Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 199 pubblicata il 17 aprile 2026 (G.U. M. Lombardi), si è pronunciato sulla portata della violazione degli obblighi informativi posti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento in capo agli intermediari abilitati.
Il Tribunale, nella sentenza enunciata, si è conformato al più ampio orientamento secondo il quale: “in tema di intermediazione finanziaria, se la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario [avviene] nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro), [tale violazione] dà luogo a responsabilità precontrattuale; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro”.
In particolare, nel caso in esame, nell’ambito di un accordo quadro per la prestazione di servizi d’investimento, l’attore aveva sottoscritto obbligazioni di una società ammessa al concordato preventivo solo pochi mesi dopo l’operazione d’investimento e lamentava che la banca intermediaria non l’avesse informato adeguatamente sui rischi dell’operazione, sottacendogli la destinazione delle obbligazioni alla clientela professionale, l’esistenza di componenti derivative di tipo call e put e la grave situazione di difficoltà finanziaria in cui versava l’emittente. Demandava, quindi, la risoluzione dell’ordine e il risarcimento del danno (oltre che, alternativamente, la declaratoria di nullità del contratto quadro e, conseguentemente, dell’ordine, con restituzione del capitale investito).
Il Tribunale, preliminarmente, ha accertato come l’attore fosse qualificabile come cliente “al dettaglio”, nonostante le sue pregresse esperienze in materia d’investimenti: “all’interno della clientela al dettaglio non per forza [rientrano] unicamente soggetti sprovvisti di qualsivoglia conoscenza degli strumenti finanziari, essendo pacificamente ammissibile (e il caso di specie ne è la prova) l’inserimento in tale categoria anche di individui che abbiano conoscenze in materia: ciò, tuttavia, non comporta il venir meno degli obblighi formali e comportamentali in capo alla banca”. Successivamente, ha accertato come quest’ultima avesse sì osservato le previsioni in materia di forma e contenuto del contratto quadro ma non quelle relative all’informativa circa i rischi della singola operazione, che risultava “non adeguata” per il cliente.
Il Tribunale di Lecco ha dunque accertato l’inadempimento grave della convenuta con specifico riguardo agli obblighi informativi relativi all’operazione di investimento, dichiarando la risoluzione della medesima e condannato la banca al risarcimento del danno, pari all’importo del capitale investito.


