L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 130 del 25 giugno 2026, ha chiarito che la “costituzione” di un diritto di usufrutto sul fondo agricolo – a favore di un imprenditore agricolo e finalizzato alla realizzazione di un “compendio unico” – non beneficia dell’esenzione sulle imposte d’atto (di cui al combinato disposto dell’art. 5bis, c.2, d.lgs. 228/2001 e art. 5-bis, c.1 e 2, L. 97/1994) poiché non comporta il “trasferimento” della proprietà del fondo (come richiesto dalla norma) bensì la “costituzione”, appunto, di un diritto reale di godimento.
Nel caso esaminato, l’Istante (notaio) ha richiesto dei chiarimenti sull’applicabilità dell’agevolazione in argomento alla donazione del diritto di usufrutto su un fondo rustico – con annessi fabbricati – compiuta da madre (piena proprietaria) al figlio (imprenditore agricolo, già conduttore della proprietà) e finalizzata alla costituzione di un “compendio unico”.
Secondo l’Istante, l’agevolazione dell’art. 5bis, c.2, d. lgs. 228 del 2001, è applicabile alla fattispecie in esame, poiché:
- la madre intende donare l’intero diritto di usufrutto sui beni indicati (“trasferimento” del diritto)
- il figlio è un imprenditore agricolo professionale (elemento soggettivo)
- il figlio intende qualificare il fondo, essendovene i presupposti di estensione, quale “compendio unico” impegnandosi a condurlo direttamente per almeno dieci anni (elemento oggettivo).
Il Notaio sostiene, quindi, che la donazione del diritto di usufrutto possa rientrare nell’alveo semantico del “trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli” (art. 5-bis, c. 2, d.lgs. 228/2001) essendo la formula utilizzata dal legislatore di particolare ampiezza; e che, dunque, verificata la sussistenza del requisito soggettivo ed oggettivo, detta donazione non debba scontare imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
L’Agenzia delle Entrate, invece, nega l’applicazione dell’esenzione alla fattispecie oggetto di interpello poiché la “costituzione” di un diritto di usufrutto relativo ai terreni agricoli e ai fabbricati di pertinenza dei primi non rappresenta affatto un’ipotesi di “trasferimento” a qualsiasi titolo di terreni agricoli.
L’Amministrazione finanziaria (richiamando Cass. Civ. Sez. V, sent. 16495, 4 novembre 2003, in tema di “servitù”) chiarisce che ai fini dell’imposta di registro il termine “trasferimento” non è riferibile a quegli atti che “costituiscono” diritti reali di godimento, poiché in tal caso non si assiste al trasferimento di un diritto bensì ad una “compressione” del diritto di proprietà.
Dunque, pur ammettendo l’esistenza del requisito soggettivo-oggettivo, l’atto di donazione che si intende realizzare comporta la costituzione di un diritto di usufrutto in capo al donatario per il quale non può trovare applicazione l’articolo 5bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001, al fine della fruizione dell’agevolazione prevista dal richiamato articolo 5bis, commi 1 e 2, della Legge n. 97 del 1994.


