Consob ha pubblicato una consultazione con delle proposte di modifiche, in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, ai Regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti, volte a recepire le novità normative europee relative in materia MIFID, AIFMD, UCITSD e MIFIR nonché a ridurre gli adempimento per gli operatori, rendendo il quadro regolamentare più efficiente.
L’intervento in oggetto si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’Unione dei mercati dei capitali e riguarda, tra gli altri aspetti, trasparenza e accessibilità dei dati di mercato, riduzione degli obblighi informativi, sostegno alla ricerca finanziaria e armonizzazione delle regole per gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) e FIA (Fondi di Investimento Alternativi).
In particolare, gli interventi normativi europei recepiti nelle modifiche alla regolamentazione secondaria di Consob concernono:
- la Direttiva (UE) 2024/790 e il Regolamento (UE) 2024/791 che sono intervenuti, rispettivamente, – in tema di infrastrutture di mercato – sulla disciplina MiFID e MiFIR con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la disponibilità dei dati di mercato, assicurare il level playing field tra trading venues e migliorare il livello di competitività delle infrastrutture europee nel contesto internazionale
- nell’ambito del pacchetto Listing Act, la Direttiva (UE) 2024/2811 – in tema di ricerca finanziaria – che ha superato il principio di separazione tra i costi della ricerca e quelli relativi alla prestazione di esecuzione (c.d. unbundling), al fine di rilanciare il mercato dei servizi di ricerca, in particolare a favore delle imprese di piccola e media capitalizzazione, consentendo pagamenti congiunti purché siano assicurati adeguati presidi di trasparenza e di gestione dei conflitti di interesse, fermo restando che gli intermediari possono continuare a remunerare la ricerca separatamente, mediante risorse proprie o un conto di pagamento dedicato; in tale quadro, la Direttiva delegata (UE) 2026/374 ha adeguato la Direttiva delegata MiFID (UE) 2017/593 al nuovo assetto europeo, precisando e razionalizzando le condizioni applicabili al pagamento della ricerca tramite conto dedicato.
- la Direttiva (UE) 2024/927 – in tema di gestione collettiva del risparmio – che è intervenuta sulle Direttive UCITSD (2009/65/CE) e AIFMD (2011/61/UE), ampliando le attività dei gestori, armonizzando l’uso degli strumenti di gestione della liquidità e la disciplina dei GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti, nonché rafforzando i presidi informativi per le autorità di vigilanza di disporre di informazioni aggiornate sui principali elementi degli accordi di delega di attività, assicurando la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia e ampliando il novero delle informazioni da rendere agli investitori.
Si ricorda come, in ambito nazionale, il c.d. Decreto Europa I, il c.d. Decreto Listing Act e il D. Lgs. 39/2026 abbiano modificato il TUF al fine di adeguarlo al citato quadro europeo.
Allo scopo di adeguare anche la regolamentazione secondaria ai citati atti normativi, Consob propone delle modifiche alle disposizioni di cui ai Regolamenti:
- n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati – Regolamento Mercati
- n. 20307 del 15 febbraio 2018, in materia di intermediari – Regolamento Intermediari
- n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti – Regolamento Emittenti.
Le modifiche al Regolamento Mercati
Le modifiche apportate al Regolamento Mercati sono volte a completare l’adeguamento della disciplina nazionale concernente le infrastrutture di mercato alle disposizioni della MiFID II e del MiFIR.
Le aree oggetto di modifica sono le seguenti:
- la disciplina degli internalizzatori sistematici, che viene adeguata per tenere conto del superamento del precedente approccio basato su indicatori quantitativi, attraverso l’eliminazione, nel Regolamento Mercati, dei riferimenti alle relative soglie e il rafforzamento del set informativo da trasmettere alla Consob, includendovi anche profili qualitativi concernenti le regole di esecuzione, le politiche di gestione del rischio e le modalità operative adottate dagli internalizzatori sistematici
- la disciplina dei limiti di posizione – al fine di allinearla alla riforma europea che ha escluso le quote di emissione dal perimetro applicativo – in relazione alla quale sono stati circoscritti i controlli dei gestori alle posizioni in derivati su merci e in derivati su quote di emissione, aggiornando al contempo gli obblighi informativi e i riferimenti normativi relativi alle notifiche e alle comunicazioni periodiche verso la Consob. Nel medesimo contesto, sono state eliminate duplicazioni di adempimenti informativi non più coerenti con il nuovo assetto delineato dal TUF e dalla normativa europea di livello primario e secondario
- le innovazioni in materia di deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e di pubblicazione differita post-negoziazione, applicabili agli strumenti di capitale, agli strumenti non equity e ai derivati. A tal fine, sono state ricalibrate le procedure e il contenuto delle istanze da presentare alla Consob, nonché i correlati obblighi informativi, anche alla luce dell’abrogazione di talune disposizioni di MiFIR.
- il rafforzamento del contenuto della relazione sulla struttura organizzativa che i gestori dei mercati regolamentati sono tenuti a trasmettere alla Consob
- l’introduzione – in tema di fornitura dei dati di mercato – di un obbligo di comunicazione alla Consob dei costi effettivi di produzione e diffusione dei dati, comprensivi del livello di commissioni e delle altre clausole contrattuali.
- l’introduzione di una disciplina circa le modalità di presentazione delle domande volte all’ottenimento dello status di soggetto designato alla pubblicazione delle operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari
- in tema di best execution è stato eliminato l’obbligo di pubblicare le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni, nonché le informazioni sulla qualità di esecuzione
- l’inserimento del richiamo agli RTS di ESMA ove sono specificati i criteri di cui gli intermediari devono tener conto per stabilire e valutare l’efficacia della strategia di esecuzione degli ordini.
Le modifiche al Regolamento Emittenti
Le modifiche proposte al Regolamento Emittenti sono volte ad adeguarlo alla disciplina di cui alla Direttiva (UE) 2024/927.
In particolare tra le modifiche proposte si evidenzia:
- ampliamento dell’informativa precontrattuale da rendere agli investitori da parte di OICVM e FIA
- l’informativa tempestiva che deve essere fornita agli investitori in caso di attivazione o disattivazione degli strumenti di gestione della liquidità che incidono in misura significativa sul diritto di richiedere il rimborso delle quote o azioni detenute
- la modifica di forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di OICVM e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera.
Le modifiche al Regolamento Intermediari
Le modifiche proposte relativamente al Regolamento Intermediari sono:
- la definizione di “intermediari autorizzati” ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), al fine di ricomprendervi anche i gestori di OICVM che prestano in Italia, mediante succursale, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini
- il recepimento, con riferimento ai gestori di OICVM e di FIA, nel nuovo art. 118-bis, la fattispecie del white label in cui gestori autorizzati istituiscono fondi su iniziativa di terzi eventualmente privi dell’autorizzazione alla gestione collettiva del risparmio e delegano a tali soggetti la gestione degli investimenti o li nominano “investment advisers” o comunque agiscono seguendo informalmente le loro indicazioni/istruzioni
Consob, in tale occasione, propone anche delle modifiche volte a semplificare la disciplina concernente la distribuzione di IBIP (prodotti di investimento assicurativi) da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nonché a rafforzare la coerenza e la proporzionalità del sistema sanzionatorio applicabile ai consulenti finanziari:
- introducendo per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti nella sez. E del RUI , l’obbligo di comunicare ai clienti gli elementi identificativi e il numero di iscrizione nel RUI del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per conto del quale essi svolgono l’attività di distribuzione di IBIP fuori sede
- abrogando la disciplina sulla ricerca in materia di investimenti in relazione agli IBIP fornita da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell’ambito dello svolgimento dell’attività.
- modificando il comma 1 dell’art. 135-tricies ter, al fine di individuare più facilmente le informazioni che, in caso di distribuzione di IBIP tramite internet, devono essere contenute nella home page del sito, dei profili di social network del distributore e delle eventuali applicazioni utilizzati per la distribuzione assicurativa.
Il documento in consultazione apporta, inoltre, delle modifiche alla disciplina sanzionatoria applicabile ai consulenti finanziari.
In tale contesto si ricorda come l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari – in quanto autorità competente ad irrogare le sanzioni – può applicare, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore adeguandola alle concrete caratteristiche della fattispecie.
La modifica proposta mira a meglio delimitare la potestà di aumentare o di degradare la sanzione.
Nella presente occasione, Consob intende anche adottare alcuni interventi di fine tuning in relazione alla disciplina concernente il contenuto dell’albo delle SIM e a quella relativa all’autorizzazione delle SIM e all’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
La consultazione resterà aperta per 60 giorni dalla pubblicazione del documento.


