EBA, con Q&A n. 7575/2025 ha chiarito se, in caso di operazioni di cartolarizzazione a mezzo SPV (società veicolo) della banca e conseguente stipula di un contratto derivato su crediti con la SPV, il conseguente rischio di default della SPV, comporti un rischio di credito di controparte oppure esclusivamente un rischio di mercato.
In particolare, le banche d’investimento utilizzano SPV costituiti tramite piattaforme settoriali per trasformare i flussi di cassa obbligazionari in altri profili di flusso di cassa. L’unico scopo di tali SPV è l’emissione di titoli, garantiti dalle obbligazioni detenute dallo SPV stesso. Le banche d’investimento stipulano quindi operazioni di swap con tali SPV per trasformare il profilo di flusso di cassa obbligazionario in un profilo di flusso di cassa che soddisfi le esigenze degli investitori terzi, i quali acquistano i titoli dagli SPV.
Queste operazioni su derivati tra le banche d’investimento e le SPV sono regolate da accordi quadro di compensazione che includono allegati di sostegno creditizio (CSA).
In base a tali CSA, le SPV possono costituire in garanzia presso le banche d’investimento le obbligazioni da esse detenute. Dato che queste SPV vengono costituite esclusivamente per l’emissione di titoli, garantiti dalle obbligazioni sottostanti, il default della SPV può verificarsi solo se i flussi di cassa delle obbligazioni non vengono più pagati.
EBA, nella risposta alla questione posta, ricorda innanzitutto come l’art. 273, par. 1, del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) precisa che gli enti devono calcolare il valore dell’esposizione per i contratti elencati nell’allegato II e per i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui ai parr. 3 e 5 del presente articolo, sulla base di uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6, in conformità al presente articolo.
Di conseguenza, nella misura in cui l’operazione tra l’ente e la SPV rientri tra gli strumenti elencati nell’allegato II del CRR o costituisca un derivato su crediti non contemplato ai parr. 3 e 5 dell’art. 273 del CRR, essa dovrebbe essere soggetta ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte ai sensi dell’art. 92, par. 4, lett. a) e g), del CRR.
Inoltre, i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato dovrebbero applicarsi anche all’operazione nella misura in cui essa sia inclusa nel portafoglio di negoziazione, oppure qualora sia soggetta al rischio di cambio o al rischio su materie prime, ex art. 92, par. 4, lett. b) e c), del CRR.
EBA evidenzia che i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato dovrebbero anche capitalizzare il rischio di default dell’operazione derivata risultate dall’attività di riferimento dell’operazione di cartolarizzazione della SPV.
Per quanto riguarda l’ammissibilità e il riconoscimento delle garanzie nel calcolo del valore dell’esposizione per il rischio di credito di controparte delle operazioni su derivati, tali aspetti devono essere accertati e effettuati, rispettivamente, in conformità alle disposizioni pertinenti stabilite nel capitolo 4 e nel capitolo 6 del titolo II della parte terza del CRR.
Ad esempio, per le esposizioni valutate secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte (SA-CCR), affinché le garanzie reali siano ammissibili al riconoscimento, devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 276, par. 1, lett. a) e b), del CRR, mentre, nell’ambito del metodo basato su modelli interni (IMM) per il rischio di credito di controparte, devono soddisfare i requisiti di cui all’art. 284, par. 2, e all’art. 292, par. 9, del CRR.
Inoltre, EBA ricorda come le garanzie finanziarie possono essere ammissibili solo se la qualità creditizia del debitore e il valore della garanzia non presentano una correlazione positiva significativa ai sensi dell’art.207, par. 2, del CRR.
Il riconoscimento delle garanzie ammissibili viene quindi effettuato ai sensi dell’art. 276, par. 1, lett. d), del CRR per le esposizioni nell’ambito del SA-CCR e ai sensi dell’art. 285, parr. 1, 6 e 7, del CRR per le esposizioni nell’ambito dell’IMM.
EBA, infine, precisa come la propria risposta sia basa sulla valutazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e per il rischio di credito di controparte derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione effettuate da SPV, tenendo conto degli attuali requisiti del CRR. Poiché si ritiene che tali operazioni abbiano luogo anche in altre giurisdizioni, EBA monitorerà gli sviluppi internazionali in materia. A tale riguardo, qualora gli standard internazionali specificassero un trattamento diverso da quello indicato nella presente risposta, EBA ritiene che ciò debba essere riflesso, ove opportuno, nel testo di livello 1.


