EBA, con Q&A n. 7576/2025, ha chiarito quali garanzie reali finanziarie siano utilizzabili per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito di controparte, per l’ente che applichi il metodo dei modelli interni.
Si precisa come il citato articolo preveda che la qualità creditizia del debitore e il valore della garanzia non presentino una correlazione positiva significativa.
In particolare, per le posizioni soggette sia al metodo SA-CCR (metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte) che quello IMM (metodo del modello interno), il riconoscimento delle garanzie reali è limitato a quelle ammissibili come garanzie finanziarie, ai sensi del quadro di attenuazione del rischio di credito del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013). In particolare per il metodo SA-CCR è disciplinato all’ art. 276, par. 1, lett. a) e b) del CRR, mentre per il metodo IMM all’art.284, par. 2 del CRR.
Qualora si ricorra ad adeguamenti per la volatilità del valore delle garanzie, questi devono essere selezionati in conformità con gli approcci previsti dal metodo globale delle garanzie finanziarie definiti nel quadro di attenuazione del rischio di credito del CRR che per il SA-CRR è disciplinato all’art. 276, par. 1, lett. d)e per l’IMM all’art. 285, par. 7 del CRR.
EBA, nella risposta alla questione posta, precisa come per le esposizioni soggette al metodo SA-CCR, l’art. 276, par.1, lett. a) e b), del CRR specifica che, nel calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte associato a tali esposizioni, devono essere riconosciute solo le garanzie ammissibili ai sensi degli artt. 197 e 299.
Per le esposizioni soggette al metodo IMM per il rischio di credito di controparte, l’art. 284, par. 2 del CRR specifica che un ente può includere “nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell’insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli artt. 197 e 198 e all’art. 299, par. 2, lett. c) e d)” del CRR.


