AMLA ha posto in consultazione delle linee guida sull’autovalutazione del rischio di riciclaggio di denaro (AML) e di finanziamento del terrorismo (CTF), cui i soggetti obbligati sono esposti.
L’art. 10, par. 1, del Regolamento antiriciclaggio impone infatti a tali soggetti di adottare misure adeguate, proporzionate alla natura della loro attività, compresi i rischi e la complessità della stessa, nonché alle loro dimensioni, per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e di finanziamento del terrorismo (TF) a cui sono esposti, nonché i rischi di mancata attuazione ed elusione delle sanzioni finanziarie mirate (TFS) (TFS).
A tal fine, l’art. 10, par. 4, del Regolamento impone all’AMLA di emanare linee guida che specifichino:
- i requisiti minimi relativi al contenuto dell’autovalutazione del rischio a livello aziendale redatta dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 10, par. 1
- ulteriori fonti di informazione da prendere in considerazione nell’effettuare la valutazione del rischio.
L’autovalutazione del rischio consente ai soggetti obbligati di comprendere i rischi derivanti dal loro modello di business, dai clienti, dai prodotti, dai servizi e dalle transazioni, dai canali di distribuzione e dall’esposizione geografica.
Il mandato di cui all’art. 10, par. 4, è volto quindi a fornire una serie di requisiti minimi necessari per lo svolgimento di un’autovalutazione del rischio adeguata.
A tal fine, il progetto di linee guida propone quattro requisiti minimi applicabili a tutti i tipi di soggetti obbligati:
- una panoramica aziendale e operativa dei soggetti obbligati (Requisito minimo 1)
- l’identificazione, la valutazione e la classificazione dei rischi intrinseci dei soggetti obbligati (Requisito minimo 2)
- la valutazione della qualità dei controlli in materia di AML/CFT/mancata attuazione e elusione delle norme TFS (Requisito minimo 3)
- la valutazione e la classificazione dei rischi residui (Requisito minimo 4).
Nel rispetto di tali requisiti minimi, il progetto di linee guida sottolinea la responsabilità dei soggetti obbligati di garantire che l’autovalutazione del rischio effettuata sa essa sia proporzionata alle loro specificità e complessità individuali.
La bozza di linee guida fornisce inoltre un elenco di fonti di informazione aggiuntive da prendere in considerazione oltre a quelle già elencate nell’art. 10, par. 1, dell’AMLR.
La consultazione è aperta sino al 15 luglio 2026: AMLA terrà conto dei feedback ricevuti nella preparazione delle linee guida definitive, che saranno pubblicate nel quarto trimestre del 2026.

