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Impatriati: decadenza retroattiva per trasferimento ad altra regione

16 Aprile 2026

Bruno Chiaravalle, praticante avvocato del foro di Milano

C.G.T. II Abruzzo, 17 febbraio 2026, n. 93/7/26

Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta a interpello n. 76 del 2026 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla decadenza dalla misura agevolativa rafforzata, per i lavoratori impatriati che trasferiscono la propria residenza in una delle regioni del sud Italia ai sensi dell’art. 16, co. 5 – bis del D. Lgs. 147/2015, e alla relativa decorrenza della stessa, in caso di trasferimento in altra regione non menzionata dalla norma.  

In virtù della norma appena citata, infatti, la percentuale del 30% del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, è ridotta al 10% per i soggetti che hanno trasferito la residenza in una delle regioni normativamente previste fino al 31 dicembre 2023

Nel caso di specie, l’istante, dopo essere stato residente all’estero per più di due periodi di imposta, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2023, nello specifico in una delle regioni previste dal comma 5-bis.  Tuttavia, già dal secondo periodo di imposta, ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente con un’azienda con sede in Lazio, trasferendo poi la propria residenza anagrafica in quest’ultima nel 2025. Di conseguenza, per il primo periodo di imposta ha beneficiato della detassazione al 90%, mentre per il secondo ha ritenuto opportuno, in via cautelare, applicare la detassazione al 70% prevista in via ordinaria.

L’Ufficio, in primo luogo ha richiamato l’orientamento espresso nella circolare 33/2020, secondo cui la suddetta condizione deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero in una delle suddette Regioni e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione, in virtù dell’asserito riferimento della norma alla nozione di residenza civilistica, da cui deriverebbe la decadenza dalla misura agevolativa rafforzata.

Tuttavia, il vero punto controverso della risposta è quello inerente alla perdita del beneficio in modo retroattivo: secondo l’Agenzia, infatti, il successivo trasferimento della residenza in un’altra regione, diversa da quelle richiamate dalla norma, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.

La perdita retroattiva della detassazione al 90% viene dunque introdotta dall’Agenzia in via interpretativa – non trovando alcun riferimento normativo – come già fatto in diverse occasioni per il regime impatriati, sebbene sia stato chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. CGT di I grado di Bergamo n. 613/2025) che “riguardo alla spettanza o meno dei diritti alla richiesta agevolazione fiscale […] sia necessario basare la propria analisi sul contenuto del dettato normativo e sulla sua ratio, avendo dunque cura di differenziare i requisiti richiesti dalla legge rispetto alle indicazioni che possono essere ricavate dalle varie Circolari in materia e dalle prassi applicative che non devono porsi in contrasto con le indicazioni legislative.

In conclusione, l’Ufficio ritiene che, al fine di regolarizzare la propria posizione, l’istante dovrebbe presentare dichiarazione integrativa indicando l’esatto imponibile per il periodo 2023, e versare la maggiore imposta con interessi e sanzioni.

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