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Riforma sistema sanzionatorio TUF: il parere del Senato

16 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Le Commissioni Giustizia e Finanze del Senato hanno pubblicato il proprio parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’art. 19-bis della L. 21/2024, per la riforma del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie del TUF.

In particolare, viene espresso parere favorevole, ma con alcune rilevanti osservazioni: la delega prevedeva infatti di attuare non soltanto una revisione del sistema delle sanzioni amministrative, ma anche un intervento di coordinamento complessivo tra illeciti amministrativi e penali, volto a ridefinire i confini tra i due ambiti alla luce del principio di offensività, al fine di scongiurare le ipotesi di convergenza sullo stesso fatto di due sanzioni di diversa natura, in violazione del divieto di bis in idem.

Tuttavia, lo schema di decreto di riforma non interviene in modo coordinato anche sul versante penalistico del sistema sanzionatorio previsto dal TUF.

In particolare, si sottolinea nel parere allegato che:

  • la mancata considerazione della dimensione penalistica determina:
    • una non compiuta attuazione della delega, che aveva imposto un coordinamento tra i diversi livelli sanzionatori
    • il permanere di ambiti di sovrapposizione tra illecito amministrativo e reato, in particolare nei settori degli abusi di mercato, con il correlato rischio di persistenza di cumuli sanzionatori, con possibili criticità anche alla luce del principio di ne bis in idem, espressamente richiamato dalla delega
  • il settore degli abusi di mercato è un ambito ove il rapporto tra sanzioni penali e amministrative è stato oggetto di significativa elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, rendendo particolarmente avvertita l’esigenza di un intervento sistematico e coordinato.

Le osservazioni poste dal Senato sono dunque le seguenti:

  • intervenire in modo organico (anche con” altro veicolo normativo”) sulla disciplina dei delitti di cui agli artt. 184 e 185 TUF, valorizzando il principio di ne bis in idem, tramite l’individuazione di specifiche soglie che consentano una puntuale delimitazione tra l’area di rilevanza penale e la sfera del corrispondente illecito amministrativo
  • intervenire nella disciplina dei rapporti tra procedimento sanzionatorio penale e amministrativo, per giungere ad una revisione complessiva della disciplina sanzionatoria recata dal TUF
  • estendere l’ambito applicativo del nuovo art. 194-bis.01 in materia di violazioni di carattere non rilevante, eliminando la previsione di cui al comma secondo e non prevedendo, pertanto, un riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria minima sopra la quale le violazioni si considerino in ogni caso rilevanti
  • modificare l’art. 187-sexies, chiarendo che l’ingiunzione di pagamento può essere adottata “in alternativa” alla confisca in senso stretto, ovvero non come modalità esecutiva di quest’ultima, ma come sanzione accessoria di importo pari al profitto medesimo, da irrogare contestualmente all’applicazione della sanzione principale
  • modificare l’art. 195-bis in tema di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo che Banca d’Italia e Consob possano escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando ciò sia necessario ad assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa eurounitaria
  • coordinare la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal TUF e per la cui applicazione sia richiamato l’art. 195 del TUF – ivi inclusa quella prevista dal D.L. 25/2023 (decreto Fintch), dal D. Lgs. 129/2024 (relativo ai mercati cripto), dal D. Lgs. 39/2010 (in materia di revisione legale dei conti), e dal D. Lgs. 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) – con le disposizioni di cui ai nuovi artt. 195.1 e 195.2 del TUF, anche estendendone l’applicazione
  • estendere l’applicabilità delle nuove disposizioni di cui all’art. 196-quater, TUF, alle sanzioni previste dall’art. 26 del D. Lgs. 39/2010 (in materia di revisione legale dei conti)
  • procedere alla redazione di un codice normativo dei mercati finanziari, riorganizzando e sistematizzando tutte e disposizioni del TUF, a beneficio della chiarezza e della semplificazione normativa, ed eliminando le stratificazioni normative susseguitesi, in particolare, per effetto dei recepimenti e delle attuazioni di atti legislativi di fonte europea.
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