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Attualità

I nuovi schemi di anomalia della UIF connessi agli illeciti fiscali

27 Novembre 2020

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo
UIF

Il 10 novembre 2020 l’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato un comunicato (nel seguito il “Comunicato”) con il quale, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dall’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Decreto Antiriciclaggio”), ha individuato alcuni schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con gli illeciti fiscali.

Premessa

La UIF torna a porre l’accento sugli illeciti fiscali sul presupposto che essi destino notevoli preoccupazioni poiché incidono negativamente sui gettiti nazionali, ostacolando, così, l’attuazione di politiche di crescita per il Paese. In Italia, in particolare, costituiscono un problema alquanto rilevante stante le dimensioni dell’evasione fiscale[1] e l’eterogeneità delle fattispecie attraverso cui si esplica: a schemi illeciti consolidati e ricorrenti, infatti, si aggiungono forme di evasione innovative e complesse, attraverso le quali i flussi finanziari vengono convogliati verso territori a fiscalità privilegiata o con giurisdizioni opache e/o non cooperative, con legislazioni fiscali favorevoli o carenti dal punto di vista della trasparenza bancaria o societaria, allo scopo di nascondere capitali di origine illecita, schermare gli assetti proprietari, interrompere la tracciabilità dei flussi finanziari.

L’evasione fiscale e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate nel “National Risk Assessment”, da ultimo aggiornato al 2018.

La UIF, infatti, sottolinea come evasione fiscale e riciclaggio siano fenomeni strettamente connessi. Da un lato, l’analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, attuato per celare l’origine illecita dei flussi finanziari. Dall’altro, le indagini giudiziarie dimostrano come l’evasione fiscale rappresenti il principale strumento per precostituire fondi da reinserire nel circuito economico. L’analisi integrata delle informazioni disponibili, infine, pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni legati all’estorsione e alla corruzione.

Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, lo si ricorda, rappresentano un ausilio per i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al Decreto Antiriciclaggio nell’individuazione delle operazioni potenzialmente meritevoli ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette.

Già nel 2010 e 2012 la UIF aveva adottato schemi di anomalia, rispettivamente per frodi sull’IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.

Il nuovo provvedimento sostituisce i due precedenti, aggiungendo nuovi modelli rispondenti a nuove prassi elusive che sono andate consolidandosi negli ultimi anni e portate all’attenzione della UIF anche grazie alle segnalazioni provenienti dai destinatari del Decreto Antiriciclaggio.

Gli schemi di comportamenti anomali in ambito fiscale

Le casistiche che la UIF ha analizzato rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Nell’individuazione dei nuovi schemi di comportamenti anomali, la UIF, come detto, ha tenuto conto, da un lato, del contributo offerto dal settore privato con le segnalazioni di operazioni sospette e, dall’altro, dell’esperienza maturata dall’Unità medesima nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria.

In particolare, l’Unità di Informazioni Finanziaria per l’Italia, in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato e ampliato gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012, al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in ambito fiscale, elaborando i seguenti schemi di anomalia:

  1. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
  2. frodi sull’IVA intracomunitaria;
  3. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale[2];
  4. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi in questione si rivolgono a tutti i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati all’art. 3 del Decreto Antiriciclaggio (nel seguito, i “Destinatari”): alcuni indici ineriscono specificatamente all’attività degli intermediari bancari e finanziari; mentre lo schema D), relativo all’operativa connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi, riguarda principalmente l’attività dei professionisti.

Per ogni schema, la UIF ha fornito un elenco di indici di rilevanza suddivisi in profili soggettivi e oggettivi. A tal riguardo, il Comunicato precisa che, ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi individuati nello schema operativo; dall’altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, gli indici soggettivi e oggettivi riportati negli schemi rilevano ai fini dell’individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, appaiono concatenati dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un’ipotesi di illecito fiscale.

Infine, il Comunicato ribadisce che, qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle alla UIF con la massima tempestività.

I Destinatari, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, sono tenuti a diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

A) Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Con riferimento allo schema A), questi inerisce specificatamente i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e diemissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsti e puniti rispettivamente dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ai sensi di tali disposizioni rilevano, quindi, i seguenti fenomeni: l’inesistenza oggettiva, totale o parziale, delle operazioni, la sovrafatturazione, nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.

Nell’ambito delle suddette operazioni sono spesso coinvolte società costituite al solo fine di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. cartiere)[3].

La UIF ha rilevato i seguenti settori imprenditoriali come maggiormente a rischio: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Sia lo schema A) sia il successivo schema B) presentano profili soggettivi sostanzialmente simili (ad esempio imprese di recente costituzione o imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità) che vengono comunque ripetuti all’interno di ciascuno schema.

B) Frodi sull’IVA intracomunitaria

Le frodi sull’IVA intracomunitaria sono fenomeni strettamente collegati alle frodi fiscali di cui allo schema che precede: si tratta, infatti, di aspetti complementari che convergono in un complesso unitario di condotte illecite.

Analogamente a quanto accade per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono coinvolte in tali fenomeni le società c.d. cartiere che, sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l’IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni, acquistano beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell’imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale, a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato e non effettuando il versamento dell’IVA addebitata al cessionario[4].

La UIF ha riscontrato che i beni oggetto di tali frodi, oltre a essere di elevato valore unitario e solitamente non deperibili, sono spesso a contenuto tecnologico e, più in generale, agevolmente trasportabili e di largo consumo, assoggettati ad aliquota IVA ordinaria (i.e. autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici).

C) Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Le frodi fiscali internazionali e le altre forme di evasione fiscale internazionale di cui allo schema C) sono realizzate nel settore dell’imposizione diretta e si sostanziano nel trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie, nonché nel trasferimento della residenza all’estero. Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli, ad esempio, consente di beneficiare indebitamente di una minore tassazione, nonché di indebite esenzioni o di risparmi di imposta.

Gli illeciti in oggetto sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. “shell company” o di società interposte (cd. “conduit company”), prive di un’effettiva struttura organizzativa, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale. Il trasferimento di risorse all’estero può, altresì, avvenire attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, idonei ad occultare o ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

D) Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Infine, lo schema D) investe l’operatività connessa alla cessione di crediti fiscali fittizi. La cessione dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, infatti, consente di ottenere liquidità in tempi ridottirispetto a quelli necessari per l’erogazione del relativo rimborso[5].

Le cessioni possono essere oggetto di frodi, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie[6]. Tendenzialmente, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Con riferimento al profilo soggettivo, le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi[7].

Molto delicata la posizione dei professionisti, possibili “coinvolti” sia nel lato attivo ossia in collaborazione alle possibili frodi perpetrate dalle imprese clienti (anche in sede di apposizione dei visti di conformità e/o rilascio di certificazioni) sia nel lato passivo, cioè come controllori o meglio soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

 


[1] La “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva” per l’anno 2019 riferisce che, con riguardo alla quantificazione della predetta evasione, nel triennio 2014-2016, è stato stimato un gap complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro.

[2] Gli schemi A), B) e C) sostituiscono quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.

[3] Le finalità di tali condotte sono diverse e solitamente interconnesse: la contabilizzazione e il successivo utilizzo nelle dichiarazioni al fisco di fatture per operazioni inesistenti consentono di abbattere la base imponibile, con una conseguente riduzione del carico fiscale e la eventuale costituzione di riserve occulte; genera, inoltre, in capo ai simulati acquirenti crediti d’imposta fittizi, che si prestano a compensazioni indebite, anche a seguito di operazioni di cessione dei crediti stessi o di accollo di debiti tributari altrui.

[4] La frode in questione, talvolta, si articola in modo più complesso, in quanto i beni che sono stati oggetto di un acquisto intracomunitario, oltre a confluire nel mercato nazionale, possono, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente residente in uno Stato UE, seguendo uno schema circolare (c.d. “frode carosello”)

[5] Occorre precisare che tali crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione, inoltre, deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione finanziaria.

[6] Talvolta, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali.

[7] Tra i quali, ad esempio, carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l’edilizia e per il settore della ristorazione, e agenzie di viaggio.

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