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Flash News

Giustizia civile nell’UE: nuovi Regolamenti su assunzione di prove e notificazione o comunicazione degli atti

2 Dicembre 2020

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 dicembre 2020 due Regolamenti volti a migliorare il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, ed in particolare:

  • il Regolamento (UE) 2020/1783 sull’assunzione delle prove, che stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri riguardo all’assunzione delle prove in materia civile o commerciale;
  • il Regolamento (UE) 2020/1784 sulla notificazione o comunicazione degli atti, che stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Il Regolamento (UE) 2020/1783 sull’assunzione delle prove si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede:

  • che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o
  • l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro.

Non sono invece ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti.

Il Regolamento (UE) 2020/1784 sulla notificazione o comunicazione degli atti si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, mentre non si applica:

  • alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri;
  • quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto, salvo quanto previsto dall’articolo 7 del medesimo Regolamento;
  • alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.

Il due Regolamenti si applicano a decorrere dal 1 luglio 2022, fatte salve le eccezioni espressamente previste.


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