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PSD 2 e informazioni sugli ordini permanenti degli ASPSP ai PISP

15 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7644/2025, in tema PSD 2, ha precisato se gli ASPSP (prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto) debbano fornire ai PISP (fornitori di servizi di pagamento)  informazioni sullo stato di esecuzione di ogni operazione di pagamento eseguita nell’ambito di ordini permanenti avviato da un PISP.

Ai sensi della PSD 2 (Direttiva (UE) 2015/2366), quando un PISP avvia ordini permanenti per conto di un PSU (utente dei servizi di pagamento), l’ASPSP comunica generalmente solo l’esito della configurazione dell’ordine permanente.

I PISP, quindi, in genere, non ricevono informazioni sullo stato di esecuzione di ogni operazione di pagamento effettuata nell’ambito di tale ordine permanente, sebbene ogni esecuzione costituisca un’operazione di pagamento distinta ai sensi della PSD2. Ciò crea incertezza sul fatto che gli ASPSP siano tenuti a mettere a disposizione dei PISP tali informazioni allo stesso modo in cui vengono rese disponibili ai PSU nei canali di online banking.

In particolare, quando un ASPSP offre come servizio l’attivazione di un ordine permanente, tale servizio può essere disponibile sia attraverso il canale di online banking dell’ASPSP sia tramite interfacce PSD 2 dedicate.

Nel caso del canale PSD 2, il PISP trasmette l’istruzione dell’utente all’ASPSP, il quale provvede a impostare l’ordine permanente all’interno del proprio sistema. A seguire il PISP in genere non riceve informazioni sullo stato di esecuzione delle singole operazioni di pagamento.

Tale situazione solleva incertezze circa il fatto che l’obbligo di fornire informazioni ai PISP si applichi esclusivamente alla configurazione dell’ordine permanente o anche a ciascuna singola operazione di pagamento successiva eseguita nell’ambito di tale ordine.

L’impostazione degli ordini permanenti costituisce di per sé un consenso a più pagamenti futuri, piuttosto che una singola operazione di pagamento. Ogni addebito futuro eseguito automaticamente dall’ASPSP costituisce un’operazione di pagamento distinta ai sensi degli artt. 4, par. 5, e 64 della PSD 2.

Parallelamente, gli utenti possono visualizzare lo stato di esecuzione di questi singoli pagamenti tramite i canali di online banking.

EBA, nella risposta alla questione posta, ricorda dapprima come ai sensi dell’art. 66, par. 4, lett. b), della PSD2, gli ASPSP sono tenuti a fornire ai PISP, “immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento” da parte dell’utente, tutte le informazioni relative all’avvio dell’operazione di pagamento e quelle accessibili all’ASPSP riguardanti l’esecuzione dell’operazione di pagamento.

Tale obbligo è previsto anche dall’art. 36, par. 1, lett. b), del Regolamento delegato (UE) 2018/389, che specifica che gli ASPSP “subito dopo aver ricevuto l’ordine di pagamento, forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento le stesse informazioni in merito all’avvio e all’esecuzione dell’operazione di pagamento fornite o rese disponibili all’utente dei servizi di pagamento quando l’operazione è disposta direttamente da quest’ultimo”.

Come chiarito nelle Q&A n. 4601 e n. 7261, alla luce delle citate disposizioni, i PISP hanno diritto alle informazioni sullo stato di esecuzione a cui l’ASPSP ha accesso immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento.

La PSD 2 non impone agli ASPSP di fornire aggiornamenti in una fase successiva. Tale approccio si applica anche ai casi in cui un PISP emetta un ordine permanente per conto di un utente.

In tal caso, l’ASPSP non è tenuto a fornire al PISP informazioni sullo stato di esecuzione di ogni operazione di pagamento contemplata dal rispettivo ordine permanente, qualora tali informazioni non siano note all’ASPSP immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento permanente.

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