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Sulla compatibilità tra consigliere comunale e amministratore unico

17 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ANAC, il 9 settembre 2026, ha pubblicato il parere n. 4651 relativo alla possibilità per una società di nominare un consigliere comunale quale amministratore unico.

Si precisa come nel caso di specie la società oggetto della richiesta svolgeva dei servizi di igiene urbana per il Comune in questione, trovando, quindi, applicazione il D. Lgs. n. 201/2022.

L’art. 6 co. 4 lett. a) del citato Decreto prevede un’ipotesi di inconferibilità che preclude per i membri degli organi di indirizzo politico dell’ente preposto all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo del servizio, di conferire incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario” nonché “inerenti alla gestione del servizio”.

ANAC evidenzia che, al contrario di quanto previsto nel D. Lgs. 39/2013, il ruolo di amministratore di cui all’art. 6 . Lgs. n. 201/2022 ricomprende un qualsiasi componente dell’organo d’indirizzo dell’ente.

Il legislatore non ha ritenuto elemento costitutivo dell’incompatibilità l’esercizio del controllo analogo in via diretta da parte dell’amministrazione “di provenienza”, prevedendo solo l’assegnazione a quest’ultima di funzioni di organizzazione del servizio, regolazione, vigilanza o controllo.

Questi compiti possono essere svolti dall’ente locale in via esclusiva oppure in forma congiunta o associata, pur garantendo la separazione tra gli indirizzi pubblicistici e la gestione del servizio.

Ai fini dell’art. 6 cit., deve essere oggetto di controllo da parte dell’ente locale il servizio pubblico e non la società che lo eroga.

Nel caso di specie, ANAC ritiene debba valorizzarsi che la procedura di designazione dell’amministrate unico della società, la quale riservava al Comune un potere di proposta, denota un interesse particolare e qualificato ad orientare la nomina. Alla luce di ciò, non può escludersi l’esistenza di un rischio effettivo per la separazione tra le funzioni di regolazione e controllo, da un lato, e quelle di gestione operativa del servizio pubblico, dall’altro.

Di conseguenza, per la nomina del consigliere comunale ad amministratore unico della società (che gestisce servizi pubblici per il comune stesso) trova applicazione il divieto ex art. 6 co. 4 lett. a) D. Lgs. n. 201/2022. Il nuovo incarico sociale potrebbe essere assunto, quindi, solo dopo un anno dalla cessazione di quello politico.

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