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Giurisprudenza

Sull’iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati

12 Febbraio 2026

Sentenza segnalata dal Dott. Michele Papa, dell’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Brindisi.

Tribunale di Brindisi, 08 febbraio 2026 – G.I. Dott. Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell’8 febbraio 2026, relativamente all’ambito dei Non Performing Loans (NPL), si è pronunciato sulla portata operativa, sotto il profilo temporale, delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro ex articolo 114 TUB dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell’omessa iscrizione sul piano dell’attività posta in essere dagli stessi.

Il provvedimento esplora le varie soluzioni interpretative percorribili evidenziando quella, tra di esse, che sarebbe maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno.

Preliminarmente, il Giudice ritiene che i profili dell’iscrizione dell’intermediario finanziario nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 106 TUB (disposizione normativa già in vigenza dall’entrata in vigore del TUB) e quello dell’iscrizione del soggetto cessionario e del c.d. gestore dei crediti in sofferenza nell’ apposito albo tenuto da Banca d’Italia di cui all’art. 114, c. 5 del TUB (come introdotto dalla recente novella di cui all’art. 1, c. 1, lett. a del D. Lgs. 116/2024) – attenendo agli aspetti della “titolarità del credito e della legittimazione a porre in essere l’intimazione di pagamento pre-esecutiva e la successiva azione esecutiva”, siano rilevabili anche d’ufficio dal Giudice.

Quanto al profilo dell’iscrizione dell’intermediario finanziario nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 106 TUB, il Tribunale di Brindisi si conforma ai principi espressi dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 13749/2024 sulla questione dell’incidenza della mancata iscrizione del soggetto cessionario all’apposito albo ex art. 106 TUB sul profilo della validità e efficacia del contratto posto a fondamento dell’atto di precetto e degli atti esecutivi posti in essere dal cessionario, la quale aveva stabilito che “al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell’art. 106 T.U.B., non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l’anticipazione di denaro o altra utilità. Ragion per cui è infondata l’eccezione di nullità della cessione di credito per mancata iscrizione del cessionario nell’apposito albo della Banca d’Italia ex art. 106 T.U.B., trattandosi di operazione non riconducibile ad attività di finanziamento, essendo il versamento del corrispettivo meramente eventuale, in quanto condizionato al buon esito della riscossione del credito ceduto […]; peraltro, “dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.

Sull’iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati

Quanto al profilo dell’iscrizione del gestore dei crediti in sofferenza nell’ apposito albo tenuto da Banca d’Italia ex articolo 114 c. 5 TUB, introdotta con il D. Lgs. n. 116/2024, il Tribunale ritiene destituita di fondamento l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire in executivis avanzata dall’opponente, in quanto tale disposizione è entrata in vigore in data successiva alla notifica dell’opposto atto di precetto.

Il Tribunale ricorda infatti che l’art. 3 c. 7 del citato decreto legislativo dispone che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data”.

Pertanto, poiché le disposizioni di attuazione della Banca d’Italia istitutive dell’apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza sono state emanate in data 13 febbraio 2025 – con previsione dell’obbligo in capo ai “gestori” di iscrizione all’albo e di effettiva vigenza di detto albo, soltanto a far data dal 07 settembre 2025 – l’ambito di operatività ratione temporis dell’art. 114.5 TUB è da circoscriversi alle cessioni in blocco ex art. 58 TUB stipulate in data successiva al 07 settembre 2025 e non è ammissibile alcuna applicazione retroattiva della norma in questione.

Nel caso di specie l’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, tra la banca e la società cessionaria, veniva stipulata e pubblicata in GU in data assai antecedente a tale obbligo di iscrizione: l’art. 114.5 all’epoca non esisteva e, pertanto, in capo alla cessionaria, non vigeva alcun obbligo di iscrizione nell’apposito albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

Sulla disciplina transitoria dell’obbligo di iscrizione all’albo

Il decreto citato, nelle disposizioni transitorie e finali, precisa che i soggetti che attualmente svolgono attività di gestione di crediti deteriorati possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di Banca d’Italia, pur in assenza di iscrizione nel registro dei gestori.

Tuttavia, per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina, si prevede altresì che le istanze per ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia dovranno essere presentate “al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative” emanate da Banca d’Italia: in caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell’istanza, le attività che comportano l’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 TUB dovranno cessare.

Viene precisato, inoltre, che le nuove norme si applicheranno con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia, cui sono concessi tempo sei mesi per l’emanazione delle norme di sua competenza: pertanto, secondo il tenore letterale di quest’ultima disposizione, la nuova disciplina sull’obbligo di iscrizione nel registro dei gestori dei crediti deteriorati non dovrebbe applicarsi alle cessioni anteriormente stipulate.

Per quanto concerne i soggetti, già operanti, a livello di gestione, dei crediti in sofferenza al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’art. 3, c. 2 deve essere inteso nel senso che il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l’attività intrapresa, in tal senso deponendo l’uso del modo “indicativo” che, nel contesto del linguaggio del legislatore, ricorda il Tribunale, indica sempre la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale.

Un’altra interpretazione, prosegue il Tribunale – più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno – vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione ex lege e ciò in quanto verrebbe in rilievo una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.

Nondimeno, qualunque sia l’opzione legislativa prescelta, non può ritenersi per il Tribunale che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato; e ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l’invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell’ordinamento sia veramente idonea a preservare l’interesse dell’UE, alla cui tutela la norma è preordinata.

Pertanto – anche non ritenendo nulli i contratti e gli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dei crediti deteriorati –  tali soggetti dovranno considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale, che non può non  tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.

E ciò in quanto, diversamente ragionando, l’essenza stessa dell’impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata.  

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