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Giurisprudenza

Saldo di conto corrente: fra anatocismo, usura e onere della prova

4 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con sentenza n. 854 del 15 gennaio 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro) si è pronunciata in merito ad alcune questioni correlate alla determinazione del saldo finale del rapporto di conto corrente, e degli interessi applicati dalla banca.

In ordine al primo motivo di ricorso, riferito alla mancanza di pattuizione scritta – e conseguente adempimento dell’onere della prova della banca sul punto – della capitalizzazione degli interessi, la Corte ha ribadito che, in seguito alla sentenza di incostituzionalità del comma 3 dell’art. 25 D. lgs. 4342/1999 n. 425/2000, le clausole anatocistiche pattuite prima dell’entrata in vigore della delibera CICR risultano essere nulle.

In tali contratti, infatti, perché possa essere introdotta tale clausola è necessaria una espressa pattuizione conforme alla delibera e non è, dunque, sufficiente la mera pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

Quanto al secondo motivo di ricorso, riferito all’erroneo calcolo del tasso di usura, la Corte ricorda nuovamente che, ai fini del calcolo del tasso soglia usura, questo va ricondotto principalmente ai decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, i quali costituiscono atti amministrativi generali ed astratti e quindi hanno carattere normativo, in quanto completano i precetti di rango primario, costituendo fonti integrative del diritto.

La Corte fornisce inoltre delle precisazioni in ordine all’onere della prova incombente sulla banca che richieda il pagamento del saldo finale di conto corrente, con particolare riferimento alla tematica dell’apertura contestuale e parallela dei c.d. “conti anticipi“.

Più nel dettaglio, la Corte ribadisce che il conto anticipi può costituire un conto separato ovvero essere un conto transitorio collegato ad altri conti correnti del correntista.

Nel primo caso il saldo a debito rappresenta il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.

Al contrario, nel secondo caso il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, in quanto necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.

In presenza di un conto anticipi, dunque, il giudice di merito, per determinare le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto conteggiando il saldo riportato, solo nel caso di autonomia rispetto agli altri conti.

In tale contesto, la Corte precisa che spetti alla banca, che vanti un credito derivato dal saldo finale negativo, l’onere della prova, allegando tutti gli estratti conto dall’apertura del conto stesso; per converso, solo quando alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo, in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, e sarebbe inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte.

Pertanto, se manca la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest’ultima non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti; conseguentemente potrà trovare applicazione il criterio dell’azzeramento del saldo o del c.d. saldo zero, ovvero dell’azzeramento del saldo di partenza del primo saldo a debito del correntista documentato, di cui la banca non è in grado di provare la formazione.

La Corte si pronuncia inoltre sull’indeterminatezza della clausola di massimo scoperto (CMS), precisando che può ritenersi nulla in presenza di indeterminatezza radicale ed effettiva e dunque nell’impossibilità di ricostruzione del criterio di calcolo applicabile; contrariamente, nel caso in cui sia indicato il valore su cui la percentuale deve essere calcolata e ne sia determinabile la periodicità del calcolo, la clausola è valida.

Da ultimo, la Corte si è pronunciata in merito al ricorso incidentale in merito alla prescrizione delle rimesse e alla loro natura solutoria o ripristinatoria.

La Corte d’appello aveva ritenuto che in assenza della precisazione del limite di fido questo dovesse essere considerato illimitato, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse.

La Cassazione, invece, in richiamo di altra giurisprudenza di legittimità – tra le quali Cass. Sez. U. n. 15895/2019 – precisa che la banca che oppone l’eccezione di prescrizione del diritto di credito debba allegare solo l’inerzia del titolare e la volontà di volerne profittare; spetta quindi al correntista l’onere di allegazione e prova relativo alla natura solutoria delle rimesse in capo alla banca.

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