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CRR: la Commissione UE non adotta gli RTS semplificativi di EBA

10 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha risposto alla mancata adozione da parte della Commissione europea dei progetti di RTS di modifica al Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, in ambito CRR, volti a ridurre il periodo di tempo (da 4 mesi a 3 mesi) per richiedere alle Autorità competenti la riduzione degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili.

La Commissione europea ha, infatti, informato EBA della propria decisione di non approvare il progetto di RTS presentato da EBA il 19 marzo 2026. Tali progetti di RTS erano intesi ad accelerare l’elaborazione delle richieste di autorizzazione preventiva (di cui agli artt. 77, 78 e 78 bis del CRR), ai sensi del Regolamento delegato citato (così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/827), che il settore e le autorità competenti avevano ritenuto inutilmente lunghe.

La Commissione, pur riconoscendo l’intento di semplificazione di EBA, ritiene che non sia proporzionato rivedere in questa fase gli RTS esistenti solo per questa questione, poiché diverse autorità competenti e di risoluzione hanno già dichiarato la loro intenzione di concedere tali approvazioni entro termini significativamente più brevi rispetto ai tre mesi attualmente proposti.

EBA, inoltre, ha già avviato una revisione più vasta e di più ampia portata del regime di autorizzazione preventiva con l’obiettivo di apportare miglioramenti sostanziali e completi al quadro normativo. Tale iniziativa è, invece, sostenuta dalla Commissione in quanto ritenuta più adeguata per giungere a una semplificazione.

In questo contesto, una modifica di portata limitata comporterebbe, secondo la Commissione, la necessità di rivedere la regolamentazione di secondo livello entro breve tempo, una volta che la riforma più completa avrà raggiunto la maturità.

Più in generale, secondo la Commissione, gli atti vincolanti di secondo livello dovrebbero essere revisionati solo per modifiche sostanziali e che apportino benefici tangibili e duraturi sia ai soggetti regolamentati, che alle Autorità.

Viene, quindi, invitata EBA ad integrare l’adeguamento proposto nella revisione completa in corso, affinché il quadro normativo possa essere rivisto una sola volta, in modo coerente e con effetti duraturi ed, eventualmente, a presentare un progetto rivisto entro sei settimane.

EBA, risponde affermando che nonostante siano consapevoli dell’onere amministrativo che comporta il processo di modifica, l’aggiornamento è stato proposto alla luce della volontà di ridurre il termine di quattro mesi in vigore dal 2021, che è considerato troppo lungo dalle autorità di vigilanza e dagli enti.

In assenza della modifica, gli enti dovranno continuare a presentare le loro domande entro i termini previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, nonostante le autorità competenti e le autorità di risoluzione riescano a trattarle più rapidamente.

EBA, quindi, non presenterà nuovamente un progetto rivisto degli RTS modificativi ma procederà a una revisione più completa del Regolamento delegato 241/2014, al fine di ottenere ulteriori miglioramenti in termini di efficienza, anche attraverso le modifiche proposte nella revisione mirata.

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