Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 692 del 26 gennaio 2026 (Pres. P. Sirena, Rel. M. Marinaro), si è pronunciato su un caso in cui il ricorrente contestava alla banca il rifiuto dell’apertura di un conto corrente e, contestualmente, chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto e la condanna della medesima a fornire il servizio o, in subordine, il risarcimento del danno.
La banca deduceva di non essere destinataria di alcun obbligo a contrarre e che, comunque, il rifiuto era stato opposto in quanto il ricorrente aveva prima chiuso il proprio conto corrente e, successivamente, chiesto di aprire contemporaneamente più conti retail e conti business fornendo documentazione che non era coerente con quanto previsto alle policy della banca.
L’Arbitro, tuttavia, non è entrato nel merito della controversia ma ha preliminarmente rilevato come il ricorrente avesse presentato il ricorso all’Arbitro lo stesso giorno in cui aveva formulato il reclamo alla banca, senza attenderne l’esito.
A tal riguardo, l’Arbitro ha ricordato che il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 25/2024, ha qualificato il contratto di conto corrente come un servizio di pagamento.
Quindi, entrano in gioco le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia laddove prevedono che, per i servizi di pagamento “i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo” (sez. XI, § 3).
Ne deriva che “il ricorrente, in forza del disposto normativo, nonché del canone generale di buona fede in executivis ex art. 1375 C.c., avrebbe dovuto attendere il termine di 15 giorni, previsto dalla disciplina di settore, prima della proposizione del ricorso innanzi all’ABF, pena l’inammissibilità del ricorso stesso”.
Pertanto, il Collegio ha respinto il ricorso.

