WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza


Prossime scadenze 30 novembre 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/09


WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

TAR sulla motivazione dell’atto amministrativo con strumenti di IA

16 Settembre 2026

TAR della Regione Puglia, Sez. III, 3 agosto 2026 n. 956 – Pres. Blanda, Rel. Mennoia

Di cosa si parla in questo articolo

Il TAR della Regione Puglia, Sez. III, con sentenza del 3 agosto 2026 n. 956 (Pres. Blanda, Rel. Mennoia) si è pronunciato relativamente alla legittimità di un atto amministrativo motivato tramite l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale (IA).

Nel caso di specie, un Comune disponeva l’annullamento di alcuni titoli edilizi sul presupposto di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi.

Il ricorrente, però, ne lamentava l’illegittimità per difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, alla luce della ritenuta stesura dell’atto mediante un utilizzo distorto di sistemi di intelligenza artificiale, come dimostrato dalla presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti. Di conseguenza riteneva violato l’art. 21 nonies L. 241/1990.

Il TAR, in tale contesto, precisa che l’eventuale ausilio di strumenti di IA generativa nella fase di elaborazione di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell’atto e non può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, nell’ipotesi in cui la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere.

L’art. 97 Cost., infatti, non si traduce nella possibilità di sindacare le modalità con cui l’amministrazione si sia avvalsa di strumenti di supporto. La disposizione prevede solo debba esigersi che il percorso giustificativo finale sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato.

Il TAR evidenzia che l’utilizzo dell’IA ricopre, quindi, un ruolo servente e non sostitutivo poiché quanto dalla stessa prodotto deve essere esaminato, emendato e convalidato dal titolare del potere, che ne assume la paternità e responsabilità.

Nell’ipotesi in cui quanto prodotto dall’IA risulti inficiato da un’allucinazione, tale errore è ascrivibile all’organo che lo ha inserito nell’atto, e il sindacato del giudice deve concentrarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza dei singoli passaggi.

L’eventuale erroneità di una citazione di supporto non priva l’atto, quindi, del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l’assenza di motivazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza


Prossime scadenze 30 novembre 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/09