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MiFIR: ESMA sul regime di adesione volontaria (opt-in)

19 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A 2825/2026 nell’ambito del MiFIR (Regolamento (UE) 600/2014), ha chiarito chi possa beneficiare del regime di adesione volontaria (opt-in) previsto dall’art. 22 bis, parr. 2 e 3, del MiFIR.

Dapprima di ricorda come il citato par. 2 preveda che “un’impresa di investimento che gestisca un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato il cui volume annuo delle negoziazioni di azioni rappresenta l’1 % o meno del volume annuale di scambi di azioni nell’Unione non ha l’obbligo di trasmettere i propri dati al CTP se: a) tale impresa di investimento o gestore del mercato non fa parte di un gruppo che comprende o ha stretti legami con un’impresa di investimento o un gestore del mercato il cui volume annuale degli scambi di azioni rappresenta più dell’1 % del volume annuale delle negoziazioni di azioni nell’Unione; o b) il mercato regolamentato o il mercato di crescita per le PMI gestito da tale impresa di investimento o gestore del mercato rappresenta oltre l’85 % del volume annuale degli scambi di azioni che sono state inizialmente ammesse alla negoziazione in tale mercato regolamentato o mercato di crescita per le PMI“.

Il par. 3 invece prevede che “In deroga al paragrafo 2, un’impresa di investimento che gestisce un mercato di crescita per le PMI o un gestore del mercato che soddisfi le condizioni previste da tale paragrafo può decidere di trasmettere dati al CTP conformemente al paragrafo 1, purché ne informi l’ESMA e il CTP. Tale impresa di investimento o gestore del mercato inizia a trasmettere i dati al CTP entro 30 giorni lavorativi dalla data della notifica all’ESMA“.

ESMA, nella risposta alla questione posta, evidenzia come il regime di adesione volontaria (opt-in) si applica esclusivamente al consolidated tape (CT) relativo alle azioni e agli ETF (CT azionario).

Per i CT relativi alle obbligazioni e ai derivati OTC, tutti i fornitori di dati interessati sono tenuti a trasmettere i dati.

In aggiunta, l’Autorità precisa che solo:

  • le imprese di investimento che gestiscono un mercato di crescita per le PMI (come definito all’art. 4, par. 1, punto 12, della MiFID II)
  • e gli operatori di mercato (come definiti all’art. 4, par. 1, punto 18, della MiFID II), che soddisfano le condizioni di cui all’art. 22 bis, par. 2, del MiFIR,

possono avvalersi del regime di adesione volontaria per il CT azionario.

Le imprese di investimento che gestiscono un MTF non qualificabile come mercato di crescita per le PMI non possono avvalersi del regime di opt-in e sono tenute a fornire dati al CT azionario.

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