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Derivati OTC: requisito di conto attivo e scadenze

21 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A 2938/2026, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della scadenza delle operazioni su derivati OTC e ai criteri di assegnazione degli strumenti alle fasce di scadenza correlate al requisito di conto attivo (active account requirement – AAR) di cui all’art. 7 bis dell’EMIR.

In particolare, tale disposizione prevede che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all’obbligo di compensazione che superino una delle soglie previste per le categorie di derivati individuate dal par. 6 del medesimo articolo siano tenute a detenere almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata e a compensare tramite tale conto un numero rappresentativo di operazioni.

Il par. 3 dell’art. 7 bis stabilisce inoltre che tali controparti debbano assicurare che, attraverso il conto attivo, siano compensate operazioni rappresentative dei contratti derivati individuati dal par. 6 dell’art. 7 bis, qualora questi siano compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica, ai sensi dell’art. 25, par. 2 quater, nel corso del periodo di riferimento.

Il par. 4 del medesimo articolo prevede che la valutazione dell’obbligo di rappresentatività di cui al citato par. 3 si basi su sottocategorie. Per ogni categoria di contratti derivati, il numero di sottocategorie risulta dalla combinazione delle diverse dimensioni delle negoziazioni e delle diverse fasce di scadenza.

Così premesso, con la presente Q&A ESMA fornisce chiarimenti su come debba essere calcolata la scadenza delle operazioni e come gli strumenti debbano essere assegnati alle singole fasce di scadenza.

ESMA precisa che, in via generale, la scadenza di un’operazione deve essere determinata calcolando la differenza tra la data di scadenza e la data di efficacia.

Qualora la data di efficacia sia anteriore alla data di compensazione (ad esempio, nel caso della compensazione di operazioni preesistenti), la scadenza residua deve essere calcolata come differenza tra la data di scadenza e la data di compensazione.

A chiarimento di tali criteri, ESMA presenta due esempi:

  • se un’operazione su derivati OTC ha una data di efficacia in T1 e una data di scadenza in T2, la scadenza è calcolata come il periodo compreso tra la data di efficacia e la data di scadenza (T2-T1)
  • se un’operazione su derivati OTC ha una data di efficacia in T1 e una data di scadenza in T3, l’operazione viene sottoposta a compensazione centrale ai fini del requisito del conto attivo in una data successiva, T2, successiva alla data di efficacia e precedente alla data di scadenza. La durata residua è calcolata come il periodo compreso tra la data di compensazione e la data di scadenza (T3-T2).
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