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Giurisprudenza

Escussione della garanzia statale: è privilegiato il credito del Fondo PMI surrogatosi nella posizione della banca erogatrice del finanziamento

8 Giugno 2020

Giuseppe Boccalone

Cassazione Civile, Sez. I, 9 marzo 2020, n. 6508 – Pres. Cristano, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

La nozione di “finanziamenti”, ai fini del riconoscimento del privilegio a seguito di iscrizione esattoriale di cui all’art. 9 c. 5 D.Lgs. 123/1998, è da intendersi estensivamente, ricomprendendo così tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive riconosciuti, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.

Il caso, oggetto della pronuncia della Cassazione, trae origine dall’erogazione di un finanziamento da parte di un Istituto di Credito, garantito dal Fondo PMI (Piccole e Medie Imprese) istituito con L. 662/1996, non restituito dalla società beneficiaria, successivamente fallita, che ha comportato l’escussione da parte della banca della garanzia del Fondo. Il gestore di quest’ultimo dopo aver estinto il debito per conto della società beneficiaria, si era insinuato al passivo della procedura fallimentare col privilegio riconosciuto ex art. 9 c. 5 D.Lgs. 123/1998, incontrando il diniego da parte del Giudice Delegato della Procedura che decideva di ammettere il credito al chirografo.

Il Tribunale di Milano, nel rigettare l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. promossa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia Nord S.p.A., ha osservato come il privilegio di cui all’art. 9 c. 5 D.Lgs. 123/1998 non sarebbe applicabile anche ai “finanziamenti” di cui alla L. 662/1996, in quanto non espressamente richiamati, né essendo suscettibile di applicazione estensiva. Inoltre, secondo il giudice di prime cure, nel caso di specie non risulterebbe applicabile il meccanismo della surroga ex art. 1203 c.c., in quanto verrebbe riconosciuto al garante che ha pagato un privilegio che non spettava al creditore originario. Infine, il Tribunale ha aggiunto che mancherebbe il requisito della revoca del finanziamento ai fini del riconoscimento del privilegio de quo, non essendo sufficiente a tal fine il mero inadempimento del beneficiario finale.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso promosso dal gestore del Fondo, ha evidenziato come i motivi di rigetto del decreto del Tribunale non risultino ostativi ai fini del riconoscimento del privilegio. Infatti, la locuzione “benefici” dell’art. 7 del D.Lgs. 123/1998, seppur non coincidente con quella “finanziamenti” di cui all’art. 9 c. 5 del medesimo decreto, deve ritenersi non discretiva del riconoscimento o meno del privilegio, alla luce della ratio sottesa a tutte le forme di finanziamento pubblico alle imprese. La Cassazione, richiamando l’ordinanza n. 2664/2019, ha precisato come il termine “finanziamenti” non possa assumere un’univoca e costante interpretazione, ma debba intendersi ricompresa in un più ampio disegno unitario di sostegno pubblico all’economia, tale da non giustificare forme differenziate di trattamento normativo a seconda del tipo di “aiuto” fornito.

Inoltre, con riferimento all’applicabilità della surroga al caso in esame, la Suprema Corte ha precisato che l’istituto ha la funzione di fornire delle tutele ulteriori rispetto al semplice regresso, dal momento che il richiamo operato dall’art. 2 c. 4 del D.M. 20 giugno 2005 all’art. 1203 c.c. non potrebbe far venir meno un diritto proprio del Fondo, solo perché detto privilegio risulta estraneo alla posizione dell’ente finanziatore.

Da ultimo, con riferimento alla necessità che il finanziamento venisse previamente revocato ai fini del successivo riconoscimento del privilegio, gli Ermellini han ritenuto che la mancanza di tale pre-requisito possa essere superata mediante un’interpretazione estensiva dell’art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998, anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 11930/2010, secondo cui sia necessario indagare la reale intenzione del Legislatore.

Ebbene, con riferimento alla fonte del credito de quo la Corte di Cassazione ha precisato come esso origini non da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione, ma dal pagamento, a seguito dall’escussione della garanzia, in favore dell’Istituto di credito erogatore del finanziamento. Pertanto, in tale fattispecie non occorrerebbe la preventiva revoca del finanziamento, dal momento che esso rappresenta l’atto amministrativo, contrario rispetto alla concessione del finanziamento diretto, necessario per far venir meno il titolo in ragione del quale il beneficiario aveva ottenuto il finanziamento.

 

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