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Giurisprudenza

Assicurazioni: la concessione di garanzie in favore della controllata non configura attività extra assicurativa della controllante

4 Gennaio 2012

Cassazione Civile, Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 30174 del 30 dicembre 2011) affrontano il tema della riconducibilità, nell’ambito dell’attività assicurativa, dell’assunzione di garanzie per debiti di terzi.

Secondo le Sezioni Unite, una simile attività potrebbe assumere i contorni di attività extra assicurativa nella misura in cui venisse esplicata in modo sistematico e nei confronti di un’indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un’attività di tipo finanziario, che comporterebbe l’assunzione di un rischio d’impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo.

Tale configurazione, precisa la Corte, deve ritenersi esclusa nel caso della prestazione di singole garanzie in favore di società facenti parte di un gruppo di cui la stessa impresa assicurativa è a capo. Secondo la Corte, infatti, non è anomalo, in via di principio, che la società capogruppo si renda garante per le esposizioni debitorie di una o più delle sue controllate, nella misura in cui vi possa corrispondere un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, un interesse della stessa controllante. Il prestare garanzia, in sé considerato, lungi dall’integrare gli estremi di un’attività commerciale incoerente ed incompatibile con l’oggetto sociale della garante, ben può configurarsi come un atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la stessa garante è titolare, e quindi condividere la medesima finalità cui è ispirata la detenzione della partecipazione.


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