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Giurisprudenza

Il sequestro preventivo e la confisca prevalgono sui diritti di credito gravanti sul bene a prescindere dal momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento

20 Luglio 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. III, 08 gennaio 2020, n. 15776 – Pres. Sarno, Rel. Zunica

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La Cassazione, in tema di rapporti fra sequestro preventivo finalizzato alla confisca e dichiarazione di fallimento, ha stabilito che “la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento”.

Con la presente pronuncia, gli ermellini sconfessano l’orientamento in base al quale il sequestro preventivo disciplinato dall’art. 12 bis d. lgs. 74/2000 non può essere adottato su beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento comporterebbe il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in campo al soggetto fallito, attribuendone la gestione al curatore fallimentare (Sez. III, 29 maggio 2018, n. 45574).

Invero, la circostanza che la dichiarazione di fallimento sia intervenuta prima del sequestro non viene considerata dirimente, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge, specie in considerazione della finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato.

Pertanto, l’unico limite all’operatività della confisca diretta o per equivalente è rinvenibile solamente nell’eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato. Ciò comporta, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936), che il giudice penale è chiamato di volta in volta ad accertare l’eventuale titolarità o meno di diritti di terzi sui beni e, in caso positivo, le modalità di acquisizione del diritto, al fine di valutarne la buona fede (Per approfondimenti in tema di misure patrimoniali di prevenzione e diritti dei terzi, ex multis, Bontempelli, Paese, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, in Pen. Cont., 2/2019, 123. Per approfondimenti circa i rapporti fra sequestro e procedure concorsuali nel nuovo codice della crisi si rimanda a Mastrangelo, Le soluzioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al problema della sovrapposizione dei sequestri penali con le procedure liquidatorie, in Sis. Pen., 5/2020, 103).

 

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