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Giurisprudenza

Prova del dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione fiscale

19 Ottobre 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Penale, Sez. III, 18 giugno 2026, n. 33567 – Pres. Aceto, Rel. Magro

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 33567/2026, in tema di reati tributari, la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi grava sul soggetto che ha gestito l’impresa nel periodo di imposta di riferimento, anche qualora il fallimento della società sia sopravvenuto prima del termine ultimo per l’adempimento fiscale. Tuttavia, ai fini della configurabilità del delitto di omessa dichiarazione ex art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, la prova del dolo specifico di evasione non può essere desunta automaticamente o esclusivamente dalla volontarietà della condotta omissiva e dal superamento della soglia di punibilità, essendo necessario un rigoroso vaglio probatorio volto ad accertare la presenza di elementi dimostrativi ulteriori che attestino la specifica finalità di evadere le imposte, evitando di sovrapporre la struttura del dolo generico a quella del dolo specifico.

La vicenda giurisprudenziale in esame traeva origine dalla conferma, da parte della Corte di appello di Perugia, della condanna emessa nei confronti del legale rappresentante di una s.r.l. per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi per il periodo di imposta 2014. 

Impugnata la sentenza in sede di legittimità, l’imputata deduceva, inter alia, l’insussistenza dell’obbligo dichiarativo a causa dell’intervenuto fallimento della società, rilevando che la cessazione dei poteri gestori era avvenuta prima dello scadere del termine di presentazione. 

La ricorrente censurava altresì la pronuncia di secondo di grado per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, contestando il fatto che la Corte territoriale avesse desunto la prova dell’intento evasivo dalla sola violazione dell’obbligo e da un precedente penale per reato fallimentare. 

Da ultimo, si contestava la mancata concessione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Muovendo da queste premesse, la Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri e annullando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio circa l’elemento soggettivo. 

In primo luogo, i Giudici di vertice hanno ribadito la regola generale secondo la quale l’obbligo di presentazione grava sul soggettivo dotato di potere gestorio nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, pur in presenza di un successivo fallimento. 

Ciononostante, la Suprema Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, giacché l’iter di accertamento dell’elemento psicologico ivi dedotto risulta compromesso dal vizio di manifesta illogicità, confondendo il dolo generico con il dolo specifico, per far discendere la dimostrazione della finalità evasiva dalla mera consapevolezza dell’omissione e dall’entità del debito d’imposta. 

In definitiva, la Corte di cassazione ha affermato che la finalità evasiva impone un elemento aggiuntivo rispetto alla semplice condotta omissiva cosciente, non potendo il fine specifico di evadere essere ricondotto alla mera volontarietà dell’inadempimento fiscale.

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