Il Consiglio UE ha approvato la propria posizione negoziale (in vista del trilogo) sulla proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) 1238/2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), al fine di renderlo un’opzione più attraente, accessibile e semplice per i risparmiatori.
Si ricorda che le pensioni integrative/complementari sono prodotti di risparmio a lungo termine ai quali i singoli contribuiscono su base volontaria, integrando le pensioni statali e professionali aziendali; contribuiscono a costruire una pensione più forte e diversificata e hanno una certa importanza nel dare ai risparmiatori l’opportunità di beneficiare degli sviluppi a lungo termine del mercato dei capitali, mantenendo nel contempo l’esposizione desiderata al rischio-rendimento.
Il PEPP è un prodotto pensionistico individuale volontario a livello dell’UE, istituito nel 2019, che può integrare i sistemi pensionistici pubblici e professionali esistenti, nonché i regimi pensionistici privati nazionali. Il rafforzamento del PEPP è un risultato fondamentale dell’agenda dell’Unione del risparmio e degli investimenti e della tabella di marcia dell’UE “Un’Europa, un mercato”.
La posizione del Consiglio, in sintesi:
- elimina l’attuale obbligo per i fornitori e i distributori di pensioni di fornire consulenza obbligatoria in materia di investimenti per i PEPP di base, che dovrà essere fornita solo su richiesta dei clienti. Ciò è fondamentale per fare dei PEPP di base un prodotto che possa essere distribuito online, riducendo i costi e fornendo un prodotto pensionistico moderno.
- per garantire un’adeguata protezione dei consumatori stabilisce che i fornitori dovrebbero continuare a fornire consulenza obbligatoria per i PEPP su misura, che sono più sofisticati e personalizzati in base alle esigenze individuali di un investitore
- per quanto riguarda le commissioni, elimina il massimale dell’1% per la fornitura di PEPP, che attualmente ne limita la redditività commerciale per i fornitori
- mantiene le disposizioni proposte dalla Commissione UE sui limiti di investimento per quanto riguarda i PEPP di base, offrendo ulteriore flessibilità, consentendo di convogliare fino al 5% del portafoglio di un PEPP verso attività diverse da attività semplici e non complesse, comprese attività alternative
- ha preservato l’obiettivo della Commissione di agevolare i contributi a carico del datore di lavoro nel quadro del PEPP
- per garantire la protezione dei consumatori, introduce un regime rafforzato di governance e controllo del prodotto.
- elimina le disposizioni proposte:
- sul trattamento fiscale dei PEPP
- sul rafforzamento dei poteri di vigilanza a livello dell’UE
- sull’introduzione di un quadro incentrato sul rapporto costi-benefici dei PEPP.
La posizione negoziale approvata costituisce il mandato del Consiglio per l’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento PEPP; i triloghi negoziali potranno iniziare una volta che il Parlamento avrà concordato la propria rispettiva posizione sul riesame.


