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Giurisprudenza

Il vincolo di indisponibilità delle somme oggetto di pignoramento presso terzi nel sistema di tesoreria unica misto

15 Dicembre 2020

Federico Bevilacqua, Trainee presso La Scala Società tra Avvocati

Cassazione Civile, Sez. III, 20 maggio 2020, n. 9250 – Pres. Vivaldi, Rel. Olivieri

Di cosa si parla in questo articolo

Nel sistema di tesoreria unica misto, previsto dal D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 7, come modificato, ed esteso alle ASL, dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 77 quater, conv. con mod. in L. 6 agosto 2008, n. 133, l”esposizione dell”ente pubblico per anticipazioni di cassa erogate, in conto corrente bancario, dalla banca od istituto di credito titolare del servizio di tesoreria dell”ente, ove non ripianata attraverso le rimesse delle entrate proprie – non vincolate – affluite sul medesime conto corrente bancario, deve essere estinta a valere sulle eventuali risorse pubbliche trasferite, senza vincolo di destinazione, sul conto corrente in contabilità speciale, previa emissione del titolo di spesa (mandato di pagamento) in favore della banca creditrice, attraverso la procedura di regolamentazione dei rapporti di debito-credito tra la banca-tesoriere e la Sezione provinciale di tesoreria dello Stato presso la quale è acceso il conto corrente in contabilità speciale, disciplinata dalle norme regolamentari di cui al decreto del ministro della Economia e delle Finanze in data 4 agosto 2009.

Tale procedura non introduce alcun titolo di preferenza nella soddisfazione del credito, in deroga al principio della “par condicio creditorum” di cui all”art. 2741 c.c., ma realizza una volta perfezionata lo stesso effetto solutorio attribuito, in base al principio della unitarietà del saldo contabile, alla rimessa eseguita su conto corrente affidato, sul quale è regolata un”apertura di credito – cui deve essere assimilata la anticipazione di cassa prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 2 sexies, lett. g) e succ. mod. – con esposizione di saldo negativo. In conseguenza nel procedimento espropriativo presso terzi, promosso ai sensi della L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1 bis, il conflitto tra il credito della banca-tesorerie, per rimborso delle anticipazioni di cassa, ed il diritto al vincolo di indisponibilità delle somme pignorate dal creditore procedente, deve essere risolto in base al criterio della data certa previsto dall”art. 2915 c.c., comma 1, verificando se il perfezionamento della procedura telematica di regolamentazione del rapporto tra tesoriere e Sezione provinciale di tesoreria dello Stato, attuato attraverso i sistemi di immissione ed esecuzione degli ordini di trasferimento designati dalla Banca d”Italia, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, art. 10 e succ. mod., si sia concluso mediante le corrispondenti registrazioni delle annotazioni contabili sui rispettivi conti, speciale e bancario, anteriormente o meno alla data di notifica dell”atto di intimazione effettuata dal creditore pignorante.

 

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