La Cassazione Civile, Sez. L, con ordinanza del 2 settembre 2026 n. 24920 (Pres. Paolantonio, Rel. Marotta) si è pronunciata sul diritto alla restitutio in integrum del lavoratore in caso di sospensione cautelare dal servizio conseguente all’applicazione di misure cautelari.
La Corte in tale contesto esprime i seguenti principi di diritto:
“Poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione”
“La nozione di «misura restrittiva della libertà personale» che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’”.
Nel caso di specie, un dipendente di un ente pubblico, sottoposto agli arresti domiciliari prima e poi alla misure dell’obbligo di dimora, era stato sospeso in via cautelare dall’impiego. A seguito di otto mesi dal verificarsi del fatto, veniva avviato un procedimento disciplinare con contestuale sospensione del lavoratore. Tale sospensione è continuata pur dopo l’autorizzazione del GIP a lasciare la propria abitazione recarsi al lavoro.
Al momento della reintegrazione del lavoratore in servizio, a questi non venivano corrisposte le differenze retributive per il periodo di sospensione.
Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale riteneva applicabile il co. 9 dell’art. 5 del CCNL applicabile, il quale prevede che “in tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato a seguito della condanna penale”.
La Cassazione in tale contesto, richiamando dei propri precedenti, ha precisato che, nel pubblico impiego, la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale perde efficacia se, al termine del procedimento, non viene avviato quello disciplinare. In tal caso, il dipendente ha diritto alla restitutio in integrum, di natura retributiva e non risarcitoria, quando non venga applicata alcuna sanzione o quando quella inflitta non sia tale da giustificare la sospensione subita.
Allo stesso modo anche la Corte costituzionale (123/2020) ha precisato che la sospensione cautelare ha natura provvisoria e interinale, l’esito del procedimento disciplinare è decisivo e se non viene inflitta una sanzione idonea a giustificare la sospensione sofferta, sorge il diritto alla restitutio in integrum.
Allo steso modo anche il Consiglio di Stato (Ad. Plen., 16 ottobre 2002, n. 7) ha precisato che la sospensione cautelare nel pubblico impiego non ha natura sanzionatoria, ma risponde a esigenze cautelari e perde efficacia quando tali esigenze vengano meno.
In tale contesto vi è, però, un limite consistente nella sospensione cautelare obbligatoria derivante da quella privazione della libertà personale che impedisce di rendere la prestazione.
Non sia ha la restitutio, quindi, quando la perdita della retribuzione dipende da una situazione effettivamente impeditiva della prestazione.
Non si applica tale istituto, dunque, in presenza di misure cautelari non custodiali quali l’obbligo di dimora o di firma e gli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa.


