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Amministratore di sostegno e gestione dei rapporti di conto corrente

9 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La gestione dei rapporti di conto corrente intestati a soggetti sottoposti a misure di protezione, ma sul quale operano altresì terzi soggetti come l’amministratore di sostegno nominato dal Tribunale, rappresenta un ambito particolarmente delicato per gli intermediari, in cui si intrecciano profili civilistici, obblighi di diligenza professionale e responsabilità operative della banca.


Sul tema delle criticità connesse alla gestione dei rapporti di conto corrente intestati a soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, si ricorda che sarà dedicato spazio nel corso della prima relazione del webinar del prossimo 07 luglio 2026 “Tutela degli incapaci e diritto di famiglia nei rapporti bancari“.


La crescente diffusione degli istituti di protezione delle persone fragili, come l’amministrazione di sostegno, impone infatti agli operatori bancari una costante attenzione alle modalità di esercizio dei poteri rappresentativi e alle cautele da adottare nella gestione dell’operatività.

Un primo profilo centrale riguarda le verifiche sui poteri di tutori, curatori e amministratori di sostegno.

La banca non può infatti limitarsi ad una verifica meramente formale del provvedimento giudiziale di nomina dell’amministratore di sostegno, ma deve accertare concretamente l’estensione dei poteri attribuiti nel decreto, distinguendo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eventuali limiti operativi, necessità di autorizzazioni del giudice tutelare e presenza di vincoli specifici sul patrimonio dell’amministrato.

Particolare attenzione assume l’aggiornamento periodico della documentazione, soprattutto nei casi di modifica, revoca o sostituzione dell’amministratore di sostegno.

Ulteriore tema di rilevanza pratica concerne l’accesso alla documentazione bancaria.

L’amministratore di sostegno, nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, può richiedere copia degli estratti conto, della documentazione contrattuale e delle operazioni riferibili all’amministrato: la banca è pertanto chiamata a verificare con precisione l’ambito temporale e oggettivo della richiesta, evitando sia indebite compressioni dei diritti dell’amministratore, sia comunicazioni eccedenti i poteri attribuiti dal provvedimento giudiziale.

Le principali criticità emergono, tuttavia, nella gestione dell’operatività in conto corrente da parte dell’amministratore di sostegno.

Un caso particolarmente delicato riguarda il conto sottoposto a vincolo pupillare, in cui la disponibilità delle somme può essere subordinata all’autorizzazione del giudice tutelare; in tali ipotesi l’intermediario deve presidiare attentamente i blocchi operativi e le condizioni di svincolo, evitando esecuzioni dispositive non autorizzate.

Profili di responsabilità particolarmente sensibili riguardano inoltre le operazioni non autorizzate, sia quando poste in essere direttamente dall’amministrato, sia quando derivanti da comportamenti eccedenti i poteri dell’amministratore di sostegno.

In presenza di anomalie evidenti, incoerenze rispetto al profilo del cliente o operazioni incompatibili con le limitazioni risultanti dal decreto giudiziale, la banca è tenuta ad adottare adeguati obblighi di vigilanza e approfondimento, anche al fine di prevenire possibili abusi o appropriazioni indebite.

L’uso dell’home banking da parte dell’amministratore di sostegno

Sempre più frequenti risultano inoltre le problematiche relative all’utilizzo dei servizi di home banking da parte del tutore o dell’amministratore di sostegno: in tali contesti, occorre disciplinare con chiarezza il rilascio degli strumenti di pagamento, le modalità di autenticazione forte e la gestione delle deleghe operative, evitando improprie condivisioni di credenziali dell’amministrato o utilizzi promiscui degli strumenti dispositivi.

La conservazione e l’utilizzo delle credenziali personali dell’amministrato da parte dell’amministratore espongono infatti la banca a rilevanti criticità probatorie e operative, soprattutto nei casi di contestazione delle operazioni.

Le necessarie cautele da predisporre, tuttavia, non devono però rivelarsi eccessivamente vessatorie per l’amministratore di sostegno ed il suo amministrato.

L’ABF, in tema di utilizzo dell’home banking da parte dell’amministratore di sostegno, si è più volte soffermata sul contenuto della clausola contrattuale del contratto di conto corrente che impedisce di usufruire del servizio di home banking per operare sul conto corrente del beneficiario (cfr. 2332/2024 e 1503/2024).

In tale contesto, ha ritenuto che tale previsione, invero, è da ritenersi vessatoria, richiamando il disposto dell’art. 405, n. 5, C.c., per cui “il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità”.

E’ il giudice tutelare, con l’atto con cui nomina l’amministratore di sostegno, che opera una valutazione circa la specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, ed indica, pertanto, sia gli atti che l’amministratore di sostegno è legittimato a compiere in nome e per conto del beneficiario, sia gli atti rispetto ai quali l’amministratore di sostegno deve dare il proprio consenso, offrendo assistenza al beneficiario.

Pertanto, è evidente che i poteri e i limiti all’operatività dell’amministratore sono oggetto di periodico esame da parte dell’autorità giudiziaria ed il giudice tutelare, alla luce della sopra citata norma codicistica, appare l’unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all’amministratore, in merito all’utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato.

Conseguentemente, l’operatività mediante il servizio home banking costituisce una funzione strettamente connessa alle modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente: la circostanza che le operazioni siano effettuate in via informatica, piuttosto che fisicamente recandosi presso lo sportello dell’intermediario, non è certo tale da richiedere ulteriori autorizzazioni.

Laddove il tutore o l’amministratore di sostegno possa disporre delle somme presenti sul conto corrente del soggetto beneficiario tramite lo sportello fisico dell’intermediario, appare dunque eccessivamente penalizzante precludere la possibilità di effettuare le medesime operazioni per il tramite di un servizio più rapido ed efficiente come l’home banking.

Un divieto in tal senso, infatti, ricorda l’ABF, è in contrasto con il citato principio di massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato, provocando, inevitabilmente, un’eccessiva limitazione della capacità di agire dell’interessato: se dunque il tutore o l’amministratore di sostegno è legittimato alla gestione della movimentazione del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell’autorità giudiziaria, deve ricomprendersi, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l’autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking.

La natura dinamica dei poteri attribuiti dal decreto del giudice tutelare all’amministratore di sostegno consente di ritenerlo legittimato all’operatività dispositiva online, senza che occorra un’ulteriore specifica autorizzazione.

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