WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Canoni non riscossi: finanziamento del socio e postergazione del credito

30 Settembre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 11 maggio 2026, n. 13672 – Pres. Crolla, Rel. Dongiacomo

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, si è espressa in materia di finanziamento del socio e postergazione del credito ex art. 2467 c.c., per canoni di locazione non riscossi dal socio.

La controversia trae origine dal ricorso proposto da una società locatrice, socia della società fallita, avverso il decreto del Tribunale che aveva ammesso al passivo fallimentare il credito per canoni di locazione maturati e non corrisposti (garantito da pegno), in collocazione chirografaria e postergata alla soddisfazione degli altri creditori del fallimento.

La società socia ricorrente riteneva tuttavia inapplicabile l’art. 2467 c.c. e rivendicava quindi in cassazione – fra gli altri motivi di ricorso – il riconoscimento del privilegio e della garanzia pignoratizia.

La Suprema Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”.

Nell’art. 2467, c. 2, c.c., infatti, la nozione di finanziamento del socio (il cui rimborso è soggetto a postergazione rispetto alla soddisfazione degli altri creditori) comprende le attribuzioni effettuate in qualsiasi forma, che comportino un diritto di credito verso la società (Cass. Sez. I, n. 3017/2019).

In particolare, i presupposti qualificanti la postergazione ex art. 2467 c.c. – ne caso di specie – si articolano per la Corte nei seguenti elementi:

  • l’estensione della disciplina a qualunque atto che si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio (cfr. Cass. Sez. I, n. 30054/2023)
  • l’omessa tempestiva richiesta ed esazione dei canoni di locazione maturati per un prolungato arco temporale in favore della società partecipata
  • l’inoperatività delle garanzie reali assistenti il credito postergato nei confronti dei creditori terzi, non potendo la prelazione pignoratizia o ipotecaria sovvertire la regola imperativa dell’art. 2467 c.c.
  • l’applicabilità della ratio della postergazione del rimborso anche al socio accomandante di società in accomandita semplice.

Conseguentemente, la tolleranza del socio nella mancata riscossione dei canoni si traduce in una sorta di finanziamento indiretto, che consente alla società di beneficiare di liquidità.

Sotto il profilo delle garanzie, in particolare, la Cassazione ha chiarito che la collocazione postergata disposta dall’art. 2467 c.c. opera come una regola inderogabile di subordinazione rispetto al ceto creditorio concorsuale.

Pertanto, l’eventuale garanzia pignoratizia o ipotecaria costituita a presidio del credito del socio rimane del tutto inoperante rispetto ai creditori terzi, non potendo l’effetto di prelazione prevalere sul dovere di soddisfare prioritariamente la massa; peraltro, ricorda la Corte, la garanzia reale posta a presidio del finanziamento del socio può spiegare efficacia unicamente nell’ambito dell’eventuale concorso interno tra più creditori egualmente postergati, una volta che tutti gli altri creditori concorsuali siano stati integralmente soddisfatti (Cass. Sez. I, n. 16291/2018).

In riferimento al caso di specie, quindi, l’inquadramento del credito nell’art. 2467 c.c. determina la degradazione del credito e la sua postergazione; la Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile la censura, confermando la collocazione postergata del credito vantato dalla società socia.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 29 Ottobre
Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10