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Superbonus 110%: chiarimenti AE sul rilascio dei visti di conformità

5 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 61 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista dal Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per il rilascio dei visti di conformità per l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 121.

In particolare, l’istante dichiara di essere un consulente del lavoro e pertanto di essere abilitato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 per l’esercizio dell’opzione per la cessione di un proprio credito derivante da interventi rientranti nel Superbonus.

Sul punto, evidenzia l’Agenzia per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il visto di conformità è rilasciato ai sensi del citato articolo 35 dai soggetti sopra indicati dal comma 3 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 322 del 1998, i quali sono tenuti, nell’ambito dei controlli di finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell’articolo 119, comma 13 del decreto Rilancio.

Con riferimento al citato comma 3, articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nellattività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»

  • tratti essenziali della fattispecie normativa nel Decreto Rilancio
  • presupposti della compensazione e natura degli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • massimali di detraibilità e tipologie di intervento ammissibili
  • profilo soggettivo di appartenenza del committente e modalità temporale di ripartizione della detrazione
  • contributo sotto forma di sconto e cessione del credito d’imposta

Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS

Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB

  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e attività ammesse al mutuo riconoscimento: le cessioni pro soluto e il Decreto Mef 2 aprile 2015
  • attività seriale di acquisto crediti e qualificazione nel diritto vivente
  • atto di cessione e causa credendi: (i) anticipazione finanziaria, (ii) diritto alla restituzione capitale e interessi, (iii) differimento temporale
  • smobilizzo dei crediti fiscali e peculiarità dell’operazione: visibilità nel cassetto fiscale, rischio di credito e insolvenza del debitore

Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento

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