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Giurisprudenza

La Cassazione torna su cessione in blocco e fideiussioni conformi allo schema ABI

27 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 27 luglio 2026, n. 24102 – Pres. Graziosi, Rel. Simone

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con ordinanza del 27 luglio 2026, n. 24102 (Pres. Graziosi, Rel. Simone), si è pronunciata relativamente alla prova della titolarità del credito in caso di cessione in blocco ed in ordine alla rilevabilità d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI.

Nel caso di specie, i ricorrenti contestavano il rigetto dell’eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria, sostenendo che l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indicava criteri generali di individuazione dei crediti oggetto di cessione, ovvero, in particolare, i crediti derivanti da contratti di leasing sorti in un dato arco temporale, in sofferenza e segnalati in Centrale dei Rischi.

Si ricorda come l’avviso di cessione in blocco pubblicato nella GU sostituisce la notificazione prevista dall’art. 1264 C.c., ma non prova, se non sufficientemente determinato, l’esistenza e il contenuto della cessione.

La Corte, con riguardo a detto motivo, ricorda come in tema di cessione in blocco ex art. 4 L. 130/1999 trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 58 co. 2, 3 e 4 del TUB alla luce del quale la Banca deve dare notizia della cessione tramite iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tali pubblicazioni costituiscono notifica ex art. 1264 C.c. con conseguente opponibilità erga omnes.

In tale contesto, il cessionario che agisce in virtù della cessione in blocco è chiamato a dimostrare l’inclusione del credito per il quale agisce in detta operazione.

La Corte ricorda come, però, l’onere probatorio in capo alla cessionaria sia limitato: per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla GU con l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che sia necessaria una specifica enumerazione di questi ultimi.

Nell’ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, non è sufficiente la prova della notificazione della cessione, ma deve procedersi ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel cui ambito la notificazione può rivestire una funzione indiziaria: in capo a chi si qualifica successore a titolo particolare del creditore originario vi è, quindi, l’onere di provare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco, dimostrando in tal modo la propria legittimazione sostanziale.

La Corte, con riguardo al caso di specie, ha evinto come non risultasse accertato dal giudice se fosse stata fornita un’adeguata prova della stessa sussistenza del contratto di cessione e se l’avviso pubblicato contenesse un riferimento alle categorie dei crediti ceduti.

Allo stesso modo, la Corte rileva che non fosse stata fornita prova dell’inclusione del credito oggetto di giudizio nella cessione in blocco, in quanto l’individuazione del contenuto della cessione per tipologia di crediti non è di per sé sufficiente a fornire la prova della sussistenza del contratto di cessione e neppure dell’inclusione in esso del credito in questione.

I ricorrenti deducevano, inoltre, l’illegittimità dell’esclusione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, in quanto recanti clausole riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005.

In particolare, i contratti prevedevano la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.c., nonché la permanenza dell’obbligazione fideiussoria anche in presenza di vicende estintive o invalidanti concernenti il pagamento del debitore o all’obbligazione principale.

Allo stesso tempo, i ricorrenti contestavano la dichiarata tardività dell’eccezione di decadenza di cui all’art. 1957 C.c., come affermata dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, alla luce del fatto che la nullità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 C.c.

La Corte, con riguardo a tale profilo, ha rilevato che la nullità parziale che emerge dagli atti prodotti è rilevabile d’ufficio e non è sottoposta alle decadenze dell’art. 645 o 166 C.p.c.: pertanto, le eccezioni di nullità ben possono essere sollevate per la prima volta in appello o rilevate d’ufficio dal giudice d’appello, con l’unico limite dell’acquisizione agli atti del primo grado.

La Corte territoriale era chiamata quindi a sollevare la nullità parziale del contratto e sottoporla al contraddittorio.

La Suprema Corte ha quindi concluso cassando la sentenza e rinviando al Tribunale di secondo grado per un nuovo esame.

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