La Sezione Prima della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7134 del 25 marzo 2026 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), ha dichiarato la nullità di un finanziamento concesso ad un’impresa in grave stato di decozione, nonché l’irripetibilità delle somme versate, per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà pertanto al buon costume economico.
Questo il principio di diritto espresso:
E’ da ritenersi contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Infatti, ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico (sul punto, richiama Cass. n. 16706/2020; Cass. n. 4376/2024; Cass. n. 15866/2024).
La Corte ricorda infatti che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., può essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità di cui all’art. 2035 C.c., ove si ravvisino prestazioni dettate da finalità immorali: un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico e quindi nullo – come nel caso di specie – può senz’altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art. 2035 C.c.

