WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/02


WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF
www.dirittobancario.it
Flash News

CRR: linee guida sulla diversificazione del portafoglio crediti

13 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato le proprie linee guida definitive sui metodi proporzionati per valutare la diversificazione del portafoglio crediti al dettaglio, ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

EBA è infatti incaricata, ai sensi dell’art. 123, par. 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) di emanare linee guida per specificare metodi di diversificazione proporzionati, nell’ambito del metodo standardizzato di valutazione del rischio di credito, allo scopo di identificare le esposizioni al dettaglio che siano da considerarsi come facenti parte di un numero significativo di esposizioni simili: lo scopo è che i rischi associati a tali esposizioni siano sostanzialmente ridotti, come specificato alla lettera c) dell’articolo citato.

La ragione di tale requisito è che i requisiti patrimoniali stabiliti per la classe di esposizioni al dettaglio richiedono
che le esposizioni ammissibili alla ponderazione di rischio preferenziale del 75% rappresentino una parte significativa di un numero significativo di esposizioni con caratteristiche simili, in modo tale che i rischi associati a tali esposizioni siano sostanzialmente ridotti grazie alla diversificazione.

Le linee guida forniscono quindi un quadro armonizzato per valutare se i portafogli al dettaglio siano sufficientemente diversificati, garantendo al contempo un’applicazione proporzionata per gli istituti di minori dimensioni.

Per beneficiare della ponderazione di rischio preferenziale del 75% per le esposizioni al dettaglio, le linee guida delineano un approccio per cui gli istituti devono dimostrare che i portafogli al dettaglio siano sufficientemente granulari: come punto di partenza, nessuna singola esposizione verso una controparte o un gruppo di clienti collegati dovrebbe superare lo 0,2% del portafoglio al dettaglio totale ammissibile.

Riconoscendo che non tutti gli istituti, in particolare quelli di minori dimensioni, sono in grado di soddisfare costantemente questo parametro di riferimento, le linee guida introducono un approccio aggiuntivo: gli istituti possono comunque applicare la ponderazione di rischio preferenziale anche se superano il parametro di riferimento di base sulla diversificazione, a condizione che non più del 10% del loro portafoglio crediti al dettaglio ammissibile superi la soglia dello 0,2%.

La soglia di diversificazione è stata inoltre aumentata dal 5% al 10% rispetto alla proposta posta in consultazione con il mercato, tenendo conto del feedback del settore e attenuando l’impatto sugli istituti di piccole e medie dimensioni, pur mantenendo solide garanzie prudenziali.

Le linee guida chiariscono inoltre il trattamento delle esposizioni al dettaglio cartolarizzate, distinguendo tra la valutazione della diversificazione applicabile quando gli enti agiscono in qualità di originatori e quando agiscono in qualità di investitori.

Per gli enti investitori, è stata introdotta una deroga limitata e temporanea quando le informazioni a livello di debitore non siano disponibili nei modelli di trasparenza applicabili, consentendo di considerare soddisfatta la condizione di diversificazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 19/02


WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/02

Iscriviti alla nostra Newsletter