Con risposta a interpello n. 109/2026, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di successione di cui all’articolo 3, comma 4 – ter del Decreto Legislativo 346/1990, nel caso in cui alla morte di uno dei soci – marito dell’istante – i coeredi subentrino in regime di comunione ereditaria nelle quote societarie detenute dal de cuius.
Nello specifico, nell’asse ereditario del de cuius rientra la partecipazione sociale pari al 35% del capitale sociale della società Immobiliare Alfa S.r.l.; il residuo capitale sociale della medesima è posseduto per il 35% dall’istante e, infine, nella misura del 15% da ciascuna delle due figlie.
La quota societaria del de cuius verrà pertanto trasferita secondo successione legittima in comunione indivisa all’istante e alle due figlie.
L’istante, dunque, rappresenta dubbi interpretativi in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4 – ter del D. Lgs. n. 346/1990 in primo luogo con riferimento all’acquisizione del controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1 del codice civile.
L’Ufficio richiama pertanto i requisiti previsti dalla norma sopra menzionata, specificando che, nell’ipotesi in cui oggetto del trasferimento siano quote o azioni di soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a) del TUIR, è previsto che l’agevolazione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consente ai beneficiari di acquisire il controllo della società ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero di integrare un controllo già esistente.
Richiamando i propri documenti di prassi (nello specifico la risoluzione n. 75/E del 2010), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini della verifica della sussistenza del requisito del controllo societario, non è possibile procedere al computo unitario delle partecipazioni detenute da diversi aventi causa quando le stesse siano riconducibili a distinte situazioni giuridiche; se il trasferimento della partecipazione di controllo avviene a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio di cui trattasi è sempre riconosciuto ove l’attribuzione consenta ai discendenti in comproprietà di acquisire o detenere il controllo societario.
A parere dell’ufficio, dunque, ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possono essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
In conclusione, non configurandosi il requisito del controllo, il trasferimento mortis causa della partecipazione sociale del 35% a favore dell’Istante e delle due figlie, in comunione indivisa, resta escluso dall’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 4ter, ed è soggetto all’ordinaria imposizione del tributo successorio.

