Con la Risposta n. 3/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 252/2005, la voce contabile denominata “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”, iscritta nei bilanci dei fondi pensione, non concorre alla formazione della base imponibile, purché il relativo ammontare corrisponda a costi amministrativi preventivati ma non sostenuti nell’esercizio.
Il documento di prassi prende le mosse da un’istanza di consulenza giuridica volta a chiarire il corretto trattamento fiscale e dichiarativo dei contributi versati dagli aderenti a copertura delle spese amministrative del fondo, qualora tali somme risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dell’esercizio e vengano contabilmente rinviate agli esercizi successivi mediante la voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”.
Secondo la ricostruzione prospettata nell’istanza, tale modalità di rappresentazione contabile trova fondamento nelle indicazioni della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), che ammettono la possibilità che le quote associative riscosse nell’esercizio eccedano le spese amministrative sostenute nello stesso periodo. In tali casi, per garantire una corretta rappresentazione contabile, è possibile rinviare parte delle somme incassate agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di un apposito risconto.
La stessa COVIP ha precisato che tale voce deve essere evidenziata nel conto economico della gestione amministrativa, iscritta tra le passività nello stato patrimoniale e illustrata nella nota integrativa.
Nel formulare il proprio parere, l’Amministrazione finanziaria richiama preliminarmente la circolare n. 70/E del 2007, che – confermando quanto già chiarito dalla circolare n. 29/E del 2001 – ha definito le modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione.
In tale contesto, è stato precisato che il valore del patrimonio netto del fondo deve essere diminuito dei contributi versati e delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, considerando i contributi al lordo della quota destinata alla copertura delle spese amministrative che non incrementa le singole posizioni individuali degli iscritti.
Su tali basi interpretative, l’Agenzia conclude che la voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” ha natura di mero rinvio contabile di contributi già incassati ma destinati a coprire costi amministrativi futuri. Di conseguenza, tale importo non deve essere considerato nella determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 17 del D. Lgs. 252/2005.
Il documento di prassi precisa tuttavia che, in linea con le indicazioni fornite dalla COVIP, l’ammontare del risconto deve corrispondere ai costi amministrativi preventivati ma non sostenuti nell’esercizio. Inoltre, lo scostamento tra costi previsti e costi effettivamente sostenuti deve essere adeguatamente motivato nella nota integrativa e comunicato agli aderenti, nonché considerato nella predisposizione del budget dell’esercizio successivo.
Infine, sotto il profilo dichiarativo, l’Agenzia ricorda che l’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione deve essere indicata nel quadro RI del modello Redditi ENC.


