La confisca per equivalente del profitto del reato, alla stregua dell’art. 7 CEDU, oltre alla sua normale componente ripristinatoria (poiché impone all’autore del reato un sacrificio patrimoniale pari al profitto da lui ricavato dal reato), appare perseguire anche una finalità “punitiva”.
Ne consegue che laddove essa venga disposta – in caso di concorso di persone – per l’intero profitto a carico di ciascun concorrente, in forza di un principio di solidarietà passiva privo di fondamento normativo e di criteri chiari sull’an e sul quantum dell’ablazione, la misura difetta del requisito della prevedibilità e viola pertanto la disposizione convenzionale.
In ogni caso, essa viola anche l’art. 1 Prot. N. 1, sia sotto il profitto della qualità della base legale, sia sotto quello della proporzionalità, colpendo somme eccedenti il profitto individualmente conseguito senza alcuna verifica del ruolo e della gravità della condotta del singolo e addossando all’inciso l’onere di recuperare in regresso le quote dei correi.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Strasburgo con la sentenza Petrignani (Corte EDU, Sez. 1, sent. 28 maggio 2026, ricorsi nn. 26187/14 et al., Petrignani e altri c. Italia), destinata a incidere in modo diretto su un contrasto interno tuttora aperto in tema di confisca tributaria per equivalente, ormai da tempo oggetto di un ampio dibattito in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte.
La vicenda de qua originava dalla condanna dei tre ricorrenti per reati tributari commessi in concorso tra loro, all’esito della quale veniva eseguita nei loro confronti la confisca per equivalente dell’intero profitto, senza distinzione della quota da ciascuno effettivamente conseguita. La giurisprudenza allora prevalente, infatti, riteneva che l’art. 322-ter c.p.p. – richiamato anche in materia tributaria – consentisse di aggredire l’intero concorrente per l’intero, salva poi la rivalsa intera tra di loro. Proprio tale meccanismo aveva dato luogo, ad avviso dei ricorrenti, ad un vero e proprio cortocircuito, in base al quale alcuni avrebbero dovuto scontare – almeno in parte – una pena per un fatto commesso da altri.
Poiché l’applicazione delle garanzie convenzionali richiamate dai ricorrenti presupponeva, anzitutto, che la misura contestata potesse essere considerata una “pena”, la Corte ritiene di prendere le mosse proprio da tale necessità, verificando se la confisca – per come concretamente attuata – presentasse tale natura.
A tale interrogativo i giudici di Strasburgo ritengono di dare risposta affermativa, rilevando come le stesse divergenze nella giurisprudenza intera fossero state poi composte dalle Sezioni Unite, che in Cass. Sez. Un. N. 13783/2025 (Massini) avevano non a caso riconosciuto la natura potenzialmente sanzionatoria della confisca, escludendo pertanto l’applicazione del criterio della solidarietà tra i concorrenti nel reato.
Facendo applicazione del canone di prevedibilità di cui all’art. 7 CEDU, la Corte ritiene, da un lato, che per i primi due ricorrenti la censura dovesse essere respinta: la loro responsabilità personale, infatti, era stata accertata, e la confisca appariva conseguentemente giustificata come reazione al contributo individuale prestato alla produzione del profitto complessivo, sicché il nesso tra condotta e misura si presentava in maniera sufficientemente chiara.
Ben diverso, dall’altro, il profilo dedotto specificamente dall terzo ricorrente, rispetto al quale la Corte rileva che la solidarietà non trovasse base espressa nelle disposizioni applicate, che la giurisprudenza interna era rimasta a lungo oscillante e che, in ogni caso, mancavano criteri idonei a determinare l’importo confiscabile a ciascun concorrente, con la conseguenza che la pena inflitta doveva ritenersi imprevedibile e la garanzia convenzionale violata.
Quanto all’art. 1 Prot. n. 1, il deficit di qualità della legge si ripropone come autonomo vizio di legalità, ma il cuore della pronuncia risiede nel diverso profilo del giudizio di proporzionalità, costruito su due argomenti simmetrici ed indipendenti.
Rispetto alla finalità punitiva, la misura non risulta commisurata alla condotta del singolo, avendo i giudici interni applicato la solidarietà in via automatica, senza cioè verificare se la sua estensione fosse giustificata dal ruolo concretamente svolto o dalla gravità del contributo; rispetto alla finalità ripristinatoria, essa appare invece incoerente, poiché, colpendo beni eccedenti il vantaggio effettivamente ritratto, colloca il destinatario in una situazione patrimoniale deteriore rispetto a quella antecedente alla commissione del reato. In buona sostanza, quale che sia la natura della confisca in concreto, il vincolo solidale non risulta comunque applicabile.
Né a tale considerazione può replicarsi attraverso l’argomento già speso dal Governo a sostegno dell’orientamento solidaristico, che invocava l’azione di regresso fra coobbligati quale correttivo dello squilibrio: un rimedio siffatto, a ben vedere, produce l’irragionevole effetto di trasferire sul destinatario l’onere di recuperare le quote dei correi, facendo gravare su di lui l’ulteriore (e verosimile) rischio della loro insolvenza, e in tal guisa spostando dallo Stato al privato la responsabilità e l’onere del recupero del profitto illecito.
La pronuncia sembra quindi confermare la bontà dell’orientamento già inaugurato dalle Sezioni Unite Massini, tanto nel senso della natura potenzialmente punitiva della confisca, quanto della conseguente necessità di escludere meccanismi che, come la solidarietà, comportino l’estensione della misura (e quindi della pena) oltre i suoi limiti fisiologici.


