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Attualità

Le novità sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari

30 Marzo 2021

Jessica Facchini, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Con Delibera n. 21755 del 10 marzo 2021, la Consob – ad esito della pubblica consultazione che si è svolta tra il 23 luglio 2020 e il 21 settembre 2020 – ha emanato il provvedimento modificativo della disciplina in materia di requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari addetto alla consulenza in materia di investimenti o alla fornitura di informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, attualmente contenuta negli artt. da 78 a 82 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “Regolamento Intermediari”).

Già in occasione della pubblicazione delle Q&A del 5 ottobre 2018, l’Autorità di Vigilanza aveva preannunciato l’intenzione di procedere a una verifica dell’impatto della normativa in parola dopo la prima fase di applicazione. Tale esigenza, in particolare, sorgeva in quanto la Consob, in sede di recepimento in ambito nazionale della normativa europea in materia ([1]), aveva introdotto una serie di norme di dettaglio, non derogabili e aggiuntive rispetto ai principi generali stabiliti a livello comunitario dalla MiFID 2 e dagli Orientamenti ESMA, che rendevano opportuna una (ri)valutazione della disciplina “nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana, fermo restando l’obiettivo della tutela degli investitori”.

Nell’ambito della verifica dell’impatto della nuova disciplina e al fine di avviare il processo di revisione, l’Autorità di Vigilanza ha preso in considerazione le sollecitazioni pervenute dagli intermediari (i quali hanno evidenziato alcuni aspetti di rigidità della regolamentazione nazionale), ha svolto una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, con particolare riguardo agli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti ESMA in materia, e ha chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori (di seguito, il “COMI”).

Alla luce dell’analisi svolta, nel documento posto in consultazione la Consob ha prospettato, sulla base di un approccio principle-based, l’eliminazione delle prescrizioni di dettaglio introdotte nel Regolamento Intermediari; ciò al fine di garantire un maggiore allineamento agli Orientamenti ESMA (mediante – ove necessario – la previsione di rinvii) e di rimettere agli intermediari la scelta delle modalità operative più idonee a consentire il rispetto degli standard previsti a livello europeo in tema di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti, facendo comunque salve le prescrizioni relative all’accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale per potere fornire informazioni ai clienti o prestare consulenza in materia di investimenti.

Inoltre, la Consob ha proposto ulteriori interventi di modifica, con particolare riferimento alla disciplina applicabile alla commercializzazione di OICR, ai consulenti finanziari abilitati e ai consulenti finanziari autonomi.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto con favore la modifica alla disciplina proposta dall’Autorità di Vigilanza, evidenziando, in linea generale, come l’approccio principle-based consenta una maggiore flessibilità per gli intermediari, anche sulla base del principio di proporzionalità, e favorisca una parità competitività con gli intermediari degli altri Stati Membri.

In ragione delle preferenze espresse dai rispondenti e del parere favorevole del COMI, la Consob ha ritenuto quindi di confermare l’impostazione delle modifiche proposta nel documento di consultazione.

Nel prescrivere agli intermediari di adeguarsi a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA, il nuovo testo regolamentare demanda a questi ultimi il compito di dare concreta attuazione, nel proprio contesto aziendale, agli obblighi prescritti. In particolare, per quanto riguarda il percorso di formazione e sviluppo professionale nel continuo, la regolamentazione per principi ha comportato l’eliminazione delle previsioni riguardanti il numero minimo di ore di formazione annuale, nonché le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei corsi. Come evidenziato dalla Consob, in forza di tale impostazione, gli intermediari avranno la possibilità di predisporre procedure che meglio si adattino agli obblighi di formazione e alle caratteristiche del proprio personale.

Se, in via generale, è stato confermato l’approccio principle-based, nello specifico, l’Autorità di vigilanza ha apportato – nella versione definitiva – alcune modifiche rispetto al testo del Regolamento posto in consultazione, sulla base dei suggerimenti ricevuti dai partecipanti. In particolare, rispetto alla versione inizialmente proposta: (i) sono stati chiariti alcuni termini utilizzati nel Regolamento Intermediari e garantito un maggior allineamento rispetto alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA; (ii) è stato innalzato, in un’ottica di maggior tutela degli investitori, il periodo minimo di esperienza richiesto in caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore (da 18 mesi a due anni). A tal proposito, si evidenzia che la novellata disciplina non prevede più la possibilità di dimezzare il periodo di esperienza (inversamente proporzionale alla qualifica posseduta) richiesta per il caso di svolgimento di uno specifico corso di formazione; come sottolineato dalla Consob, nel definire i nuovi periodi minimi di esperienza richiesti, si è tenuto conto del venir meno della possibilità di dimezzamento e, in alcuni casi, si è operato un innalzamento dei periodi di esperienza da maturare rispetto ai corrispondenti periodi “base”, eventualmente dimezzati, stabiliti nel Regolamento Intermediari vigente; (iii) è stata integrata la disciplina degli obblighi di documentazione previsti in capo agli intermediari, prevedendo che gli stessi siano tenuti a rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta un’idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull’attività di formazione e di sviluppo professionale svolta; ciò è parso utile anche in caso di trasferimento del personale ad altro intermediario; (iv) per i consulenti finanziari autonomi, è stato previsto un set minimo di regole specifiche attinenti all’aggiornamento professionale (e, in particolare, con riguardo alla durata dei corsi, alla frequenza, ai soggetti formatori e al test finale) ed è stata reinserita la disciplina relativa alla sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale.

Le modifiche apportate al Regolamento Intermediari entreranno in vigore il 31 marzo 2021.

In proposito, è stato tuttavia previsto che: (i) la nuova disciplina relativa ai requisiti iniziali di conoscenza e competenza dei dipendenti trovi applicazione solo con riguardo ai membri del personale che inizino a operare successivamente al 31 marzo 2021 (e che, pertanto, per i membri del personale che abbiano iniziato a operare prima di tale data continuino a trovare applicazione i requisiti precedentemente previsti); (ii) i nuovi obblighi di conservazione della documentazione relativa all’effettivo adempimento dell’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria siano riferiti alle (sole) attività di aggiornamento professionale svolte successivamente al 31 marzo 2021; (iii) i consulenti finanziari autonomi abbiano un periodo di 90 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina al fine di comunicare all’OCF la sussistenza di una causa di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale.

La Consob ha infine anticipato che provvederà a valutare la conformità delle Q&A del 5 ottobre 2018 rispetto alla nuova versione del Regolamento Intermediari, al fine di apportare alle stesse le modifiche necessarie per renderle conformi al nuovo assetto regolamentare.

 

[1] A livello europeo, la normativa in materia di conoscenza e competenza del personale degli Intermediari è contenuta nell’art. 25, paragrafo 1, della Direttiva 2014/65/UE (di seguito, la “MiFID 2”), ai sensi del quale “gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze”. Al fine di favorire la convergenza nell’attuazione di tale disposizione, l’ESMA, in forza di quanto previsto all’art. 25, paragrafo 9, della MiFID 2, ha emanato, in data 17 dicembre 2015, i propri Orientamenti (di seguito, gli “Orientamenti ESMA”) fornendo uno standard minimo per la verifica delle conoscenze e competenze del personale e lasciando alle Autorità di Vigilanza nazionali la possibilità di imporre requisiti più stringenti.

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