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L’avvocato UE sull’obbligo di accettazione del contante in euro per il pagamento dei debiti pecuniari

14 Ottobre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Giovanni Pitruzzella, ha presentato le proprie conclusioni nelle cause riunite C‑422/19 e C‑423/19, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sull’obbligo di accettazione del contante in euro per il pagamento dei debiti pecuniari.

In particolare, la questione verte sulla possibilità per l’Unione e per gli Stati membri, nell’esercizio di competenze diverse da quella riguardante la politica monetaria, di porre, a determinate condizioni, limiti all’uso delle banconote in euro come mezzo di pagamento per motivi di interesse pubblico.

Di seguito le conclusioni:

1) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, letto alla luce degli articoli 2, paragrafi 1 e 6, e 128, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva attribuita all’Unione riguardo alla politica monetaria include, nel quadro dei poteri necessari alla creazione e al funzionamento della moneta unica, una dimensione normativa relativa a tale moneta unica la quale comprende la definizione e la disciplina dello statuto e del corso legale di questa, ed in particolare, delle banconote e delle monete in euro.

Ne consegue che una disposizione di diritto nazionale adottata da uno Stato membro la cui moneta è l’euro la quale, in ragione del suo obiettivo e contenuto, disciplina il corso legale delle banconote in euro non è conforme al diritto dell’Unione e deve essere pertanto disapplicata.

La competenza esclusiva dell’Unione relativa alla politica monetaria non si oppone a che uno Stato membro, nell’esercizio della sua specifica competenza a regolamentare il funzionamento della propria amministrazione pubblica, possa adottare una disposizione di diritto nazionale che, in ragione del suo obiettivo e del suo contenuto, non costituisce una disciplina del corso legale delle banconote in euro, ma una disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione pubblica che preveda un obbligo per detta amministrazione di accettare pagamenti in contante da parte dei suoi amministrati.

2) La nozione di corso legale delle banconote in euro, prevista dall’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dall’articolo 16, primo comma, terza frase del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall’articolo 10, seconda frase, del regolamento (CE) n. 974/98, del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, deve essere intesa nel senso che essa comporta un obbligo di principio di accettazione delle banconote in euro a carico del creditore di un’obbligazione di pagamento, a meno che le parti contrattuali nell’esercizio della loro autonomia privata non abbiano convenuto altri mezzi di pagamento o a meno che una normativa adottata dall’Unione o da uno Stato membro nell’esercizio delle loro rispettive competenze, la quale in ragione del suo obiettivo e contenuto non costituisce una disciplina del corso legale, preveda limitazioni di pagamento in banconote in euro.

Tali limitazioni sono compatibili con la nozione di corso legale delle banconote in euro solo a condizione che esse non portino de iure o de facto ad un’abolizione completa delle banconote in euro, che esse siano decise per motivi di interesse pubblico e che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. Esse devono inoltre essere idonee a raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico perseguito e non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

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