Con la Risposta n. 170/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Responsabile del registro per la circolazione digitale non può essere equiparato alla “banca di primo livello” ai fini della procedura di non applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti non residenti e che, quando i titoli digitali non sono depositati presso gli intermediari individuati dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 239/1996, trova applicazione il regime residuale previsto dall’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, che assoggetta comunque i relativi proventi all’imposta sostitutiva, applicata dall’intermediario che li eroga o, in caso di pagamento diretto, dall’emittente.
La questione trae origine dalla possibilità, introdotta dal decreto Fintech (d.l. 23/2025), di emettere e far circolare strumenti finanziari in forma digitale mediante tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology). In tale sistema, l’emissione, la titolarità e i trasferimenti degli strumenti risultano dalle scritturazioni effettuate su un registro distribuito, senza il tradizionale deposito dei titoli presso una banca o altro intermediario. Il Responsabile del registro identifica i titolari e mantiene aggiornata l’evidenza delle relative posizioni.
L’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 239/1996 individua gli intermediari chiamati ad applicare l’imposta sostitutiva sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli. La disciplina prevede inoltre, per determinati soggetti non residenti, un regime di esenzione che presuppone il deposito dei titoli presso intermediari abilitati. Quando tale deposito manca, trova applicazione l’art. 5, comma 2, secondo cui i proventi, «da chiunque percepiti», sono assoggettati all’imposta sostitutiva dall’intermediario che li eroga o, in caso di pagamento diretto, dall’emittente.
Nel caso di specie, la società istante gestiva il registro DLT, identificava i titolari degli strumenti e registrava i relativi trasferimenti, mentre una società fiduciaria provvedeva al pagamento degli interessi. L’istante chiedeva di essere assimilata alla banca di primo livello, così da consentire anche ai soggetti non residenti di accedere alla procedura di esenzione. L’Agenzia ha tuttavia escluso tale possibilità, rilevando che il Responsabile del registro non rientra tra i soggetti individuati dalla relativa disciplina e che, in assenza del deposito dei titoli presso gli intermediari abilitati, deve trovare applicazione l’art. 5, comma 2.
Ne consegue che l’imposta sostitutiva si applica anche ai c.d. “lordisti”, ossia ai soggetti titolari di reddito d’impresa, per i quali i proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo, e che possono successivamente scomputare l’imposta subita, nonché ai non residenti che avrebbero diritto all’esenzione di cui all’art. 6, i quali possono recuperarla mediante rimborso.


