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COVID-19 e deroghe sulla continuità aziendale: monito Consob per una corretta informativa finanziaria

31 Luglio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato dalla Consob il Richiamo di attenzione n. 9 del 30 luglio 2020 sull’informativa finanziaria redatta da emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del TUF e da emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottano le norme del Codice Civile e i principi contabili nazionali alla luce degli impatti del COVID-19 e dell’utilizzo delle deroghe previste in tema di continuità aziendale.

Sul punto si ricorda come l’art. 38–quater del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni con Legge del 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto alcune misure per preservare la continuità dell’impresa, stabilendo che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Nel proprio Documento Interpretativo n. 6 del giugno scorso (cfr. contenuti correlati) l’OIC ha fornito alcuni chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo, alle modalità applicative e alle informazioni integrative da fornire nella redazione dei bilanci dalle società che applicano tali disposizioni.

Nel documento è indicato come le società che si sono avvalse di tali misure devono esplicitarlo nella nota integrativa, fornendo altresì le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella nota integrativa devono essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibili, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Con il presente Richiamo di attenzione la Consob, al fine di garantire una corretta trasparenza informativa, ha invitato gli emittenti interessati, a fornire, nell’ipotesi in cui si avvalgono dell’art. 38–quater, specifiche e aggiornate informazioni alla data di redazione del bilancio.

In tale contesto , la Consob invita tutti gli emittenti interessati, a fornire, nella Relazione sulla gestione, qualora disponibili, informazioni aggiornate (i) sui rischi legati al COVID-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (iii) un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell’andamento futuro della società.

Tenuto conto della rilevanza delle informazioni sopra richiamate, incluso il ricorso alle sopra citate misure, sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli emittenti, le stesse dovranno essere riportate, ove redatti, nei comunicati stampa di approvazione delle rendicontazioni contabili anche, ove opportuno, mediante uno specifico paragrafo.

Analoghe considerazioni, ferma restando l’applicazione delle disposizioni e del relativo documento interpretativo OIC ai bilanci annuali, possono essere riferite alle informazioni finanziarie semestrali di prossima pubblicazione che i richiamati emittenti redigeranno su base volontaria o di specifici obblighi, quali le previsioni degli applicabili regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione.

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