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Giurisprudenza

Violazione obblighi antiriciclaggio e risarcimento della banca al fallimento

18 Maggio 2026

Cassazione civile, Sez. III, 13 maggio 2026, n. 13945 – Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13945 del 13 maggio 2026 (Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi), si è pronunciata sulle possibili conseguenze risarcitorie, verso il fallimento, della violazione di obblighi antiriciclaggio da parte della banca.

Più nel dettaglio, la società correntista era stata dichiarata fallita dopo che era stata trasformata da s.p.a. in s.r.l. e a seguito delle illecite operazioni di abusiva raccolta del risparmio realizzate dai suoi soci e amministratori, con l’asserito colposo coinvolgimento dell’istituto di credito, omissivo riguardo a un’attività perdurata per anni, sul piano del rispetto della normativa antiriciclaggio e dei doveri di protezione del cliente che gravano sulla banca.

Secondo la curatela fallimentare ricorrente, la banca, se avesse rispettato le regole primarie di cui al decreto antiriciclaggio, avrebbe tutelato lo stesso contraente correntista (ovvero la società, soggetto distinto dall’amministratore infedele), oltre all’intero mercato.

Sia in primo che in secondo grado, tuttavia, il giudice aveva ritenuto idoneo il modello 231 di compliance alla normativa antiriciclaggio, adottato dalla banca: sarebbe mancata, dunque, la prova del nesso causale dell’esistenza di indici di operazioni sospette tali da determinare l’obbligo – comunque di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale – di cessare i rapporti coi soci o far insorgere il dovere, per correttezza e buona fede, di tutelare gli interessi della società correntista.

La Cassazione, tuttavia, annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, per motivazione meramente apparente.

Preliminarmente, la Corte ricorda che il D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) prevede un approccio basato sul rischio e una serie di misure minime di diligenza professionale, identificabili in obblighi di prevenzione, tra cui la segnalazione delle operazioni sospette all’UIF e l’astensione dall’instaurazione o prosecuzione del rapporto bancario in caso di impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

La Corte conferma che la disciplina antiriciclaggio di cui al citato decreto ha natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a tutela di interessi generali, come l’integrità del sistema finanziario e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; pertanto, di regola la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale (sul punto, richiama la precedente Cass. 525/2020, in tema di nullità contrattuale).

Tuttavia – prosegue la Corte – la normativa di settore, ponendo obblighi di comportamento in capo alle banche, non esclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario, concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c.: non esclude, in sostanza, che l’inadempimento di tali doveri si traduca, in determinate condizioni, in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose.

Profilo che emerge nelle controversie in cui si prospetta la responsabilità della banca per mancata segnalazione e/o astensione o mancata interruzione del rapporto a fronte di persistenti ed evidenti operazioni gravemente anomale o sospette, e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi di vigilanza.

La Corte precisa tuttavia che non ogni inosservanza formale della normativa antiriciclaggio può essere sufficiente per affermare la responsabilità civile della banca, occorrendo che quest’ultima abbia concretamente ignorato plurimi e significativi segnali di anomalia, tali da discostarsi sostanzialmente dal modello di compliance pur adottato, rendendo colposamente ingiustificata la prosecuzione del rapporto bancario.

Sotto questo profilo, la compliance al modello 231 della legge antiriciclaggio rileva certamente come fatto storico, ai fini della valutazione della correttezza dell’attività bancaria, ma non deve rimanere una mera analisi sulla carta; d’altro canto, non è imposto alla banca un dovere generalizzato di astensione dall’operatività tipica del conto e non trasforma gli obblighi antiriciclaggio in obblighi contrattuali di protezione in senso stretto, salvo casi eccezionali.

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha negato in astratto la portata precettiva degli obblighi di adeguata verifica e controllo gravanti sull’istituto di credito in materia di antiriciclaggio, ma ha fondato la decisione sulla carenza del quadro probatorio offerto, con particolare riguardo alla dimostrazione del collegamento tra le operazioni ritenute anomale e la società poi fallita, nonché alla prova del nesso eziologico tra la condotta della banca (ovvero la violazione degli obblighi antiriciclaggio) e il danno lamentato dalla società, dando esclusivo rilievo alla presenza di un “modello 231” adeguato e al mancato rilievo di violazioni da parte dell’organismo preposto alla vigilanza.

Nel far ciò, tuttavia, la Corte di merito è rimasta su un piano astratto, perché non si è confrontata con l’addotta irrilevanza della predisposizione, da parte della banca, del “modello 231”, inefficace in relazione alle plurime, reiterate e rilevanti operazioni di raccolta anomala di risparmio messe in atto dai soci della società attraverso i loro conti personali, con ulteriore passaggio di parte della enorme quantità di liquidità illecitamente raccolta nel conto corrente della società per cui agivano e nei confronti della quale la banca aveva, in tesi, un obbligo di segnalazione.

In particolare, per la Cassazione risulta del tutto omessa la considerazione:

  • che la fallita aveva emesso obbligazioni per un importo molto al di sopra del capitale sociale e aveva recepito nelle proprie casse, attraverso il conto corrente aperto presso l’istituto di credito qui resistente, importi illecitamente rastrellati dai suoi soci e amministratori;
  • che i soci per tali condotte illecite, erano stati tratti a giudizio per abusiva raccolta di risparmio, con procedimenti definiti a seguito di patteggiamento della pena
  • che dalle sommarie informazioni testimoniali degli impiegati della banca risultava un esiguo e tardivo numero di segnalazioni da parte dei funzionari della banca rispetto all’entità del fenomeno protrattosi per anni.

Prove atipiche e indizi che erano quindi idonei – per la curatela – a delineare una situazione di sostanziale carenza di attenzione e attività di controllo della banca sugli enormi flussi di danaro tra i conti correnti della società e dei soci.

Soprattutto, per la Corte, nella sentenza si dà incongruamente risalto al fatto che la banca avesse adottato un “modello 231” idoneo a intercettare condotte di riciclaggio e che non vi fossero stati successivi rilievi da parte degli organi di vigilanza a ciò preposti, senza tuttavia considerare che qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale, relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso può assumere (la Cassazione richiama, con riguardo all’adeguatezza del modello previsto dalla D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti,  Cass. pen., Sez. 3 n. 27148/2023; Cass. pen., Sez. 6 n. 23401/2021).

Da qui, pertanto, scaturisce per la Corte la mancata motivazione circa la dedotta natura ex ante sospetta delle numerose e reiterate operazioni intraprese dai soci sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, potenzialmente idonei a determinare gli obblighi di segnalazione e di interruzione dei rapporti con la società cliente correntista previsti dalla normativa, nonché di generale obbligo di protezione, da parte della banca, degli interessi della società correntista in nome e nell’interesse della quale l’amministratore e gli altri soci operavano, versando nelle casse sociali, attraverso il conto corrente appoggiato sulla banca, parte degli ingenti importi illecitamente raccolti tra i risparmiatori, per lo più giustificati quali “finanziamenti soci” all’atto del versamento nel conto corrente della società.

In sostanza, per la Corte la motivazione è meramente apparente, in quanto non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice d’appello per giungere alla pronuncia di rigetto, soprattutto nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto con argomenti astratti, fra gli altri:

  • non provato il nesso di causa per non aver il Fallimento fornito gli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto da cui poter dedurre la prevalenza della probabilità che l‘eventuale segnalazione delle operazioni asseritamente anomale avrebbe evitato il danno prodotto
  • non sussistente in concreto l’obbligo dell’istituto di credito di interrompere i rapporti bancari o di astenersi dall’eseguire le singole operazioni, pur in presenza di operazioni rivelatesi in sede penale palesemente anomale in rapporto alla capacità delle società di emettere un prestito obbligazionario di quell’importo.
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