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Giurisprudenza

Giudicato implicito e tutela del fideiussore consumatore: si pronuncia la CGUE

9 Ottobre 2026

Ordinanza segnalata dal Dott. Michele Papa, dell’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Brindisi

Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 06 ottobre 2026 (C-667/24) – Pres. Condinanzi, Rel. Frendo

La IX Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza resa nella causa C-667/24 del 6 ottobre 2026, si è espressa in materia di superamento del giudicato implicito a fini di tutela del fideiussore consumatore e rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive.

La Corte di Giustizia ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale ignorava di potersi avvalere della qualità di «consumatore» e della tutela conferitigli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre un’opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di «consumatore», ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo“.

La controversia trae origine dall’azione esecutiva promossa dal cessionario del credito in forza di un decreto ingiuntivo opposto, senza sollevare l’eccezione di vessatorietà.

Invero, nell’ambito del giudizio di cognizione, il garante persona fisica non invocava la qualità di consumatore né il carattere abusivo di alcune clausole della fideiussione stipulata a garanzia della società commerciale. Dunque, avviata l’esecuzione, il fideiussore chiedeva al giudice dell’esecuzione termine ex art. 650 c.p.c. per l’opposizione tardiva.

Il Tribunale di Brindisi, sospendendo il giudizio e proponendo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, evidenziava che il caso poteva essere ascrivibile alla categoria della c.d. anticomunitarietà sopravvenuta, dal momento che, al tempo del maturare dei termini per la proposizione del rimedio oppositorio, non erano ancora state pronunciate le decisioni con cui la Corte di Giustizia UE aveva indicato i parametri alla stregua dei quali anche il fideiussore può essere considerato consumatore (Corte di giustizia UE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraş e 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău).

Per contro, in via unanime, la Suprema Corte affermava il principio per cui il fideiussore, garante di un imprenditore, non sarebbe stato qualificabile in termini di consumatore, in quanto, prevalendo una concezione, essenzialmente, ancillare della fideiussione quale mero strumento del perfezionarsi dell’operazione di finanziamento in favore dell’impresa, si riteneva che al garante dovesse essere estesa, secondo un criterio di automaticità, la stessa veste del garantito.

Pertanto, pur essendo in astratto prevista la possibilità per un qualsiasi consumatore di far valere, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto concluso con il professionista, una simile possibilità era, stante il diritto vivente illo tempore vigente preclusa, di fatto, all’opponente.

Dunque, il Tribunale si è chiesto, se, nella fattispecie concreta, il diritto vivente relativo alla non qualificabilità del fideiussore come consumatore e imperante al momento della formazione del titolo esecutivo, potesse rappresentare una circostanza idonea a rendere, se non impossibile, estremamente difficoltoso l’esercizio dei diritti al consumatore attribuiti dalla disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 93/13/CEE.

La Corte di Giustizia ha ribadito il principio già consolidato, secondo cui il controllo dell’eventuale abusività delle clausole, da parte del giudice, deve considerarsi doveroso e non meramente facoltativo; ciò alla stregua dei plurimi arresti giurisprudenziali del medesimo organo giurisdizionale, tra cui, da ultimo la sentenza 18 dicembre 2025, C-320/24, su rinvio del giudice di legittimità italiano, in materia di obbligatorietà del rilievo nell’ipotesi di giudizio di rinvio che segua alla cassazione della sentenza impugnata da parte del giudice della legittimità.

E ciò senza che vi osti l’esistenza di un giudicato, seppur nella variante del giudicato implicito, che il giudice remittente aveva precisato configurarsi nella forma meno pregnante del giudicato che è destinato a formarsi in relazione a tutte le questioni semplicemente deducibili, anche se, in concreto, non dedotte in giudizio.

In particolare, i presupposti della prevalenza della tutela consumeristica (e quindi della tutela del fideiussore consumatore) sul giudicato implicito si articolano nei seguenti elementi:

  • la qualifica di consumatore ex art. 2 lett. b) della Direttiva 93/13/CEE della persona fisica garante di una società, se agisce per scopi estranei all’attività professionale (in richiamo di CGUE C-74/15 e CGUE C-534/15)
  • l’inidoneità del giudicato implicito a precludere il controllo, qualora le clausole non siano state esplicitamente esaminate in alcuna fase (CGUE C-693/19)
  • l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di rilevare d’ufficio la vessatorietà o concedere il termine per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
  • l’irrilevanza dell’ignoranza del garante circa la propria qualifica di consumatore al momento del consolidamento del titolo: ciò in considerazione del rilievo “obiettivo” del mancato esercizio del dovere di rilevazione dei profili di abusività, nell’arco dei plurimi segmenti giurisdizionali in cui dovesse articolarsi la vicenda processuale, che la CGUE del 17 maggio 2022 aveva, con approccio sostanziale, ricostruito in termini unitari.

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