La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 19 luglio 2026, n. 23521 (Pres. Di Marzio, Rel. Dal Moro) si è pronunciata relativamente alla legittimità – in quanto a chiarezza, trasparenza e assenza di vessatorietà – delle clausole contenute in un contratto di mutuo con doppia indicizzazione: il tasso LIBOR e il tasso di cambio tra franco svizzero ed euro.
I ricorrenti, in particolare, impugnavano la sentenza del giudice di merito, in ragione della mancata dichiarazione di nullità di alcune clausole dei contratti di mutuo per difetto di chiarezza e comprensibilità, nonché per vessatorietà ed eccessivo squilibrio a danno dei consumatori.
Il presente motivo è sorretto tra tre differenti ragioni di censura:
- la Corte d’appello ha ritenuto le clausole sufficientemente chiare e non abusive valorizzando il dato testuale e la presenza di indicazioni contrattuali ritenute esplicative del meccanismo della doppia indicizzazione. La Corte territoriale ha affermato come la trasparenza debba essere intesa in senso sostanziale e non solo formale, ovvero grafico grammaticale.
Secondo i ricorrenti la struttura dei mutui oggetto di causa è particolarmente complessa poiché introduce un sistema di doppia indicizzazione: da un lato, al tasso LIBOR in franchi svizzeri, dall’altro, al tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, a cui si aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità, rappresentato dal meccanismo dei conguagli semestrali regolati attraverso un deposito accessorio – il c.d. fondo fruttifero- sul quale vengono contabilizzate le differenze derivanti sia dalla variazione del tasso di interesse sia dalla fluttuazione del cambio.
I ricorrenti sostengono che la Banca avrebbe offerto questo prodotto, di natura anche finanziaria (in quanto contenente un derivato implicito), facendo credere al consumatore che si trattasse di un tradizionale mutuo fondiario diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché si richiamava a LIBOR anziché all’EURIBOR omettendo, però, di spiegare che l’indicizzazione valutaria aumentava il regime di guadagno dell’istituto bancario e scaricava sul cliente il rischio di cambio.
- la sussistenza di una violazione degli obblighi di comportamento gravanti sull’intermediario, poiché la banca avrebbe anche presentato il prodotto come vantaggioso per effetto dell’applicazione del tasso LIBOR, senza chiarire che tale apparente beneficio era neutralizzato dal rischio di cambio. In tal modo, il consenso del mutuatario si sarebbe formato su una rappresentazione incompleta e fuorviante dell’operazione, in violazione degli obblighi informativi precontrattuali e della diligenza professionale qualificata richiesta agli intermediari bancari.
- un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ex art. 33 Cod. Cons. poiché il rischio di cambio verrebbe integralmente trasferito sul mutuatario, senza che questi sia stato posto in condizione di comprenderlo e accettarlo consapevolmente, mentre la banca beneficerebbe di un meccanismo che le consente di incrementare il proprio guadagno indipendentemente dall’andamento del rapporto. L’alea del contratto, quindi, non sarebbe realmente bilaterale ma sbilanciata a favore dell’intermediario.
La Corte ha però disatteso il suesposto motivo.
In particolare, la Suprema Corte evidenzia che il motivo si incentra sulla questione dell’interpretazione del contratto sotto il profilo della chiarezza sostanziale, ma non considera adeguatamente il requisito della vessatorietà e, quindi, non affronta adeguatamente il tema della nullità delle clausole in questione, ovvero il fatto che detta scarsa chiarezza assume rilievo in quanto determini a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 93/13/CEE e dell’art. 33 Cod. Cons.
La sentenza della Corte territoriale, oltre ad escludere l’assenza di chiarezza delle clausole, ha reputato non sussistente un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto, ovvero uno squilibrio sul piano giuridico del contratto.
La Cassazione, in tale contesto, ha ripreso quanto sostenuto dalla Corte d’appello secondo cui la doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un’alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poiché l’apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero poteva determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca.
La Corte, in richiamo di altre sue pronunce concernenti l’interpretazione di mutui fondiari indicizzati al franco svizzero, ha stabilito che:
- un controllo del giudice quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione è consentito ai fini del giudizio di vessatorietà e, quindi, nullità ex art. 36 co. 1 Cod. Cons. delle clausole contestate laddove, ai sensi dell’art. 34 Cod. Cons., l’oggetto del contratto e l’adeguatezza del corrispettivo non siano individuati in modo chiaro e comprensibile
- tale conclusione è conforme a quanto previsto dalla Corte di giustizia, secondo cui, in base all’art. 4, par. 2, della Direttiva 93/13/CEE, le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale ritenga che siano state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile
- le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono sono considerabili vessatorie o abusive se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
- l’accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere differenziato dal giudizio circa la vessatorietà o abusività, infatti può ipotizzarsi che l’assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore ma alla luce del fatto che l’assenza di trasparenza e abusività devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia necessariamente vessatoria e quindi nulla
- può operarsi il giudizio di vessatorietà riguardo il profilo economico del contratto nell’ipotesi in cui l’oggetto dello stesso e l’adeguatezza del corrispettivo non siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Da ciò non discende che il difetto di chiarezza equivalga a vessatorietà, ma che tale difetto legittimi il sindacato della vessatorietà.
La Corte, in tale occasione – oltre a richiamare i succitati principi aggiunge che, ai sensi dell’art. 34 Cod. Cons. e dei principi affermati da CGUE C 26/13 (Kásler e Káslerné Rábai) – ha affermato, in aggiunta, che la clausola di indicizzazione attiene all’oggetto principale del contratto e lo caratterizza, in quanto è integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore, e, a norma della stessa, il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo.
Di conseguenza, nella citata ipotesi, il giudice nazionale procederà al controllo di abusività della clausola quando la stessa non sia ritenuta chiara e comprensibile.
Infatti, una clausola di indicizzazione, se ritenuta estranea all’oggetto del contratto, è sottratta all’ambito di applicazione dell’art. 34 Cod. Cons., sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità; mentre, se viene ritenuta attenere all’oggetto del contratto, detta tematica è decisiva agli effetti del sindacato di abusività.
In tale occasione, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di legittimità non possa sostituirsi a quello di merito nella valutazione in concreto compiuta della verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali ma solo verificare se, nel farlo, si è attenuta ai principi nomofilattici stabiliti dalla Cassazione e a quelli di indirizzo interpretativo indicati dalla CGUE.
Con riguardo al caso di specie, la Corte ha ritenuto rispettati i criteri indicati dalla CGUE da parte del giudice di merito poiché la Corte d’appello in punto chiarezza e comprensibilità non si è limitata ad una lettura lessicale e grammaticale delle clausole, bensì:
- ha esaminato in modo approfondito il contenuto delle clausole contestate e il meccanismo con cui opera la doppia indicizzazione, che comportava: in corso di rapporto, la necessità di operare (facendoli transitare dall’apposito conto deposito fruttifero) i conguagli, attivi o passivi, conseguenti a detto meccanismo; al momento dell’eventuale estinzione anticipata, invece, solo l’adeguamento in relazione al tasso di cambio
- ha ritenuto che le clausole contestate fossero adeguatamente chiare ed atte a spiegare il meccanismo sopra descritto.
Secondo la Suprema Corte, quindi, la Corte territoriale ha dato conto di come il contratto e i suoi allegati fossero chiari: sia nel rappresentare la doppia indicizzazione, sia nel rappresentare il rischio di cambio.
La Corte territoriale, sostiene la Cassazione, ha tenuto conto del principio di chiarezza sostanziale ritenendolo rispettato nel caso di specie.
Con riguardo, invece, alla vessatorietà – ossia la sussistenza di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore – la Corte territoriale ha considerato che il meccanismo di variabilità del mutuo era connotato da fluttuazioni che potevano rivelarsi positive o negative per ciascuna parte, senza possibilità di prevedere il beneficiario del vantaggio economico.
In aggiunta, la stipula di un mutuo indicizzato al franco svizzero ha permesso ai consumatori di beneficiare dei vantaggi derivanti dall’applicazione del tasso di interesse Libor che, all’epoca della stipula, aveva un andamento favorevole rispetto all’Euribor. Inoltre, all’aumento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, era collegato un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta.
In conclusione la Corte ha evidenziato come il difetto di trasparenza dedotto dai ricorrenti, è stato escluso dai giudici di merito i quali hanno verificato l’idoneità sostanziale delle clausole e dell’informativa precontrattuale fornita ai consumatori.
Con riguardo alla dedotta integrazione nel contratto di mutuo di un derivato finanziario, la Corte evidenzia che il mutuo in oggetto non contiene il citato derivato poiché la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non ne dà luogo. Non vi è, infatti, nella struttura contrattuale l’operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato.
La Corte richiama, poi, anche le Sezioni Unite 5657/2023 secondo le quali l’indicizzazione costituisce una “clausola-valore” finalizzata a stabilire un criterio per commisurare la prestazione pecuniaria nel tempo, priva di autonomia causale speculativa.
In aggiunta, secondo detta giurisprudenza, mancherebbe l’operazione di investimento tipica del derivato, poiché il mutuatario riceve un capitale per l’acquisto di un bene e non acquista uno strumento per scambiare flussi finanziari differenziali.

