AMLA ha avviato una consultazione su una bozza di ITS che definisce standard tecnici comuni nella segnalazione delle attività sospette (SOS) e nella trasmissione dei registri delle transazioni.
L’art. 69, par. 1, del Regolamento AML (2024/1624/UE) impone agli enti obbligati di segnalare qualsiasi sospetto che fondi o attività possano essere proventi di attività criminali o siano collegati al finanziamento del terrorismo o ad attività criminali, e di fornire all’UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie, incluse le informazioni sui registri delle transazioni.
Il paragrafo 3, poi, impone all’AMLA di specificare il formato da utilizzare per la segnalazione dei sospetti e per la fornitura dei registri delle transazioni.
Le attuali prassi di segnalazione in tutta l’UE mostrano un elevato grado di eterogeneità per quanto riguarda la loro struttura e il loro contenuto: ciò crea difficoltà per le UIF nello scambio di informazioni tra di loro o con le parti interessate dell’UE, e per gli enti obbligati quando operano a livello transfrontaliero.
Per ovviare a queste difficoltà, la bozza di norme tecniche di attuazione (ITS) proposta specifica:
- il formato da utilizzare per le SOS
- i dati richiesti e le relative specifiche tecniche
- la forma in cui tali dati devono essere forniti.
Per adattarsi alle diverse piattaforme di segnalazione e analisi esistenti nell’UE, le ITS:
- non specificano il linguaggio tecnico da utilizzare né il formato del file, pur incoraggiando l’uso di un formato leggibile da una macchina
- introducono un insieme di dati di base comune per la segnalazione dei sospetti, con modelli adattati alle diverse tipologie di soggetti obbligati, unitamente a un approccio graduale per ampliare la portata di tale insieme di dati e raggiungere il massimo livello possibile di armonizzazione in modo coerente e collettivo, pur riconoscendo i sostanziali cambiamenti tecnici e pratici che ciò comporta
- introducono modelli comuni per la fornitura di registrazioni delle transazioni, adattati al tipo di attività segnalata: attività bancarie, servizi di trasferimento di denaro, CASP e servizi di corrispondenza
- concedono flessibilità alle UIF per l’implementazione delle specifiche tecniche nei loro sistemi nazionali di segnalazione, cercando al contempo, ove possibile, l’allineamento con gli attributi e i valori forniti in una nota interpretativa.
Gli allegati definiranno in definitiva l’elenco completo dei dati che potranno essere potenzialmente trasmessi all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) in tutti i casi possibili: si segnala che non tutti questi dati saranno necessari per la presentazione di una segnalazione di sospetto.
Piuttosto, agli enti obbligati alla segnalazione verrà fornito un sottoinsieme di dati, specificamente adattato al tipo di attività e alla natura del sospetto segnalato.
Il Sistema Informativo di Segnalazione di cui alle ITS introduce anche un meccanismo di revisione dei dati per garantire la reattività e la chiarezza del processo per le possibili modifiche, offrendo al contempo prevedibilità e coerenza nelle modifiche per tutte le parti interessate.
La consultazione è aperta sino al 20 settembre 2026.

