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Cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza

9 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’08 ottobre 2026, il Comunicato di Banca d’Italia riferito alle modifiche alla Circolare n. 288/2015 di Banca d’Italia contenente le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in materia di cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza.

In tale contesto si ricorda come l’art. 1 co.1 lett. r) del D. Lgs. 208/2025, in attuazione dell’art. 27 septies della CRD abbia modificato l’art. 58 co. 1 del TUB in tema di cessione di cessione di rapporti giuridici in blocco, eliminando la possibilità per Banca d’Italia di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza.

Tale modifica si applica alle cessioni che si verificano successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia.

Nelle more dell’adozione delle modifiche alle disposizioni della circolare di Banca d’Italia n. 288/2015 sulle operazioni rilevanti, attualmente in consultazione, l’Autorità ha ritenuto opportuno intervenire sulla predetta disciplina in via transitoria, in linea con quanto previsto dall’art. 58 bis del TUB.

Dal momento dell’entrata in vigore del Comunicato quindi:

  • viene abrogato l’obbligo di autorizzazione preventiva di Banca d’Italia per le cessioni di maggiore rilevanza, previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della circolare n. 288/2015
  • tali operazioni devono essere comunicate a Banca d’Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento. Rimane fermo l’obbligo di comunicazione successiva delle operazioni di cessione nei casi già previsti, così come permangono i poteri di Banca d’Italia, anche di intervento, ad essa attribuiti
  • per quanto riguarda le informazioni da trasmettere all’Autorità, continua ad applicarsi quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della Circolare di Banca d’Italia 288/2015.

Il provvedimento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai procedimenti già in corso a tale data.

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