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Giurisprudenza

Sullo stato di insolvenza per la segnalazione alla Centrale dei rischi

18 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593 – Pres. Di Marzio Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. I, si è pronunciata con sentenza pubblicata il 12 marzo 2026 n. 5593 (Pres. Di Marzio Rel. Caiazzo) in merito allo stato di insolvenza necessario per la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

In particolare, nel caso di specie due s.r.l., con posizioni tra loro collegate, hanno presentato opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società di leasing a fronte del mancato pagamento di alcuni canoni contrattuali dovuto da una delle due società.

Nelle more del giudizio, erano state intavolate delle trattative conclusesi con esito negativo, a fronte della mancata formalizzazione di una transazione cui era seguita la segnalazione dello stato di sofferenza della debitrice alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

Le s.r.l. hanno quindi citato la società di leasing per il risarcimento dei danni dovuti alla contestata segnalazione in CR.

Sia in primo che in secondo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata. In particolare, la Corte d’appello riteneva che la segnalazione operata nei confronti della debitrice non risultasse illegittima, poiché era stato appurato il mancato pagamento di alcuni canoni.

La Cassazione, nel riforma la decisione della Corte di Appello, evidenzia come, ai fini della segnalazione dello stato di sofferenza alla Centrale dei rischi, non basti il mancato pagamento di alcuni canoni dovuti, ma debba sussistere uno stato di insolvenza in capo al debitore qualificato ai sensi delle Istruzioni di vigilanza come declinate nelle direttive del CICR.

Tale insolvenza, infatti, si distingue da quella fallimentare, poiché non rileva quale impossibilità definitiva di pagare da parte del debitore, ma piuttosto quale stato di grave difficoltà economica senza “alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero «definitiva irrecuperabilità»”.

Nel caso di specie, non v’è stata alcuna verifica circa le difficoltà economiche della società, dunque la segnalazione è da ritenersi illegittima.

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