Con decreto del 28 luglio 2025, il Tribunale di Bologna (Pres. Guernelli), pronunciandosi su un ricorso avente ad oggetto la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti (ai sensi degli artt. 2417 c.c. e seguenti), ha chiarito che la nomina del rappresentante – quand’anche non fosse ritenuto organo necessario – risulta opportuna ove vi siano una pluralità di coeredi e si realizzi così, almeno potenzialmente, una situazione di pluralità di obbligazionisti.
Nel caso di specie, la ricorrente – a fronte dell’omessa consegna dei titoli obbligazionari e della mancata convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti – ha chiesto che fosse nominato il rappresentante comune affinché questi potesse ritirare i titoli rappresentativi del prestito obbligazionario.
Ciò al fine di dare esecuzione alle delibere assunte in sede di assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi ultimi nei rapporti con la società ai sensi dell’art. 2418 c.c.
In relazione all’estensione dei poteri del rappresentante degli obbligazionisti, il Tribunale accogliendo il ricorso ha evidenziato che “non vi è dubbio che il rappresentante comune possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di cui all’art. 2418 c.c.”, ai sensi del quale “il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni”.
Ha quindi ritenuto che nel novero di tali poteri debba essere ricompreso anche quello di chiedere la consegna dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario, poiché rappresenta evidentemente un aspetto funzionale alla piena tutela degli interessi degli obbligazionisti (sia qualora ve ne sia solo uno, sia ove siano più numerosi).


