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Giurisprudenza

Prededuzione dei crediti del professionista nel successivo fallimento

22 Marzo 2021

Giulia Pancioli, Dottoranda in Diritto Commerciale presso l’Università di Ferrara

Cassazione Civile, Sez. I, 15 gennaio 2021, n. 639 – Pres. Magda, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 111, co. 2 l. fall., nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell’ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda.

Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione analizza le condizioni affinché i crediti del professionista sorti “in funzione” di una procedura concorsuale possano essere soddisfatti in prededuzione nel successivo fallimento, limitando duramente l’operatività di tale beneficio.

Alla luce del principio di diritto su esteso, gli Ermellini sembrano reindirizzare il concetto stesso della funzionalità dei crediti sorti nel corso di una procedura concorsuale, nel senso di richiedere l’esistenza di un “nesso cronologico o teleologico” che li colleghi a quest’ultima.

Tale legame funzionale non risulta sussistere qualora i crediti derivino da una domanda di concordato dichiarata successivamente inammissibile, dal momento che, in tal caso, il procedimento di verifica del Tribunale verterà esclusivamente sulla proposta concordataria, la quale è di per sé inidonea a concretizzare gli effetti di miglior soddisfacimento delle pretese dei creditori concordatari e di esdebitazione che l’imprenditore intende perseguire con il ricorso ad un istituto di tal tipo e che, di fatto, inizieranno a prodursi solo con l’apertura della procedura concorsuale.

Secondo la Corte, il fatto che l’attuale disciplina concordataria ricolleghi alla sola iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese la cristallizzazione della massa passiva ex art. 169 l.fall. e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperibilità delle azioni revocatorie ex art. 69 bis co. 2°, non deve lasciare aperte le porte a interpretazioni elastiche dell’istituto che causino anche l’anticipazione dell’apertura della stessa procedura concordataria.

Come chiaramente argomentato dalla Cassazione, l’anticipazione degli effetti su menzionati trova la propria ratio nell’esigenza di tutela dei creditori concorsuali, oltre che di ordine pubblico.

Infatti, da un lato, la retrodatazione dei termini per l’esperimento delle azioni revocatorie “dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese” ha lo scopo di arginare il rischio che il maggior tempo richiesto per la verifica della proposta e del piano di concordato possa causare un eccessivo distacco temporale tra la presentazione della domanda di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa di fallimento, riducendo così la protezione dei creditori dalle condotte distrattive del patrimonio realizzatesi in quest’ultimo frangente.

Dall’altro lato, l’operatività della consecutio tra le procedure concorsuali perderebbe di valore qualora si riconduca, in via presuntiva, l’insolvenza dell’imprenditore ad un “evento incerto” quale è quello dell’ammissione del concordato, anziché alla data di deposito della domanda di concordato nel registro delle imprese, momento in cui, tra l’altro, è resa nota a terzi l’esistenza di uno stato di crisi che potrebbe non risultare più reversibile.

Sulla base di queste considerazioni, i Giudici concludono nel senso di escludere la prededuzione dei crediti professionali, qualora l’attività svolta dal professionista, seppur svolta con lo scopo precipuo di accedere alla procedura concordataria, di fatto non si sia rivelata utile a tal fine, se non a confezionare una proposta di concordato poi dichiarata inammissibile.

 

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