WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Il trust in favore dei creditori è suscettibile di revocatoria, giacché diminuisce la garanzia patrimoniale del debitore

2 Marzo 2021

Giuseppe Colombo

Cassazione Civile, Sez. III, 9 novembre 2020, n. 24986 – Pres. Spirito, Rel. Fiecconi

Di cosa si parla in questo articolo

Risulta suscettibile di revocatoria il trust, destinato alla soddisfazione dei creditori, tramite il quale sia istituito un patrimonio separato rispetto a quello del debitore, in quanto la segregazione del patrimonio e la costituzione di un vincolo di destinazione su un patrimonio che si rende autonomo rispetto a quello del debitore non risultano atti confacenti all’obbligo di mantenimento della garanzia patrimoniale generica che grava sul debitore ex art. 2740 c.c.. Pertanto, la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori – id est: l’eventus damni – risulta evidente sin dalla costituzione del Trust, non rendendo percorribile per i creditori, per di più senza alcun opportuno bilanciamento, l’esecuzione sui beni del debitore ex art. 2910 c.c., comma 1.

Il trust istituito al fine della soddisfazione dei creditori è suscettibile di revocatoria, in quanto deteriore per i creditori rispetto ad istituti tipici, quale il contratto di cessione dei beni ai creditori ex artt. 1977 c.c. e segg. (cessio bonorum), mediante il quale la segregazione del patrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari (arg. ex art. 1980 c.c., comma 2) trova il proprio fondamento nell’amministrazione del patrimonio del debitore, oggetto della garanzia patrimoniale generica, direttamente da parte dei creditori (art. 1979 c.c.) e nella sua indisponibilità da parte del debitore cedente, effetto invece che non si realizza con il trust in favore dei creditori. Affinché possa parlarsi di contratto di cessione dei beni ai creditori, poi, non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma che il debitore medesimo, mediante una inequivoca manifestazione di volontà, conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e a soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter