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Attualità

Prime riflessioni sui nuovi requisiti degli esponenti dei fondi pensione

21 Settembre 2020

Valerio Lemma, Senior Associate, Carlotta Riggi, Associate, Dentons

Di cosa si parla in questo articolo

1. Introduzione

In data 4 settembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 giugno 2020, n.108, recante il ‘Regolamento in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell’articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 1018, n.147’.

Giova ricordare, preliminarmente, che il citato articolo 5-sexies era stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2018, recante ‘Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali’ (c.d. Direttiva IORP II). Da qui, l’attuale formulazione della previsione in parola, secondo cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, definisce “i requisiti di professionalità […], i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione […] riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme pensionistiche complementari”.

Pertanto, il DM 108/2020 incide sui requisiti che erano disciplinati dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio 2007, n. 79, del quale sancisce l’abrogazione a far data dal 19 settembre 2020, allorquando entrerà in vigore la nuova disciplina. Segue, quindi, una disamina delle principali novità, suddivise per aree tematiche, al fine di evidenziare le specificità recate dal DM in parola, le quali consentono di apprezzare il passo in avanti segnato dall’intervento disciplinare in considerazione.

In tale contesto, appare necessario mettere subito in evidenza che la mancanza dei ‘nuovi requisiti di professionalità’ (i.e. quelli introdotti con il DM 108/2020 e non previsti dalla normativa previgente) non rileva per il periodo residuodel mandato in essere al momento dell’entrata in vigore del DM stesso.

2. Ambito di applicazione

Con particolare riferimento all’ambito di applicazione del DM 108/2020, va considerato che l’art. 1 estende l’ambito soggettivo di applicazione della normativa a soggetti che non erano stati previsti in sede di adozione del DM 79/2007. Pertanto, le disposizioni relative ai requisiti in parola si applicano:

(a) al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, nonché al direttore generale delle forme pensionistiche complementari[1];

(b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali nonché alle persone esterne o ai soggetti delle entità esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni;

(c) ai responsabili dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali;

(d) ai componenti dell’organismo di rappresentanza[2];

(e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari cd. preesistenti, costituite nell’ambito del patrimonio di una singola società o ente.

3. Requisiti di professionalità

Al fine di recepire le innovazioni recate dalla normativa di cui alla Direttiva IORP2, il nuovo testo interviene nella definizione dei requisiti di professionalità – da un lato – dei componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei direttori generali e dei responsabili e – dall’altro – di coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno di forme pensionistiche.

In particolare, l’art. 2 del DM 108/2020 prevede che i componenti dell’organo di amministrazione siano nominati secondo criteri di professionalità e competenza, dovendo esser scelti fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio delle attività indicate dal medesimo art. 2[3].

Al riguardo, appare opportuno rilevare taluni elementi di novità introdotti dal DM in oggetto rispetto al DM 79/2007, di seguito enucleati:

(i) con riferimento alle attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare ed assicurativo, è stata aggiunta la previsione secondo cui le stesse possano essere comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione e che l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità, dovendo tuttavia essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

(ii) con riferimento all’attività d’insegnamento universitario, è stato aggiunto il requisito qualitativo di docente di prima o seconda fascia e, con la nuova formulazione, sono ammissibili (oltre alle materie economico giuridiche) le materie comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

(iii) con riferimento ai corsi di formazione professionalizzanti, è stato previsto un innalzamento della durata minima (da sei mesi ad un anno) e del numero di ore di insegnamento (da 150 a 300).

La precisazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) – relativa alla necessità di aver conseguito l’attestazione con cui viene certificata la rispondenza dell’attività espletata e la proficuità della partecipazione ai corsi professionalizzanti – seda i principali dubbi interpretativi in ordine alla necessità di completare gli stessi al momento della nomina (ovvero se il requisito possa ritenersi posseduto anche qualora l’attività formativa sia in corso di svolgimento alla data della nomina). Trattasi di una conferma dell’orientamento espresso dalla COVIP al riguardo, formulato in risposta ad un quesito alla stessa sottoposto nel febbraio 2017.

Quanto ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali, l’art. 4 del DM introduce specifici requisiti di professionalità per i soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna. Al fine di comprovare la loro idoneità ad assumere l’incarico, devono esser prese in considerazione la conoscenza e l’esperienza conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.

Al riguardo giova rilevare che, i criteri di professionalità richiesta dalla disciplina speciale per i soggetti che svolgono funzioni fondamentali sono verificati dall’organo di cui all’articolo 7, comma 1 del DM[4], il quale – nel prendere in considerazione la conoscenza e l’esperienza maturata[5] – valuta l’idoneità rispetto ai compiti inerenti al ruolo ricoperto ed alle caratteristiche del fondo pensione (in termini di organizzazione interna, nonché di dimensione, natura, portata e complessità delle sue attività).

4. Situazioni impeditive

L’art. 5 del DM 108/2020 disciplina le situazioni impeditive per l’accesso alle cariche.

Si rileva, al riguardo, che la disposizione, rispetto alla formulazione del DM 79/2007, prevede due nuove fattispecie al comma 1, lettere e), ed f), secondo le quali vengono considerate impeditive le situazioni di soggetti sospesi, radiati o cancellati da albi o ruoli, nonché revocati per giusta causa da incarichi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari o di imprese.

5. Requisiti di onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Sono disciplinati con maggior chiarezza, rispetto al testo previgente, i requisiti di onorabilità e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità applicabili al rappresentante legale, ai componenti dell’organo di amministrazione o di controllo, al direttore generale, ai titolari di una funzione fondamentale nonché al responsabile delle forme pensionistiche, ora indicati dall’art. 6 del DM 108/2020.

Ed invero, sono ora declinati separatamente – nell’articolo testé citato – i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e le incompatibilità, laddove per queste ultime viene specificato che è fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilità dall’art. 5, comma 2, del Decreto 252/2005 e dall’art. 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.

Inoltre, al riguardo, appare opportuno rilevare che, con riferimento alle cause di ineleggibilità, come rilevato dal Consiglio di Stato[6], la norma sulla interdizione dagli uffici direttivi o dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo è stata opportunamente coordinata con le modifiche apportate dal legislatore al Decreto Legislativo del 3 settembre 1993, n. 385 e al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, rispettivamente con il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dal Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49, entrambi testi successivi all’adozione del Decreto 79/2007.

6. Verifiche e valutazioni

Con riferimento alla verifica dei requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni fondamentali, l’art. 7 prevede che il relativo esito sia comunicato alla COVIP, nei termini e nelle modalità dalla stessa definiti.

Ciò, in un contesto disciplinare in cui, tali verifiche e valutazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, pur essendo condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale;

Al riguardo, giova rilevare, da un lato, la precisazione secondo cui per i membri supplenti dell’organo di controllo le verifiche e le valutazioni di sono effettuate fin dal momento della nomina e, dall’altro, l’onere di una valutazione di equivalenza sostanziale delle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri.

7. Cause di sospensione

In materia di cause di sospensione delle cariche, l’art. 8 del DM in esame attribuisce alla Covip compiti più incisivi rispetto alla corrispondente formulazione del DM 79/2007. Da segnalare l’opzione normativa secondo cui le decisioni relative alla sospensione ed alla revoca del soggetto interessato devono essere comunicate all’Autorità entro i successivi 5 giorni.

 


[1] Per tali intendendosi le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del Decreto 252/2005 e dell’art. 20 del Decreto 252/2005 (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) del DM 108/2020).

[2] Costituito dalla società istitutrice del fondo aperto ad adesione collettiva nel caso di adesioni che comportino l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o ad un medesimo gruppo (cfr. art. 5, comma 5, del Decreto 252/2005).

[3] In particolare, sono indicate le seguenti attività: “a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari; b) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività propria del fondo pensione; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d’insegnamento universitario, in qualità di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all’attività del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché’ dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie; f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali; g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b),ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché’ a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell’ambito della pubblica amministrazione, purché’ le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all’articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l’attestazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera d)”.

[4] La verifica dei criteri di professionalità è svolta (i) dall’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto 252/2005 e dei fondi cd. preesistenti, dotate di soggettività giuridica (ii) dalle società istitutrici delle forme di cui agli art. 12 e 13 del Decreto 252/2005; e (iii) e dalle società o enti che hanno fondi pensione interni.

[5] La conoscenza ed esperienza deve essere “posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari; 3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; 4) sistemi e attività di controllo interno; 5) attività e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi.

Utile segnalare che la funzione attuariale deve esercitata da un attuario iscritto nell’albo professionale (di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194), oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.

[6] Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 30 gennaio 2020, Numero affare 01280/2019.

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