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Gestione crisi bancarie e tutela depositanti: le novità in GU UE

11 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 20 aprile 2026, un regolamento ed una direttiva che introducono importanti modifiche sul quadro normativo europeo di gestione delle crisi bancarie e di tutela dei depositanti.

In particolare, ci si riferisce:

  • al Regolamento (UE) 2026/808, che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 (SRM), intervenendo sul quadro europeo di gestione delle crisi bancarie con riferimento, tra l’altro, alle misure di intervento precoce, alle condizioni per la risoluzione e al finanziamento della risoluzione
  • alla Direttiva (UE) 2026/804, che modifica la Direttiva (UE) 2014/49 (Deposit Guarantee Schemes DirectiveDGSD), intervenendo sul quadro europeo di tutela dei depositanti e sul funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD).

Il Regolamento, in sintesi:

  • rafforza il coordinamento tra BCE, autorità nazionali competenti e Single Resolution Board (SRB), prevedendo uno scambio informativo migliore e consentendo al SRB di adottare misure preparatorie, anche nelle fasi antecedenti all’adozione di interventi formali
  • interviene in tema di valutazione dell’interesse pubblico, chiarendo i criteri per il ricorso alla risoluzione rispetto alla liquidazione ordinaria
  • declina meglio l’ambito di applicazione del bail-in, anche con riferimento al trattamento di passività caratterizzate da incertezza in termini di importo o scadenza, rafforzando i poteri del SRB nelle fasi di svalutazione e conversione
  • modifica il quadro delle passività ammissibili, al fine di migliorarne l’applicazione nel contesto della risoluzione e il coordinamento con gli altri strumenti di gestione delle crisi
  • interviene sul funzionamento del Fondo di risoluzione unico (SRF), prevedendo una maggiore flessibilità nella raccolta dei contributi, nonché limiti ai contributi ex post e disposizioni sugli impegni di pagamento irrevocabili.

La Direttiva, inoltre:

  • ridefinisce l’ambito della protezione dei depositi, estendendo la tutela ai fondi detenuti per conto della clientela ed a certi enti non professionali
  • armonizza i depositi temporaneamente elevati, introducendo una protezione aggiuntiva (oltre i 100.000 euro) con una soglia minima di 500.000 euro e fino a 2,5 milioni di euro per operazioni immobiliari, per una durata di sei mesi
  • riorganizza l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi (tra rimborsi, interventi in risoluzione, misure preventive e misure alternative, nel rispetto del principio del minor costo)
  • rafforza la disciplina delle misure preventive e il coordinamento con le autorità nel contesto della gestione delle crisi
  • interviene sui mezzi finanziari di sistemi di garanzia dei depositi, chiarendone composizione, ricostituzione e ricorso a fonti alternative
  • introduce regole più strutturate su cooperazione transfrontaliera e rimborsi.
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