L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 182408/2026, ha definito i criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo ex art. 5, co. 3-bis D. Lgs. 175/2014.
In particolare, il citato comma prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”.
L’Autorità precisa come, alla luce del richiamo di detto comma nell’art. 1 co. 4 dello stesso Decreto, i controlli preventivi possono essere realizzati anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
Si precisa, infine, come l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento in oggetto, approvi i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, ovvero:
- lo scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche
- situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.


