La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con ordinanza del 22 settembre 2026 n. 25687 (Pres. Leone, Rel. Amendola) si è pronunciata relativamente alla rilevanza disciplinare della testimonianza resa dal lavoratore in un processo civile a svantaggio del datore di lavoro.
Dapprima ha Corte ha ricordato come la condotta extralavorativa possa rilevare disciplinarmente alla luce del fatto che il lavoratore è tenuto all’adempimento, non solo degli obblighi tipicamente connessi all’esecuzione della prestazione, ma anche di quelli accessori e complementari che si fondano nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 C.c. In presenza della violazione di detti doveri può aversi giusta causa di licenziamento nell’ipotesi in cui incida sull’aspettativa di un futuro adempimento dell’obbligazione lavorativa.
La libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. può riconoscendosi anche sul luogo di lavoro, incontra un limite nella tutela dell’onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro. Nell’ipotesi in cui la critica mossa dal lavoratore superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, può configurare un illecito disciplinare.
Il giudice di merito deve anche verificare, però, che la critica de lavoratore abbia violato il dovere di fedeltà ex art. 2105 C.c. attraverso l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva espresso delle dichiarazioni in qualità di testimone, adempiendo, quindi, ad una funzione processuale pubblicistica disciplinata dagli artt. 244 e ss. C.p.c. e dall’art. 372 C.p. Il testimone, infatti, non è libero di scegliere l’occasione e la forma della comunicazione ma deve dichiarare secondo verità e non può essere sanzionato per avere reso una versione sfavorevole alla parte datoriale, né per eventuali inesattezze o ambiguità della deposizione.
Il lavoratore-testimone certo non può neppure dichiarare consapevolmente o colpevolmente il falso. In tale ipotesi non potrebbe escludersi la rilevanza disciplinare di tale dichiarazione se in grado di incidere sul vincolo fiduciario e se idonea concretamente a integrare la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
L’obbligo a testimoniare, infatti, non può tradursi nell’assenza di rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese, ove non corrispondano al vero e siano lesive dell’onorabilità, della reputazione e dell’immagine della società datrice di lavoro.
La Cassazione ha poi rilevato che la Corte territoriale avesse errato nel confermare la nullità del recesso datoriale.
In tale contesto, ricorda, il licenziamento ritorsivo consiste l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito e consiste, quindi, in una ingiustificata vendetta.
L’onere della prova per la dichiarazione della nullità del licenziamento in quanto fondato su un motivo illecito, spetta al lavoratore, il quale deve provare che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi in cui il recesso datoriale sia esercitato a fronte di una condotta di rilievo disciplinare, la valutazione di gravità dell’addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva non può portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo che la ragione addotta risulti formale o apparente.


