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Ultimi orientamenti Consob in materia di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione per le società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

5 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 10, comma 2, lettera b), del d.lgs. 231/2007, cd “decreto antiriciclaggio”, stabilisce l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 15-35) e di registrazione delle operazioni (artt. 36-40) per le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ed i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari. Al riguardo, è stato sottoposto un quesito circa l’applicabilità di tali esenzioni ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che rivestono la qualifica di soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (ai quali, per effetto dello stesso articolo di legge, si applicano per intero gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio) e la possibilità che tale esenzione (cd “regime semplificato”) valga in ragione del tipo di attività svolta ed indipendentemente dallo status di banca o Sim.

In merito la Consob, in accordo con Ministero dell’Economia e delle Finanze, Banca d’Italia, Unità di informazione finanziaria e Guardia di Finanza, ha fornito parere positivo confermando che l’esenzione prevista per le società di gestione dei mercati regolamentati si applica anche ai gestori di MTF abilitati alla prestazione dei servizi di investimento. La direttiva Mifid, nei considerando, statuisce che le definizioni di mercato regolamentato e di MTF sono strettamente “allineate” in quanto entrambe esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata (considerando 6) e, al fine di creare un quadro normativo adeguato, prevede l’inclusione di un nuovo servizio di investimento che consiste nella gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione (considerando 5). L’aver previsto una nuova attività di investimento rappresentata dalla gestione di MTF e la riserva di attività a favore di soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e alle società di gestione di mercati regolamentati, non si fonda su differenze funzionali o strutturali rispetto a quella di gestione dei mercati regolamentati ma, tra le altre, sull’esigenza di garantire un minimo comune denominatore normativo tra le due attività. Un MTF può infatti essere gestito tanto da un intermediario abilitato quanto da una società di gestione dei mercati regolamentati con una sostanziale equiparazione normativa tra mercati regolamentati e sistemi alternativi di negoziazione.

L’attività di gestione di un MTF è regolata dal titolo I, parte III, del Tuf e dalle disposizioni del regolamento mercati della Consob che prevedono un set di regole di base omogenee indipendentemente dal gestore e obblighi di vigilanza modellati sulla disciplina dei mercati regolamentati. In linea con questa impostazione, il regolamento intermediari della Consob prevede che nei rapporti tra intermediari autorizzati alla gestione di MTF e i partecipanti ai medesimi non si applichino le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 57 del regolamento, ossia le regole che disciplinano i rapporti tra soggetto abilitato e clientela, mantenendo comuni le sole norme che riguardano l’autorizzazione alla prestazione dell’attività o servizio di investimento.

Nel momento in cui gestisce un MTF, quindi, un soggetto abilitato è a tutti gli effetti una società di gestione di strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e svolge un’attività soggetta ad una serie di regole peculiari e diverse da quelle previste per gli altri servizi di investimento. Emerge, pertanto, una sostanziale equiparazione tra l’attività svolta dalle società di gestione dei mercati regolamentati e quella offerta dai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione anche ai fini dell’individuazione della disciplina contenuta nel decreto antiriciclaggio e dell’applicazione del regime previsto dall’art. 10, comma 2 del decreto. L’estensione di tale “regime semplificato” a Sim e banche che effettuano la gestione degli MTF è limitata a tale ambito di attività e non si estende alle restanti o ulteriori attività svolte.

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