La risposta n. 128 del 25 giugno 2026 si segnala per l’attenzione riservata nel raccordare le regole temporali e i principi propri delle operazioni straordinarie di fusione con la peculiare disciplina dei Gruppi IVA.
Il caso affrontato riguarda il progetto di integrazione tra due gruppi bancari, Alfa e Beta, nei quali le rispettive società sono, al contempo, capogruppo di due distinti Gruppi IVA. Il progetto prevede la fusione per incorporazione di Beta in Alfa. L’operazione pone quindi il problema del momento in cui le società già incluse nel Gruppo IVA dell’incorporata debbano entrare a far parte del Gruppo IVA dell’incorporante.
I requisiti soggettivi del Gruppo IVA sono individuati dall’art. 70-bis del DPR 633/1972, che riconosce ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato la possibilità di aderire al Gruppo IVA qualora ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del medesimo decreto.
Trattandosi di due gruppi omogenei, operanti nel settore bancario e sottoposti a vigilanza, il fulcro del quesito ruota attorno alla condizione temporale prevista per il vincolo finanziario dal comma 1 dell’art. 70-ter, che richiede il possesso di una partecipazione di controllo di diritto alla data del 1° luglio dell’anno antecedente a quello di ingresso nel Gruppo IVA. Tale requisito temporale risponde all’esigenza di evitare che possano confluire in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli meramente occasionali e temporanei. Il suo rispetto è richiesto anche in caso di ingresso di nuovi soggetti in un Gruppo IVA già costituito (art. 70-quater, co. 5, DPR 633/1972).
Poiché nel caso di specie l’acquisizione è avvenuta dopo il 1° luglio 2025, la regola generale condurrebbe ad attendere il 1° luglio 2026 affinché possa ritenersi integrato il vincolo finanziario e inizi a decorrere il periodo di controllo utile ai fini dell’ingresso del Gruppo IVA di Beta nel Gruppo IVA di Alfa, con conseguente decorrenza dell’ingresso a partire dal 1° gennaio 2027.
L’Agenzia accoglie tuttavia una lettura orientata alla coerenza di sistema, che intreccia diversi profili.
Il principio di continuità delle fusioni, di cui all’art. 2504-bis c.c., prevede infatti la successione, senza soluzione di continuità, della società incorporante in tutte le posizioni attive e passive dell’incorporata. Occorre quindi verificare se tale successione comprenda anche il subentro dell’incorporante nella posizione di controllo qualificato (art. 70-ter del DPR 633/1972) che la società incorporata esercitava nei confronti delle proprie controllate, così da giustificarne l’ingresso nel Gruppo IVA dell’incorporante sin dalla data di efficacia giuridica della fusione (nel caso di specie, 20 aprile 2026 con retrodatazione degli effetti fiscali e contabili al 1° gennaio 2026).
A tale proposito, l’Agenzia ricorda la natura unitaria del Gruppo IVA (art. 70-bis del DPR 633/1972), quale soggetto passivo unico nel quale le società partecipanti perdono, ai fini IVA, la propria autonoma soggettività, nonché il principio dell’All in all out (art. 70-quater, co. 1, DPR 633/1972, ben delineato nella Comunicazione della Commissione Europea n. 325/2009), che impone l’attrazione nel perimetro del Gruppo IVA di tutte le attività dei suoi membri e vieta ai soggetti passivi di aderire contemporaneamente a più di un Gruppo IVA. Muovendo da tali premesse, l’Agenzia osserva che rinviare al 1° gennaio 2027 l’integrazione dei due Gruppi IVA comporterebbe l’esclusione temporanea dal Gruppo IVA dell’incorporante di società rispetto alle quali i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono ritenersi già sussistenti e operanti in virtù del rapporto con l’incorporata Beta, in evidente contrasto con tale principio.
Infine, l’Agenzia rileva che l’esigenza di impedire che possano confluire nel medesimo Gruppo IVA società legate da vincoli occasionali e temporanei, tutelata dal legislatore attraverso la previsione del periodo minimo di possesso, risulta adeguatamente presidiata da altre disposizioni in materia di Gruppo IVA (ad esempio, l’art. 70-sexies del DPR 633/1972 che limita l’utilizzo delle eccedenze pregresse rispetto all’ingresso nel Gruppo).
La soluzione cui perviene l’Agenzia è chiara: l’incorporante subentra senza soluzione di continuità nei poteri di controllo e nelle relazioni funzionali e organizzative (art. 70-ter del DPR 633/1972) che l’incorporata esercitava nei confronti delle proprie controllate nell’ambito di un Gruppo IVA già costituito. Pertanto, queste ultime confluiranno ipso iure nel Gruppo IVA di Alfa, mentre il Gruppo IVA di Beta dovrà contestualmente intendersi cessato.

