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Giurisprudenza

Atto di dotazione del trust: tassazione proporzionale in caso di trasferimento effettivo di diritti dal trustee al beneficiario

30 Marzo 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 5766 – Pres. Greco, Rel. Luciotti

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2020 la Suprema Corte si esprime in ordine al tema dell’applicazione delle imposte di successione e donazione, nonché ipotecaria e catastale, ad un atto di dotazione di un trust liquidatorio.

Nel caso vagliato dal Collegio, mediante atti a ministero notarile, erano stati trasferiti gli interi patrimoni sociali di due Società ad altrettanti Trust, al fine di realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse di soci e creditori; in sede applicazione delle imposte ipotecarie e catastali queste erano determinate in misura fissa, senza assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni.

Le predette liquidazioni erano poi rettificate in aumento dall’Agenzia delle Entrate con applicazione in misura proporzionale delle citate imposte.

Dopo due decisioni sfavorevoli, l’Ente impositore ricorre in Cassazione per violazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 (primo motivo), nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 347 del 1990 (secondo motivo), sostenendo che la CTR avesse errato nell’escludere l’applicabilità in misura proporzionale delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso richiamando un orientamento (da ultimo Cass. 19167/2019) che, a suo avviso, può considerarsi consolidato, ossia che “In tema di ‘trust’, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.”

Quello che rileva è quindi verificare se sin dall’istituzione del trust si sia realizzato il trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario: in tal caso sarà possibile applicare la tassazione in misura proporzionale.

Anche nel caso del cd. ‘trust liquidatorio’, nel quale i diritti vengono trasferiti al trustee ai fini della liquidazione del patrimonio sociale di un ente, la tassazione potrà invero, al ricorrere di determinate circostanze, applicarsi in misura fissa.

La Corte, infatti, non esclude che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo: se il beneficiario è unico e ben individuato e se il negozio costitutivo non prevede, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l’operazione evidenzia una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell’aliquota proporzionale prevista.

Nel caso analizzato dalla Corte, però, non essendo individuabili i reali beneficiari dell’operazione e non potendo altresì escludersi un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente, peraltro integratosi con riguardo ad uno dei due Trust, è stata correttamente applicata la tassazione in misura fissa.

 

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