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Giurisprudenza

Diritto al rimborso IVA in presenza di rappresentante fiscale

14 Gennaio 2021

Maria Cristina Latino, Avvocato presso EY

Cassazione Civile, Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21684 – Pres. Manzon, Rel. Triscari

Di cosa si parla in questo articolo

Il diritto al rimborso IVA in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri dell’Unione Europea, senza stabile organizzazione in Italia, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, poiché la nomina del rappresentante fiscale non può essere equiparata ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina.

Così si esprime la pronuncia in commento.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso IVA richiesto da una società avente sede in Francia, relativamente ad una fattura di acquisto nell’anno 2000 di beni in Italia. Il diniego era stato motivato sulla base della nomina da parte della Società di un proprio rappresentante fiscale.

Avverso tale provvedimento di diniego la Società aveva proposto ricorso, rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Successivamente, avverso la pronuncia del giudice di primo grado, la Società aveva proposto appello, accolto dalla CTR poiché, alla luce della normativa e della giurisprudenza unionale, a giudizio del Collegio, la nomina di un rappresentante fiscale ai fini IVA non costituisce un punto di riferimento per tutte le operazioni effettuate dal mandante nel territorio dello Stato.

Per la CTR, la responsabilità solidale del rappresentante fiscale è limitata agli atti che il soggetto non residente compie per il suo tramite.

Nel caso di specie, infatti l’incarico affidato al rappresentante fiscale non comprendeva i rapporti con la Società che aveva emesso la fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, cui la Società ha resistito depositando controricorso illustrato con successiva memoria.

Per quanto di interesse, parte ricorrente ha censurato la sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, nella sua versione vigente ratione temporis, per aver ritenuto sussistente il diritto al rimborso dell’IVA versata dalla Società che, seppure priva di stabile organizzazione in Italia, aveva nominato un proprio rappresentante fiscale.

Sul punto, la Suprema Corte precisa che l’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, nella formulazione applicabile al caso di specie, si pone in contrasto con la normativa comunitaria, laddove richiede come condizione per l’esercizio del diritto al rimborso IVA da un soggetto estero sia l’assenza di una stabile organizzazione che la nomina di un rappresentante fiscale.

Infatti, la Corte di giustizia (Cfr. Causa C-323/12) ha affermato che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, che abbia effettuato cessioni a favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva 79/1072 in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’IVA pagata a monte[1].

Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini IVA in quest’ultimo Stato.

Ne consegue che “il diritto al rimborso IVA in favore di soggetti domiciliati e residenti negli stati membri della Comunità Economica Europea senza stabile organizzazione in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972, nel testo ratione temporis applicabile, non può essere negato qualora i suddetti soggetti abbiano nominato un rappresentante fiscale, non potendo equipararsi la nomina del rappresentante fiscale ad un “centro di attività stabile” presso lo Stato ove sia avvenuta la nomina”.

A parere della Suprema Corte di Cassazione, quindi, il motivo è infondato, poiché la pronuncia in esame è conforme al principio sopra espresso, dato che la nomina del rappresentante fiscale non è ex se ostativa al riconoscimento del diritto al rimborso IVA.

Per l’effetto, il Collegio ha accolto il ricorso della contribuente.

 


[1] Cfr. ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6/12/1979, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28/11/2006

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