AMLA ha pubblicato la versione definitiva di tre serie di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che definiscono le misure chiave nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela ed i requisiti minimi a livello di gruppo, che imprese e professionisti devono applicare per ridurre i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Gli standard sono stati elaborati in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali e sulla base dei riscontri ricevuti da un’ampia gamma di parti interessate attraverso consultazioni scritte e audizioni avviate dall’Autorità.
La bozza finale degli standard è stata trasmessa da AMLA alla Commissione europea; una volta adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE, viene proposto che entrino in vigore sei mesi dopo la loro pubblicazione.
Ciascuno dei tre standard concerne un’area distinta dei requisiti in materia di AML/CFT per il settore privato, di seguito specificata.
Adeguata verifica della clientela
Con il termine adeguata verifica della clientela si intendono tutte quelle informazioni che le imprese e i professionisti devono raccogliere e verificare, comprese misure proporzionate per situazioni a basso rischio, la verifica a distanza, l’identificazione elettronica e lo screening delle persone politicamente esposte (PEP), dei loro familiari e delle persone a loro vicine.
L’art. 28, par. 1, del Regolamento AML ha conferito a AMLA il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino, tra l’altro, i requisiti e le informazioni da raccogliere ai fini dell’adeguata verifica della clientela (CDD) ordinaria, semplificata e rafforzata.
Il mandato richiede inoltre a AMLA:
- di specificare i fattori di rischio che le autorità di vigilanza devono prendere in considerazione nel determinare in quale misura determinati strumenti di moneta elettronica possano essere esentati da alcune misure di adeguata verifica della clientela
- di chiarire quali fonti di informazione affidabili e indipendenti i soggetti obbligati possano utilizzare per verificare l’identità di persone fisiche o giuridiche ai fini dell’art. 22, par. 6 e 7, del Regolamento AML
- di specificare le caratteristiche che i mezzi di identificazione elettronica e i relativi servizi fiduciari qualificati di cui all’art. 22, par. 6, lett. b), del Regolamento AML devono possedere per soddisfare i requisiti dell’art. 20, par. 1, lettere a) e b), nei casi di adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata.
Si ricorda che, al fine di avviare tempestivamente i lavori relativi ai mandati di AMLA prima dell’effettiva operatività dell’Autorità stessa, il 12 marzo 2024 la Commissione europea aveva rivolto a EBA una richiesta di parere, incaricandola di preparare le suddette norme tecniche di regolamentazione in conformità al mandato di cui all’art. 28, par. 1. EBA aveva quindi trasmesso la propria risposta il 30 ottobre 2025, fornendo una solida base su cui AMLA ha potuto ultimare i lavori.
Nella stesura della relazione finale, AMLA ha richiesto e preso in considerazione i contributi delle autorità di vigilanza nazionali, sia del settore finanziario che di quello non finanziario, e si è inoltre coordinata strettamente con i rappresentanti del settore privato; ha dunque ulteriormente perfezionato la relazione finale, tenendo conto dei riscontri ricevuti dai partecipanti alla consultazione pubblica svoltasi tra il 9 febbraio e l’8 maggio 2026.
La bozza di RTS delineata contiene misure di adeguata verifica della clientela (CDD) proporzionate e basate sul rischio, che contribuiscono ad armonizzare le modalità di applicazione dei requisiti AML/CFT (lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) nell’Unione.
Le disposizioni sono sufficientemente flessibili da garantirne l’applicabilità all’intera gamma di prodotti e servizi offerti dai soggetti obbligati, sia nel settore finanziario che in quello non finanziario.
Rapporti d’affari e operazioni occasionali
AMLA ha chiarito, in sintesi, come le imprese debbano distinguere tra i due tipi di operazioni e come identificare le operazioni collegate, in modo che le soglie di adeguata verifica della clientela siano applicate in modo coerente.
L’art. 19, par. 9, del Regolamento AML imponeva all’AMLA di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificassero:
- i criteri per l’individuazione dei rapporti continuativi, delle operazioni occasionali e delle operazioni collegate
- i soggetti obbligati, i settori o le operazioni ad alto rischio ai quali dovrebbe applicarsi una soglia inferiore per le misure di adeguata verifica della clientela (CDD).
Il mandato è volto:
- a consentire la corretta individuazione dei rapporti continuativi, delle operazioni occasionali e delle operazioni collegate in tutta l’Unione, garantendo che la fase iniziale di applicazione del quadro AML/CFT sia efficace e che le soglie previste per le operazioni occasionali non vengano eluse
- a garantire un’efficace gestione dei rischi più elevati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi alle operazioni occasionali.
I progetti di RTS pubblicati garantiscono un approccio proporzionato e basato sul rischio, sostenendo al contempo gli sforzi di semplificazione: ad esempio, AMLA non ha introdotto ulteriori soglie inferiori, non avendo individuato, allo stato attuale, rischi maggiori tali da giustificarne l’adozione.
L’approccio adottato in merito ai criteri per i rapporti continuativi, le operazioni occasionali e le operazioni collegate assicura inoltre un equilibrio tra flessibilità e chiarezza, garantendo così un livello sufficiente di armonizzazione nell’individuazione di tali concetti e nella successiva applicazione delle misure di CDD da parte dei soggetti obbligati.
Disposizioni a livello di gruppo
AMLA ha chiarito in sostanza i requisiti minimi per efficaci disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo a livello di gruppo, tra cui governance, gestione dei rischi, controlli interni e condivisione sicura delle informazioni.
Gli artt. 16 e 17 del Regolamento AML disciplinano gli obblighi normativi relativi alla definizione e all’attuazione di quadri AML/CFT a livello di gruppo, compresa la loro applicazione a strutture di gruppo transfrontaliere e in situazioni in cui succursali o controllate operano in paesi terzi: lo scopo dei mandati previsti da tali articoli è quello di chiarire ulteriormente tali obblighi mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS).
I progetti di RTS pubblicati contengono requisiti che specificano ulteriormente l’assetto e il contenuto degli obblighi a livello di gruppo.
Oltre ai requisiti generali minimi, i progetti di RTS:
- definiscono disposizioni relative allo scambio di informazioni tra le entità di un gruppo
- forniscono criteri per individuare l’impresa madre UE qualora vi siano due o più soggetti obbligati nell’Unione facenti capo a una sede centrale situata in un paese terzo, senza che tra loro sussista un rapporto controllante-controllata
- stabiliscono le condizioni per applicare i requisiti a livello di gruppo a strutture diverse dai gruppi e i criteri per individuare il vertice della struttura in tali casi. Tale estensione rappresenta un’evoluzione significativa, in particolare per il settore non finanziario, dove tali assetti sono frequenti
- garantiscono un approccio proporzionato e basato sul rischio, assicurandone l’applicabilità ai gruppi sia del settore finanziario che di quello non finanziario.
I mandati previsti dagli artt. 16, par. 4, e 17, par. 3, dell’AMLR sono intrinsecamente connessi e si rafforzano a vicenda grazie a obblighi di rinvio incrociato e requisiti complementari: AMLA propone pertanto di elaborare un unico insieme di progetti di RTS per soddisfare entrambi i mandati in modo coerente e semplificato. Tale strumento unico garantisce coerenza normativa, evita duplicazioni tra disposizioni correlate e offre ai soggetti obbligati un quadro più chiaro e uniforme per l’attuazione dei requisiti AML/CFT a livello di gruppo in tutta l’Unione.
Nella stesura della presente relazione finale, AMLA ha richiesto e preso in considerazione i contributi delle autorità di vigilanza nazionali sia del settore finanziario che di quello non finanziario e ha avviato un confronto con i rappresentanti del settore privato; ha quindi ulteriormente perfezionato la relazione finale tenendo conto dei contributi ricevuti nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 16 aprile e il 15 giugno 2026.


