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Informazione privilegiata e carattere pubblico della comunicazione

22 Aprile 2026

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 16 aprile 2026, C‑229/24, TK, OP c. Riksåklagaren – Pres. Jarukaitis, Rel. Condinanzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Quarta Sezione della Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 aprile 2026, resa nella causa C‑229/24 (TK, OP c. Riksåklagaren), si è pronunciata sulla nozione di “informazione privilegiata“, e, in particolare, sui criteri per definire il carattere pubblico della comunicazione dell’informazione stessa.

Questo il principio di diritto espresso:

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all’articolo 17 di tale regolamento e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Giudice del rinvio chiedeva alla Corte se l’art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento n. 596/2014 (MAR), debba essere interpretato nel senso che, affinché un’informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un’informazione privilegiata, sia necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità previste all’art. 17 del MAR.

Più nel dettaglio, ed in riferimento al caso di specie, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di stabilire se la comunicazione della decisione di aggiudicazione di un appalto da un’azienda municipale svedese a cinque società destinatarie – tra cui vi erano la società aggiudicataria dell’appalto, la società offerente esclusa e altri destinatari specificamente identificati che avevano manifestato interesse a seguire tale procedura – consentisse di ritenere che tale informazione fosse stata “resa pubblica” e, pertanto, che non costituisse più un’informazione privilegiata, e ciò prima della pubblicazione di un comunicato stampa vertente sulla mancata aggiudicazione di tale appalto.

La Corte ricorda preliminarmente che la definizione informazione privilegiata inclusa nel MAR comprende quattro elementi essenziali:

  • deve trattarsi di un’informazione avente un carattere preciso
  • tale informazione non deve essere stata resa pubblica
  • l’informazione concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari o i loro emittenti
  • se l’informazione fosse resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

La Corte precisa che non qualsiasi diffusione o divulgazione al pubblico di un’informazione privilegiata può, in quanto tale, farle perdere il suo carattere di informazione privilegiata, essendo necessario che tale diffusione o divulgazione avvenga secondo modalità e criteri determinati e consenta di raggiungere, in modo non discriminatorio, un numero quanto più ampio possibile di investitori e di altri operatori dei mercati interessati.

Tuttavia, l’art. 7 citato non precisa le modalità secondo le quali un’informazione deve essere resa pubblica per perdere il suo carattere di informazione privilegiata né rinvia ad altre disposizioni di tale regolamento né lascia agli Stati membri il compito di definire il contenuto di tale nozione, cosicché quest’ultima deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Pertanto, e a tal fine, secondo la Corte, è necessario considerare il contesto in cui si inserisce l’art. 7 e in particolare dell’art. 17 del MAR, in base al quale:

  • ai sensi del primo comma l’emittente è tenuto a comunicare al pubblico “quanto prima possibile” le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente: ciò in quanto, come enunciato dal considerando 49 del MAR, la comunicazione al pubblico è indispensabile per evitare l’abuso di tali informazioni e assicurare che gli investitori non vengano fuorviati
  • ai sensi del secondo comma, l’emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’art. 21 della Direttiva 2004/109.

Sulla celerità della diffusione dell’informazione al pubblico

Per quanto riguarda il requisito relativo alla celerità della diffusione di tale informazione, l’importanza di una comunicazione al pubblico tempestiva è confermata in particolare dai paragrafi 4 e 5 dell’art. 17, per cui solo in circostanze eccezionali e a condizione che siano rispettate condizioni rigorose, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate può essere differita al fine di preservare la stabilità del sistema finanziario.

Ciò si verifica, in particolare qualora:

  • la comunicazione immediata di informazioni privilegiate pregiudicherebbe i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni
  • il ritardo di tale comunicazione non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico
  • l’emittente sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

In base al comma 3 dell’art. 17 citato, inoltre, l’emittente che abbia ritarato la comunicazione deve notificare tale ritardo all’autorità competente e fornire per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dall’articolo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico.

Inoltre, in base al paragrafo 7,  qualora la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l’emittente deve comunicare il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate: pertanto, qualora il requisito fondamentale della riservatezza dell’informazione privilegiata di cui trattasi non possa più essere garantito, tale comunicazione al pubblico deve avvenire nel più breve tempo possibile e senza indebito ritardo.

Sull’accesso agevole alle informazioni privilegiate da parte degli investitori

Per quanto riguarda i requisiti relativi all’affidabilità e all’accesso in modo agevole e completo alle informazioni privilegiate, da parte di tutti gli investitori e degli altri operatori dei mercati interessati, la Corte ricorda che l’obiettivo del MAR consiste nell’assicurare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e nell’accrescere la fiducia degli investitori in tali mercati: e tale fiducia si fonda, in particolare, sul fatto che essi saranno posti su un piano di parità e tutelati dinanzi all’utilizzazione illecita di informazioni privilegiate.

Il divieto degli abusi di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’art. 14 del MAR è volto infatti a garantire la parità degli investitori che partecipano ad una transazione di borsa, evitando che uno di loro, che detenga un’informazione privilegiata e si trovi, perciò, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri investitori, ne tragga profitto a scapito di coloro che la ignorano.

La Corte constata che l’emittente di uno strumento finanziario, in ragione della sua stessa posizione, che implica necessariamente una conoscenza diretta dei vantaggi e dei rischi connessi allo strumento finanziario di cui trattasi, è nella posizione migliore per valutare se un’informazione presenti le caratteristiche di un’informazione privilegiata e per garantire la diffusione, quanto prima, di un’informazione precisa, completa e corretta relativa a tale strumento finanziario.

Pertanto, la valutazione che l’emittente è in grado di effettuare riguardo agli elementi essenziali della nozione di informazione privilegiata presenta un grado di affidabilità e di credibilità superiore a quello che può essere effettuato da un terzo che detiene una siffatta informazione.

Ciò premesso, la Corte ritiene che l’art. 17 debba essere interpretato alla luce del Regolamento di esecuzione 2016/1055, che ne precisa le modalità di applicazione: in particolare, l’art. 2 prevede gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico di tali informazioni.

Così:

  • gli emittenti divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di diffondere le informazioni privilegiate a una platea il più possibile ampia in condizioni non discriminatorie, gratuitamente e simultaneamente in tutta l’Unione
  • le informazioni privilegiate sono comunicate “direttamente o tramite terzi” ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l’effettiva diffusione di tali informazioni.

Pertanto, per la Corte non si può escludere che la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di terzi qualificati, nonché da parte di mezzi di informazione ai quali il pubblico accorda una ragionevole fiducia per la diffusione di tali informazioni, possa soddisfare i requisiti di una diffusione non discriminatoria, ampia e gratuita: in tale ipotesi, si deve ritenere che l’informazione privilegiata sia stata resa pubblica e, pertanto, non più soggetta ai regimi di riservatezza applicabili alle informazioni privilegiate.

Sul requisito della divulgazione non discriminatoria dell’informazione a qualsiasi investitore

Nel caso di specie, la circostanza che la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi nel procedimento principale sia stata indirizzata dall’azienda municipale alla società aggiudicataria dell’appalto, a quella offerente esclusa e alle altre imprese che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, non può far perdere a tale informazione il suo carattere di informazione privilegiata.

Il carattere privilegiato di un’informazione non viene meno per il solo fatto che la modalità di divulgazione adottata per comunicare il risultato di una gara d’appalto si limita ad una notifica indirizzata ad una cerchia ristretta di destinatari, poiché una tale comunicazione non costituisce una divulgazione non discriminatoria a qualsiasi investitore potenzialmente interessato da tale risultato.

La Corte precisa tuttavia che spetta al giudice del rinvio stabilire se uno o più dei destinatari di cui trattasi fossero stati eventualmente incaricati dall’emittente di divulgare l’informazione privilegiata in questione.

Infine, il fatto che, conformemente al diritto svedese, l’informazione contenuta nella decisione di aggiudicazione dell’appalto fosse accessibile al pubblico, nella misura in cui qualsiasi interessato poteva chiederne l’accesso all’autorità competente e prenderne conoscenza del suo contenuto, non può indurre a ritenere che tale informazione sia stata resa pubblica, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), del MAR, e che abbia quindi perso il suo carattere di informazione privilegiata.

Infatti, la Corte, a supporto delle sue considerazioni conclusive, afferma che è bene distinguere tra:

  • un’informazione accessibile al pubblico, che è messa a disposizione di una persona, individualmente, a seguito di una richiesta in tal senso e nel rispetto di una procedura particolare prevista a tal fine
  • un’informazione resa pubblica, diffusa contemporaneamente a una cerchia illimitata e indeterminata di persone, in modo non discriminatorio, conformemente ai requisiti enunciati al riguardo all’art. 17 del MAR e all’art. 2, par. 1, del Regolamento di esecuzione 2016/1055.
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