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Utilizzo dei rating nelle scelte d’investimento: i nuovi provvedimenti Consob, Banca d’Italia, Ivass e Covip

23 Luglio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimenti tutti del 22 luglio 2013 Consob, Banca d’Italia, Ivass e Covip hanno emanato, per i profili di rispettiva competenza, comunicazioni in materia di corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi, di doveri di correttezza e trasparenza dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione e di obblighi di adeguatezza delle procedure di valutazione degli investimenti delle imprese di assicurazione, allo scopo di ridurre l’eccessivo affidamento (over-reliance) sui giudizi espressi dalle agenzie di rating.

Gli interventi delle Autorità di Vigilanza fanno seguito, tra l’altro, alle recenti modifiche del Regolamento europeo in materia di agenzie di rating (n. 1060/2009) e delle Direttive di settore in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm), di fondi d’investimento alternativi e fondi pensione.

In particolare, sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

– Comunicazione Consob n. 0062557 del 22 luglio 2013 sui doveri di trasparenza e correttezza dei gestori collettivi e i giudizi delle agenzie di rating

– Comunicazione Banca d’Italia del 22 luglio 2013 sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito e sull’utilizzo dei rating nel servizio di gestione collettiva del risparmio

– Lettera al mercato IVASS del 22 luglio 2013 sull’adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito in relazione all’utilizzo dei giudizi emessi dalle agenzie di rating

– Circolare COVIP 22 luglio 2013 prot. n. 5089 sull’utilizzo dei giudizi delle agenzie di rating da parte delle forme pensionistiche complementari

Come si legge nel comunicato stampa congiunto pubblicato in allegato, le Comunicazioni, tenuto conto delle rispettive normative di settore, richiamano l’attenzione sugli obblighi, da parte dei gestori collettivi e dei fondi pensione, di valutare correttamente il merito di credito delle attività di investimento e di operare con diligenza, correttezza, trasparenza nell’interesse degli investitori, degli iscritti ai fondi pensione e dell’integrità dei mercati e, da parte delle imprese di assicurazione, di realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

I destinatari delle Comunicazioni dovranno adottare adeguati processi interni di valutazione del merito di credito, che consentano loro di non affidarsi in modo esclusivo o meccanico ai giudizi emessi dalle agenzie di rating. Con riferimento ai gestori collettivi e ai fondi pensione, tali doveri andranno inquadrati nei limiti del mandato gestorio o delle ulteriori clausole che riguardano i rapporti con la clientela.

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