Il Collegio di Torino dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 673 del 26 gennaio 2026 (Pres. E. Lucchini Guastalla, Rel. E. Bani), si è pronunciato sull’obbligo di verifica della corrispondenza fra l’IBAN ed il beneficiario effettivo, nonché sull’ambito applicativo della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010 trova applicazione non solo nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, ma anche nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
A sostegno di tale conclusione, la decisione richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 marzo 2019, causa C-245/18, secondo cui, qualora un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente, la limitazione di responsabilità prevista dalla disciplina europea opera sia per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia per quello del beneficiario, anche quando l’IBAN indicato non corrisponda al nominativo del beneficiario specificato nell’ordine di pagamento.
Nel caso di specie, la ricorrente, vittima di una truffa telefonica, chiedeva il rimborso delle somme sostenendo che gli intermediari avrebbero dovuto verificare la corrispondenza tra IBAN e beneficiario.
Il Collegio ha tuttavia rilevato che, alla data dell’operazione (24 gennaio 2025), non era ancora entrato in vigore l’obbligo di verifica del beneficiario previsto dal Regolamento (UE) 2024/886. Di conseguenza, applicandosi la disciplina allora vigente, ha escluso la responsabilità degli intermediari e respinto il ricorso.
