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Giurisprudenza

Fatture per operazioni inesistenti: la confisca è sul prezzo, non sul profitto

13 Maggio 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia

Cassazione Penale, Sez. 3, 18 marzo 2026, n. 10279 –  Pres. Di Nicola, Rel. Liberati

Di cosa si parla in questo articolo

Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’oggetto della confisca – diretta o per equivalente – non può essere individuato nel profitto dell’evasione fiscale realizzata dall’utilizzatore delle fatture medesime, dovendo invece essere circoscritto al solo prezzo del reato, ossia al compenso pattuito o riscosso dall’emittente quale corrispettivo dell’esecuzione del delitto.

Queste sono le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, Sezione III Penale, con la sentenza dello scorso 18 marzo 2026, n. 10279, che ha annullato senza rinvio la statuizione sulla confisca per equivalente recata dalla sentenza impugnata.

La vicenda trae origine dalla condanna, in primo grado, dell’amministratore di una società di persone per il reato di cui all’art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con contestuale applicazione della confisca diretta e per equivalente del profitto del reato.

La Corte d’Appello, pur dichiarando la non punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del patto – valorizzando il pagamento di una quota rilevante del debito tributario nell’ambito di un concordato con l’Amministrazione finanziaria – confermava nondimeno la misura ablativa, parametrandola all’ammontare dell’imposta evasa dal destinatario delle fatture. Avverso tale decisione l’imputato interponeva ricorso per cassazione, lamentando – inter alia – la violazione e l’errata applicazione dell’art. 12-bis, D. Lgs. 74/2000.

Nell’accogliere la censura proposta dal ricorrente in punto di confisca per equivalente, la Cassazione ha ritenuto di fondare la propria decisione sulla necessaria distinzione tra le due diverse nozioni di profitto e di prezzo del reato.

In particolare, il profitto del reato tributario – inteso, secondo la consolidata elaborazione delle Sezioni Unite, come il vantaggio economico conseguito per effetto della commissione dell’illecito – è riferibile in via immediata e diretta esclusivamente all’utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti, il quale realizza l’evasione d’imposta avvalendosi delle operazioni fittiziamente documentate.

L’emittente, per converso, rimane strutturalmente estraneo a tale vantaggio: la sua sfera di confiscabilità si esaurisce nel prezzo del reato, coincidente con il compenso pattuito o percepito per l’esecuzione del medesimo.

Siffatta conclusione si radica nel regime derogatorio previsto dall’art. 9, D. Lgs. 74/2000, il quale esclude la configurabilità del concorso reciproco tra emittente e utilizzatore, al fine di scongiurare una duplicazione punitiva della medesima condotta.

Tale esclusione preclude, in via consequenziale, l’applicazione del principio solidaristico – operante nei soli casi di illecito plurisoggettivo –, con la conseguenza che deve ritenersi radicalmente impropria la confisca per equivalente a carico dell’emittente commisurata all’imposta evasa dal destinatario delle fatture, in assenza di ulteriori specificazioni.

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