Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 14 aprile 2026, si è pronunciata sulle conseguenze dell’inadeguata valutazione del merito creditizio nel successivo giudizio di esdebitazione promosso dal debitore finanziato, e, in particolare sul giudizio di meritevolezza alla liberazione dai debiti.
In particolare, ha affermato che, in materia di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283 del CCII, la condotta negligente dell’istituto di credito che, in violazione dell’art. 124-bis del TUB, conceda un finanziamento basandosi scientemente su dati reddituali non rappresentativi e sproporzionati rispetto alla capacità di rimborso del debitore, si configura come causa efficiente del sovraindebitamento; tale comportamento elide infatti il nesso eziologico tra la condotta del debitore e l’indebitamento, rendendo superflua la valutazione della colpa di quest’ultimo e integrandone il requisito della meritevolezza necessario per l’accesso al beneficio della liberazione dai debiti.
Il Tribunale ricorda preliminarmente che, a norma dell’art. 283 CCII, il “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”, possa accedere per una sola volta, ed alle condizioni ivi stabilite, al beneficio della esdebitazione.
Nel caso di specie, come accertato dal Tribunale, la banca aveva erogato un finanziamento con una rata sproporzionata rispetto al reddito effettivo della debitrice (pari a 38% del reddito netto effettivo derivante dal CUD), basandosi su dati non rappresentativi (ovvero utilizzando la busta paga di dicembre dalla quale risultava un reddito più elevato, non considerando l’insufficienza della quota residua di credito al sostentamento e la precarietà del lavoro), in violazione delle regole regole sulla corretta valutazione del merito creditizio imposte dall’art. 124 bis TUB.
Il Tribunale ha quindi qualificato tale condotta come “causa efficiente del sovraindebitamento“, rendendo superflua la valutazione della colpa del debitore e affermandone la meritevolezza per l’accesso al beneficio.
A supporto di tale pronuncia, il Tribunale ha richiamato in particolare quell’orientamento dei tribunali di merito che qualifica la concessione negligente del credito come elemento che esclude la colpa grave del debitore (tra cui il Tribunale di Pordenone 13/12/2022 ed il Tribunale di Tempio Pausania 03/02/2023).


