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Giurisprudenza

Mediazione e comparizione personale della parte procedente

29 Aprile 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608 – Pres. Rubino, Rel. Gianniti

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con sentenza n. 9608 del 15 aprile 2026, si è espressa, in tema di mediazione, sulla necessità della comparizione personale della parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento, ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali nella procedura di mediazione.

Questo il principio di diritto espresso:

“In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi
al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.”

Il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è disciplinato dal D. Lgs. n. 28/2010.

Tale disciplina prevede che le parti sono tenute a partecipare, assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare, informativo e di programmazione, che si svolge davanti al mediatore dell’organismo prescelto, e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione.

La Cassazione, con sentenza n. 8473/2019 ha  già affermato in modo chiaro che nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche coincidente con il difensore, munito di apposita procura sostanziale.

Ciò non significa che, al primo incontro di mediazione devono necessariamente comparire, in una delle modalità sopra indicate, tutte le parti: la condizione di procedibilità non è collegata né al mero avvio formale della mediazione, né alla partecipazione di entrambe le parti, ma a un fatto giuridico ben preciso, ovvero all’esperimento del procedimento di mediazione.

Questo “esperimento” richiede sempre che il primo incontro si tenga, e che al primo incontro vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte: ciò in quanto l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.

La comparizione della parte chiamata in mediazione è doverosa, ma la sua mancanza non ha un effetto processuale paralizzante, determinando soltanto le sanzioni
previste dal combinato disposto di cui agli artt. 8, c. 4-bis, e 12 bis del D. Lgs. n. 28/2010.

Le parti devono comparire personalmente o a mezzo di un delegato (e sempre comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) all’incontro con il mediatore.

Pertanto:

  • nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (e, in particolare, non partecipi la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria diviene improcedibile
  • nel caso invece in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro con il mediatore, non compaia l’altra parte (o non compaiano le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è sì procedibile, ma tale parte non comparsa (o dette parti non comparse) incorre (o incorrono) nelle sanzioni di legge.

Nel caso di specie, il procedimento di mediazione, disposto dal giudice, era stato ritualmente instaurato e si era svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte ha scelto di non prendervi parte: la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata e correttamente i giudici di merito hanno escluso l’improcedibilità della domanda.

Tali conclusioni, per la Corte, trovano conferma in una lettura sistematica dell’istituto:

  • la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questa finalità implica necessariamente un’interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare.
  • non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono: su di essi, del resto, la legge pone l’obbligo di fornire al cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, l’informazione prescritta dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2010, il che presuppone una piena consapevolezza della natura e delle finalità dell’istituto.

In terzo luogo, e con argomento di carattere testuale e sistematico, la lettura coordinata dell’art. 5, c. 1-bis, e dell’art. 8 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati” — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.

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