WEBINAR / 7 Maggio
I contratti di Outsourcing


Best practices e clausole contrattuali: contenuto e tecniche di redazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/04


WEBINAR / 7 Maggio
I contratti di Outsourcing
www.dirittobancario.it
Flash News

Regolamento SEPA: semplificate le segnalazioni a EBA delle Autorità nazionali

13 Aprile 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato una decisione volta ad armonizzare le modalità relative alle segnalazioni da parte delle Autorità nazionali competenti (ANC), ai sensi del Regolamento SEPA, a EBA ed alla Commissione UE.

L’art. 15, par. 3, del Regolamento SEPA impone ai fornitori di servizi di pagamento di comunicare alle autorità competenti, ogni 12 mesi:

  • il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento
  • la percentuale di operazioni di pagamento respinte, separatamente per le operazioni nazionali e transfrontaliere, a causa dell’applicazione delle misure restrittive finanziarie mirate.

In base al paragrafo 4, poi, le Autorità competenti devono fornire alla Commissione e ad EBA le informazioni loro comunicate dai fornitori di servizi di pagamento ai sensi del par. 3, nonché le informazioni sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro inviati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, dai fornitori di servizi di pagamento stabiliti nel loro Stato membro nel corso dell’anno civile precedente.

La decisione integra quindi l’attuale Regolamento di esecuzione della Commissione UE, che impone a tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) di comunicare i dati relativi alle commissioni applicate ai bonifici e ai conti di pagamento, nonché la percentuale di operazioni rifiutate a causa delle sanzioni dell’UE.

La decisione semplifica la seconda fase di tale processo afferente le segnalazioni di cui al Regolamento SEPA, ovvero quella dalle Autorità nazionali a EBA e alla Commissione europea.

Introducendo un unico canale di segnalazione tramite EBA, la decisione riduce l’onere amministrativo a carico delle Autorità e garantisce che EBA e la Commissione UE ricevano dati coerenti e di alta qualità.

Ciò aiuta la Commissione a verificare che i consumatori beneficino dell’accesso ai bonifici istantanei in tutta l’UE e che questi non siano più costosi dei bonifici standard.

La decisione stabilisce che le Autorità nazionali competenti comunicheranno ora tali informazioni esclusivamente a EBA, che a sua volta le metterà a disposizione della Commissione europea.

La decisione chiarisce inoltre che, qualora le citate Autorità dispongano già di alcuni dei dati richiesti, esse siano tenute a garantirne l’accuratezza e la completezza senza procedere a una nuova raccolta presso i fornitori di servizi di pagamento.

Inoltre, la decisione modifica l’allegato alla decisione EUCLID di EBA per integrare questo nuovo obbligo di segnalazione, ed ha effetto immediato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04


WEBINAR / 14 Aprile
Frodi nei pagamenti, Strong Customer Authentication e onere della prova


Casistica concreta alla luce delle Q&A EBA, orientamenti ABF e giurisprudenziali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 24/03

Iscriviti alla nostra Newsletter