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Assistenza post-vendita: l’Arbitro assicurativo non è competente

3 Luglio 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Arbitro assicurativo, 9 giugno 2026, n. 442 – Pres. C. Brescia Morra, Rel. M.A. Astone

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 442 del 9 giugno 2026 (Pres. C. Brescia Morra, Rel. M.A. Astone), si è pronunciato sulla propria incompetenza rispetto ai servizi di assistenza post-vendita correlati all’acquisto di autovetture.

Il caso vedeva il proprietario di un’autovettura convenire l’impresa assicurativa per il rimborso delle spese alberghiere sostenute a seguito del guasto dell’auto medesima. Più precisamente, a causa del guasto, l’auto era stata trasportata in un’autofficina vicina e il proprietario si era dovuto recare in una struttura alberghiera, dove aveva pernottato, anticipando le relative spese.

L’impresa assicurativa rifiutava il rimborso delle spese alberghiere, sostenendo che esse afferivano ad un servizio di assistenza post-vendita riconducibile esclusivamente ad un rapporto intercorrente tra la casa automobilistica ed altra società di servizi, al quale l’impresa assicurativa era estranea.

L’Arbitro ha accolto le ragioni dell’impresa assicurativa dichiarando il ricorso non ammissibile in ragione della propria incompetenza.

Preliminarmente, il Collegio ha ricordato il disposto dell’art. 3, comma 1 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 215 del 4 novembre 2024, che disciplina la competenza per materia e per valore dell’Arbitro.

Da tale previsione discende che la competenza dell’Arbitro assicurativo va riferita “non soltanto al tipo contrattuale di cui all’art. 1882 c.c. […] ma anche ai prodotti assicurativi emessi nell’esercizio dell’attività assicurativa, così come definita dall’art. 1, comma 1, lett. c), c.a.p., quale attività di “assunzione e gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione”.

Nella fattispecie in esame, secondo il Collegio giudicante, si è in presenza di una “garanzia convenzionale di assistenza post-vendita», in forza della quale «vengono erogate agli acquirenti dell’autoveicolo prestazioni quali soccorso stradale, trasporto e servizi accessori”

Tale servizio, secondo l’Arbitro “non solo non integra la fattispecie di cui all’art. 1882 c.c., ma neppure appare inquadrabile nell’ambito dei prodotti assicurativi, mancandone i presupposti”

Ciò trova ulteriore conferma nell’art. 346, comma 1, c.a.p., il quale, nel delimitare l’ambito delle attività delle imprese di assicurazione, distingue tra attività assicurativa in senso proprio e attività diverse o accessorie, e precisamente afferma che “non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto».

E nello stesso senso si esprime pure l’art. 5 del regolamento di Isvap n. 29 del 16 marzo 2009, per il quale “non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l’organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative”.

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