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Giurisprudenza

L’iniziativa del PM per la dichiarazione di fallimento ex artt. 7 e 162, comma 2, l.fall.

15 Aprile 2021

Fabrizio Bonato

Cassazione Civile, Sez. I, 20 gennaio 2021, n. 976 – Pres. De Chiara, Rel. Pazzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, ha occasione di precisare le differenti modalità e percorsi procedurali mediante le quali il pubblico ministero ha la facoltà di presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, nonché i rapporti intercorrenti tra le stesse.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 7 l.fall., il pubblico ministero ha la facoltà di presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, tra l’altro, qualora l’insolvenza risulti dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

Ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., il pubblico ministero può inoltre presentare la predetta istanza nel contesto di una procedura di concordato preventivo e a seguito dell’inammissibilità della stessa.

Da un punto di vista strettamente formale, ai sensi dell’art. 7 l.fall. l’azione del pubblico ministero è stimolata da una segnalazione del giudice civile; per converso, il pubblico ministero è parte della procedura di concordato preventivo sin dal suo inizio ai sensi dell’art. 161, comma 5, l.fall. e, pertanto, alcuna segnalazione o stimolo di altro tipo sarebbe richiesta ai fini dell’esercizio della predetta azione.

Ciononostante, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, le legittimazioni del pubblico ministero ai sensi degli artt. 7 e 162, comma 2, l.fall. sono concorrenti e non mutualmente esclusive, in assenza di ragioni che possono essere portate a fondamento dell’affermazione contraria.

Inoltre, tenuto conto che il concordato preventivo costituisce “procedimento civile” ai sensi dell’art. 7 l.fall., secondo la Corte è pienamente legittima la segnalazione effettuata dal giudice delegato anche successivamente al decreto di inammissibilità, a condizione che lo stato di insolvenza sia stato rilevato nel corso della procedura.

Da ultimo la Corte di Cassazione ribadisce che, anche a seguito di istanza presentata dal pubblico ministero, è in ogni caso necessaria ed imprescindibile la puntuale e rigorosa valutazione dei presupposti richiesti dalla legge per la dichiarazione di fallimento.

 

 

 

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