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Attualità

Centrale dei Rischi: i chiarimenti Banca d’Italia sulle misure del decreto Cura Italia

29 Aprile 2020

Alessio Mastroianni, Andrea Trivelli e Alessandro Mauri, EY

Di cosa si parla in questo articolo

Introduzione

La pandemia Covid-19 ha generato delle implicazioni socio-economiche i cui effetti hanno causato danni incalcolabili ed in taluni casi probabilmente irreparabili. E’ in questo frangente che il Governo italiano ha pubblicato il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, il quale introduce misure di sostegno economico/finanziarie ad imprese e famiglie.

Il sopracitato decreto all’articolo 56 dispone alcune misure di sostegno relative alle esposizioni di micro, piccole e medie imprese nei confronti delle banche e del sistema finanziario in generale, tra cui si evidenziano:

  • impossibilità di revoca fino al 30/09/2020 degli importi accordati per aperture di credito a revoca o anticipi su crediti in essere al 29/02/2020 o al più tardi alla data di pubblicazione del decreto;
  • proroga al 30/09/2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 stesso;
  • sospensione delle rate dei mutui e altri finanziamenti rateali sino al 30/09/2020.

La sospensione dei pagamenti sopra citata potrà essere richiesta esclusivamente da imprese che alla data di pubblicazione del Decreto non abbiano posizioni classificate come deteriorate e siano pertanto soggetto “in bonis”.

Tali previsioni si ripercuotono anche sul sistema bancario e, con particolare riferimento alle relative implicazioni sulla segnalazione alla Centrale dei Rischi, Banca d’Italia è intervenuta con Comunicazione del 23 marzo 2020 per chiarire il trattamento delle operazioni soggette all’ attenzionato articolo 56.

La Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati, costituita da un archivio di informazioni sulle posizioni debitorie di famiglie, imprese e PMI nei confronti delle banche e del sistema finanziario in generale. E’ una banca dati direttamente gestita dalla Banca d’Italia alla quale ciascuna Banca è tenuta a partecipare, segnalando mensilmente una serie di informazioni circa i finanziamenti e le garanzie in essere, qualora gli importi dei crediti in essere nei confronti di un soggetto superino i 30.000 € o 250 € nel caso in cui la posizione sia in sofferenza.

L’obiettivo della CR è pertanto quello di mantenere traccia della storia creditizia dei soggetti esposti nei confronti del sistema Bancario e contiene informazioni quali la regolarità dei pagamenti, l’esposizione complessiva, la chiusura del finanziamento ed eventualmente informazioni circa le difficoltà nel restituire il debito (es. mancato pagamento di rate, classificazione a sofferenza, ecc.).

Tutti i soggetti interessati, compresi i debitori segnalati, hanno il diritto di accedere alle proprie informazioni segnalate in CR e hanno altresì il diritto di chiedere la correzione di informazioni che si ritengono errate, anche con riferimento allo stato di difficoltà o meno nei pagamenti.

Il chiarimento di Banca d’Italia

Quanto indicato in precedenza ha pertanto spinto la Banca d’Italia a chiarire il trattamento in CR delle esposizioni soggette alle previsioni del decreto “Cura Italia”. In particolare, per ciascuna delle misure indicate all’articolo 56 del suddetto decreto, è necessario che le Banche nel segnalare la posizione alla CR tengano in considerazione:

  • l’impossibilità di ridurre l’importo dell’accordato precedentemente segnalato in CR, in relazione alle aperture di credito a revoca, agli anticipi su crediti e ai prestiti non rateali;
  • la temporanea interruzione del computo dei giorni di persistenza degli inadempimenti già in essere per l’intero periodo di efficacia della sospensione, in relazione alla inesigibilità dei crediti relativi a posizioni rateali.
  • In pratica, non saranno considerati i ritardi nei pagamenti per i soggetti beneficiari delle previsioni del Decreto, in quanto le rate e i termini di pagamento sono sospesi. Inoltre, Banca d’Italia, specifica che i soggetti aventi diritto dei benefici delle previsioni dell’articolo 56 del decreto “Cura Italia” non potranno essere classificati a sofferenza.

I precedenti in Centrale Rischi

Negli ultimi anni la Centrale Rischi è stata oggetto di misure correttive straordinarie da parte di Banca d’Italia esclusivamente in occasione di eventi sismici. Ad esempio, in seguito al terremoto in Abruzzo nel 2009 e al conseguente D.L. n. 39/2009, Banca d’Italia intervenne chiarendo il trattamento in Centrale Rischi dei beneficiare delle sospensioni dei pagamenti, analogamente a quanto avvenuto nel 2012 per il terremoto in Emilia, in seguito alla pubblicazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 e della relativa Comunicazione di Banca d’Italia del 20 luglio 2012. Fino ad oggi si è sempre trattato di interventi limitati a singole aree del territorio nazionale mentre con il decreto “Cura Italia” l’estensione delle misure di sostegno è chiaramente più ampia in virtù della natura dell’emergenza.

Le previsioni riportate nell’art. 56 del decreto “Cura Italia” rappresentano un importante sostegno alle micro, piccole e medie imprese. Tali soggetti sono indubbiamente tra i più coinvolti dall’emergenza COVID-19 ed evitare il peggiorare la loro posizione debitoria in Centrale dei Rischi rappresenta un sicuro slancio verso il futuro.

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