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Giurisprudenza

Omesso controllo dei sindaci e criteri di responsabilità

12 Aprile 2021

Silvia Maglio, trainee lawyer presso Hogan Lovells Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 28537 – Pres. De Chiara, Rel. Terrusi

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un membro del collegio sindacale di una società fallita avverso alla sentenza della Corte di Appello di Catania, con la quale il giudice di merito accertava la responsabilità del sindaco per omesso esercizio dei suoi poteri di controllo sull’effettiva acquisizione da parte della società e destinazione ai fini liquidatori di una determinata somma percepita dal liquidatore. La corte territoriale, in particolare, evidenziava come il versamento della somma considerata sul conto corrente intestato alla società, e la cessazione del convenuto dalla carica di sindaco pochi giorni dopo tale versamento, non valeva a escludere la responsabilità del sindaco ex art. 2407 c.c., il cui fondamento era da rinvenirsi nell’ignota destinazione della somma considerata.

Rispetto alla fattispecie considerata, gli Ermellini hanno ribadito che il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci doveri di vigilanza ampi e pervasivi i quali, in un’ottica di tutela dei soci e dei creditori sociali, investono l’intera attività sociale. In ragione della citata posizione di controllo, un comportamento inerte del sindaco è senz’altro idoneo, in presenza di atti o condotte degli amministratori (o liquidatori) di dubbia legittimità, a fondare una responsabilità del sindaco per fatto proprio omissivo, in concorso con la responsabilità dell’amministratore agente.

In caso di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, peraltro, la disposizione di cui all’art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità, i.e. l’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di vigilanza, l’evento pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore (o liquidatore), e il nesso causale. Il collegamento eziologico, in particolare, deve ritenersi sussistente soltanto laddove il regolare svolgimento delle attività di controllo del sindaco avrebbe ragionevolmente evitato, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, il fatto dannoso, e come tale deve essere oggetto di specifica prova da parte di chi agisce in responsabilità nei confronti del sindaco.

Di conseguenza, il sindaco “non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia”, potendosi ascrivere al membro del collegio sindacale una responsabilità ex art. 2407 c.c. soltanto laddove il diligente adempimento, da parte del sindaco, ai doveri di controllo lui facenti capo, avrebbe evitato, o quantomeno circoscritto, il prodursi dell’evento pregiudizievole.

Nel caso di specie, considerato il regolare versamento della somma citata sul conto corrente della società, l’intervenuta cessazione della carica sindacale nei giorni immediatamente successivi al versamento, e la mancanza di elementi atti a indicare che la somma versata in conto fosse stata medio tempore distratta o fatta oggetto di pagamenti anomali rilevabili dal sindaco ancora in carica, il nesso causale omissivo tra mancato esercizio dei doveri sindacali di vigilanza, da un lato, e evento distrattivo pregiudizievole, dall’altro lato, non può ritenersi provato in giudizio, con la conseguenza che nessuna responsabilità ex art. 2407 c.c. può essere ascritta al ricorrente.

 

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