Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Milano (G.D. Alima Zana) si è pronunciato sulla tutela cautelare del diritto di voto del socio di s.r.l., accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla socia titolare del 95% del capitale sociale, alla quale era stato impedito di esercitare il voto in due assemblee convocate per deliberare sulla revoca dell’amministratore unico.
In primo luogo, il Tribunale si sofferma sull’ammissibilità della tutela cautelare atipica in fase preassembleare, precisando che la natura infungibile del diritto di voto non è, di per sé, ostativa al ricorso all’art. 700 c.p.c.
La tutela di adempimento in forma specifica può infatti essere anticipata in sede cautelare, purché ricorrano i presupposti dell’irreparabilità del pregiudizio e della residualità del rimedio.
Nel caso di specie, l’esclusione dal voto era stata motivata sulla base di un asserito conflitto di interessi della socia di maggioranza, riconducibile a un accordo di separazione personale concluso con l’ex coniuge, amministratore unico e titolare del residuo 5% del capitale sociale: siffatto accordo, tuttavia, era subordinato a un’omologazione giudiziale mai intervenuta.
Al di là di questa circostanza, il Giudice osserva che non spetta al presidente dell’assemblea negare preventivamente l’esercizio del diritto di voto al socio che si trovi in conflitto di interessi: in tale ipotesi, infatti, l’ordinamento predispone un rimedio ex post, consentendo l’impugnazione della deliberazione qualora questa, assunta con il voto determinante del socio in conflitto, abbia cagionato un danno alla società.
Per quanto concerne il fumus boni iuris, questo è stato ravvisato nella reiterata violazione del diritto di voto della ricorrente, tenuto conto anche del diniego alla nomina del segretario da questa proposto e del ritardo nella trasmissione del verbale assembleare.
Il periculum in mora è stato invece individuato nel rischio di reiterazione della condotta lesiva e nell’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’impossibilità, per la socia di maggioranza, di esercitare le proprie prerogative assembleari, tra le quali quella di esprimere un nuovo organo gestorio.
Il Tribunale non ha inoltre ritenuto sufficiente il mero impegno assunto dalla resistente in udienza a non reiterare la condotta contestata.
Accogliendo dunque il ricorso, il Tribunale ha ordinato alla società e al presidente della successiva assemblea di consentire alla ricorrente l’esercizio del diritto di voto.


