Con sentenza del 15 ottobre 2026, causa C‑70/25, la Prima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa circa l’obbligo per la banca o altro prestatore di servizi di pagamento di rimborso immediatamente dell’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata dal cliente.
La pronuncia segue le conclusioni dell’avvocato generale presentate il 5 marzo 2026 e già commentate su questa Rivista.
Con la sentenza in oggetto la Corte UE ha quindi espresso il principio per cui un prestatore di servizi di pagamento non può rifiutarsi di rimborsare immediatamente a un pagatore l’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata, per il motivo che tale pagatore avrebbe reso possibile detta operazione per negligenza grave, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’articolo 69 della direttiva 2015/2366 (PSD2).
Il principio viene formulato a fronte dell’analisi congiunta dell’articolo 73, paragrafo 1, e dell’articolo 74, paragrafo 1, della PSD2, che disciplinano la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e quella del pagatore in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.
L’articolo 73, paragrafo 1, PSD2, prevede che, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsi immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata, salvo che non vi siano ragionevoli motivi per sospettare una frode.
L’articolo 74, paragrafo 1, PSD2, prevede invece che il pagatore sostenga tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in esse agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 69 dolosamente o con negligenza grave.
Secondo la Corte UE l’articolo 74, paragrafo 1, non comporta che il prestatore di servizi di pagamento debba ritenersi esonerato dal suo obbligo di procedere al rimborso immediato, quale invece previsto all’articolo 73, paragrafo 1, laddove il pagatore non abbia rispettato, con grave negligenza, gli obblighi che la PSD2 gli impone.
Una simile ricostruzione avrebbe come conseguenza non solo quella di privare di efficacia l’obbligo di rimborso immediato al pagatore, ma anche di costringerlo ad assumere l’iniziativa di far valere il suo diritto, se del caso, dinanzi agli organi giurisdizionali competenti e a sopportare gli inconvenienti che ne derivano, in particolare le eventuali spese processuali.
Questo risulterebbe difficilmente conciliabile con l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Per contro, tale articolo 74, paragrafo 1, va interpretato nel senso di imporre comunque al prestatore di servizi di pagamento di procedere al rimborso immediato, rispettando così l’obiettivo di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori.
Tale interpretazione, ricorda la Corte UE, non osta a che il prestatore di servizi di pagamento chieda successivamente al pagatore, alle condizioni previste sempre dall’articolo 74, paragrafo 1, il rimborso delle perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate qualora esse derivino da un inadempimento, per negligenza grave da parte del pagatore, degli obblighi incombenti al pagatore.

