WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05

WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
www.dirittobancario.it
Flash News

Mediaset – Vivendi: illegittimi i limiti di acquisto fissati dalla normativa italiana

4 Settembre 2020

La disposizione italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset è contraria al diritto dell’Unione.

Tale disposizione costituisce un ostacolo vietato alla libertà di stabilimento, in quanto non è idonea a conseguire l’obiettivo della tutela del pluralismo dell’informazione

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che ha l’effetto di impedire ad una società registrata in un altro Stato membro, i cui ricavi realizzati nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai fini di tale normativa, siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di tale settore, di conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% di quelli del sistema medesimo.

Questo il principio sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale evidenzia che anche se una restrizione alla libertà di stabilimento può, in linea di principio, essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale la tutela del pluralismo dell’informazione e dei media, ciò non avviene nel caso della disposizione in questione, non essendo quest’ultima idonea a conseguire tale obiettivo.

La Corte ricorda, a tale proposito, che il diritto dell’Unione, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica, stabilisce una chiara distinzione tra la produzione di contenuti e la loro trasmissione. Pertanto, le imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, che esercitano un controllo sulla trasmissione dei contenuti, non esercitano necessariamente un controllo sulla produzione di tali contenuti.

Sul punto, rileva la Corte, la disposizione in oggetto non fa riferimento ai collegamenti tra la produzione e la trasmissione dei contenuti e non è neppure formulata in modo da applicarsi specificamente in relazione a tali collegamenti, di conseguenza, così come formulata, la disposizione italiana non consente di determinare se e in quale misura un’impresa possa effettivamente influire sul contenuto dei media, non presentano un nesso con il rischio che corre il pluralismo degli stessi.

 


WEBINAR / 23 Maggio
Trust e istituti affini: nuova guida GAFI su titolare effettivo e trasparenza
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 07/05
Una raccolta sempre aggiornata di Atti, Approfondimenti, Normativa, Giurisprudenza.
Iscriviti alla nostra Newsletter