Nel corso del 2025 e del 2026 il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha effettuato verifiche in materia di antiriciclaggio nei confronti di avvocati che svolgono funzioni di mediatore civile, assumendo che l’attività di mediazione rientri nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 3, comma 5, lett. g), del d.lgs. 231/2007 ed i mediatori siano soggetti ai medesimi obblighi come qualunque altro soggetto obbligato.
All’esito delle verifiche sono state contestate, in numerosi casi, presunte violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, sul presupposto che i professionisti, nell’esercizio dell’attività di mediazione, avrebbero omesso l’identificazione delle parti, degli eventuali esecutori e titolari effettivi, nonché l’acquisizione dei dati e delle informazioni relative allo scopo e alla natura dell’operazione ed ogni altra informazione richiesta dalla disciplina antiriciclaggio.
I relativi procedimenti risultano tuttora pendenti dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nondimeno, le contestazioni formulate hanno evidenziato l’esistenza di rilevanti questioni interpretative circa l’effettiva portata degli obblighi antiriciclaggio applicabili ai mediatori civili e sulle modalità del loro concreto assolvimento.
La rilevanza del tema è confermata dalla presentazione dell’interrogazione parlamentare n. 4/07948 volta a sollecitare i seguenti chiarimenti:
“a) l’estensione concreta degli obblighi antiriciclaggio applicabili alla mediazione civile;
b) le modalità operative di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione;
c) il coordinamento tra disciplina della mediazione civile e normativa antiriciclaggio;
se non ritengano necessario promuovere, per quanto di competenza, anche un raccordo con UIF, Guardia di Finanza e organismi rappresentativi del settore, linee guida e protocolli operativi standardizzati per garantire un’applicazione uniforme, proporzionata ed effettiva degli obblighi antiriciclaggio da parte dei mediatori civili;
se non ritengano opportuno assicurare, per quanto di competenza, che, nella valutazione delle eventuali violazioni amministrative, si tenga adeguatamente conto dell’obiettiva incertezza interpretativa derivante dal mancato coordinamento normativo e dall’assenza di specifiche indicazioni operative;
se il Governo non ritenga infine necessario valutare un intervento normativo volto a disciplinare in modo più chiaro e organico gli obblighi antiriciclaggio applicabili alla mediazione civile, garantendo al contempo la piena efficacia delle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e la corretta operatività di un istituto essenziale per il funzionamento della giustizia civile.”
La questione assume particolare interesse poiché la scelta del legislatore italiano di includere la mediazione civile tra i soggetti obbligati rappresenta una soluzione più ampia rispetto a quella adottata dal legislatore unionale (cd. over-compliance). Né la IV Direttiva antiriciclaggio né il Regolamento (UE) 2024/1624 prevedono infatti l’inclusione dei mediatori civili tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio.
Tale scelta normativa ha determinato rilevanti problemi interpretativi, aggravati dall’assenza di disposizioni specifiche che disciplinino le modalità di assolvimento degli obblighi antiriciclaggio nell’ambito della mediazione civile. L’interprete è pertanto chiamato a ricostruire il sistema attraverso il coordinamento tra la normativa antiriciclaggio e la disciplina speciale della mediazione.
In questa prospettiva assumono particolare rilievo gli artt. 2, 18, 31, 35 e 42 del d.lgs. 231/2007.
L’art. 2, in particolare, stabilisce che le misure di prevenzione devono essere proporzionate al rischio, tenere conto delle peculiarità dell’attività svolta dai soggetti obbligati e basarsi sui dati e sulle informazioni acquisiti nell’esercizio dell’attività istituzionale o professionale. Proprio tale disposizione costituisce il principale criterio interpretativo per affrontare il problema della compatibilità tra obblighi antiriciclaggio e attività di mediazione civile.
Il mediatore, va ricordato, non esercita funzioni decisorie né dispone di poteri istruttori o investigativi. Ai sensi del d.lgs. 28/2010, la sua funzione consiste nell’assistere le parti nella ricerca di una soluzione consensuale della controversia, mantenendo una posizione di imparzialità e neutralità.
Va sottolineato che la mediazione opera nell’ambito di controversie relative a diritti disponibili ed è caratterizzata dal principio dispositivo, dalla riservatezza e dalla libera determinazione delle parti. Tali caratteristiche impongono di verificare attentamente in che misura gli obblighi di adeguata verifica possano essere applicati senza alterare la funzione tipica dell’istituto.
Il mediatore, a differenza del giudice, non ha poteri decisionali e non può imporre alle parti decisioni che siano per le parti stesse vincolanti. La mediazione, va ricordato, ha ad oggetto esclusivamente controversie che vertono su diritti disponibili, di conseguenza la mediazione è volta a risolvere controversie che se fossero trattate innanzi all’autorità giudiziaria sarebbero regolate all’interno di un sistema “dispositivo” e non “inquisitorio” e non può ritenersi che il mediatore nei medesimi procedimenti abbia maggiori poteri di tipo istruttorio rispetto al giudice. D’altronde, le definizioni di “mediatore” e di “mediazione” contenute nel d.lgs. 28/2010, confermano l’assenza per il mediatore di qualunque potere di tipo inquisitorio o investigativo.
I dati e le informazioni su cui il mediatore deve lavorare nella ricerca di una soluzione della controversia sono quelli spontaneamente forniti dalle parti. Mal si concilierebbe, pertanto, il 1° comma dell’art. 22 del d.lgs. 231/2007 che, al contrario, dispone che “i clienti -nel nostro caso le parti del procedimento-, forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica”. Quest’ultima norma nella gerarchia delle fonti è da ritenere “recessiva” rispetto all’insieme delle norme che non assegnano poteri istruttori al mediatore ed alle norme che in questi procedimenti non obbligano le parti a fornire dati ed informazioni relativi alla controversia in atto, tenuto conto che il sistema delle norme procedimentali su cui si regge la mediazione civile è comunque soggetto ai principi costituzionali espressi negli artt. 24 e 111 della costituzione. Gli obblighi imposti dal cit. art.22 potrebbero alterare il regime della libera acquisizione delle prove a vantaggio o a svantaggio di una delle parti attribuendo al mediatore maggiori e più incisivi poteri di tipo istruttorio rispetto al giudice nella soluzione della medesima controversia.
A ciò si aggiunga che l’avvocato che svolge l’attività di mediatore “di diritto” (art. 16, comma 4-bis d.lgs. 28/2010) è protetto da un regime di specialità che le autorità ispettive non possono ignorare. Un elemento dirimente di rango primario è rappresentato dalla Regola Tecnica n. 2 del CNF, la quale ha ricevuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (MEF) ed ha pertanto valore di norma secondaria erga omnes. Tale autorevole avallo sancisce che l’incarico di mediatore non rientra tra le operazioni soggette agli obblighi AML professionali, fatti salvi i doveri deontologici (art. 62 Codice Deontologico). A ciò si aggiunga che, ai sensi degli artt. 18 e 35 del d.lgs. 231/2007, i professionisti sono esonerati dagli obblighi quando esaminano la posizione del cliente in relazione a un procedimento giudiziario o per evitarlo. La mediazione, essendo intrinsecamente finalizzata alla composizione della lite per evitarne il corso giudiziale, ricade pienamente in questa causa di esonero.
Peraltro, va osservato che l’art. 10 del d.lgs. 28/2010 estende al mediatore le garanzie ex art. 103 c.p.p. Ciò significa che le ispezioni GdF dovrebbero rispettare i medesimi limiti procedurali delle perquisizioni giudiziarie (presenza personale di un Giudice o PM), garanzie che la prassi amministrativa tende a eludere illegittimamente. Peraltro, se il mediatore agisse come un “agente di polizia valutaria”, il rapporto di fiducia con le parti crollerebbe. Nessun soggetto rivelerebbe i propri reali interessi economici in un contesto non protetto da un segreto che, in mediazione, assume i connotati di un pilastro costituzionale del diritto di difesa.
Particolare attenzione merita anche il profilo organizzativo. Il fascicolo della procedura è custodito dall’Organismo di mediazione ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 28/2010 e non dal singolo mediatore. Ne consegue la necessità di distinguere tra obblighi eventualmente riferibili all’Organismo e obblighi concretamente esigibili dal professionista chiamato a svolgere il singolo incarico.
Sotto questo profilo, l’applicazione integrale al mediatore di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 solleva interrogativi circa la compatibilità di tali adempimenti con il ruolo attribuitogli dall’ordinamento e con l’assetto organizzativo della mediazione civile.
La soluzione interpretativa appare pertanto dover passare attraverso una lettura coordinata della disciplina antiriciclaggio e della normativa speciale sulla mediazione, alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del diritto di difesa, in breve una lettura costituzionalmente orientata.
In tale prospettiva, l’obbligo che sembra maggiormente compatibile con la funzione del mediatore è quello di segnalazione delle operazioni sospette, nei limiti delle informazioni legittimamente acquisite durante lo svolgimento dell’attività di mediazione e senza che possa pretendersi lo svolgimento di autonome attività investigative o istruttorie estranee alla funzione propria del mediatore.
Resta in ogni caso auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore o delle autorità competenti, al fine di definire con maggiore precisione il contenuto e i limiti degli obblighi antiriciclaggio applicabili alla mediazione civile e garantire uniformità applicativa in un settore caratterizzato da evidenti peculiarità funzionali e organizzative.
