Lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 61/2024, recentemente oggetto di pubblicazione, esamina in modo sistematico il tema dell’annotazione dell’accollo liberatorio e i suoi effetti sulla continuità e pienezza dell’ipoteca, muovendo dalla distinzione tra modifiche soggettive dal lato attivo e passivo del rapporto obbligatorio.
In particolare, mentre il mutamento del creditore richiede l’annotazione ai fini dell’opponibilità, la sostituzione del debitore non comporta, di regola, un analogo obbligo, poiché l’interesse tutelato è principalmente quello all’adempimento dell’obbligazione.
Il documento si concentra sull’accollo esterno liberatorio, sia condizionato sia incondizionato, rilevando che l’art. 2843 C.c. non impone l’annotazione in tali ipotesi: l’elenco delle fattispecie annotabili non è infatti ritenuto tassativo, ma funzionale alla tutela di interessi specifici, che non ricorrono automaticamente nella modifica del debitore; ne deriva che l’annotazione dell’accollo liberatorio può essere ammessa solo in via facoltativa e con valore di mera pubblicità-notizia.
Sotto il profilo sostanziale, lo Studio evidenzia che la mancata annotazione dell’accollo liberatorio non incide sulla validità, sull’estensione e sull’efficacia dell’ipoteca.
La garanzia reale, quale diritto accessorio al credito, segue le vicende del rapporto obbligatorio e si trasferisce al nuovo debitore senza necessità di una nuova formalità pubblicitaria.
L’ipoteca conserva il proprio grado e la propria efficacia in base all’iscrizione originaria, restando sufficiente la formalità eseguita al momento della stipula del mutuo.
In tale prospettiva, lo Studio afferma che il creditore può continuare a soddisfarsi sull’immobile per l’intero importo dovuto, anche dopo l’accollo, trasferendosi integralmente sul nuovo debitore l’onere economico dell’obbligazione; questa conclusione vale indipendentemente dalla qualificazione dell’accollo in termini di successione nel debito o di novazione soggettiva.
Particolare attenzione è dedicata al coordinamento con gli artt. 1273, 1275 e 1276 C.c., in materia di liberazione del debitore e mantenimento delle garanzie.
L’art. 1275 C.c., secondo l’interpretazione prevalente richiamata dallo Studio, si applica sia alle garanzie prestate da terzi sia a quelle prestate dal debitore originario, imponendo il consenso espresso per la loro conservazione, quando la garanzia venga a presidiare un debito altrui.
Tuttavia, tale disciplina non compromette, in via generale, la continuità dell’ipoteca.
Lo Studio sottolinea inoltre che la normativa mira a prevenire fenomeni di collusione tra accollante e accollato a danno del creditore, confermando la funzione di tutela sottesa alla disciplina dell’accollo liberatorio.
Sul piano giurisprudenziale, viene richiamato l’orientamento secondo cui l’obbligo di annotazione riguarda solo le modifiche rilevanti del rapporto originario, mentre, in caso di incertezza, l’efficacia dell’ipoteca resta ancorata all’iscrizione iniziale.
In conclusione, lo Studio afferma che l’accollo liberatorio non richiede, di regola, annotazione ex art. 2843 C.c. e che la garanzia ipotecaria mantiene la propria continuità e pienezza, anche in assenza di tale formalità.
L’annotazione può assumere un’utilità meramente informativa e probatoria, soprattutto nei casi di accollo condizionato, ma le prassi delle Conservatorie restano orientate al principio di tassatività degli atti annotabili.

