Con l’ordinanza n. 6758/2026, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di previdenza complementare, non è consentito all’Amministrazione finanziaria procedere alla rideterminazione dell’ammontare dell’IRPEF dovuta dagli iscritti a forme pensionistiche integrative (istituite prima del D. Lgs. n. 124/1993) in sede di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Più precisamente, tale preclusione sussiste qualora il sostituto d’imposta abbia correttamente applicato l’aliquota in base ai criteri e alla prassi vigenti al momento dell’erogazione del trattamento pensionistico, non potendo l’Ufficio fondare una pretesa tributaria più onerosa su un’interpretazione contenuta in un provvedimento di prassi successivo (nel caso di specie, la circolare n. 70/E del 2007) privo di una base giuridica che ne legittimi l’efficacia retroattiva.
La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate procedeva al ricalcolo dell’IRPEF su somme erogate a titolo di trattamento pensionistico complementare e TFR nel corso dell’anno 2007.
Il contribuente, iscritto al fondo previdenziale dal 1974 e collocato a riposo a fine 2007, revocava in dubbio la legittimità della riliquidazione operata dall’Ufficio tramite il metodo dell’aliquota media dell’ultimo quinquennio, sulla base della comunicazione di irregolarità emessa ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/19.
In sede giudiziale, si procedeva quindi alla contestazione dell’aliquota applicata dall’Amministrazione finanziaria fissata, in fase di controllo, nella misura del 35,19 per cento in luogo di quella del 23,00 per cento originariamente prevista dal Fondo Pensione sulla scorta della normativa pro tempore vigente.
Mentre il Giudice di prime cure accoglieva le doglianze del ricorrente, la CTR della Toscana riformava la sentenza, ritenendo fondata la pretesa erariale.
Il contribuente ricorreva quindi in cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge per l’indebito ricorso allo strumento del controllo automatizzato a fronte di una nuova valutazione interpretativa della norma.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito ed annullando la cartella di pagamento.
In via preliminare, il Collegio giudicante ha osservato che l’Amministrazione finanziaria non può rettificare l’aliquota applicata dal sostituto d’imposta basandosi su una circolare emanata ex post che prospetti criteri più onerosi, in mancanza di una specifica norma di diritto primario che attribuisca, espressamente, tale potere di riliquidazione.
Muovendo da tale premessa, la Corte ha ribadito che la modifica retroattiva delle modalità di prelievo, precedentemente individuate dalla stessa Amministrazione con circolari del 2001, non può essere giustificata da semplici interventi di prassi amministrativa successivi, sopratutto quando l’originaria determinazione dell’imposta era avvenuta nel pieno rispetto della disciplina ratione temporis applicabile.
In definitiva, l’attività di riliquidazione attuata tramite il ricorso al controllo formale ex art. 36-bis cit. è stata reputata illegittima, poiché utilizzata per veicolare una nuova interpretazione normativa non supportata da un atto di accertamento adeguatamente motivato.


