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Giurisprudenza

Violazione degli obblighi informativi ed esperienza dell’investitore

17 Luglio 2026

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. I , 17 giugno 2026, n. 20364 – Pres. Scoditti, Rel. Rolfi

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza 17 giugno 2026, n. 20364, la Sez. I civ. della Corte di cassazione (Pres. Scoditti, Rel. Rolfi) ha chiarito che l’inadempimento agli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario può ritenersi di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. – con conseguente esclusione della risoluzione del contratto – allorché il giudice di merito accerti che l’investitore avrebbe comunque compiuto l’operazione anche in presenza del pieno adempimento di tali obblighi.

Muovendo dalla presunzione di sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento e danno che essa stessa ha ripetutamente affermato in tema di obblighi informativi – da Cass. n. 7905/2020 e n. 16126/2020 sino a Cass. n. 33596/2021 e n. 12990/2023 –, la Corte precisa che tale presunzione non è assoluta e può essere superata da elementi di segno contrario, e che il danno ad essa ricollegato è il danno-conseguenza di cui all’art. 1223 c.c., non il danno-evento.

Su questa premessa, la S.C. prende espressamente le distanze dalla lettura data da Cass. n. 7757/2025, secondo cui la violazione degli obblighi informativi configurerebbe ipso facto un inadempimento di non scarsa importanza, in quanto essa determini la piena inconsapevolezza dell’investimento.

Secondo la S.C., infatti, questa impostazione “non appare pienamente convincente, ben potendo la consapevolezza discendere da fattori esterni, quale l’accertata elevata esperienza dell’investitore.

Poiché, come già affermato da Cass. n. 8212/2020, la gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. va sempre commisurata all’interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del negozio, essa non può essere affermata in via generale ed astratta in ogni caso di violazione: la relativa valutazione, in linea generale di non scarsa importanza, è superabile ove l’intermediario dia adeguata prova della concreta ininfluenza delle informazioni non trasmesse sulla scelta finale dell’investitore e costituisce, secondo quanto ribadito da Cass. n. 12182/2020, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Nel caso di specie, due investitori, legati dal 1992 a una banca di credito cooperativo da un contratto di negoziazione, sottoscrizione e collocamento di valori mobiliari, avevano acquistato nel 2000 obbligazioni della Repubblica Argentina e di altro emittente, poi andati in default

Lamentando la violazione dei doveri di diligenza e correttezza ex art. 21 TUF e degli obblighi informativi ex artt. 26 e 28 Reg. Consob n. 11522/1998, avevano chiesto la nullità o la risoluzione dei contratti, la restituzione delle somme e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Monza con Sent. n. 1970/2011 aveva accertato la violazione dell’art. 21 TUF quanto a una sola operazione, respingendo la domanda sulle obbligazioni argentine; confermata in appello, la sentenza era stata cassata con rinvio da Cass. Ord. n. 8992/2021 per la verifica dell’adempimento informativo e del nesso causale sui titoli argentini.

In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Milano con Sent. n. 900/2022 aveva nuovamente respinto il gravame, ritenendo superata la presunzione di nesso causale poiché gli investitori, anche dopo il default dei titoli in controversia, avevano continuato a effettuare investimenti ad alto rischio analoghi a quelli contestati.

La sentenza è stata nuovamente impugnata dalle parti presso la Corte di cassazione, la quale ha da ultimo rigettato il ricorso, condannando di conseguenza i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

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