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Giurisprudenza

Amministratore di fatto e bancarotta fraudolenta patrimoniale

27 Agosto 2026

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 agosto 2026, n. 31753 – Pres. Pezzullo, Rel. Agnino

La Cassazione Penale, Sez. VI, con sentenza del 21 agosto 2026, n. 31753 (Pres. Pezzullo, Rel. Agnino) si è pronunciata relativamente alla responsabilità penale di un amministratore di fatto per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte in tale occasione ha evidenziato come, relativamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa evincersi dalla mancata prova della loro destinazione. L’imprenditore ricopre, infatti, una posizione di garanzia verso i creditori.

La garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dei creditori si rinviene, infatti, nell’intero patrimonio sociale. A causa di ciò sussiste un’inversione dell’onere della prova in capo al soggetto fallito nell’ipotesi in cui non si rinvengano beni sociali.

Nel caso di specie, la difesa deduceva come l’imprenditore avesse prelevato del denaro al fine di pagare dei fornitori e dei dipendenti sociali. La Corte ha, però, rilevato che pagamenti in nero e dazioni occulte non possono essere considerati costi leciti o neutri perché inseriti in una prassi di settore o ritenuti utili alla prosecuzione dell’attività sociale. Anzi, tali dazioni non fanno che esporre la società ad ulteriori debiti e responsabilità.

Alla luce di quanto sopra, una volta appurato che dei beni sociali siano entrati nella disponibilità dell’amministratore e non siano stati rintracciati e non sia stata provata una loro legittima destinazione, la distrazione degli stessi può essere desunta dall’assenza del rispetto dell’obbligo di rendicontazione.

In tale contesto è del tutto irrilevante che la sottrazione dei beni non abbia significativamente intaccato il patrimonio sociale. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, infatti, di mera condotta e di pericolo concreto, con conseguente sua integrazione anche solo in presenza dell’adozione di un atto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori. Non è necessario, quindi, che dall’atto derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie.

E’ sufficiente, dunque, che la condotta posta in essere risulti pericolosa per gli interessi creditori, non è necessario che la garanzia patrimoniale residua non sia più sufficiente a soddisfare i creditori. Anche la sottrazione di un unico bene è quindi sufficiente ad integrare il reato in oggetto.

Può, inoltre, integrarsi il reato anche nel caso di dismissione di beni obsoleti in quanto pur avendo una consistenza economica minima, tali beni possono costituire garanzia creditoria.

La funzione di tale illecito è infatti preventiva e anticipatoria. L’atto deve consistere in una minaccia concreta per le ragioni creditorie a prescindere dalla verificazione dell’evento pericoloso, in presenza del quale si verifica la vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie.

La Corte, in tale occasione, ha anche ripreso una propria precedente pronuncia relativa al momento della condotta per l’integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare: secondo tale orientamento l’atto depauperativo può avvenire in qualunque momento e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento. Deve però comunque tenersi conto del fatto che tale reato è di pericolo concreto, con conseguente necessaria verifica rigosa nel caso della sussistenza di un lasso temporale lungo tra la condotta e lo stato di insolvenza.

In merito all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte ricorda come sia richiesto il dolo generico, con conseguente sufficienza della volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Da ultimo la Corte si è pronunciata con riguardo alla responsabilità dell’amministratore di fatto di cui all’art. 2639 C.c.

Tale qualifica non richiede necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma solo l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.

In particolare, l’amministratore di fatto si rinviene in presenza:

  • della mancata investitura formale
  • dell’attività di gestione realizzata in maniera continuativa, non episodica od occasionale
  • di autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

In presenza dei citati elementi, in qualità di amministratore di fatto, il soggetto è chiamato a rispondere di tutti i doveri dell’amministratore di diritto,anche con riguardo al profilo penale.


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