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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: sufficiente il dolo eventuale

7 Gennaio 2021

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 07 ottobre 2020, n. 30442 – Pres. Zaza, Rel. Belmonte

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in tema di elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, costituito dal dolo generico, per il quale “è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di cagionarlo”.

Secondo gli ermellini pertanto, non rileva la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità, né tantomeno incide sul dolo la finalità perseguita in via contingente dall’agente, che risulta elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né rileva, ancora, il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato attraverso specifiche azioni esperibili. Infine, trattandosi di reato di pericolo, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, potendo il dolo configurarsi anche in forma eventuale (Cass. pen., Sez. V, 05 novembre 2014, n. 51715; Cass. pen., Sez. V, 09 marzo 2018, n. 14783; Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 2018, n. 42568. Per approfondimenti in tema di elemento soggettivo nei reati di bancarotta, ex multis, E. Bozheku, Riflessioni in ordine alle tematiche del pericolo e del dolo nella struttura del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in Cass. Pen., 2014, 2640; M. Poggi D’Angelo, Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta, in RIDPP, 4/2019, 2129; P. Rivello, Recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentare, in Cass. Pen., 4/2018, 1055).

La Corte si sofferma infine sul concorso dell’amministratore, di fatto e di diritto, nel reato di bancarotta, ribadendo il proprio consolidato orientamento secondo cui il primo risulta punibile, pur in assenza di formale qualifica, in forza dell’estensione ai reati fallimentari della disciplina di cui all’art. 2639 c.c., mentre la punibilità del secondo, anche quando si tratti di una c.d. “testa di legno”, si ricava dall’art. 40 c. 2 c.p., per omesso impedimento dell’attività di altri organi societari, dal momento che la posizione di garanzia discende dall’assunzione della qualità di amministratore (Cass. pen., Sez. V, 19 giugno 2008, n. 38712).

Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza in materia fallimentare dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell’evento.

Questioni in tema di ammissioni al passivo «critiche»
Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma

Revocatoria nei confronti del fallimento
Francesco Terrusi, Consigliere della Corte di Cassazione

Accordo di ristrutturazione
Antonio Didone, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

[…]

 

 

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