Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia, ricorsi nn. 12952/13 e altri, pubblicata lo scorso 8 ottobre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’art. 6, par. 1 della CEDU, in tema di equo processo, ai giudizi tributari aventi ad oggetto sanzioni amministrative, vagliando l’effettività del rimedio indennitario previsto dalla normativa interna italiana con la L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto) avverso l’irragionevole durata dei processi, anche in materia fiscale.
La vicenda de qua traeva origine dai ricorsi proposti da quattro contribuenti, coinvolgi in procedimento tributari conclusisi con la conferma di maggiorazioni di imposta e di sanzioni pecuniarie di importo eterogeneo, compreso tra poche centinaia fino a più di un milione di euro, e protrattisi per un arco temporale variabile tra otto anni e nove mesi a ben ventiquattro anni e sette mesi.
In tre dei ricorsi, le Corte d’appello adite in sede “Pinto” avevano respinto le domande di equa riparazione negando in radice l’applicabilità dell’art. 6 CEDU, che si riferirebbe soltanto ai «diritti e doveri di carattere civile» e alla materia penale.
Già la Suprema Corte aveva avallato tale impostazione (cfr. sentenze nn. 13322 e 13327 del 2012; n. 11373 del 2019), nel solco di un consolidato orientamento di legittimità secondo cui la sanzione tributaria sarebbe assimilabile a quella penale (con conseguenze applicazione delle garanzie riservate a quest’ultima) soltanto quando, in ragione della suo carattere punitivo, essa si atteggi “come un’alternativa a una sanzione penale o a una sanzione suscettibile, in caso di inosservanza, di essere commutata in una misura privativa della libertà”; e ciò senza considerare – giova ricordarlo – un ancor più restrittivo orientamento, alla stregua del quale sarebbe addirittura necessario un espresso fondamento normativo per asserire la natura penale di una sanzione.
Nell’accogliere all’unanimità i ricorsi, la Corte di Strasburgo ha disatteso l’eccezione di incompatibilità ratione materiae su cui si fondava la difesa del Governo, ribadendo, sulla scorta dei noti criteri Engel e del precedente Jussila c. Finlandia, che la nozione di “accusa in materia penale” ha portata autonoma, e che il secondo e terzo criterio, ossia la natura dell’illecito e la severità della sanzione, operano in via alternativa e non cumulativa.
Le maggiorazioni in esame, pur formalmente collocate nella legislazione tributaria, discendevano in ogni caso da disposizioni di portata generale, rivolte alla totalità dei contribuenti, e volte a perseguire una finalità al contempo dissuasiva e repressiva; connotazione, quest’ultima, che la Corte ha ritenuto “di per sé sufficiente” a imprimere loro natura penale.
Infatti, viene precisato nella pronuncia come l’entità della sanzione sia, almeno ai fini della qualificazione penale, irrilevante, giacché “la lieve entità di una sanzione non ha l’effetto di escluderla dal campo di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione”: per tale motivo, la medesima conclusione è stata estesa anche a una vicenda in cui le sanzioni irrogate ammontavano ad appena 140-180 euro. In ciò, la Corte non condivide l’orientamento maturato in seno alla giurisprudenza interna (di cui pure dà conto nella motivazione), secondo cui le garanzie convenzionali sarebbero da ritenersi subordinate al superamento di una soglia di gravità; tutto ciò fermo restando che, non appartenendo le maggiorazioni fiscali al nucleo duro del diritto penale, dette garanzie non debbano comunque trovare applicazione “in tutta la loro rigorosità”.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 13 CEDU, la Corte ha rilevato come il Governo non abbia saputo indicare alcun precedente in cui i giudizi nazionali abbiano riconosciuto l’applicabilità di dette garanzie a giudizi aventi ad oggetto sanzioni penali. Di conseguenza, ne ha tratto la conclusione che il rimedio “Pinto”, nella lettura datane dalla giurisprudenza interna, non possa ritenersi effettivo in materia fiscale, conseguentemente respingendo l’eccezione di mancato esaurimento delle vie interne nei confronti dei due ricorrenti che non lo avevano esperito.
Quanto agli effetti della pronuncia, la Corte ha affermato che, non discendendo l’ineffettività del rimedio dal dato normativo, bensì dall’interpretazione giurisprudenziale nazionale, i futuri ricorrenti saranno comunque tenuti ad esperire il rimedio “Pinto” in ossequio al principio di sussidiarietà; dopodiché, sarà onere dei giudici interni interpretare il diritto nazionale in senso conforme alla Convenzione, sì da prevenire il ripetersi di simili violazioni.
Nel merito della questione, infine, la Corte ha individuato il dies a quo del termine ragionevole nella notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica recante l’irrogazione delle sanzioni, escludendo in tal senso la rilevanza di atti meramente preparatori, quali il processo verbale di constatazione, che non sono tali da incidere sulla sfera giuridica o patrimoniale del contribuente.
Ciò premesso, pur riconoscendo che la complessità tecnica delle controversie fiscali possa parzialmente giustificare una loro durata più estesa, i giudici di Strasburgo hanno constatato come né i giudici interni né il Governo avessero addotto alcuna idonea giustificazione ai ritardi verificatisi, concludendo che ciascun procedimento avesse, nel suo complesso, ecceduto il termine ragionevole imposto dalla CEDU.


