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Giurisprudenza

La deduzione di perdite su crediti va operata nell’annualità in cui si verificano gli elementi certi e precisi ex art. 101 comma 5 TUIR

30 Luglio 2020

Alessandro Nota

Cassazione Civile, Sez. V, 7 maggio 2020, n. 8587 ― Pres. Locatelli, Rel. Saieva

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di perdite su crediti, i requisiti di certezza dell’an e del quantum prescritti dall’art. 101, comma 5, del TUIR (nel quale sono state trasfuse le disposizioni già contenute nell’art. 66, comma 3), necessari per la deducibilità del relativo onere, si verificano al momento dell’apertura di una procedura concorsuale in capo al debitore del contribuente; detto momento, per espressa previsione normativa (cfr. art. 11 del d.P.R. 42/1988, vigente ratione temporis, anch’essa confluito nell’articolo 101, comma quinto), è da individuarsi nella data della sentenza dichiarativa del fallimento.

All’applicazione di tale disposizione ― in combinato disposto con l’art. 109 del TUIR (già art. 75), in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza ― consegue l’impossibilità imputare perdite su crediti ad una annualità diversa da quella nella quale è stato dichiarato il fallimento del debitore del contribuente.

In caso contrario, infatti, il periodo di imposta in cui operare la deduzione del componente sarebbe rimesso all’arbitrio del contribuente, in funzione del proprio maggior vantaggio.

È questo il principio espresso dall’ordinanza in esame, a margine di un contenzioso avente ad oggetto un avviso di accertamento, rilevante ai fini IRES, IRAP ed IVA per il periodo d’imposta 2004, con il quale l’Amministrazione Finanziaria (per quanto di interesse) riprendeva a tassazione l’importo relativo alle deduzioni di perdite su crediti vantati dal contribuente nei confronti di debitori sottoposti a procedura fallimentare, giacché imputabili ad esercizi anteriori al 2004.

L’Agenzia delle Entrate, dopo esser risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, adiva la Corte di Cassazione lamentando, come unico motivo del ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del TUIR.

La Corte di Cassazione, per le ragioni sopra esposte, ha cassato la sentenza impugnata rinviandola alla competente Commissione Tributaria Regionale.

Il principio anzi esposto, espresso dagli Ermellini, conferma un consolidato orientamento della Corte (cfr. Cass. 21 aprile 2011, n. 9218; Cass, 23 dicembre 2014, n. 27296 e Cass. 15 gennaio 2019, n. 775).

 

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