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Global minimum tax: il modello della Comunicazione Rilevante

20 Ottobre 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il MEF ha pubblicato il decreto con le disposizioni attuative degli obblighi informativi, in materia di imposizione integrativa (Global minimum tax), previsti nell’art. 51 del D. Lgs. 209/2023.

Si ricorda che la Comunicazione Rilevante:

  • deve essere presentata all’Agenzia delle entrate da tutte le imprese costituite in base alla legge italiana, il cui gruppo rientra nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa: è comunque possibile designare per la presentazione un’altra impresa, localizzata in Italia o all’estero, nonché la controllante capogruppo, purché localizzate in Paesi con cui l’Italia intrattiene un Accordo Qualificato di scambio automatico di informazioni
  • deve essere trasmessa entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, o entro 18 mesi nel caso dell’esercizio transitorio (in ogni caso non anteriore al 30 giugno 2026, ovvero la prima scadenza effettiva per i gruppi soggetti alla Global Minimum Tax)

Il decreto tiene conto dei recenti documenti OCSE pubblicati a gennaio 2025: “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy -Administrative Guidance on Article 8.1.4 and 8.1.5 of the Global Anti-Base Erosion Model Rules (January 2025)” e “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (January 2025)”.

Il decreto recepisce, inoltre, le disposizioni della Direttiva (UE) 2025/872, che modifica la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 9), relativamente allo scambio automatico delle informazioni relative alle Comunicazioni Rilevanti (o GIR) tra gli Stati membri UE.

In sintesi, il decreto recepisce il modello standard di Comunicazione Rilevante, garantendo un approccio uniforme allo scambio informativo e alla rendicontazione dei gruppi soggetti alla Global Minimum Tax.

In particolare, la Comunicazione Rilevante:

  • deve essere compilata in maniera coerente con le regole Ocse: qualora vi sia difformità tra le regole Ocse e la normativa domestica, l’impresa dichiarante deve segnalare eventuali divergenze e l’amministrazione fiscale italiana, in qualità di Paese con diritti di imposizione, può richiedere al gruppo maggiori informazioni sulle suddette divergenze
  • il modello, inserito all’Allegato 1 del Decreto, si articola in tre sezioni:
    • una sezione generale, che contiene le informazioni sul gruppo
    • una sezione giurisdizionale, sulle eccezioni al calcolo dell’imposizione integrativa, ovvero i casi in cui l’imposizione integrativa è ridotta a zero per effetto dell’applicazione di un regime semplificato o dell’esclusione de minimis: comprende dati sul Paese, identificazione di eventuali sottogruppi e motivazioni per la semplificazione o esclusione.
    • una sezione relativa ai calcoli per determinare l’aliquota di imposizione effettiva (effective tax rate – ETR) e dell’imposizione integrativa per ciascun Paese o sottogruppo non escluso.
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