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Giurisprudenza

Concorso di reati tra bancarotta ed omesso deposito delle scritture contabili

15 Marzo 2021

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 16 novembre 2020, n. 3190 – Pres. Palla, Rel. Miccoli

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in commento la Cassazione torna sui rapporti fra i reati di bancarotta e quella di omesso deposito delle scritture contabili, evidenziando che quest’ultimo “previsto dagli articoli 220 e 16 n. 3, I. fall., concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, comma primo, n. 2), I. fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217, comma secondo, I. fall., nei casi in cui la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” (nello stesso senso Cass., Sez. V, 25 giugno 2013, n. 49789).

Sul punto, la Suprema Corte evidenzia in via preliminare che il delitto di cui all’art. 216, c. 1, n. 2 L. Fall. prevede due fattispecie alternative, essendo integrato sia nei casi di sottrazione, distruzione e mancata tenuta che in quelli di tenuta meramente irregolare delle scritture contabili. Ciò in quanto il bene giuridico tutelato non coincide con la mera informazione sulle vicende contabili e finanziarie dell’impresa, ma riguarda anche una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché la fattispecie risulta integrata anche laddove la ricostruzione del movimento degli affari del fallito sia ostacolato da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex multis, Cass., Sez. V, 18 aprile 2010, n. 21588; Cass., Sez. V, 12 novembre 2014, n. 2809 ; Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 1925).

Infine, gli ermellini evidenziano che di tali due fattispecie, solo la prima è idonea, a causa di un’omogeneità strutturale e funzionale fra le condotte, ad assorbire i reati di bancarotta documentale semplice e di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, risultando norma speciale ex art. 15 c.p. in forza del dolo specifico previsto dall’art. 216 c. 1, n. 2 (Cass. Sez. V, 13 febbraio 2018, n. 16744. Si veda anche, per approfondimenti, S. Cavallini, Bancarotta documentale e omesso deposito delle scritture contabili: nel più sta (sempre) il meno?, in Soc., 5/2014, 595).

 

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