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Giurisprudenza

Inerenti i costi per operazioni soggettivamente inesistenti

15 Giugno 2026

Fabio Povegliano, Avvocato Praticante del Foro di Treviso

Cassazione Civile, Sez. V, 8 aprile 2026, n. 8706 – Pres. Federici, Rel. D’Alessandro

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, con ordinanza dell’8 aprile 2026, n. 8706  (Pres. Federici, Rel. D’Alessandro), dopo essersi soffermata sull’analisi dei criteri di riparto dell’onere della prova in tema di inerenza delle componenti negative di reddito, ha ribadito la deducibilità fiscale di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche in caso di consapevolezza del loro carattere fraudolento.

Nella vicenda l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita deduzione di alcuni costi, mettendone in dubbio l’inerenza, in ragione della mancanza di riferimenti misurabili idonei ad effettuare una verifica circa le modalità di determinazione del costo delle prestazioni fatturate dall’impresa fornitrice al fine di correlare il costo sostenuto all’attività esercitata dall’impresa nonché in ragione della loro asserita inesistenza sotto il profilo soggettivo.

La Suprema Corte ha preliminarmente rammentato come l’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili cada, in via di principio, sul contribuente che intenda avvalersene. In particolare, ha osservato come tale onere incomba sul contribuente tanto nel caso in cui si tratti di beni non necessariamente strumentali quanto nel caso in cui si abbia a che fare con beni normalmente necessari e strumentali. In tale ultimo caso, tuttavia, si assiste ad una semplificazione dell’onere dimostrativo in favore del contribuente.

Successivamente, Il Giudice di legittimità ha poi censurato la sentenza di seconde cure nella parte in cui, valorizzando il concetto di congruità dei costi, negava la loro deducibilità in ragione della mancata prova, da parte del contribuente, della loro inerenza, data la carenza nelle fatture e nei contratti di riferimenti misurabili.

Sul punto è stato ribadito che la valutazione di inerenza non attiene al profilo quantitativo bensì a quello qualitativo (cfr. Cass. n. 450/2018; n. 3170/2018; n. 3737/2025) posto che “il concetto di congruità della spesa […] è tendenzialmente estraneo al giudizio di inerenza (salvo nel caso […] in cui si dimostri la manifesta sproporzione tra l’importo sborsato e il vantaggio conseguito, sproporzione che allora può assurgere ad indice rivelatore dell’assenza di correlazione tra l’esborso e l’attività d’impresa”. 

Da ultimo la Cassazione si è espressa in relazione alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti nell’ambito di operazioni soggettivamente inesistenti statuendo che “l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvo i limiti derivanti, in virtù del D.P.R. n. 917/1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 8480/2022)”.

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