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Giurisprudenza

Scissione societaria e bancarotta fraudolenta

9 Settembre 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 4 settembre 2026, n. 32909 – Pres. Catena, Rel. Cavallone

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 4 settembre 2026, n. 32909 (Pres. Catena, Rel. Cavallone) si è pronunciata relativamente all’integrazione dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale realizzati in occasione di una scissione societaria.

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte evidenzia come la scissione societaria non costituisca, di per sé solo, un fatto distrattivo, poiché costituisce un’operazione straordinaria disciplinata dall’ordinamento e supportata da specifici strumenti di tutela dei creditori.

Tuttavia, può integrarsi la bancarotta fraudolenta per distrazione quando la scissione sia volutamente depauperativa e pregiudizievole per i creditori, alla luce della situazione debitoria della scissa e degli effetti economici prodotti.

E’ necessario, quindi, valutare in concreto:

  • la situazione economica e debitoria della scissa al momento dell’operazione
  • lo stato patrimoniale della beneficiaria
  • l’entità di beni e debiti trasferiti
  • l’esistenza di un effettivo riequilibrio patrimoniale
  • la destinazione finale dei beni
  • gli ulteriori indici rivelatori della funzione perseguita.

Il caso di specie riguardava il trasferimento ad una società (una s.a.s.), costituita contestualmente e partecipata dai medesimi soci, della quasi totalità del patrimonio della scissa – poi fallita – pur in assenza di un corrispettivo reale. Alla scissa erano rimasti, quindi, il ramo commerciale e l’esposizione debitoria.

A seguito dell’operazione, poi, era stata eseguita la cessione delle quote della beneficiaria ai figli dell’imputato e l’assegnazione ad alcune figlie di immobili confluiti nella nuova società. Questi elementi sono stati considerati come confermativi del significato distrattivo dell’operazione originaria.

La Corte in tale contesto ha ricordato come il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richieda il nesso causale tra la distrazione e il successivo fallimento. A seguito della dichiarazione di fallimento, le condotte distrattive rilevano anche se realizzate prima che l’impresa versasse in condizioni di insolvenza.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico. Non è necessaria, quindi, la volontà di cagionare il fallimento, la consapevolezza dello stato d’insolvenza o lo scopo di danneggiare i creditori. E’, invece, sufficiente che l’autore sia consapevole e voglia destinare i beni a scopi estranei all’impresa, rappresentandosi il pericolo che tale destinazione possa cagionare un pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori.

L’accertamento di cui sopra può essere dedotto da indici di fraudolenza concernenti:

  • la condizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa
  • le cointeressenze dell’amministratore
  • l’assenza di una ragione economica dell’atto
  • la sproporzione tra l’utilità conseguita dalla società e i beni fuoriusciti dal patrimonio.

Con riguardo, invece, alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ricorda come l’omessa o parziale tenuta delle scritture contabili rientri nella prima fattispecie dell’art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. e richieda il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Tale obiettivo, si precisa, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dagli elementi che ne connotano la valenza fraudolenta.

La tenuta delle scritture in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari integra, invece, la seconda fattispecie di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. che richiede il dolo generico.

La Corte in tale occasione ha, inoltre, analizzato il rapporto tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale e quella di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 D. Lgs. 74/2000.

In quest’ultima fattispecie l’autore agisce ad un fine di evasione, mentre nella fattispecie di cui all’art. 216 co. 1 n. 2 L. Fall. l’agente opera al fine di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, senza che sia necessariamente causata l’impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. La possibilità di estrarre alcuni dati dalla documentazione residua può, al più, rilevare nella valutazione della portata dell’omissione e del dolo specifico.

Le due fattispecie (quella tributaria e quella fallimentare) sono tra loro connesse da un rapporto di specialità reciproca alla luce del differente oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo prodotto.


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