Banca d’Italia, con nota n. 57 del 3 giugno 2026, ha comunicato la propria intenzione di aderire agli Orientamenti congiunti delle ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) in materia di stress test ESG.
Tali orientamenti, applicabili a partire dal 1° gennaio 2027, intendono garantire dei criteri metodologici uniformi nella valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), in attuazione dell’art. 100 par. 4 della CRD (Direttiva 2013/36/EU) e art. 304 quater, par. 3 della Solvency II (Direttiva 2009/138/CE), nella versione che entrerà in vigore il 30 gennaio 2027.
Gli orientamenti in oggetto sono, quindi, destinati alle autorità di vigilanza competenti nei differenti settori in maniera tale che queste inseriscano negli esercizi di stress test i rischi ESG. A tal fine, tali fattori potranno essere inseriti nell’attuale quadro di stress testing oppure essere oggetto di esercizi dedicati e complementari.
La autorità possono valutare due tipologie di stress test in relazione agli obiettivi che si propongono:
- uno, con un orizzonte temporale breve (fino a 5 anni) finalizzato ad esaminare la capacità di tenuta delle posizioni di capitale e di liquidità delle entità soggette a supervisione di fronte a shock macro-finanziari, inclusivi dei rischi ESG
- ed un altro, con un orizzonte di lungo periodo (almeno 10 anni) destinato ad analizzare la resilienza del modello di business in presenza di diversi scenari ESG.


