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Attualità

Le novità dell’intervento Banca d’Italia sulla definizione di default di banche e intermediari finanziari

1 Luglio 2019

Donato Varani e Francesco Ielpo, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

1. Premessa

In data 26 giugno 2019, la Banca d’Italia ha dato attuazione al Regolamento delegato UE 171/2018 e alle Linee Guida dell’EBA 2016/07 sull’applicazione della definizione di default contenuta nell’art. 178 del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

Quest’ultimo, in particolare, ha definito le due precondizioni – che devono essere presenti congiuntamente – affinché un debitore possa essere considerato in stato di default:

  1. l’ente valuta improbabile che il debitore possa adempiere integralmente alle sue obbligazioni, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie (condizione soggettiva);
  2. Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente (condizione oggettiva).

La citata norma ha altresì dettato disposizioni dirette a introdurre:

  • una facoltà di scelta sul trattamento delle posizioni al dettaglio in ordine alla predetta definizione di default, se cioè considerare il default in relazione alla singola linea di credito ovvero alla totalità degli obblighi del debitore verso l’ente;
  • i criteri in base ai quali stabilire se si è in presenza o meno della condizione soggettiva;
  • le regole per valutare la presenza della condizione oggettiva. In tale ambito, ha operato un doppio rinvio. Ha assegnato alle autorità competenti il compito di prevedere la soglia per stabilire la rilevanza delle obbligazioni in arretrato e ha rinviato all’ABE (Autorità Bancaria Europea) il compito di emanare le norme tecniche per precisare le condizioni in base alle quali le Autorità scelgono la predetta soglia. 

Infine, la norma in commento ha delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sulla nozione di default.

Proprio con riferimento a tali rinvii dell’art. 178 e alla successiva emanazione del Regolamento Delegato della Commissione (171/2018) e delle Linee Guida dell’ABE (Linee Guida), è stato effettuato l’intervento della Banca d’Italia volto a modificare la relativa normativa interna secondaria per le banche a fini segnaletici e di bilancio.

2. Ambito di applicazione

Come chiarito dall’Autorità di Vigilanza, l’ambito delle novità sulla definizione di default concerne le banche e i gruppi bancari.

Pertanto, l’intervento modificativo della Banca d’Italia del 26 giugno u.s. ha riguardato solo la normativa di dettaglio concernente le banche, i gruppi bancari e le SIM cui si applica il Regolamento 575/2013 (CRR). E’ stata già prevista, tuttavia, la prossima estensione della disciplina in commento anche agli altri intermediari finanziari, a Sim, gruppi di Sim, Istituti di pagamento e IMEL e OICR.

3. Normative di dettaglio incise

Le novità introdotte il 26 giugno u.s. riguardano la seguente normativa secondaria applicata agli intermediari rientranti nell’ambito di applicazione:

  1. Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
  2. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”;
  3. Circolare n. 285 del 17 dicembre del 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”;
  4. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

4. Descrizione delle novità

L’introduzione della nuova disciplina è avvenuta attraverso la modifica della parte generale della Matrice dei Conti relativa alla qualità del credito (cfr. provvedimento del 26 giugno u.s.). Le disposizioni delle Circolari n. 115 del 1990 sulle segnalazioni e n. 262 del 2005 sul bilancio ne risultano automaticamente modificate poiché fanno rinvio, nelle parti in questione, alla Matrice dei Conti.

In primo luogo, il Provvedimento del 26 giugno u.s. stabilisce che, ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate, le banche tengano anche conto di quanto previsto dalle Linee Guida sull’applicazione della definizione di default. Invero, la Matrice dei Conti, nelle parti che hanno formato oggetto di modifica, fa specifico rinvio ai paragrafi delle Linee Guida che dovranno essere osservati.

In definitiva, la parte della Circolare in commento che ha formato oggetto di modifiche è quella concernente alcuni aspetti generali e soprattutto il trattamento degli scaduti / sconfinanti deteriorati.

In particolare, le novità hanno riguardato:

  1. L’introduzione delle soglie di rilevanza oggettiva per la classificazione dell’esposizione creditizia scaduta in stato di default. In merito, la nuova Matrice dei Conti ha riguardato, con riferimento al concetto di rilevanza, l’introduzione di: i) una soglia assoluta di euro 100, per le esposizioni al dettaglio, e di euro 500, per le altre esposizioni nonché di ii) una soglia in termini relativi dell’1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso il debitore, sia al dettaglio sia per le altre esposizioni. Ambedue le soglie devono essere superate per considerare rilevante lo scaduto.

La scelta se procedere ad applicare la nozione di default in relazione al debitore ovvero alla singola linea di credito per tutte le esposizioni al dettaglio è disciplinata dalla Linee Guida, che impongono l’aggancio al parametro generale delle prassi di gestione del rischio interne all’ente (cfr. Par. 87 delle Linee Guida). In proposito, gli enti possono applicare la nozione di default a livello di un debitore, per alcuni tipi di esposizione al dettaglio, e a livello di singola esposizione per altri tipi di esposizione, qualora ciò sia giustificato sempre da prassi di gestione del rischio interne (cfr. Par. 88 delle Linee Guida) ([1]).

Qualora sia scelto l’approccio per singolo debitore, per la nozione di default occorre che sia superata sia la soglia dei 100 euro per le esposizioni retail che quella dei 500 euro per le altre esposizioni mentre, qualora sia scelto l’approccio per singola transazione verso i soggetti retail, affinché ricorra la nozione di default è necessario il superamento della sola soglia assoluta dei 100 euro, oltre naturalmente al superamento della medesima soglia relativa dell’1%;

  1. i criteri di calcolo dei giorni di scaduto per la classificazione in default. In proposito, la Matrice dei Conti si è uniformata al Regolamento delegato 171/2018 e alla Circolare 285. In sostanza, le soglie di cui alla lettera sub a) devono essere superate per 90 giorni consecutivi ([2]). Per il conteggio dei giorni di arretrato sono seguite le disposizioni delle Linee Guida dai paragrafi 16 – 20, riguardanti, ad es., i casi in cui siano intervenute modifiche al programma dei pagamenti, vi sia un diritto del debitore di modificare le scadenze, vi sia stata una sostituzione di un debitore a un altro, ad es. per una intervenuta fusione, etc. o, infine, per l’avvio di una controversia. Disposizioni specifiche si applicano ai contratti di factoring, sulla base dei paragrafi 27 – 32 delle Linee Guida, che innovano l’attuale normativa contenuta nella Circolare 272 (Matrice dei Conti).

Più in generale e, quindi, non solo con riferimento agli scaduti/sconfinanti, ma con riguardo a tutti i crediti deteriorati,le modifiche hanno riguardato:

  1. i criteri di uscita dallo stato di default. In proposito, a fini segnaletici, è stato precisato chele esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “cure period” di 3 mesi previsto dal paragrafo essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano;
  2. gli indicatori di probabile inadempimento per la valutazione della condizione soggettiva dello stato di default(l’improbabilità che il debitore adempia senza il ricorso ad azioni quali l’escussione della garanzia). In argomento, il Par. 58 delle Linee Guida precisa che gli enti dovrebbero prevedere nelle proprie policy e procedure interne quali siano le eventuali altre indicazioni dell’improbabile adempimento, oltre a quelle previste dall’art. 178 del CRR. Tali indicazioni, inoltre, dovrebbero essere specificate per tipologia di esposizioni (cfr. art. 142 CRR) e per tutte le linee di business, per le persone giuridiche e le aree geografiche. Una volta che un’indicazione supplementare si verifichi, ciò dovrebbe comportare l’automatica riclassificazione della posizione in stato di default o far scattare, comunque, una valutazione caso per caso.

In tale contesto, le Linee Guida si preoccupano di fornire alcuni esempi di indicazioni ulteriori (cfr. Par. 59), che possono riguardare direttamente comportamenti del debitore (ad es. le fonti di reddito ricorrenti del mutuatario vengono meno, il mutuatario aumenta la leva finanziaria) ovvero iniziative del medesimo ente (esercizio di un collateral, segnalazione di una esposizione come deteriorata) e di dettare norme di comportamento degli enti affinché le proprie decisioni siano adottate in esito a valutazioni complete anche alla luce di banche dati esterne (cfr. Par. 60) e siano omogenee, attraverso ad es. la definizione di policy dirette a garantire un’applicazione uniforme della definizione di default (cfr., in proposito, Par. 64).

In definitiva, per quanto concerne le posizioni Past Due, le principali differenze della nuova normativa rispetto a quella ancora attualmente vigente sono le seguenti:

  • nell’approccio per debitore, l’introduzione di una soglia di 500 euro e la soglia relativa sarà pari all’1% mentre l’attuale è pari al 5%. Inoltre, non vi sarà più la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore;
  • nell’approccio per transazione, l’attuale quadro normativo non prevede alcuna soglia mentre è stata ora introdotta la soglia assoluta pari a 100 euro e quella relativa dell’1%;
  • per ambedue gli approcci, allo stato attuale, il conteggio dei giorni di scaduto inizia il giorno successivo a quello di inadempimento a prescindere se sia superata o meno la soglia di rilevanza. Per contro, le novità introdotte fanno perno, per l’inizio del conteggio, sul superamento delle soglie di rilevanza;

Stabilire sulla base delle evidenziate differenze se la nuova normativa, concernente le posizioni da classificare in Past Due, sia più o meno stringente non appare semplice. Tuttavia, ad un primo esame delle disposizioni, sembra di poter dire che le differenze evidenziate possano giocare un ruolo decisivo nel ritenere che le nuove norme siano complessivamente più stringenti. Anche se l’introduzione di un doppio parametro per l’identificazione dello stato di default, rende più stringente la griglia del passaggio di status, la diminuzione del parametro della soglia di rilevanza relativa dal 5% all’1% e l’esclusione della possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore comporterà, una maggiore severità nella classificazione del credito in parte attenuata dalla previsione che il conteggio dei giorni di scaduto inizia dal superamento delle soglie, a differenza delle regole ora vigenti che ne prevedono l’immediato inizio.  

5. Entrata in vigore

Come già osservato, le modifiche alla Matrice di Conti impattano direttamente sulla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990. (segnalazioni di vigilanza su base consolidata) e sulla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (bilancio bancario). Dette modifiche entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2020 e dai bilanci chiusi o in corso a tale data. Tuttavia, le banche significative possano optare per un recepimento immediato del Regolamento Delegato e delle Linee Guida, applicando i nuovi criteri segnaletici a partire dal mese di adozione anticipata delle nuove norme. A tale scopo, il Provvedimento del 26 giugno u.s. prevede che le banche siano“tenute a comunicarlo nel più breve tempo possibile” alla Banca d’Italia. Alle predette banche “saranno fornite indicazioni circa le modalità con cui fornire dati di raccordo tra le segnalazioni inviate secondo le nuove definizioni di esposizioni creditizie deteriorate e quelle preesistenti.”.

 

[1] Ad. Es. laddove si dimostri che ciò accade perché una propria controllata abbia un diverso modello di business e il numero dei casi in cui gli stessi clienti siano soggetti a diverse definizioni di default sia minimo.

[2] Fanno eccezione alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle Guidelines. Queste ultime dispongono, tra l’altro, che gli enti possono applicare un trattamento specifico per tali esposizioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) che non sussistono, a parte il ritardo nel pagamento, altri indicatori dell’improbabile pagamento e la situazione finanziaria del debitore è sana; ii) che il contratto di fornitura richieda determinati controlli, prima che il pagamento possa essere effettuato; iii) che l’obbligazione è in arretrato da non più di 180 giorni.

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