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Giurisprudenza

Cram down fiscale e concordato in continuità: limiti ante 2024

23 Giugno 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790 – Pres. Ferro, Rel. Zuliani

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 14 giugno 2026, n. 19790 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) si è pronunciata in merito ai limiti di applicazione del cram down fiscale e previdenziale per il concordato in continuità, nella vigenza dell’art. 88 co. 2 bis CCII pre riforma del 2024.

Nella presente occasione la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “L’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., vigente fino alla riscrittura dell’intero articolo ad opera dell’art. 21 del d.lgs. n. 136 del 2024, non consente al tribunale di omologare il concordato in continuità mediante la conversione in voto favorevole del voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali (cd. cram down fiscale e previdenziale), essendo tale possibilità prevista soltanto “ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1”, ovverosia delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato liquidatorio”.

Si ricorda come con il cram down fiscale e previdenziale il Tribunale possa di omologare un piano di concordato, anche in caso di voto contrario da parte dell’Agenzia Entrate e degli enti previdenziali.

In particolare, si ricorda come l’art. 88 co. 2 bis CCII, che disciplina l’istituto citato, nella sua versione previgente applicabile ratione temporis, preveda che “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Deve innanzitutto ricordarsi come il concordato possa essere liquidatorio o in continuità: mentre nel primo caso il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio affinché venga liquidato e distribuito ai creditori, nel concordato in continuità l’attività economica prosegua a seguito dell’accordo.

La Corte, in tale contesto, evidenzia come l’istituto del cram down fiscale sia applicabile solo nell’ipotesi di concordato liquidatorio e non anche in quello in continuità.

La Corte, infatti, sottolinea come l’art. 88 co. 2 bis CCII faccia rinvio alle percentuali di cui all’art. 109 co. 1 CCII, il quale, nella vigente ante 2024, disciplinava le percentuali necessarie per l’approvazione del concordato liquidatorio. Era, invece, il comma 5 a precisare le percentuali necessarie per l’omologazione del concordato in continuità.

Alla luce, quindi, del rinvio operato dall’art. 88 co. 2 bis CCII al solo comma 1 dell’art. 109 CCII, deve evincersi la volontà del legislatore di prevedere l’applicazione dell’istituto del cram down fiscale e previdenziale per il solo concordato liquidatorio e non anche per quello in continuità.


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