Con la sentenza n. 22750/2026, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare reale, non può essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca una somma di denaro considerata profitto del reato qualora essa non sia mai entrata nell’effettivo patrimonio del soggetto indagato, posto che il mancato conseguimento del vantaggio economico diretto e immediato fa venir meno il presupposto stesso del provvedimento ablativo.
Dipoi, con riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 del D. Lgs. n. 74 del 2000, il sequestro può coinvolgere esclusivamente il prezzo del reato, ovverosia il compenso pattuito o riscosso per l’emissione, e non già il profitto derivante dall’evasione fiscale che viene percepito unicamente dall’utilizzatore delle fatture, operando un regime derogatorio che esclude, in via positiva, il concorso reciproco tra emittente e utilizzatore.
Nella vicenda giurisprudenziale in discorso, il Tribunale del riesame, costituito ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., aveva respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse del contribuente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone che aveva negato la revoca, nonché la riduzione del sequestro preventivo.
Nel dettaglio, la somma in questione era stata qualificata dal giudice di merito come profitto dei reati addebitati all’indagato, segnatamente truffa aggravata e emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi di doglianza lamentando, in particolare, la violazione di legge in relazione alla configurabilità di un profitto sottoponibile a sequestro.
Si rilevava, a tale proposito, che la somma in questione era stata interamente bloccata alla fonte dall’intermediario finanziario e, di conseguenza, non era mai entrata nella disponibilità materiale (o comunque nel patrimonio) della società o del ricorrente.
In questo senso, la misura cautelare risultava carente del necessario presupposto del periculum in mora.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, dichiarando fondati i primi due motivi con conseguente assorbimento delle restanti doglianze.
Il Collegio giudicante ha censurato la motivazione del Tribunale cautelare rilevando che, indipendentemente dal titolo di reato, l’assenza di un effettivo accrescimento patrimoniale in capo all’autore dell’illecito, derivante dal blocco preventivo della somma da parte dell’intermediario finanziario, esclude ab nuce la configurabilità di un profitto suscettibile di sequestro.
La Corte ha altresì riaffermato la non configurabilità, nel caso di specie, di un profitto da reato tributario in capo all’emittente di fatture false, rimarcando che l’evasione fiscale giova esclusivamente a chi utilizza i documenti fittizi e che, per espressa deroga normativa, l’emittente non può concorrere nel reato dell’utilizzatore.
Pertanto, nei confronti del primo soggetto il vincolo reale può legittimamente cadere soltanto sul prezzo del reato, inteso come effettivo corrispettivo percepito per la condotta fraudolenta.


