Borsa italiana con avviso n. 28932 del 3 giugno 2026 ha illustrato le modifiche al Regolamento dei Mercati di Borsa e alle relative Istruzioni, che attuano quanto previsto dal Listing Act con riferimento alle intervenute modifiche al Regolamento prospetto.
Le modifiche, adottate da Consob, con delibera n. 23959 del 22 aprile 2026, entreranno in vigore a partire dal 5 giugno 2026.
Il Listing Act, com’è noto, ha apportato alcune modifiche al Regolamento 2017/1129 in merito al prospetto, prevedendo come le informazioni da includere per i titoli di capitale debbano essere quelle inerenti gli ultimi due esercizi. Al contrario, per i titoli diversi da quelli di capitale si richiede l’ultimo esercizio annuale.
Borsa italiana modifica, quindi i relativi requisiti di ammissione.
In aggiunta, viene modificata la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione di azioni di emittenti aventi altri titoli già quotati.
Si precisa, però, come:
- per le emittenti con obbligazioni già quotate che richiedono la quotazione di azioni, non sia necessario allegare i dati finanziari alla domanda di ammissione. Rimane invece obbligatoria tutta la restante documentazione, a condizione che l’emittente abbia pubblicato e depositato il numero minimo di bilanci richiesto dall’ dall’art. 2.2.2 comma 1
- per quanto concerne, invece, le emittenti con una categoria di azioni già quotata che richiedono la quotazione di una categoria diversa, non devono essere presentati i documenti relativi al listing agent, le dichiarazioni su SGC e sul piano industriale, né i curricula degli amministratori. Tale semplificazione deriva dal fatto che alcuni requisiti di ammissione risultano già verificati. Inoltre, non sono richiesti documenti riferiti a requisiti già previsti per chi ha azioni quotate (ad es. contratto SDIR e relazione di rating)
- Per le emittenti con titoli già quotati che richiedono la quotazione di warrant, non viene richiesta la documentazione relativa a requisiti già previsti. È inoltre soppresso il riferimento al numero dei sottoscrittori, poiché il requisito della sufficiente diffusione non è previsto per l’ammissione dei warrant.

