente finanziato, ha riconosciuto come contrario ai generali principi di correttezza e buona fede l’inserimento, nel contratto di finanziamento, di una clausola, sicuramente vessatoria, di esclusione del diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito.

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