La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 15 maggio 2026 n. 14250 (Pres. De Stefano, Rel. Gianniti) si è pronunciata in merito alla rinnovazione parziale del pignoramento plurimo e all’interruzione della prescrizione del diritto d’ipoteca tramite l’annotazione del diritto stesso nella nota integrativa del bilancio del terzo acquirente dell’immobile.
In particolare la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “in tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti. Ne deriva che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l’estinzione dell’intera procedura, ma produce l’inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti omessi nella nota di rinnovazione, ferma restando la validità del processo esecutivo per i restanti beni”.
Deve, quindi, ritenersi valida la rinnovazione dell’ipoteca effettuata solo relativamente ad alcuni beni oggetto di iniziale pignoramento. Per quei beni per i quali non avviene la rinnovazione, il pignoramento perderà di efficacia.
Di conseguenza, la non conformità della rinnovazione all’originaria trascrizione non integra una causa di estinzione anticipata del processo esecutivo, poiché l’espropriazione immobiliare opera in relazione a singoli beni pignorati.
Per i beni oggetto di rinnovazione vige, quindi, il principio di conservazione degli atti processuali al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
In aggiunta, la Corte evidenzia come una trascrizione successiva del pignoramento non possa costituire atto sanante di eventuali vizi della precedente rinnovazione del pignoramento originario, ma costituisca una autonoma iniziativa esecutiva in grado di sottoporre nuovamente i beni all’azione esecutiva al fine di garantire continuità dell’esercizio del diritto creditorio.
In tale occasione la Cassazione precisa altresì il principio secondo cui “il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca nei confronti del terzo acquirente, previsto dall’art. 2880 c.c., delinea una prescrizione del diritto reale di garanzia soggetta alle cause ordinarie di interruzione previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., purché riferibili al diritto di garanzia e ai rapporti tra il creditore e il terzo. Ne consegue che esso è suscettibile di interruzione attraverso le cause generali previste dagli artt. 2943 e 2944 c.c., con il solo limite che tali atti interruttivi devono investire specificamente il diritto reale di garanzia e il rapporto tra il creditore e il terzo acquirente”.
Infatti, la Corte evidenzia come il termine per la prescrizione del diritto d’ipoteca verso i terzi acquirenti del bene immobile, di cui all’art. 2880 C.c. sia sottoposto al regime ordinario di interruzione della prescrizione, al contrario di quanto stabilito da precedenti orientamenti della stessa Corte. In merito ai beni acquistati dai terzi trova applicazione il regime generale degli effetti dell’inattività del titolare del diritto di credito.
In merito all’idoneità degli atti interruttivi della prescrizione dell’ipoteca, la Corte si sofferma sul riconoscimento del diritto ex art. 2944 C.c., quale possibile causa di interruzione del decorso della prescrizione, e, in particolare, sull’idoneità del bilancio di esercizio ad integrare tale riconoscimento del diritto.
La Corte precisa dunque che “integra un idoneo atto di riconoscimento dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2944 c.c., avente efficacia interruttiva della già menzionata prescrizione, la nota integrativa al bilancio di una società di capitali che, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale, menzioni, con specificità espressamente riscontrata dal giudice del merito con suo apprezzamento scevro da vizi logici e pertanto incensurabile in sede di legittimità, il debito garantito e il vincolo ipotecario gravante sui beni sociali, manifestando la consapevolezza dell’esistenza della garanzia reale sul cespite”.
Nonostante l’atto di riconoscimento del diritto di credito abbia natura recettizia, questo non implica necessariamente la sua destinazione diretta al titolare del diritto, ma può pur ritenersi sussistente anche tramite una dichiarazione integrata in un atto destinato alla conoscibilità legale da parte di terzi.
Tale riconoscimento, infatti, per essere idoneo a produrre l’interruzione della prescrizione deve essere volontario, consapevole, costituire inequivocabile esternalizzazione della volontà debitoria e rispettare il requisito della recettizietà.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto come la dichiarazione in nota integrativa al bilancio da parte di una società debitrice costituisca una volontaria e consapevole attestazione, idonea a rendere conoscibile ai terzi il riconoscimento dell’ipoteca ex art. 2944 C.c. e quindi in grado di interrompere il decorso della prescrizione.
Tuttavia, tale principio va coordinato con la peculiarità del regime del credito fondiario applicabile ratione temporis: ai sensi dell’art. 20 R.D. n. 646/1905, il creditore può validamente indirizzare gli atti esecutivi contro il mutuatario originario anche se il bene è stato alienato, qualora il trasferimento non gli sia stato notificato (c.d. principio di indifferenza).
Nel caso di specie, l’atto di pignoramento (molto risalente nel tempo), pur se formalmente diretto al mutuatario originario, aveva investito direttamente l’immobile gravato, costituendo un atto inequivocabilmente finalizzato alla concreta attuazione della garanzia reale per il soddisfacimento del credito che ne è oggetto.
Tale aggressione esecutiva sul bene manifesta la volontà del creditore di avvalersi della sequela e interrompe il termine dell’art. 2880 c.c., soddisfacendo il requisito della riferibilità dell’atto (non solo al mero diritto di credito, ma anche) al diritto reale di garanzia.
In conclusione, la Corte afferma altresì il seguente principio: “in regime di credito fondiario disciplinato dal R.D. n. 646/1905 (art. 20), qualora il trasferimento del bene ipotecato non sia stato notificato alla banca creditrice, l’atto di pignoramento diretto formalmente contro il debitore originario, ma che investa direttamente il bene gravato, costituisce esercizio non del mero credito, ma della garanzia reale. Tale atto, manifestando l’inequivocabile volontà del creditore di avvalersi dello ius sequelae, è idoneo a interrompere il termine ventennale di cui all’art. 2880 c.c. anche nei confronti del terzo acquirente”.


