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Giurisprudenza

Royalties: gli oneri probatori in tema di “beneficiario effettivo”

26 Giugno 2026

Salvatore Scalora

Cassazione Civile, Sez. V, 29 aprile 2026, n. 11744 – Pres. Napolitano, Rel. Lume

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. V, con sentenza pubblicata il 29 aprile 2026, n. 11744 (Pres. Napolitano, Rel. Lume) si è pronunciata in materia di royalties rammentando che, relativamente al concetto di beneficiario effettivo di matrice convenzionale, sussistono i seguenti oneri probatori

  1. il Contribuente nazionale verificato deve, innanzitutto, provare – per il principio di vicinanza della prova (art. 2697 C.c.) – che il percettore delle royalties sia anche il beneficiario effettivo.

A tale scopo il Contribuente rileverà la sussistenza dei c.d. “parametri spia” effettuando tre test, autonomi e disgiunti, che verificano se la società percipiente:

    1. svolga un’attività economica effettiva (substantive business activity test); 
    2. disponga liberamente degli interessi ricevuti o debba rimetterli a terzi (dominion test); 
    3. abbia una funzione specifica nell’operazione di finanziamento – e che, quindi, non sia una conduit company (business purpose test).

2. l’Amministrazione finanziaria, nel momento in cui il Contribuente abbia dimostrato il superamento dei test ut supra, qualora ritenga comunque sussistente una costruzione artificiosa, dovrà dimostrare l’abuso del diritto.

Postulazioni apodittiche che non tengano conto del criterio di riparto degli oneri probatori delineato, degli elementi ricavati dai predetti test e che quindi non dimostrino gli elementi dell’abuso del diritto (primo tra tutti, l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale) devono essere censurate a favore del contribuente

Nel caso di specie, la causa ha avuto ad oggetto la ripresa di talune ritenute non operate da una società nazionale sulle royalties versate ad una società lussemburghese e da quest’ultima ritrasferite ad una società elvetica (franchisor).

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile l’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Lussemburgo in quanto la società lussemburghese non risulta essere l’effettiva beneficiaria di tali pagamenti e, pertanto, il Contribuente nazionale avrebbe dovuto effettuare ritenute nella misura piena del 30 per cento di cui all’art. 25, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, e non nella misura convenzionale del 10 per cento.

Il Contribuente ha ritenuto, invece, di aver dimostrato che il beneficiario effettivo è la società lussemburghese (avendo, ad esempio, le royalties prodotto in Lussemburgo un margine reddituale “tassato” incompatibile con una attività fittizia) e che la decisione del giudice di secondo grado sia stata basata su valutazioni apodittiche. Tra l’altro, qualora si ritenesse la società elvetica il beneficiario effettivo non sarebbe possibile configurare un abuso del diritto poiché non è stato dimostrato il vantaggio fiscale (in tale ipotesi, avrebbe trovato applicazione la più favorevole Convenzione Italia-Svizzera).

La Cassazione, accogliendo le doglianze della Società accertata, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato in secondo grado, poiché la CTR non tenendo conto precisamente del criterio di riparto degli oneri probatori delineato e degli elementi ricavati dai suddetti test: a) ha reso delle affermazioni generiche e apodittiche; b) pur avendo evidenziato che la propria decisione si fonda sullo schema di bilancio della società lussemburghese e sui contratti di licenza non ne indica il contenuto e non procede alla loro disamina logica e giuridica; c) non sembra tener conto che la società aveva indicato quale franchisor la società svizzera per cui, se anche quest’ultima fosse stata il beneficiario effettivo, non sarebbe dimostrabile l’indebito vantaggio fiscale.

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