Con la Risposta n. 251/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ad alcune fatture emesse da alcuni professionisti nei confronti di una società in liquidazione afferenti a prestazioni professionali rese in precedenza per l’attività di recupero crediti espletata, nonché per i contenziosi tributari curati.
L’Amministrazione Finanziaria, richiamando la sentenza della CGUE C-182/20, ha rammentato come la messa in liquidazione della società non comporti automaticamente la cessazione dell’attività posto che, sebbene rappresenti l’ultima fase della vita della stessa, essa rimane parte dell’attività d’impresa.
È stato, pertanto, osservato che anche nella fase liquidatoria rimane salvo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta purché siano rispettati i requisiti di inerenza e di strumentalità alla liquidazione dei beni e dei servizi acquistati.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che “per qualificare una prestazione di servizi come afferente e strumentale alla liquidazione non è sufficiente che la stessa si realizzi durante la liquidazione […] ma è necessario indagare se essa trovi causa e fine nello svolgimento dell’attività liquidatoria”.
Nel riconoscere il diritto alla detrazione, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che i costi sostenuti dalla Istante, sebbene fossero riferiti a vicende iniziate prima della decisione della compagine societaria di sciogliere la società, erano volti alla definizione dei rapporti pendenti, il che risulta essere prerogativa unica della fase liquidatoria essendo il patrimonio sociale unicamente rappresentato da debiti e crediti.


