Con l’ordinanza n. 23383 del 16 luglio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere superata quando il contribuente dimostri la propria estraneità alla gestione societaria in circostanze obiettive tali da rendere impossibile acquisire informazioni sull’attività sociale e verificarne l’andamento anche mediante l’esercizio dei poteri di controllo riconosciuti dall’art. 2476 c.c.; a tal fine, le dichiarazioni confessorie rese dal terzo, autore dell’illecito fiscale, raccolte dagli organi verificatori possono integrare una prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità e precisione richiesti dall’art. 2729 c.c.
Com’è noto, la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati (extracontabili) trova fondamento nella ristrettezza della compagine sociale, dalla quale si desumono il reciproco controllo tra i soci, la circolazione delle informazioni relative alla gestione e la condivisione delle decisioni sull’impiego delle risorse. Si tratta, tuttavia, di una presunzione semplice, che il socio può vincere dimostrando che, nonostante la formale titolarità della partecipazione, egli era concretamente estraneo alla conduzione della società e si trovava nell’impossibilità di conoscere l’esistenza dei maggiori utili e di acquisirli nella propria sfera patrimoniale.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria aveva imputato ad una contribuente un reddito di partecipazione conseguente all’accertamento definitivo di un maggior reddito d’impresa in capo ad una società a base ristretta, derivante dalla contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
La contribuente ricorreva davanti al Giudice tributario, sostenendo di essere rimasta del tutto estranea alla frode, realizzata a sua insaputa dall’amministratore di fatto, il quale aveva confessato di avere gestito personalmente le operazioni irregolari e di averla mantenuta all’oscuro della condotta illecita.
I giudici di merito ritenevano tali dichiarazioni idonee a dimostrare che la contribuente fosse una mera intestataria formale della partecipazione e che, pur rivestendo anche la carica di amministratrice, non avrebbe potuto accorgersi delle irregolarità neppure esercitando i poteri informativi e di controllo previsti dall’art. 2476 c.c. (secondo cui «i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione»).
La Cassazione, confermando la decisione di appello, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando innanzitutto che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario (vigente ratione temporis al momento dell’instaurazione della controversia) non impedisce l’utilizzo delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale. Il collegio ha precisato che tali dichiarazioni hanno normalmente valore indiziario, ma possono assurgere a prova presuntiva autonoma quando, per il loro contenuto confessorio e per le conseguenze sfavorevoli che ne derivano al dichiarante, risultino particolarmente attendibili.
La Corte ha quindi confermato che la confessione dell’autore materiale dell’illecito poteva dimostrare tanto l’estraneità della socia alla gestione quanto l’impossibilità concreta di acquisire informazioni sulla frode attraverso gli ordinari poteri di controllo societario.


