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Giurisprudenza

Trust: imponibile il solo trasferimento del patrimonio al beneficiario

7 Aprile 2021

Luca Cicozzetti

Cassazione Civile, Sez. V, 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154 – Pres. Stalla, Rel. Balsamo

Di cosa si parla in questo articolo

Con le due sentenze gemelle nn. 24153 e 24154 pubblicate il 30 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’applicabilità in misura proporzionale delle imposte di donazione e ipocatastali, nell’ambito di un trust, il trasferimento imponibile non può essere costituito né dall’atto istitutivo di questo, né da quello di dotazione patrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione patrimoniale tipici del negozio giuridico in esame.

Pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta esclusivamente in seguito all’eventuale trasferimento finale del patrimonio al beneficiario, poiché solo in coincidenza di esso è possibile ravvisare la manifestazione di capacità contributiva richiesta dall’art. 53 della Costituzione.

Il principio di diritto, contenuto nelle due pronunce qui analizzate, appare dunque in perfetta linea di continuità con le più recenti pronunce della Corte in materia (ex plurimis: Cass., nn. 975/2018, 16699/2019, 19167/2019).

Nelle fattispecie in oggetto, l’Agenzia delle Entrate liquidava a carico del trustee l’imposta sulle donazioni e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, dovute sul valore di beni da quest’ultimo conferiti, in qualità anche di settlor, in trust auto-dichiarato, con istituzione di un beneficiario individuato.

Il trustee si opponeva dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso, sul presupposto che mancasse l’effetto traslativo dei beni, avendo la parte costituito solo un vincolo di destinazione senza un effettivo trasferimento di ricchezza. All’accoglimento del ricorso seguiva infruttuosamente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, appello in commissione regionale.

L’Agenzia delle Entrate presentava, pertanto, ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 47 ss., del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, ritenendo che l’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni – reintrodotta nell’ordinamento giuridico con il predetto intervento normativo– dovesse estendersi anche alla costituzione di vincoli di destinazione e dunque, anche alla costituzione del trust.

Avrebbe errato la CTR nel non ritenere sussistente il presupposto imponibile, non ravvisando un trasferimento di ricchezza a titolo di liberalità e l’arricchimento del soggetto beneficiario.

I giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, hanno rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di appello, sulla base dell’analisi interpretativa che segue.

È stata anzitutto confermata la riconducibilità dell’istituto del Trust nel novero degli atti costitutivi di vincoli di destinazione.

Dalla lettura della Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985, ha proseguito la Corte, può agevolmente evincersi come i beni conferiti in trust non entrino a far parte del patrimonio del trustee, che ne è intestatario formale ai fini di amministrazione o gestione dei beni conformemente al regolamento del trust.

Detto istituto può assolvere alle più variegate funzioni o perseguire diversi fini, ferma la ricorrenza comune dell’effetto segregativo sui beni conferiti.

La Corte, nel richiamare il proprio orientamento più recente ed ormai prevalente, ha ricordato come il trasferimento imponibile di ricchezza, espressione di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, non si integri nell’atto di dotazione di un trust, attesa la sua funzione attuativa degli scopi del vincolo e stante la non stabilità e definitività dell’attribuzione patrimoniale, che invece si riscontrerà con l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust stesso.

La costituzione del vincolo di destinazione di cui al citato art. 2, co. 47, del DL n. 262/2006, non integra quindi un autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione.

Il Collegio ha ritenuto che, alla luce del menzionato più recente orientamento, il trust non possa essere assoggettato ad imposta di donazione in ogni caso, a prescindere dalle funzioni e contenuti in relazione ai quali è stato costituito, differentemente da quanto in altri precedenti affermato (Cfr. Cass. 13626/2018; Cass. 734/2019).

Nella specifica ipotesi di trust auto-dichiarato, caratterizzato dalla coincidenza di disponente e trustee, è ravvisabile, in mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione, sia quella di destinazione.

A tal proposito, proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo rende ancora più evidente l’incongruenza dell’applicazione dell’imposta proporzionale sull’atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo in relazione ad un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto.

Da ultimo, la Corte ha colto l’occasione per sottolineare come l’individuazione del beneficiario fin dall’atto istitutivo non giustifichi l’immediata tassazione proporzionale, dal momento che la mera designazione non equivale in alcun modo ad un trasferimento immediato e definitivo del bene.

 

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