Con decisione n. 382 del 20 maggio 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Stella), l’Arbitro assicurativo si è pronunciato sulla propria competenza per valore nelle controversie aventi ad oggetto le richieste di indennizzo fondate su polizze a copertura di infortuni e malattie.
Nel caso in esame, la ricorrente aveva sottoscritto una polizza a garanzia di un mutuo per l’acquisto di prima casa, la cui copertura assicurativa, in particolare, comprendeva il rischio di invalidità totale e permanente derivante da infortunio o malattia. Successivamente, ella veniva dichiarata invalida e le veniva riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80%. Pertanto, chiedeva all’impresa assicurativa di tenerla indenne, nei confronti della banca, per la somma mutuata. Tale richiesta, tuttavia, veniva respinta e, quindi, portata all’attenzione dell’Arbitro assicurativo nel procedimento in esame.
L’impresa assicurativa aveva contestato l’ammissibilità del ricorso in ragione dell’omessa proposizione del preventivo reclamo e, inoltre, dell’incompetenza per valore dell’Arbitro.
Con riferimento all’omessa proposizione del reclamo, l’Arbitro ha ricordato che, ai sensi dell’art. 1 del citato decreto, il “reclamo” consiste in “una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un’impresa o da un intermediario”.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva spedito all’impresa una comunicazione con cui contestava il contenuto di una lettera dell’impresa che respingeva la sua richiesta di indennizzo a seguito della denuncia di sinistro, confutando le ragioni del diniego e ribadendo la richiesta motivata dell’indennizzo ai sensi della polizza. Il Collegio, quindi, ha ritenuto che tale comunicazione integrasse i requisiti per essere considerata un reclamo.
L’impresa resistente aveva altresì eccepito che tale comunicazione non era stata inviata all’indirizzo p.e.c. dell’Ufficio reclami. A tal riguardo, il Collegio ha richiamato ancora il citato art. 1, il quale richiede, quale requisito del reclamo, una dichiarazione scritta ricevuta da un’impresa (o da un intermediario) “e non prescrive che tale dichiarazione sia indirizzata specificamente all’ufficio reclami o ad altro recapito indicato contrattualmente dall’impresa“.
Chiarito che la ricorrente aveva presentato reclamo, il Collegio è passato ad esaminare la seconda eccezione preliminare formulata dall’impresa resistente, relativa all’incompetenza per valore.
Richiamando diversi precedenti della Cassazione, l’Arbitro ha ricondotto la polizza oggetto della controversia alla categoria delle polizze danni di cui all’art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private: “l’assicurazione contro la malattia rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni“, come altresì precisato dalle Sezioni unite (Cass. civ., sez. un., 10 aprile 2002, n. 5119), secondo cui essa “non è solo assicurazione di cose o patrimoni, ma è suscettiva di ricomprendere anche i danni subiti dalla persona dell’assicurato per effetto di infortunio, così caratterizzandosi (anche) come assicurazione di persone. L’invalidità da malattia, dunque, in quanto evento dannoso da indennizzare, va ricondotto al ramo “danni” e ricade nell’ambito di applicazione del principio indennitario“.
Pertanto, considerando che, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 215/2024, il limite di competenza per valore dell’Arbitro assicurativo rispetto alle controversie aventi ad oggetto tali polizze è di 25.000 euro, e che la ricorrente domandava una somma ben superiore a tale importo, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile.
