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Documento di consultazione di EIOPA sul conflitto di interesse nella vendita diretta e tramite intermediari di prodotti di investimento assicurativo

2 Ottobre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il 1° ottobre 2014 EIOPA ha pubblicato un documento di consultazione, avente ad oggetto le raccomandazioni che EIOPA intende formulare alla Commissione Europea sul tema del conflitto di interesse nella vendita diretta e tramite intermediari di prodotti assicurativi che presentano un rischio di investimento (insurance-based investment products, cioè i contratti che hanno «a maturity or surrender value [that] is wholly or partially exposed, directly or indirectly, to market fluctuations»).

La premessa è data dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”), che all’art. 91 ha modificato la direttiva sull’intermediazione (2002/92/CE), introducendo i nuovi artt. 13 a – 13 e. Nel dettare le nuove disposizione in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nella distribuzione dei prodotti di cui sopra, l’art. 13 c, comma 3, lett. a) e b), attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, per individuare i conflitti di interesse che potrebbero danneggiare i contraenti e definire le procedure che compagnie ed intermediari dovranno seguire per tracciare, prevenire, gestire e rendere noti tali conflitti.

La Commissione si è quindi rivolta all’EIOPA, richiedendo in data 19 maggio 2014 un supporto tecnico nella scrittura di tali atti delegati.

Il documento di consultazione fa seguito ad un Discussion Paper già pubblicato da EIOPA il 21 maggio 2014.

I principali temi che emergono dal documento di consultazione possono essere così sintetizzati.

Identificazione dei conflitti: EIOPA riprende il catalogo di cui all’art. 21 della Direttiva 2006/73/CE (cd. “MiFID Implementing Directive”) suggerendo di integrarlo per tener conto che un conflitto di interessi si può determinare nella fase di “assemblaggio” e gestione del prodotto (ad es. un asset manager corrisponde una fee ad una compagnia perché un proprio prodotto di investimento sia incluso nel paniere di una unit); oppure quando un intermediario percepisce una commissione o un incentivo da un terzo soggetto; e che esso può presentarsi non solo al momento della vendita, ma successivamente in ogni momento della durata del contratto (ad es. laddove l’intermediario o la compagnia suggerisca di riscattare una polizza e reinvestire in un’altra, senza effettivo sostanziale vantaggio per il contraente o esponendolo a indebiti rischi per un maggior profitto della compagnia o dell’intermediario);

Redazione di una policy sui conflitti di interesse: EIOPA ritiene che compagnie ed intermediari dovrebbero avere una propria policy sui conflitti di interesse che dovrebbe conformarsi ai principi fissati nell’art. 22 della Direttiva 2006/73/CE. Pur riservandosi l’emanazione di proprie linee guida, EIOPA detta alcuni principi per la redazione delle procedure di gestione dei conflitti, che dovrebbero essere oggetto di revisione almeno annuale. La disclosure dovrebbe essere l’“ultima spaggia” rispetto alla prevenzione o sterilizzazione del conflitto;

Proporzionalità: inutile declinare nello specifico il principio di proporzionalità, come chiesto dal alcuni operatori nel contribuire al Discussion Paper. È già enunciato nel Trattato e nella IMD e non darebbe valore aggiunto.

Inducements: anche per gli incentivi alla rete è utile partire dai principi della MiFID I e della MiFID Implementing Directive. Da un lato questi dovranno essere resi noti ai contraenti, dall’altro dovranno essere finalizzati a migliorare la qualità del servizio e non frapporsi al pieno assolvimento dell’obbligo di agire nell’interesse del cliente. Quand’è che gli inducements giovano alla qualità del servizio? EIOPA fa tre esempi (non esaustivi) di reimpiego degli stessi incentivi nell’interesse del cliente: per migliorare/ampliare l’offerta di servizi, per migliorare/ampliare l’offerta di prodotti, per la formazione interna. La valutazione va comunque fatta in concreto.

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