La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 19299 dell’11 giugno 2026, si è espressa sulle conseguenze della concessione abusiva di credito in relazione ad un contratto di mutuo fondiario.
Sul tema della concessione abusiva di credito, e con particolare riferimento all’estensione della sua opponibilità da parte del fideiussore, si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato il webinar “Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore – Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito“.
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una banca avverso il decreto del Tribunale che aveva escluso dallo stato passivo i crediti derivanti da un mutuo fondiario e finanziamenti chirografari concessi ad una società fallita.
I giudici dell’opposizione escludevano le pretese creditorie, ravvisando una concessione abusiva di credito per consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa, dichiarando la nullità virtuale dei contratti per illiceità della causa ex art. 1343 C.c. e violazione delle norme di sana e prudente gestione ex art. 5 TUB.
Dunque, a fronte del rigetto, l’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 1343 e 1418 c.c. e dell’art. 5 TUB in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.
L’art. 5 TUB evidenzia che la violazione dei doveri di correttezza esaurisce i propri effetti sul piano funzionale del rapporto, senza attingere la fase genetica del negozio (Cass. Sez. Un., n. 26724/2007; Cass. Sez. Un., n. 33719/2022): l’inosservanza delle regole prudenziali non comporta pertanto la nullità virtuale del contratto ex art. 1418, C. 1 C.c., né la nullità ex art. 1343 C.c. (Cass. Sez. I, n. 7134/2026).
Invero, l’erogazione di finanziamenti ad un’impresa insolvente innesca una responsabilità risarcitoria per l’aggravamento del dissesto in danno della massa dei creditori (Cass. Sez. I, n. 24725/2021; Cass. Sez. I, n. 28320/2024).
In merito alla distinzione tra regole di condotta e di validità del contratto, la Suprema Corte, richiamando la recente Cassazione n. 7134/2026, ha chiarito pertanto che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il contratto non è, di per sé, illecito e la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia.
Sotto il profilo operativo, la condotta della banca che finanzia l’imprenditore insolvente rileva unicamente ai fini del risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare.
In riferimento al caso di specie, pertanto, il decreto impugnato si è discostato dai principi di legittimità, dichiarando erroneamente la nullità dei mutui: la Suprema Corte ha quindi accolto il secondo motivo del ricorso principale, cassando la decisione e ribadendo che la concessione abusiva di credito non determina la nullità del contratto di finanziamento.

