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Chiarimenti AE sulla deducibilità dell’indennità di portafoglio

7 Settembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 317 del 07 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al regime fiscale applicabile alla somma che un private banker corrisponde alla banca mandante a titolo di rivalsa per l’indennità di portafoglio che questa vada a corrispondere ad altro private banker cedente per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente a quest’ultimo capo.

Come sottolineato dall’Agenzia, attraverso il negozio di cessione non è trasferita la clientela del private banker “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i private banker concludono contratti.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il contribuente possa dedurre il costo sostenuto per l’indennità di portafoglio nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.

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