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Giurisprudenza

Sussiste l’interesse del fallito a riassumere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per evitare l’esecutorietà del decreto

3 Novembre 2020

Dott. ssa Silvia Motta

Cassazione Civile, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22047 – Pres. Cristiano, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, la società debitrice, a seguito dell’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la dichiarazione di fallimento della stessa, ha riassunto il giudizio, deducendo di avere interesse alla definizione del procedimento per impedire il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Difatti, ai sensi dell’art. 653, primo comma, c.p.c, l’estinzione del procedimento avrebbe causato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, che, una volta chiusa la procedura fallimentare ed in caso di mancato soddisfacimento o di soddisfacimento solo parziale del creditore, sarebbe valso quale titolo per l’esecuzione nei confronti della società tornata in bonis.

Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la riassunzione del giudizio poiché (i) il credito oggetto del decreto ingiuntivo era stato ammesso allo stato passivo e quindi faceva parte dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e (ii) a seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito aveva perso la propria capacità processuale per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento ex 43 l. fall, ivi incluso il rapporto patrimoniale relativo al credito oggetto del decreto ingiuntivo.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione cassa la sentenza del giudice di merito e precisa:

  • che il credito oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo risulta estraneo alla procedura concorsuale, in quanto direttamente riferibile al fallito nei confronti del quale potrebbe essere fatto valere al momento di chiusura del fallimento e
  • che l’accertamento dei crediti per l’ammissione allo stato passivo si basa su una procedura di accertamento semplificata che produce effetti solo ai fini del concorso (ex art. 96, ultimo comma, l. fall.), non essendo opponibile al fallito tornato in bonis. Motivo per cui – nonostante l’ammissione del credito allo stato passivo – permane l’interesse del fallito a riassumere il giudizio.

In conclusione, il fallito, non perde la propria capacità processuale per la riassunzione del procedimento, trattandosi di crediti direttamente riferibili a quest’ultimo ed estranei alla procedura e mantiene il proprio interesse a proseguire il giudizio per non vedersi opporre il titolo esecutivo una volta tornato in bonis. 

 

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