[*] SOMMARIO: Il contributo propone un commento alla decisione n. 3159 della Corte di cassazione pubblicata nel 2025. La menzionata ordinanza ha confermato un precedente orientamento giurisprudenziale relativo all’ambito d’applicazione dell’addizionale sui bonus e sulle stock option attribuiti ai dirigenti del settore finanziario. L’elaborato muove da una introduzione agli elementi della penalizzazione fiscale data dall’addizionale in oggetto a cui succede una preliminare ricognizione delle interpretazioni fornite dalla dottrina, dall’Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza di merito, anche successive alla posizione giurisprudenziale in commento. Vengono in seguito offerte alcune considerazioni critiche rispetto alla conclusione della S.C. Tali prospettive sono basate, in primo luogo, sul confronto tra la natura extrafiscale e derogatoria della penalizzazione in esame e le regole interpretative adottate dalla S.C. in materia di agevolazioni e, in secondo luogo, sulla ratio e sulla natura accessoria dell’addizionale. Alla luce delle argomentazioni esposte si suggerisce dunque un’interpretazione diversa e più restrittiva poiché considerata maggiormente coerente sia con il testo sia con la funzione e la natura della misura.
ABSTRACT: This Article comments the Decision No. 3159 issued by the Italian Supreme Court in 2025. The ruling reaffirmed a recent case law related to the scope of the surcharge imposed on bonuses and stock options granted to executives in the financial sector. The Paper begins with an overview of the tax penalty at stake and then surveys the interpretative approaches adopted by legal scholarship, tax authority, and lower courts, including those developed after the Supreme Court’s position addressed herein. It then advances a critical assessment of the Court’s reasoning. First, it contrasts the extra-fiscal and derogatory nature of the surcharge with the interpretive rules traditionally applied by the Court to tax incentives. Second, it examines the rationale and ancillary character of the surcharge within the broader framework of income taxation. On these bases, the Article argues for a more restrictive interpretation, which is considered better aligned with the text, function, and legal nature of the measure.
1. Premessa: il caso concreto e la normativa rilevante
Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione si è nuovamente espressa sull’addizionale sulle remunerazioni derivanti da bonus e stock options ed attribuite ai dirigenti del settore finanziario, di cui all’art. 33 del d.l. 78/2010.
L’art. 33, primo comma, del d.l. 78/2010 prevede che, al ricorrere di certe condizioni, sui bonus e sulle stock options attribuiti ai dirigenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa delle società del settore finanziario è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. L’addizionale è condizionata alla ricorrenza di due presupposti oggettivi e due presupposti soggettivi.
Dal punto di vista oggettivo, la misura si applica esclusivamente sulle “forme di remunerazione [variabile] operate sotto forma di bonus e stock options” e sui soli “compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della remunerazione”. Dunque, i presupposti oggettivi dell’addizionale riguardano la forma e la misura degli emolumenti variabili. In particolare, la remunerazione deve avvenire tramite bonus o stock options e deve essere almeno pari al triplo di quella fissa[1].
Il quadro istituzionale pocanzi presentato è stato modificato nel 2011[2], tramite l’aggiunta del co. 2-bis all’art. 33, a norma del quale “Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”.
Il co. 2-bis parrebbe definire la base imponibile dell’addizionale mentre il co. 1 il presupposto. Tale interpretazione trova conferma letterale nel co. 2-bis, il cui tenore prevede l’applicazione dell’addizionale sull’importo eccedente la retribuzione fissa dei “(…) compensi di cui al co. 1”. L’inciso richiamato avrebbe la funzione di chiarire che i presupposti del primo comma sono rimasti invariati. In altre parole, l’addizionale si applica sull’importo degli emolumenti variabili che eccede quello degli emolumenti fissi e solo se la remunerazione variabile è pari almeno al triplo della remunerazione fissa. Di conseguenza, i due commi non si pongono in conflitto[3].
Di diverso avviso è invece l’Amministrazione finanziaria secondo cui il co. 2-bis si pone in contrasto col co. 1 nella parte in cui quest’ultimo prevede che i compensi devono eccedere il triplo della parte fissa della retribuzione dato che entrambe le norme (il co. 1 nella sola parte in cui si riferisce al triplo) avrebbero quale unico referente la base imponibile dell’addizionale[4].
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, ha avallato l’interpretazione dell’Amministrazione ed ha dunque sancito che “la modifica normativa in esame [i.e.: l’introduzione del co. 2-bis] ha l’effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l’addizionale, dato che la base imponibile è ora (…) pari all’ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (…).”. In altri termini, ad avviso della S.C., il co. 2-bis ha avuto l’effetto di abrogare tacitamente il requisito del triplo di cui al co. 1. Il decisum si basa sulla considerazione secondo cui “prima dell’introduzione (…) del comma 2bis (…) il comma 1 (…) si prestava pacificamente ad una lettura univoca [secondo la quale] (…) la base imponibile, quale quantificazione del presupposto e parametro cui commisurare il tributo (…) era determinata nei compensi “che eccedono il triplo (…)”.”.
Dunque, secondo l’orientamento in commento, l’addizionale è applicabile alla (mera) condizione che gli emolumenti variabili eccedano la remunerazione fissa e sull’importo della remunerazione variabile che eccede quella fissa.
Come meglio si dirà in seguito, l’interpretazione che in questa sede si preferisce coordina i due dati normativi collocando i presupposti al co. 1 e la base imponibile al co. 2-bis considerato che, tra l’altro, valorizza la differenza tra i due elementi istituzionali del presupposto[5] e della base imponibile[6].
2. L’orientamento del 2023 e il contrasto con dottrina e giurisprudenza di merito
Nonostante l’impostazione che, come detto, in questa sede si preferirà, occorre chiarire che la decisione in commento si pone in continuità con un orientamento che si è corposamente sviluppato nel corso del 2023[7].
Invero, alcune delle sentenze del 2023 non avevano ad oggetto unicamente i presupposti oggettivi, di cui supra, ma altresì uno dei presupposti soggettivi.
Infatti, come si accennava pocanzi, il co. 1 dell’art. 33 del d.l. 78/2010 prevede due presupposti soggettivi. In primo luogo, i compensi sotto forma di bonus e stock options devono essere “attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti (…) nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (…)”. In secondo luogo, le società con cui vengono intrattenuti i predetti rapporti di lavoro e che attribuiscono i menzionati compensi variabili devono operare “(…) nel settore finanziario (…)”. Dunque, da un lato, i percipienti devono essere dirigenti ovvero titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, dall’altro, le imprese con cui sono intrattenuti i menzionati rapporti devono operare nel settore finanziario.
Anche in riferimento ai requisiti soggettivi dell’addizionale si è sviluppato un dibattito interpretativo sulla definizione del c.d. “settore finanziario”. In particolare, ad avviso dell’Amministrazione, nel “settore finanziario” devono ritenersi incluse anche società che non hanno quale attività principale l’intermediazione finanziaria ovvero che non svolgono tale attività nei confronti del pubblico, come le holding industriali[8]. Ad avviso della dottrina e della giurisprudenza di merito maggioritaria, invece, il “settore finanziario” comprende unicamente le società che svolgono in via principale l’attività di intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico[9].
In un primo momento, la giurisprudenza di legittimità sembrava porsi a favore dell’orientamento dottrinale[10]. In continuità con questo orientamento si poneva una Risposta ad interrogazione parlamentare, pubblicata nel corso del 2022, che accoglieva l’interpretazione dottrinale attraverso il richiamo all’art. 162-bis del TUIR[11]. Ciononostante, la Corte di cassazione, con le sentenze del 2023, ha riconsiderato il proprio orientamento e incluso le holding industriali e le società di consulenza finanziaria nell’ambito del “settore finanziario” di cui al co. 1 dell’art. 33 del d.l. 78/2010[12].
In particolare, con riguardo alla definizione del settore finanziario e rinviando sin da ora a quanto si dirà in seguito, la Corte di cassazione ha affermato che l’addizionale si è inserita nel contesto normativo, nazionale ed internazionale, di reazione alla crisi del 2008, che è stata causata dagli operatori coinvolti nella “leva finanziaria” delle imprese e che, dunque, richiedeva una replica adeguata e non limitata agli enti ed agli intermediari finanziari.
Pertanto, ad avviso della S.C., l’addizionale ha una “funzione general preventiva” che impone l’applicazione della misura ai dirigenti delle società che, per dimensione e attraverso l’incentivo all’azzardo morale dei propri lavoratori, possono causare effetti economici distorsivi. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, il “settore finanziario” di cui all’art. 33 include, a titolo esemplificativo, le holding industriali. In altri termini, i giudici hanno concluso che il criterio distintivo per definire un soggetto come “finanziario” nel senso di cui all’art. 33 consiste nella sua potenziale capacità di causare crisi finanziarie sistemiche ovvero di realizzare gli “effetti economici” che l’addizionale intende sfavorire.
L’orientamento del 2023 è stato criticato sia in dottrina sia dalla giurisprudenza di merito.
La giurisprudenza di merito ha criticato l’orientamento di legittimità sull’abrogazione della misura del triplo di cui al co. 1 dell’art. 33 del d.l. 78/2010. Infatti, i giudici hanno ritenuto di aderire all’orientamento dottrinale secondo il quale il co. 2-bis disciplina la base imponibile dell’addizionale mentre il co. 1 disciplina il presupposto. In particolare, la conclusione si basa sia sulla locuzione introduttiva del co. 2-bis (“Per i compensi di cui al comma 1”), la quale indicherebbe l’invarianza dei presupposti, sia sulla massima secondo cui in claris non fit interpretatio[13].
La dottrina, d’altro canto, ha criticato la posizione della S.C. sulla definizione del “settore finanziario” indicando che il predetto settore coincide con i soggetti che svolgono attività finanziarie nei confronti del pubblico e che, di conseguenza, non possono essere inclusi nel campo d’applicazione dell’addizionale i dirigenti delle holding industriali. Infatti, la finalità dell’addizionale è di “colpire i soggetti in grado di “gonfiare” artificiosamente i bilanci di banche e istituti di investimenti al solo fine di ottenere i bonus legati alle suddette performance” e, pertanto, l’ambito soggettivo d’applicabilità deve essere limitato ai soggetti che esercitano attività di finanziamento svolta nei confronti del pubblico[14].
L’occasione di questo rinnovato, ancorché parziale, conforme pronunciamento consente di appuntare delle osservazioni critiche sia in punto di requisito oggettivo sia in punto di requisito soggettivo.
3. L’orientamento della S.C. in tema di agevolazioni e la natura dell’addizionale: penalizzazioni fiscali e metodi interpretativi
L’addizionale in commento è una misura fiscale che, per ragioni extrafiscali, incrementa il carico impositivo a cui sono assoggettati i contribuenti. In altri termini, deroga (in peius) il trattamento ordinario per uno scopo che esula da ragioni strettamente fiscali. Pertanto, è una penalizzazione[15].
Le penalizzazioni appartengono allo stesso genus delle agevolazioni[16], che è quello delle misure derogatorie per ragioni extrafiscali, poiché, entrambe, introducono una deroga al regime ordinario a causa di una finalità extrafiscale[17].
Dalle due caratteristiche appena menzionate, la giurisprudenza di legittimità riconduce le agevolazioni alle norme eccezionali ex art. 14 delle Preleggi e, pertanto, ritiene che il corretto canone esegetico da applicare alle agevolazioni sia quello della stretta interpretazione[18].
La stretta interpretazione comporta che l’interprete, nella propria opera ermeneutica, debba attenersi unicamente al significato letterale delle norme piuttosto che fare riferimento a mezzi extratestuali[19].
La riconduzione all’art. 14 delle Preleggi e l’applicazione del metodo della stretta interpretazione alle agevolazioni – le cui criticità, già presentate dalla più autorevole dottrina[20], non saranno approfondite in questa sede – sono basate su argomenti che si rinvengono de plano nelle penalizzazioni considerato che, come si accennava supra, queste ultime sono contraddistinte dalle medesime caratteristiche discretive delle agevolazioni: la deroga e la finalità extrafiscale.
Infatti, la distinzione tra le due species sussiste solo nella direzione degli effetti che producono: le agevolazioni diminuiscono il carico impositivo che lo Stato esercita sui contribuenti e le penalizzazioni, invece, lo incrementano.
Tale differenza non riguarda la natura degli istituti in parola bensì i loro effetti. Pertanto, la definizione giurisprudenziale delle agevolazioni coincide con quella delle penalizzazioni e, di conseguenza, il trattamento interpretativo di queste ultime deve essere restrittivo almeno quanto quello che la giurisprudenza accorda alle agevolazioni.
In tal senso milita anche l’ulteriore considerazione della Corte di cassazione secondo la quale l’applicazione della stretta interpretazione alle agevolazioni è disposta, prim’ancora che in virtù del precetto di cui all’art. 14 delle Preleggi, per tutelare “l’equilibrio tra gli interessi che preminentemente si contrappongono nel rapporto tributario (la garanzia dei contribuenti e le esigenze di bilancio dell’ente impositore (…))”[21].
Ebbene, le penalizzazioni e le agevolazioni realizzano la medesima torsione tra i predetti interessi[22] poiché entrambe introducono una deroga al regime impositivo ordinario fondata su ragioni extrafiscali che ha l’effetto – nel caso delle agevolazioni – di favorire l’interesse garantistico degli individui alla tutela della proprietà[23] ovvero – nel caso delle penalizzazioni – di favorire l’interesse collettivo all’implementazione del gettito. Pertanto, in mera considerazione delle risultanze giurisprudenziali le penalizzazioni devono essere oggetto di stretta interpretazione.
Occorre allora verificare, oltre al merito degli argomenti adoperati dalla Corte di cassazione, se il criterio della stretta interpretazione è stato applicato anche alla penalizzazione in esame.
3.1 (segue) …sull’interpretazione del requisito oggettivo e del rapporto tra co. 1 e co. 2-bis
Come detto, con riguardo al requisito oggettivo, la Corte di cassazione ha ritenuto che l’introduzione del co. 2-bis abbia avuto l’effetto di abrogare il requisito oggettivo-quantitativo del triplo della remunerazione variabile. La Corte di cassazione ha, in primo luogo, ritenuto che anteriormente alla modifica del 2011 il co. 1 si “prestava pacificamente ad una lettura univoca [secondo la quale] il presupposto impositivo, individuato dal legislatore quale dato rivelatore della ricchezza riconducibile ad un determinato soggetto, era delineato nella sua connotazione (…) oggettiva [attraverso il richiamo ai] “compensi sotto forma di bonus e stock options”. La base imponibile (…) era determinata nei compensi “che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione”. Il comma 2bis (…) ha inequivocabilmente inciso sulla base imponibile, individuandola non più (…) nei “compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione”, ma nell’”ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”. [Pertanto] (…) si evidenzia tra le due disposizioni (…) un’incompatibilità che comporta, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’abrogazione tacita (…).”.
La premessa siffatta, invero, può essere scrutinata alla luce di una realtà storica difforme. La norma, infatti, si prestava ad una lettura tutt’altro che univoca con riguardo sia alla delimitazione del presupposto sia alla definizione della base imponibile dell’addizionale dato che l’indirizzo interpretativo maggioritario definiva la misura del triplo come presupposto oggettivo dell’addizionale[24].
D’altronde, a favore della conclusione secondo la quale la misura del triplo non determinasse la base imponibile ma (se non solo, perlomeno anche) il presupposto pare conforme quanto sostenuto dalla più autorevole dottrina secondo cui “quando un’imposta non si applica se la base imponibile non supera un certo ammontare (minimo imponibile), la misura dell’imponibile diviene elemento del presupposto”[25].
In ogni caso, non sussiste incompatibilità assoluta tra il co. 1 ed il co. 2-bis e, di conseguenza, non si verificano i presupposti per applicare l’abrogazione tacita di cui all’art. 15 delle Preleggi, constatato che quest’ultimo metodo interpretativo[26] risulta applicabile nella sola misura in cui la volontà di abrogare una disposizione, nel silenzio del legislatore, possa essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio[27].
Infatti, l’interpretazione letterale, rilevante in via generale attraverso il ricorso all’art. 12 delle Preleggi[28] e nel caso specifico quale attuazione della stretta interpretazione, impone all’interprete di ricercare il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
L’applicazione dell’interpretazione letterale all’art. 33 del d.l. 78/2010 conduce alla conclusione che gli emolumenti corrisposti ai dirigenti del settore finanziario sottoforma di bonus e stock options rilevano unicamente se sono pari almeno al triplo della remunerazione fissa e che, se questa condizione è soddisfatta, devono essere assoggettati a tassazione per tutto il loro importo che eccede la remunerazione fissa. In altri termini, la coesistenza dei due commi è resa possibile dalla scissione degli elementi istituzionali del presupposto e della base imponibile.
Ebbene, se pure si volesse ammettere che il dato originario del co. 1 non consentisse univocamente di individuarci la determinazione del presupposto dell’addizionale, è proprio dal combinato disposto del co. 1 e del novellato co. 2-bis che invece tale conclusione trae definitiva linfa vitale. Infatti, stante l’invarianza del presupposto di cui al co. 1 definita dall’inciso del co. 2-bis (“Per i compensi di cui al co. 1”), deve trarsi la conclusione che attraverso l’introduzione del co. 2-bis il legislatore abbia inteso chiarire che al co. 1 dell’art. 33 del d.l. 78/2010 è definito il presupposto dell’addizionale e che al co. 2-bis è, invece, definita la base imponibile[29].
Pertanto, data la compatibilità tra i due commi, non si sono verificati i presupposti per dichiarare l’abrogazione tacita del co. 1 nella parte in cui veniva prevista la misura del triplo.
Tantomeno a sfavore di questa conclusione potevano essere valorizzati i documenti preparatori della modifica del 2011 come, invece, ha fatto la Corte di cassazione[30] poiché l’interpretazione letterale, che assume isolata rilevanza per via della pervicace applicazione giurisprudenziale della stretta interpretazione alle agevolazioni, suggerisce all’operatore giuridico di trascurare i documenti preparatori se in contrasto col dato testuale[31].
In aggiunta a quanto già detto, pare opportuno rilevare che l’interpretazione quivi proposta sembra invero quella più conforme al principio di ragionevolezza, che in materia di agevolazioni e penalizzazioni assume sempre maggior rilievo[32]. Infatti, come detto, la misura ha lo scopo di disincentivare il c.d. moral hazard dei dirigenti del settore finanziario. L’incentivazione all’azzardo morale non è di per sé un male. Può invece produrre “effetti (…) distorsivi” nel caso in cui diventi la causa di una eccessiva sproporzione tra il profitto della condotta rischiosa (i.e.: il prodotto dell’azzardo morale) e la remunerazione che in sua assenza si sarebbe verificata.
Pertanto, pare più ragionevole assumere che il legislatore abbia inteso esercitare l’extra-imposizione nel caso in cui l’azzardo morale abbia determinato la predetta sproporzione, che è stata individuata attraverso il ricorso alla soglia del triplo.
La sproporzione, in altri termini, è il presupposto dell’addizionale poiché è la ricerca della sproporzione tra remunerazione fissa e remunerazione variabile che ha indotto gli operatori del settore finanziario alla inadeguata ponderazione dei rischi alla base della Crisi finanziaria del 2008[33].
3.2 (segue) …sull’interpretazione del “settore finanziario” di cui al co. 1
Con riferimento invece al requisito soggettivo, la S.C ha concluso per l’applicazione della misura a qualsiasi soggetto idoneo a causare o favorire l’emersione di crisi finanziarie sistemiche[34], sulla base della funzione general preventiva dell’addizionale come ricavata da plurime fonti extratestuali tra cui il Leaders’ Statement del G20 ed i documenti preparatori.
Ebbene, come detto, le penalizzazioni dovrebbero essere oggetto di stretta interpretazione almeno tanto quanto, per la giurisprudenza, lo sono le agevolazioni. In via preliminare, dunque, occorre rilevare che il richiamo alla ratio, ancorché auspicato in dottrina con riguardo alle agevolazioni[35], è poco coerente con la stretta interpretazione applicata dalla giurisprudenza di legittimità, che invece impone la ferma considerazione del tenore testuale. Altresì il rinvio a fonti esterne alla disposizione, cioè il richiamo al Leaders’ Statement ed ai documenti preparatori, può essere oggetto di medesima osservazione.
La Corte di cassazione ha invero ritenuto che il legislatore avesse positivizzato la ratio della misura poiché all’art. 33 del d.l. 78/2010 si rammenta che l’addizionale è stata istituita “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options (…)”. Da ciò, potrebbe – in ipotesi – ricavarsi che l’interpretazione secondo ratio sia ossequiosa del principio giurisprudenziale di stretta interpretazione delle misure extrafiscali derogatorie.
In primo luogo, merita considerare che col menzionato inciso il legislatore non ha espressamente rinviato ai documenti richiamati ed agli effetti economici disincentivati per interpretare la norma, e, di conseguenza, l’argomentazione richiede uno sforzo ermeneutico che contrasta col metodo della stretta interpretazione.
Pertanto, parrebbe preferibile limitarsi al mero tenore testuale della norma, restrittivamente inteso, da cui sembra possibile distinguere il settore finanziario dagli altri sulla base, perlomeno, del mercato finale di riferimento: il settore finanziario, infatti, opera sul mercato dei risparmiatori ovvero degli investitori offrendo prodotti aventi natura diversa dal bene di consumo o da servizi di diverso tipo[36].
In ogni caso, l’interpretazione secondo ratio compiuta dalla S.C. si presta ad osservazioni critiche che meritano di essere rilevate. La Corte di cassazione ha fondato la propria operazione ermeneutica, in via principale, sul documento del G20 e sugli “effetti economici potenzialmente distorsivi” che la norma intende prevenire. Pertanto, pare opportuno iniziare la disamina da questi argomenti.
In riferimento al documento del G20, la S.C. ha considerato che lo stesso fosse stato elaborato “in un contesto internazionale necessariamente sintetico (…)” e, pertanto che le “banche ed altri istituti finanziari” ovvero il “(…) financial sector” a cui ivi si faceva riferimento includessero, invero, “tutte le imprese il cui operato potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria”.
In secondo luogo, la Corte di cassazione ha ritenuto che gli “effetti economici potenzialmente distorsivi”, alla cui prevenzione è tesa la misura[37], sono quelli che si riversano “sull’economia reale”[38].
Ebbene, l’interpretazione si pone in contrasto sia con il criterio letterale sia con il criterio dello scopo della norma. Infatti, il documento del G20 richiama specificamente i soggetti del settore finanziario. Inoltre, il Leaders’ Statement assume rilevanza interpretativa solo perché è enunciato dalla norma e, pertanto, dev’essere interpretato alla luce del criterio della stretta interpretazione. Diversamente opinando si realizzerebbe un sostanziale svuotamento dei poteri legislativi. Infatti, si consentirebbe ad un documento tecnico, neanche richiamato direttamente per colmare lacune o risolvere ambiguità normative, di disapplicare l’art. 14 delle Preleggi come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità[39].
Invece, gli “effetti economici potenzialmente distorsivi” sono quelli “propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options (…) attribuiti ai (…) dirigenti nel settore finanziario”. Pertanto, il tenore testuale limita gli effetti contrastati a quelli che derivano dall’azzardo morale degli operatori del settore finanziario.
La ratio – d’altro canto – dev’essere analizzata alla luce del documento del G20 che riguarda la reazione, sia in ottica retributiva sia in ottica preventiva, degli Stati alla Crisi del 2008. Dunque, gli effetti che la norma intende prevenire coincidono con quelli della Crisi del 2008 le cui cause collimano con le patologie del settore finanziario[40]. Pertanto, è limitatamente agli effetti causalmente collegati al c.d. moral hazard degli operatori di questo specifico settore che il legislatore ha istituito una reazione di natura tributaria.
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che la finalità generale preventiva della misura fosse desumibile altresì dall’estensione dell’applicabilità dell’addizionale ai “titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore”. Secondo la ricostruzione della S.C. tale richiamo dovrebbe dimostrare l’intenzione legislativa di ampliare l’ambito soggettivo d’applicazione dell’addizionale.
Premesso che sembra più verosimile ritenere che l’inclusione delle collaborazioni coordinate e continuative intenda evitare l’elusione della penalizzazione attraverso il ricorso alla prassi di utilizzare questa tipologia di rapporti per mascherare quelli di lavoro subordinato[41], occorre rilevare che in ogni caso, l’inclusione delle co.co.co. nell’ambito soggettivo attiene solo ad uno dei due requisiti soggettivi e che non si rinvengono nessi per inferire che l’inclusione abbia alcun collegamento col “settore finanziario”.
In conclusione, l’analisi della ratio dimostra che con l’istituzione dell’addizionale il legislatore avesse l’obiettivo di prevenire gli effetti derivanti dall’incentivazione alle condotte rischiose degli operatori finanziari, e solo di questi, e pertanto non comporta l’estensione del campo d’applicazione soggettivo dell’addizionale.
In primo luogo, tale ricostruzione pare avvalorata dai documenti preliminari. Infatti, sia nella relazione illustrativa sia nella relazione tecnica si prevedeva più o meno direttamente l’applicazione dell’addizionale ai dirigenti degli enti ed intermediari finanziari[42].
In secondo luogo, ai fini della limitazione ai soli soggetti finanziari propriamente intesi soccorre pure la disciplina delle imposte sui redditi. L’addizionale e l’imposta sui redditi sono legate da un nesso di dipendenza poiché la disciplina della penalizzazione in commento non presenta il carattere dell’autonomia ed anzi, al comma 2, rinvia chiaramente ai moduli attuativi, processuali e sanzionatori dell’imposta-base, che è l’imposta sui redditi[43]. Il nesso di dipendenza comporta la necessaria applicazione della disciplina delle imposte sui redditi per colmare le lacune e sanare le ambiguità della disciplina dell’addizionale come, tra l’altro, affermato nella relazione illustrativa[44].
Ebbene, nell’ambito delle imposte sui redditi, le holding industriali sono state espunte dal settore finanziario. Infatti, le attività finanziarie delle holding industriali, che sono tipicamente il finanziamento e l’attività di assunzione e dismissione di partecipazioni di altre società del gruppo, hanno l’obiettivo di massimizzare l’interesse industriale di quest’ultimo e, pertanto, non sono attività esercitate nei confronti del pubblico.
L’esclusione delle holding industriali dall’insieme degli enti ed intermediari finanziari è un dato acquisito nella sistematica delle imposte sui redditi[45] (per la disciplina a questi ultimi dedicata[46]) ed è stata di recente confermata dalla distinzione tra società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione non finanziaria di cui all’art. 162-bis TUIR[47].
Pertanto, al netto delle problematiche applicative per distinguere i soggetti finanziari dagli altri, che in questa sede non rilevano, può pacificamente concludersi che il settore finanziario è distinto da quello industriale[48] e che di conseguenza l’addizionale si dovrebbe applicare unicamente sugli emolumenti dei dirigenti del settore finanziario.
4. Conclusioni: può ritenersi un orientamento “univoco e costante”?
Con l’ordinanza in commento i giudici della Corte di cassazione hanno espressamente definito l’orientamento sviluppatosi in punto di requisito oggettivo come “univoco e costante” al fine di non sollevare la questione dinanzi alle Sezioni Unite come invece richiesto dal contribuente, che è stato pure condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ricordando ancora che la decisione in analisi ha ad oggetto unicamente il requisito oggettivo dell’addizionale[49], riteniamo che il punto sia di non poco rilievo con riguardo all’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza normativa di cui agli artt. 10, co. 3, l. 212/2000 e 6, co. 2, d.lgs. 472/1997, e 8, d.lgs. 546/1992[50].
Ebbene, fuor di dubbio, la Corte di cassazione può ritenere l’orientamento in oggetto come “univoco e costante” con tutte le relative conseguenze.
Eppure, la posizione della Suprema Corte è criticabile alla luce delle motivazioni che sono state in questa sede velocemente rassegnate e che possono essere riepilogate nei termini che seguono.
Nonostante le contestazioni dottrinali, la giurisprudenza di legittimità pare interpretare le agevolazioni secondo il canone della stretta interpretazione. Le agevolazioni e le penalizzazioni sono due specie del medesimo genus dato dalle misure extrafiscali derogatorie. Pertanto, le penalizzazioni devono essere oggetto di stretta interpretazione.
L’applicazione di tale metodo al caso dell’addizionale sui bonus e sulle stock option avrebbe potuto condurre a risultati interpretativi diversi da quelli in questa sede commentati. Infatti, con riguardo al requisito oggettivo, il tenore testuale identifica in maniera sufficientemente chiara due soglie date dalla misura del triplo e dalla mera eccedenza, che possono essere entrambe valorizzate attraverso la possibile razionalizzazione del dato letterale. In riferimento a quello soggettivo, invece, il dato testuale delimita in maniera sufficientemente chiara il settore delle società che intende colpire, ossia esclusivamente quello finanziario.
In conclusione, è appena il caso di rilevare che i risultati interpretativi suggeriti in questa sede sembrano altresì coerenti con le ragioni istitutive dell’addizionale oltreché con i principi costituzionali coinvolti nel bilanciamento del rapporto tra fiscalità ed extrafiscalità, quale quello di ragionevolezza.
[*] In corso di pubblicazione e con la legge di conversione n. 108 del 2025 il legislatore ha introdotto l’art. 1-bis del d.l. n. 84 del 2025 (c.d. “decreto fiscale”), il quale prevede che “A decorrere dal periodo d’imposta 2025, le disposizioni dell’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”. Con la disposizione in parola il legislatore si è limitato a definire il c.d. “settore finanziario” di cui all’art. 33 del d.l. 78/2010. La precisazione normativa si pone in continuità con le considerazioni espresse nel contributo poiché con l’intervento menzionato il legislatore ha inteso contrastare l’orientamento giurisprudenziale in punto di requisito soggettivo.
[1] Per la dottrina a favore di tale ricostruzione dell’art. 33 del d.l. 78/2010 sino alla modifica avvenuta nel 2011, si vd. Circ. Assonime, n. 27 del 2011; R. Bergantino, B. Ciappina, L’addizionale IRPEF del 10% per i dipendenti del settore finanziario nel caso delle “holding” industriali, in Corr. Trib., 2014, 13, pp. 1038 ss.; in senso conforme anche se in termini più dubitativi, F. Petrucci, L’imposta addizionale sui bonus per i manager del settore finanziario, in Corr. Trib., 2010, 33, pp. 2747 ss.; S. Trettel, Dubbi interpretativi per l’addizionale IRPEF sulle “stock options” dei manager, in Corr. Trib., 2011, 13, pp. 1027 ss.; in senso contrario l’Amministrazione, secondo cui l’elemento dell’eccedenza del triplo determinava la base imponibile dell’addizionale, cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E.
[2] Cfr. art. 23, co. 50-bis, d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla l. n. 111 del 2011.
[3] Circ. Assonime n. 27 del 2011, spec. p. 9 nella parte in cui si afferma che “L’addizionale, dunque, si rende dovuta a condizione che la retribuzione del dirigente o del collaboratore si articoli in una componente fissa e in una componente variabile e sempre che la seconda (in qualsiasi forma erogata: denaro, azioni o più in generale in natura) superi il triplo della prima.”.
[4] Agenzia delle Entrate, Circ. 5 agosto 2011, n. 41/E; Risposta ad interpello n. 146 del 2018.
[5] Sulla nozione di presupposto si veda G. Fransoni, Tipologia e struttura della norma tributaria, in (a cura di) A. Fantozzi, Diritto tributario, Milano, 2011, pp. 235 ss., spec. pp. 268 ss. Sull’applicazione di tale nozione a singole imposte si vd. Id., Il presupposto dell’imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in Rass. Trib., 2013, 5, pp. 955 ss.; Id., Note sul presupposto dell’imposta sui servizi digitali, in Rass. Trib., 2021, 1, pp. 13 ss.; per considerazioni anche di natura comparatistica si vd. C.M.L. Espadafor, La struttura del presupposto d’imposta di fronte alle moderne realtà impositive, in Dir. Prat. Trib., 2016, I, 5, pp. 1801 ss.; per altri approfondimenti si veda pure G. Marini, Contributo allo studio dell’imposta comunale sugli immobili, Milano, 2000, pp. 53-59.
[6] Sulla nozione di base imponibile si rinvia a G. Fransoni, Tipologia, cit., pp. 294 ss.; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2020, p. 110.
[7] Cass., n. 15861 del 2023; Cass., n. 16257 del 2023; Cass., n. 16875 del 2023; Cass., n. 18549 del 2023; Cass., n. 25509 del 2023; su cui si vedano anche F. Capitta, F. Zecca, Addizionale IRPEF sulle remunerazioni variabili dei manager del settore finanziario, in Fisco, 2023, pp. 3311 ss.; per ulteriori approfondimenti sull’ orientamento si vd. L. Carpentieri, Alla ricerca degli “extraredditi”: il revirement della Cassazione sull’applicabilità dell’addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock option riconosciuti ai dirigenti delle holding industriali (…con buona pace della certezza del diritto), in Riv. Tel. Dir. Trib., 2023; A. Mocarelli, S. Battistini, Sull’addizionale 10% per bonus e stock options a dirigenti del settore finanziario i nodi restano irrisolti, in Fisco, 2024, pp. 1317 ss.
[8] Agenzia delle Entrate, Circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E.
[9] Circ. Assonime, n. 27 del 2011; L. Rossi, M. Ampolilla, La nozione di intermediari finanziari ai fini IRES, IRAP e dell’addizionale del 10% su bonus e stock option, in Fisco, 2019, 4, pp. 313 ss., spec. pp. 315 ss.; R. Bergantino, B. Ciappina, cit., spec. pp. 1039, 1040 dove si ricorda che le holding industriali detengono, gestiscono e controllano imprese industriali mentre quelle finanziarie detengono partecipazioni di enti creditizi o di imprese finanziarie; S. Trettel, cit., spec. p. 1030; P. Santarelli, G.V. D’Agostaro, Problemi aperti su bonus e stock option dei manager in mobilità internazionale, in Fisc. Comm. Internaz., 2011, 6, pp. 15 ss., spec. p. 16; F. Petrucci, cit., spec. p. 2748; per la giurisprudenza di merito si vd. Comm. Trib. Prov. Bologna, sez. V, n. 1238 del 2016; Comm. Trib. Reg. Lombardia, sez. XVIII, n. 3949 del 2019, entrambe reperibili sulla banca dati One Fiscale.
[10] Cass., n. 22692 del 2020; Cass., n. 3913 del 2022, entrambe reperibili su De Jure, in cui particolarmente di pregio sembrava la considerazione secondo la quale una holding non potesse, solo per la propria attività di acquisizione e dismissione di partecipazioni di società del gruppo, ritenersi operante nel settore finanziario poiché le partecipazioni, all’interno di un gruppo societario, sono “funzionali all’esercizio di un’impresa che sul piano economico è unica”.
[11] Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07328 del 2022.
[12] Cass., n. 16875 del 2023; Cass., n. 18549 del 2023; Cass., n. 25509 del 2023; l’orientamento è stato di recente confermato in Cass., n. 16230 del 2025, tutte reperibili su One Fiscale.
[13] Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, n. 854 del 2024 reperita su Banca dati della Giurisprudenza Tributaria; Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, n. 812 del 2024 reperita su Banca dati della Giurisprudenza Tributaria; Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, n. 3309 del 2024, su Banca dati della Giurisprudenza Tributaria; si precisa che si rinvengono anche sentenze di segno contrario.
[14] L. Carpentieri, cit.; in questi termini anche A. Mocarelli, S. Battistini, cit.; L. Rossi, M. Ampolilla, cit.; sulla finalità, oltre a quanto si dirà infra nel par. 3.2, si veda pure C. Cost., n. 201 del 2014, pubblicata in Dir. Prat. Trib., 2015, II, pp. 423 ss., con nota di F. Campodronico, La legittimità costituzionale del prelievo addizionale su bonus e stock options dei dirigenti nel settore finanziario.
[15] F. Fichera, Le penalizzazioni fiscali, in Rass. Trib., 2017, I, pp. 591 ss., spec. p. 597 ove si afferma che l’addizionale sulle stock options è un chiaro esempio di penalizzazione fiscale.
[16] Ibidem, pp. 593 ss.; Id., Le agevolazioni, Padova, 1992, pp. 32 ss., per una prima elaborazione della categoria; sulle penalizzazioni si veda anche A. Mondini, Il fine extrafiscale giustifica i mezzi (con la virtù della scienza). Considerazioni intorno alla costituzionalità della sugar tax e della fiscalità comportamentale, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2024, II, pp. 71 ss.
[17] In questo senso sulle agevolazioni si veda F. Fichera, Le agevolazioni fiscali, cit., pp. 32 ss.; più recentemente, L. Letizia, Dall’esclusione all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le attività non commerciali degli enti associativi, in Giur. Imp., 2021, 4, pp. 50 ss., spec. pp. 52 ss.; così anche R. Zennaro, F. Moschetti, voce Agevolazioni fiscali, in Dig. Disc. Priv. sez. comm., Torino, 1987; l’orientamento appena richiamato si definisce “strutturale” e si contrappone al c.d. orientamento “funzionale”, secondo il quale le agevolazioni sono caratterizzate dalla mera funzione promozionale ed extrafiscale, in questi termini si vd. S. La Rosa, voce Esenzione, in Enc. Dir., Milano, 1966; Id., voce Esenzioni e agevolazioni tributaria, in Enc. Giur., 1989; Id., Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968; A. Guidara, Agevolazioni fiscali, in Enc. Dir. Treccani online, 2013; parrebbe esprimersi in questo senso anche A. Perrone, Sussidiarietà e fiscalità: un nuovo modo di concepire il concorso alle spese pubbliche?, in Riv. Dir. Trib., 2017, I, pp. 437 ss., spec. pp. 462 ss.; sul confronto tra i due orientamenti si vd. S. Fiorentino, L’agevolazione fiscale: riflessioni critiche e spunti ricostruttivi, in Dir. Proc. Trib., 2022, 2, pp. 245 ss., spec. pp. 247 ss.; la dottrina ha chiarito che sono incluse nella definizione di agevolazione fiscale solo le misure sottrattive derogatorie aventi finalità puramente extrafiscali e che, di converso, sono escluse dalla predetta specie le misure sottrattive con caratteri strutturali, ossia riconducibili, a titolo esemplificativo, alla struttura dell’imposta presso cui accedono, poiché non derogano al principio di eguaglianza tributaria ed alle quali, pertanto, non vi sarebbero ragioni per applicare la disciplina delle agevolazioni, in dottrina si vd. F. Fichera, Le agevolazioni, cit., p. 66; S. Fiorentino, cit.; Id., Il diritto ai regimi di vantaggio: l’agevolazione fiscale, in (a cura di) A. Carinci, T. Tassani, I diritti del contribuente, Milano, 2022, pp. 351 ss., spec. pp. 366 ss.; A. Fedele, L’alternatività iva-registro ed i suoi limiti, in Riv. Dir. Trib., 2018, II, 4, pp. 83 ss.; la giurisprudenza ha avallato questa distinzione, per la giurisprudenza costituzionale si vd. la sentenza C. Cost., n. 120 del 2020 pubblicata in GT – Riv. Giur. Trib., 1, 2021, pp. 5 ss., con nota di D. Stevanato, Successioni d’impresa e agevolazioni fiscali tra discrezionalità del legislatore e principio di uguaglianza, ed in Giur. Cost., 2020, 3, pp. 1361 ss., con nota di G. Corasaniti, Il passaggio generazionale delle aziende e l’imposizione successoria: dalla Consulta le indicazioni al legislatore per la revisione del (sospettato di incostituzionalità) vigente regime agevolativo; L. Antonini, Introduzione, in (a cura di) V. Mastroiacovo, G. Melis, Il diritto costituzionale tributario nella prospettiva del terzo millennio, Torino, 2022, pp. 1 ss., spec. p. 9; si vd. anche M. Trivellin, L’originaria esclusione del coniuge dall’agevolazione fiscale sui trasferimenti di imprese. Un’occasione per riflettere sull’approccio metodologico alla soluzione di un problema di costituzionalità, in Riv. Dir. Trib., 2021, I, 2, pp. 145 ss. e la sentenza C. Cost., n. 209 del 2022, pubblicata in Giur. Cost., 5, 2022, pp. 2242 ss., con nota sia di G. Marini, Esenzione Imu ed abitazione principale del nucleo familiare sia di D. Martire, Diritto vivente e autorimessione della questione di legittimità costituzionale. In entrambe le sentenze la Corte Costituzionale, infatti come illustrato poco sopra, distingue le agevolazioni “proprie” ovvero “in senso proprio” dalle agevolazioni “improprie” ovvero “strutturali”; per la giurisprudenza di legittimità si veda Cass., n. 17424 del 2023 pubblicata su GT – Riv. Giur. Trib., 2023, 11, pp. 847 ss. con nota di T. Tassani, C. Benzi, Liberalità indirette e trasferimenti immobiliari ex art. 1, c. 4-bis, d.lgs. n. 346/1990 e Cass., n. 20974 del 2024, reperibile su One Fiscale in cui la S.C. ha sostanzialmente aderito alla predetta distinzione sotto la forma della tradizionale bipartizione tra esclusione ed esenzione poiché ha affermato che “l’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, deve essere qualificato come esclusione di imposta, piuttosto che quale norma di agevolazione e, più precisamente, quale norma di esenzione d’imposta, trattandosi di disposizione volta a circoscrivere la situazione colpita dal tributo e non di disposizione recante una disciplina giuridica speciale (…);(…) le norme che prevedono le esclusioni tributarie (…) non rivestono carattere di specialità, in quanto operano in modo sistematico nel delimitare l’ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa (…); (…) le norme che prevedono le esenzioni, invece, si configurano come vere e proprie disposizioni speciali, in quanto dettano una specifica disciplina giuridica per situazioni nelle quali si verifica il fenomeno economico colpito dalla norma impositiva, e (…) introducono delle deroghe alle regole designate (…) dalla norma impositrice, esonerando (…) fattispecie che altrimenti rientrerebbero nell’ambito applicativo del tributo (…); (…) cosicché le esclusioni sono determinate da considerazioni che possono qualificarsi in termini di mancanza di capacità contributiva che sarebbe colpita da quel tributo, laddove le esenzioni hanno un valore soltanto strumentale in funzione di finalità per lo più estranee all’ordinamento tributario (…).”; per maggiori riferimenti sulla distinzione tra esclusione ed esenzione nei termini siffatti si vd. S. La Rosa, voce Esenzione, cit., p. 569; N. D’Amati, Profili giuridici delle agevolazioni fiscali, in Boll. Trib., 1995; F. Fichera, Le agevolazioni fiscali, cit.; M. Basilavecchia, voce Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni, in Enc. Dir., Milano, 2001; per ogni maggiore approfondimento sul rapporto tra fiscalità ed extrafiscalità si rinvia senza alcuna pretesa di esaustività a M. D’Ignazio, La Sugar Tax al vaglio della Corte costituzionale: alcune riflessioni, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2025, I, 1, pp. 31 ss.; S. Donatelli, Dovere fiscale e tributi extrafiscali, in Rass. Trib., 2019, 2, pp. 312 ss.; F. Gallo, Nuove espressioni di capacità contributiva, in Rass. Trib., 2015, 4, pp. 771 ss.; F. Amatucci, I riflessi del nuovo art. 41 Cost. sulle politiche fiscali in materia ambientale, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2024, I, 1, pp. 199 ss.
[18] Solo per citare alcune delle sentenze che hanno applicato tale canone, si vd. Cass., n. 26106 del 2005; Cass., n. 5484 del 2008; Cass., n. 5270 del 2009; Cass., n. 5570 del 2011, tutte reperibili su De Jure; Cass., n. 14658 del 2005, pubblicata su One Fiscale; Cass., n. 15316 del 2002, Cass., n. 5697 del 2014, Cass. SS. UU., n. 18574 del 2016, Cass., n. 13145 del 2019, Cass. SS.UU., n. 11373 del 2015, pubblicate su De Jure; in dottrina l’orientamento è richiamato tra gli altri da E. Stasi, La Corte Costituzionale risolve la vexata quaestio dell’applicabilità del principio di alternatività Iva-registro, in Giur. Comm., 2019, II, 4, pp. 726 ss.; per completezza, si segnala che esistono anche alcuni precedenti di segno contrario, Cass., n. 17634 del 2018; Cass., n. 5845 del 2011, reperibili su One Fiscale; Cass., n. 27016 del 2017, pubblicata in Riv. Tel. Dir. Trib., 2018, con nota di A. Fedele, La Cassazione e l’interpretazione delle norme di agevolazione tributaria: primi segnali di un nuovo orientamento?
[19] G. Ingrao, Ancora incertezze sull’interpretazione delle leggi di agevolazione fiscale: il caso dell’Ici sui terreni agricoli condotti da società semplici, in Riv. Tel. Dir. Trib., 2019; S. Fiorentino, Le agevolazioni, cit., pp. 259 ss.; la stretta interpretazione che si applica alle agevolazioni in senso proprio era in passato il metodo d’interpretazione delle leggi tributarie in virtù dei medesimi argomenti che oggi si applicano alle agevolazioni, sul punto si veda E. Vanoni, Opere Giuridiche, vol. I, Varese, 1961, pp. 35 ss.; l’orientamento della giurisprudenza è sintetizzato in Cass. SS. UU., n. 11373/2015.
[20] La letteratura critica è ampia, si vd. G. Melis, L’interpretazione nel diritto tributario, Padova, 2003, pp. 427 ss.; G. D’Angelo, Il riconoscimento fiscale del maso chiuso, in Dir. Prat. Trib., 2021, 5, pp. 2103 ss., spec. pp. 2128 ss.; E.M. Bagarotto, Considerazioni sull’interpretazione estensiva ed analogica delle disposizioni che riconoscono benefici fiscali: lo strano caso degli immobili vincolati in base alla legge speciale per Venezia, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2018, I, 2, pp. 247 ss.; M. Beghin, Il problema dell’interpretazione delle norme di esenzione in una fattispecie di contrabbando doganale in presenza di agevolazioni fiscali “per contingente”, in Riv. Dir. Trib., 2008, 9, pp. 559 ss.; A. Fedele, La sentenza della Corte costituzionale come “rimedio” al rifiuto dell’estensione analogica, in Riv. Dir. Trib., 2018, II, 4, pp. 171 ss.; L. Giaretta, L’interpretazione delle disposizioni tributarie di favor tra lettera e ragion giustificatrice (il caso delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”), in Riv. Dir. Trib., 2011, 12, pp. 597 ss.; V. Mastroiacovo, Agevolazioni ed esenzioni tributarie: considerazioni critiche su analogia e interpretazione testuale, in Corr. Trib., 2016, 26, pp. 2053 ss.; G. Ingrao, cit.; per maggiori approfondimenti sulle critiche alla stretta interpretazione delle agevolazioni si vd. F. Fichera, Le agevolazioni fiscali, op. cit., pp. 9 ss.; S. La Rosa, voce Esenzione, Enc. Dir., cit., par. 5; si vd. anche N. D’Amati, op. cit., par. 2 in cui, se si è ben inteso, si ritiene che le agevolazioni non possono essere definite come norme eccezionali poiché queste ultime, a differenza delle agevolazioni, sono norme che hanno l’effetto di limitare libertà personali o diritti fondamentali.
[21] Cass. SS. UU., n. 11373 del 2015, che pare richiamare il principio di completezza del sistema tributario; per una critica specifica sul punto si vd. spec. V. Mastroiacovo, Agevolazioni e esenzioni, cit., pp. 2058, 2059.
[22] Per un’analisi anche storica del rapporto tra principi costituzionali e agevolazioni fiscali si vd. A. Quattrocchi, Gli aiuti di Stato nel diritto tributario, Padova, 2020, pp. 90 ss.; F. Fichera, Fiscalità ed extrafiscalità nella Costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1997, I, 4, pp. 486 ss.
[23] La tutela della proprietà viene richiamata quale interesse costituzionalmente rilevante nel rapporto tributario da G.A. Micheli, Corso di diritto tributario, Torino, 1984, p. 14; si vd. anche M. Cermignani, La funzione “distributiva” del tributo nella tutela costituzionale dei “diritti sociali” in attuazione del principio di uguaglianza. Alcune riflessioni generali, in IeD, 2023, 3, pp. 13 ss.; oltreché, anche se prevalentemente in riferimento alla CEDU ed alla CDFUE, M. Bolognese, La progressiva perdita della competenza riservata agli Stati membri dell’Unione europea in materia di imposte dirette, in Riv. Trim. Dir. Trib., 2024, II, 3, pp. 432 ss., spec. p. 441
[24] Infatti, questa era la soluzione maggiormente condivisa in dottrina e giurisprudenza di merito; cfr. Circ. Assonime, n. 27 del 2011; P. Antonini, A. Pantanella, Bonus e stock options nel settore finanziario: il presupposto per l’applicazione dell’addizionale ai compensi variabili, in GT – Riv. Giur. Trib., 2020, 10, pp. 840 ss.; si vedano altresì le sentenze Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. XXXV, n. 6829 del 2016; Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. XX, n. 3341 del 2019; Comm. Trib. Prov. Milano, sez. I, n. 681 del 2020, tutte quelle citate sinora sono pubblicate sulla banca dati One Fiscale; Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, Sez. V, n. 494 del 2023; Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, Sez. IV, n. 2335 del 2023, entrambe pubblicate su One Fiscale. In tutte le richiamate sentenze, in maniera più o meno esplicita, i giudici hanno ritenuto che l’eccedenza del triplo avesse sin dall’istituzione la funzione di definire il presupposto dell’addizionale.
[25] F. Tesauro, Istituzioni, cit., p. 111.
[26] Sulla qualificazione dell’abrogazione tacita quale metodo interpretativo si veda R. Guastini, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, p. 293 ove si afferma: “Se la nuova disciplina sia incompatibile con quella precedente, e se perciò la disciplina precedente debba intendersi abrogata e sostituita dalla nuova, sono decisioni che dipendono dall’interpretazione, e che sono affidate agli organi giurisdizionali.”; pare conf. su tale qualificazione O. Mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in Giur. Cost., 2012, 5, pp. 3464 ss.
[27] G. Tarello, L’interpretazione della legge, in (a cura di) A. Cicu, F. Messineo, Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Milano, 1980, pp. 304 ss.; in questo senso si è espressa anche la Corte di cassazione con la sentenza n. 14129 del 2002, pubblicata su De Jure, dove si afferma che “l’incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti si verifica soltanto quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. (…).”; per ulteriori riferimenti si vd. A. Andronio, Peculiarità nei fenomeni abrogativi del periodo più recente, in Osservatorio delle fonti, 1997, pp. 109 ss., spec. p. 111, nt. 6; N. Canzian, Un’opera senza autore: l’abrogazione tacita, in Dir. Cost., 2019, 1, pp. 105 ss., spec. pp. 112 ss., dove viene altresì riportata l’evoluzione giurisprudenziale sul tema che raggiunge anche gradatamente queste conclusioni (spec. pp. 115, 116); E. Andreola, Legge sull’affidamento condiviso e art. 317 bis c.c.: l’equiparazione mancata, in Riv. Not., 2010, 6, pp. 1499 ss., spec. nt. 6.; in senso conf., R. Quadri, Applicazione della legge in generale, sub art. 15, in (a cura di) A. Scialoja, G. Branca, Commentario del Codice Civile, Bologna, 1974, pp. 340 e 341, ove si afferma: “Ѐ antico detto che “posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sunt”, che in altri termini, ove non sussista una assoluta antinomia, la legge anteriore e quella posteriore possono essere combinate e, magari, interpretate l’una con l’altra. Gli inglesi parlano a tal riguardo di una “Presumption against Implied Repeal” per la quale “two apparently inconsistent acts must be reconcilied if logically possible”.”; A. Turturro, Per abrogare occorre prendere la mira: la Corte sancisce l’illegittimità costituzionale di una singolare “soppressione indeterminata”, in Giur. It., 2013, pp. 2233 ss.; A. Andronio, cit.; S. Pugliatti, voce Abrogazione, in Enc. Dir., Milano, 1958, spec. parr. 4, 11, 12.
[28] Per ogni approfondimento sull’art. 12 delle Preleggi si vd. F. Modugno, L’interpretazione degli atti normativi, in Giur. Cost., 2022, I, pp. 1093 ss.; G. Gorla, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in For. It., 1969, pp. 112 ss.; R. Sacco, voce Interpretazione del diritto (I agg.), in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., Torino, 2012; G. Zaccaria, voce Interpretazione della legge, in Enc. Dir., Milano, 2012; sull’applicazione dell’art. 12 delle Preleggi alle norme tributarie, oltre alla sentenza in commento, si veda F. Ferri, Interpretazione ed integrazione della norma tributaria: il “caso” degli interessi anatocistici, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 2000, II, pp. 47 ss.; A. Amato, La scienza delle finanze nella interpretazione della legge fiscale, in For. It., 1950, IV, pp. 225 ss.; Cass., n. 5845 del 2011, pubblicata su De Jure; Cass. SS. UU., n. 23051 del 2022, reperibile sulla banca dati De Jure, in cui si afferma: “(…) non ci sono ragioni per sottrarre la norma tributaria [al] criterio-cardine nella interpretazione della legge in generale, (…) definito dall’art. 12 preleggi, comma 1 (…). Va anzi detto come proprio con particolare riguardo alla disposizione tributaria, ed alle implicazioni che essa sottende ex art. 53 Cost., il primato del criterio letterale debba massimamente concorrere (…) alla definizione (…) della fattispecie impositiva (…).”, tramite cui, però, potrebbe essere sostenuto che nel contesto della legge tributaria il criterio letterale possa essere considerato preminente fintantoché sia ausiliario all’attuazione del principio di capacità contributiva; sul rapporto tra l’art. 12 delle Preleggi e le leggi tributarie si vd. anche G. Melis, L’interpretazione, cit., pp. 45 ss., pp. 440 ss., spec. pp. 448 e 449 ove, se si è ben inteso, si afferma che i principi generali richiedono la preferenza per il criterio testuale e che l’art. 12 delle Preleggi esprime verso l’interprete tributario una vincolatività attenuata; per una ricostruzione recente sull’interpretazione della legge tributaria si vd. P. Arginelli, L’impiego dei principi di diritto, ed in specie costituzionali, ai fini di interpretazione della legge tributaria, in Giur. Imp., 2023, 2, pp. 148 ss.
[29] In questi termini si vedano le sentenze Comm. Trib. Prov. Milano, Sez. XXXV, n. 6829 del 2016 e Corte di Giustizia Trib. di II grado Lombardia, Sez. IV, n. 2335 del 2023, entrambe reperibili su One Fiscale.
[30] Precisamente affermando che “Tale interpretazione risulta del resto anche coerente con la ratio della novella, espressa nei lavori preparatori, ed in particolare nella relazione al maxiemendamento presentato in sede di conversione in legge del d.l. n. 98 del 2011 (…)”.
[31] Cass., n. 16679 del 2016, pubblicata sulla banca dati One Fiscale, in cui si afferma: “La diversa conclusione, che potrebbe essere desunta dal non chiaro tenore della relazione illustrativa laddove si parla di “procedura”, non rileva poiché ogni testo normativo deve essere interpretato secondo il suo contenuto obiettivo mentre i lavori preparatori non costituiscono elemento decisivo per la sua interpretazione.”.
[32] C. Cost., n. 120 del 2020; C. Cost., n. 209 del 2022; C. Cost., n. 182 del 2024; F. Farri, Verso un nuovo paradigma di sindacato di costituzionalità delle agevolazioni? Osservazioni a Corte Cost. 19 novembre 2024, n. 182, in Riv. Dir. Trib. Tel., 2024; A. Mondini, Il fine extrafiscale, cit.
[33] Sulla razionalità di tale ricostruzione può richiamarsi a supporto anche quanto stabilito dalla C. Cost., n. 201 del 2014 secondo cui “(…) allo stesso modo, non è arbitraria l’individuazione della componente variabile della retribuzione in forma di bonus o stock options – oltre un certo multiplo del compenso fisso – quale fatto espressivo della capacità contributiva, ossia quale indice che esprime l’idoneità del soggetto passivo all’obbligazione tributaria”.
[34] Precisamente a “tutti gli attori che, operando sulla scena finanziaria globale, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi”.
[35] S. Fiorentino, Il diritto ai regimi, cit., spec. pp. 376 ss.; G. D’Angelo, Il riconoscimento fiscale del maso chiuso, cit., pp. 2128 ss.; A. Fedele, La sentenza, cit.; per maggiori riferimenti sulle critiche alla stretta interpretazione si vd. la nota 20.
[36] In questo senso si vd. G. Carriero, Vigilanza bancaria e tutela del consumatore: obiettivi e strumenti, in Dir. banca mercato fin., 2013, I, 4, pp. 577 ss., spec. p. 586.
[37] “In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi (…)”, cfr. art. 33, co. 1, cit.
[38] In particolare affermando che “la scelta, da parte del legislatore, di descrivere contestualmente come “economici” gli effetti potenzialmente distorsivi che intende prevenire, evidenzia come la ratio essenziale e selettiva dell’intervento normativo stia proprio nella pericolosità di condotte dei dirigenti, che siano stimolate da forme di retribuzione variabile, per l’economia reale, ed è da tale potenzialità nociva che quindi si caratterizza la delimitazione del “settore”, rilevante ai fini dell’imposta addizionale.”.
[39] In dottrina, un rischio di questo tipo è stato denunciato relativamente al valore delle Guide OCSE ex art. 9 d.lgs. 209/2023 il cui richiamo, peraltro, è volto direttamente a guidare l’interpretazione e l’applicazione della normativa, cfr. P. Pistone, L’europeizzazione del diritto tributario e la riforma fiscale italiana: dall’adattamento all’adeguamento al diritto europeo, in Dir. Prat. Trib. Int., 2024, I, 2, pp. 303 ss., spec. pp. 378 ss.
[40] Tra tutte si segnalano in primo luogo la cartolarizzazione dei debiti e l’inadeguata valutazione del merito creditizio, e per ogni approfondimento si rinvia, senza pretesa di esaustività, a E.M. Lombardi, La Housing Bubble o della crisi economico-finanziaria negli Stati Uniti d’America e in Europea: una sinossi sullo ius constitutum e sullo ius constituendum, in Contr. e Impr., 2011, 2, pp. 438 ss.; P. Messina, GACS: lo strumento pioniere in Europa per lo smaltimento dei crediti deteriorati. Riflessioni critiche sui principali aspetti, in Contr. e Impr., 2019, 4, pp. 1494 ss.; R. Cornetta, Crisi dei mutui subprime e copertura assicurativa per le azioni di danni contro gli intermediari, in Danno resp., 2008, 7, pp. 821 ss.; M. Megliani, Verso una nuova architettura finanziaria europea: un percorso accidentato, in Dir. comm. internaz., 2013, 1, pp. 67 ss.; F. Capriglione, I “prodotti” di un sistema finanziario evoluto. Quali regole per le banche?, in Banc. Bors. Tit. Cred., 2008, I, pp. 20 ss.
[41] Sul fenomeno richiamato si veda senza pretesa di esaustività, G. Santoro-Passarelli, Il rapporto individuale di lavoro e il contratto collettivo nella normativa precedente al Codice, nel Codice civile del 1942 e nella disciplina successiva, in Dir. Rel. Ind., 2022, I, 2, pp. 476 ss.; A. Perulli, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, in Dir. Rel. Ind., 2015, I, 1, pp. 109 ss.; S. Bartalotta, Il lavoro a progetto senza progetto: una critica all’interpretazione “morbida” dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, in Riv. It. Dir. Lav., 2007, II, 1, pp. 40 ss.
[42] Nella relazione illustrativa si affermava che “In considerazione degli effetti distorsivi, prodotti sul sistema finanziario e sull’economia mondiale dal riconoscimento di bonus e stock options collegati agli andamenti del mercato ai manager e agli amministratori di banche ed istituti finanziari, evidenziati nel corso delle riunioni del G20 la norma introduce, come misura di contrasto all’adozione di detti sistemi retributivi, l’applicazione di una addizionale (…)”. Nella relazione tecnica, invece, ai fini della stima di gettito, è stato preso in considerazione il dato reddituale “del settore “Intermediazione monetaria e finanziaria” [che è] pari al 8,48% del reddito totale di lavoro dipendente del settore privato”. Pertanto, neanche può essere considerato l’ulteriore argomento della S.C. secondo il quale il legislatore avesse consapevolmente stabilito il settore finanziario in maniera ambigua e vaga e basato sulla scheda di lettura dell’art. 33 predisposta per l’esame del disegno di legge del Dipartimento Bilancio del Servizio Studi della Camera dei deputati in cui si segnalava (solo) che “(…) la genericità del riferimento al “settore finanziario” [potesse] ingenerare dubbi nell’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta”.
[43] Secondo un autorevole orientamento dottrinale la distinzione tra un tributo autonomo ed un tributo dipendente è data dal grado di autonomia della disciplina del tributo accessorio, scrutinabile alla luce della sua chiarezza ed autosufficienza, e non del nomen iuris di addizionale ovvero sovraimposta, come invece sostiene altra dottrina; d’altro canto gli indici sintomatici tradizionalmente identificati per distinguere le sovrimposte e le addizionali sarebbero espressione del predetto grado di autosufficienza della disciplina del tributo accessorio; cfr., F. Tesauro, Istituzioni, cit., p. 113, in cui si afferma che sia le addizionali sia le sovrimposte sono “imposte figlie” per cui “il legislatore [può] (…) prevedere un regime autonomo o dipendente dall’applicazione dell’imposta-base”; nel senso che tra le fattispecie costitutive del tributo autonomo e del tributo principale sussiste un rapporto di dipendenza G. Fransoni, cit., pp. 278 e 279, il quale però ritiene che le due fattispecie rimangano giuridicamente distinte; nel senso che l’autonomia di un tributo accessorio dipenda dal rapporto tra la sua disciplina e quella dell’imposta base, sembra porsi la sentenza C. Cost., n. 288 del 2019; in senso conf. pare essersi espressa anche la CGUE che, con la sentenza del 19 giugno 2025 relativa alla Causa C-645/23, dopo aver chiarito in via preliminare che “la qualificazione di [un tributo] con riferimento al diritto dell’Unione spetta alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale”, ha sancito la natura autonoma dell’addizionale sulle accise sull’energia elettrica, già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 43 del 2025 della C. Cost., constatando che è “altra imposta indiretta” ai sensi dell’art. 1, par. 2, direttiva 2008/118 poiché la differenza tra le discipline dei due tributi, quali la diversità dei soggetti attivi ovvero delle esenzioni previste, conferisce all’addizionale natura di tributo autonomo; nel senso della necessità di analizzare la disciplina per definire la dipendenza o l’autonomia di un tributo si veda anche Cass., n. 15198 del 2019 secondo cui sarebbero “circostanze idonee a determinare la natura autonoma o accessoria del tributo” “specifiche caratteristiche dell’imposta, ad esempio in relazione alla determinazione della base imponibile (…), come anche in relazione al calcolo, all’accertamento, alla decadenza, nonché alle modalità di riscossione (…)”; per ulteriori approfondimenti, anche di segno contrario ossia verso l’orientamento secondo il quale le addizionali e le sovrimposte sono categorie nominalmente distinte, si veda L. Peverini, Addizionali e sovrimposte, in Enc. Dir. treccani, 2015; N. Treglia, L’addizionale comunale all’IRPEF, in (a cura di) A. Uricchio, P. Galeone, M. Aulenta, A. Ferri, I tributi comunali dentro e oltre la crisi, Bari, 2021, pp. 287 ss., spec. pp. 289-291; M.A. Galeotti Flori, S. Acciai, E. Fazzini, A. Garcea, F. Michelotti, F. Tanini, I tributi in Italia, Padova, 1999, p. 68; G. Melis, Manuale di diritto tributario, Torino, 2023, p. 30; L. Perrone, L’accisa e le addizionali sull’energia elettrica tra “rimborsi” dei tributi e “restituzione” della rivalsa, in Rass. Trib., 2020, II, 2, pp. 547 ss.; C. Corrado Oliva, Addizionali alle accise sull’energia elettrica: diritto al rimborso per incompatibilità con il diritto unionale e legittimazione attiva, in GT – Riv. Giur. Trib., 2020, 4, pp. 307 ss.; G. Lorenzon, Sovrimposte e supercontribuzioni, in Enc. dir., Milano, 1990; E. Marello, Sul concetto di “altre imposte”: il caso italiano delle addizionali locali all’accisa sull’energia elettrica, in Riv. Tel. Dir. Trib., 2021.
[44] In cui si affermava che “L’addizionale è disciplinata dalle disposizioni relative alle imposte sul reddito (…)”.
[45] Si veda la Circ. Assonime n. 16 del 2019, spec. pp. 20 e 21 con particolare riferimento alla distinzione tra holding industriali e soggetti finanziari ai fini fiscali e le pagine precedenti per i profili civilistici e contabili; R. Parisotto, Le società che svolgono funzioni finanziarie nei gruppi industriali, in Corr. Trib., 2017, 28, pp. 2216 ss.; P. Arginelli, Contributo allo studio degli interessi passivi e dei soggetti c.d. finanziari nell’IRES, Padova, 2020, spec. pp. 217 ss.; sulle cc.dd. società captive si veda B. Ferroni, Attività di finanziamento captive: holding industriali o enti finanziari, in Fisco, 2017, 24, pp. 2311 ss.
[46] Può a titolo esemplificativo farsi riferimento agli artt. 96, 106, 113 TUIR su cui si vd. P. Arginelli, ult. op. cit.; M. Folli, M. Piazza, Definite le regole per le holding e le altre finanziarie non vigilate da Banca d’Italia, in Fisco, 2019, 3, pp. 261 ss.; nel senso che fosse pacifico già da prima dell’introduzione dell’art. 162-bis TUIR anche Circ. Assonime n. 16 del 2019.
[47] Sull’utilità dell’art. 162-bis TUIR ai fini dell’interpretazione dell’addizionale in commento si vd. L. Carpentieri, op. cit.; Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07328/2022, reperibile sulla banca dati One Fiscale, in cui si è affermato che “In merito all’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione [dell’] articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa presente che (…)l’articolo 162-bis del (…) TUIR (…)reca la definizione, ai fini delle imposte sui redditi (…) degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria. (…) Pertanto, la risposta ad istanza di interpello n. 106/2018 [conforme all’indirizzo della Corte di cassazione] (…) non deve ritenersi più attuale (…) per definire le imprese operanti nel settore finanziario.”; sull’art. 162-bis TUIR, si vd. senza pretesa di completezza P. Arginelli, Contributo, cit., in cui, tra l’altro, si afferma che la funzione della distinzione è quella di garantire alle società partecipanti il medesimo trattamento delle società partecipate, p. 227, nt. 623; L. Miele, P. Scarioni, La problematica individuazione delle holding industriali ai fini IRES e IRAP, in Corr. Trib., 2021, 5, pp. 422 ss.; M. Folli, M. Piazza, cit.; M. Piazza, A tre anni dalla definizione ancora incerto il confine tra holding finanziarie e industriali, in Fisco, 2021, 40, pp. 3807 ss.; G. Carucci, S. Marchese, La nozione di “holding industriale” ai fini dell’imposizione sui redditi, in Fisco, 2024, 30, pp. 2854 ss.; si vd. altresì Cass. n. 858 del 2024; Circ. Assonime n. 28 del 2021.
[48] Sul punto si veda anche C. Cost., n. 288 del 2019 in cui è stato affermato che “In effetti è difficilmente dubitabile che il mercato finanziario presenti caratteristiche peculiari rispetto a quello industriale. (…).”; su alcuni profili della richiamata sentenza si vd. pure G. Moro, Il contributo straordinario per il caro bollette: profili di legittimità costituzionale, in Rass. Trib., 2022, 4, pp. 823 ss., spec. pp. 838 ss.
[49] Com’è stato già rilevato alla nt. 12, l’orientamento in punto di requisito soggettivo è stato di recente confermato in Cass., n. 16230 del 2025.
[50] Per ogni approfondimento sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a M. Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002; V. Ficari, La disapplicazione delle sanzioni amministrative nei procedimenti tributari, in Rass. Trib., 2002, 2, pp. 473 ss.; A. Colli Vignarelli, La Suprema Corte interviene in tema di “obiettive condizioni di incertezza” della norma tributaria, in Rass. Trib., 2008, 2, pp. 470 ss.; A. Baldassarre, Le obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione normativa tributaria e la disapplicazione delle sanzioni amministrative, in Dir. Prat. Trib., 2009, II, pp. 339 ss.; M. Logozzo, La ragionevolezza dell’interpretazione erronea quale presupposto dell’obiettiva incertezza della legge, in GT – Riv. Giur. Trib., 2009, 12, pp. 1062 ss.; A. Mondini, L’obiettiva incertezza della norma tributaria e la disapplicazione delle sanzioni amministrative tra primato del giudice e prospettive comunitarie, in Rass. Trib., 2009, 6, pp. 1630 ss.; S. Donatelli, L’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza della norma tributaria, in Rass. Trib., 2019, 3, pp. 574 ss.; F. Farri, Le (in)certezze nel diritto tributario, in Dir. Prat. Trib., 2021, I, pp. 720 ss.; S. Delfino La Ferla, Le sanzioni amministrative in materia tributaria. Parte prima 2011-2021, in Dir. Prat. Trib., 2022, 3, pp. 1049 ss., spec. pp. 1074-1076; A. Quattrocchi, Sanzioni amministrative tributarie e incertezza normativa oggettiva, in Dir. Prat. Trib., 2023, II, 2, pp. 671 ss.


