WEBINAR / 16 Settembre
Rischi climatici e ambientali: aspettative Banca d’Italia


Principali criticità e buone prassi per l'attuazione 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/08


WEBINAR / 16 Settembre
Rischi climatici e ambientali: aspettative Banca d’Italia
www.dirittobancario.it
Flash News

CRD VI e succursali di paesi terzi: EBA sui requisiti prudenziali

11 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha avviato tre consultazioni su dei progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) e sulle linee guida (GL) relative alle succursali di paesi terzi, in materia di modalità di contabilizzazione, dotazione di capitale e collegi di vigilanza, ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI).

Le succursali di paesi terzi hanno una presenza significativa e crescente nei mercati bancari dell’UE, il che ha reso necessario stabilire un quadro prudenziale comune con requisiti minimi comuni, tra cui il requisito minimo di dotazione di capitale.

Nell’ambito di tale quadro, il nuovo art. 48 sexies, in particolare, introdotto nella Direttiva 2013/36/UE ha stabilito un requisito prudenziale minimo di capitale per le succursali di paesi terzi, da poter utilizzare ai fini dell’art. 96 della Direttiva 2014/59/UE, in caso di risoluzione della succursale di un paese terzo e ai fini della liquidazione della succursale di un paese terzo.

In particolare, EBA ha posto in consultazione:

  • un progetto di linee guida sugli strumenti a disposizione delle succursali di paesi terzi, per un uso immediato e senza restrizioni, a copertura dei rischi o delle perdite, ai sensi dell’art. 48 sexies, par. 2, lett. c), della CRD VI: tale norma stabilisce le tipologie di strumenti che potrebbero essere utilizzati in caso di risoluzione o liquidazione della succursale, da depositarsi in un conto di garanzia; in particolare, oltre alla liquidità o agli strumenti assimilati alla liquidità e ai titoli di debito emessi dai governi centrali o dalle banche centrali degli Stati UE, può essere depistato a garanzia qualsiasi altro strumento a disposizione della succursale, che consenta un uso immediato e senza restrizioni, al fine di coprire rischi o perdite non appena si verificano.
    Le linee guida EBA specificano quindi tali “altri strumenti“: poiché il requisito di cui all’art. 48 sexies, par. 3, secondo cui gli strumenti devono essere depositati su un conto di garanzia, riduce già la scelta degli strumenti disponibili agli strumenti finanziari, gli strumenti finanziari più adatti a tali fini sono i titoli di debito che riceverebbero una ponderazione di rischio dello 0% nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al CRR, e che sono emessi o garantiti da amministrazioni centrali, regionali o locali o da banche centrali, enti pubblici, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali
  • un progetto di RTS sulla cooperazione e sui collegi delle autorità di vigilanza per le succursali di paesi terzi ai sensi dell’art. 48 septdecies, par. 7, della CRD VI; il progetto di RTS è strutturato in due capitoli principali:
    • istituzione e funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza
    • requisiti di cooperazione e scambio di informazioni nei casi in cui non è necessario istituire un collegio delle autorità di vigilanza
  • un progetto di RTS sulle modalità di contabilizzazione che, ai fini dell’art. 48 nonies della CRD VI, le succursali di paesi terzi devono applicare, tra cui:
    • il sistema di contabilità che le filiali di paesi terzi dovrebbero adottare per identificare tempestivamente e accuratamente le loro operazioni e registrare tutte le attività e passività contabilizzate o originate, nonché le voci fuori bilancio
    • l’insieme minimo di informazioni da conservare nel registro con riferimento a tali attività, passività e voci fuori bilancio, nonché le informazioni da fornire in relazione al rischio ad esse associato
    • fornire chiarezza sui concetti che dovrebbero essere applicati dalle succursali di paesi terzi, allineati e basati sui principi generali di rilevazione e derecognition

Le tre consultazioni resteranno aperte fino al 13 ottobre 2025.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Settembre
Rischi climatici e ambientali: aspettative Banca d’Italia


Principali criticità e buone prassi per l'attuazione 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/08

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter