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Attualità

Accesso alla documentazione bancaria ex art. 119 TUB

Tra diritto di credito del cliente e mancata inversione dell’onere probatorio

21 Aprile 2026

Paola Desideri Zanardelli, AndPartners Tax and Law Firm
Marta Moretta, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo si propone di analizzare due recenti pronunce della Cassazione, la n. 1137 del 19.01.2026 e la n. 5616 del 12.3.2026, che affrontano gli aspetti sostanziali dell’accesso alla documentazione bancaria previsto dall’art. 119 TUB e, al contempo, il meccanismo processuale del rapporto del cliente con l’istituto di credito con riferimento ai principi probatori.


Ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato, in tema di conto corrente bancario, nell’ambito di un’azione di accertamento di nullità di clausole o di illegittimità di addebiti, finalizzata ad ottenere la ripetizione delle somme o l’accertamento del saldo, la ripartizione degli oneri probatori tra il cliente e l’istituto bancario.

1. Brevi cenni sulla cornice normativa di riferimento

Il quadro normativo entro cui si collocano entrambe le ordinanze della Corte di Cassazione in commento è articolato e si snoda attraverso il combinato disposto degli articoli 119, comma 4, TUB, 117 TUB, 2220 c.c., 2697 c.c. e 210 c.p.c.

Il comma 4 dell’art. 119 TUB attribuisce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto potestativo di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni specifiche – e non qualsiasi documento inerente il rapporto contrattuale – poste in essere negli ultimi dieci anni con obbligo di consegna in capo all’istituto di credito nel termine di legge di novanta giorni e con addebito esclusivamente dei costi di produzione.

In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria di cui all’art. 119 comma 4 TUB corrisponde ad un principio generale di conservazione delle scritture e dei documenti contabili di cui all’art. 2220 c.c.

La norma di cui all’art. 117 TUB attiene, invece, alla genesi del rapporto tra banca e cliente, che si realizza mediante la consegna del contratto all’atto della stipula, ponendo, qui in capo al correntista, l’onere di conoscenza delle condizioni contrattuali.

Sul piano processuale, la disposizione di cui all’art. 2697 c.c. deve essere coordinata con l’art. 210 c.p.c.

In virtù dell’art. 2697 c.c., sull’istante incombe l’onere della prova, principio che non risulta superabile neanche mediante una richiesta di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c.

L’art. 2697 c.c. pone in capo a chi vuol far valere un diritto l’onere di dimostrare le circostanze fattuali a fondamento della propria domanda.

Nell’ipotesi in cui, nel contesto di un giudizio, parte istante ritenga essenziale l’acquisizione di un documento, chiederà di esperire il mezzo istruttorio di cui all’art. 210 c.p.c., che tuttavia, per consolidata giurisprudenza, anche se ritualmente disposto dal giudice, non potrà sanare le carenze probatorie del richiedente.

2. Orientamenti consolidati nella giurisprudenza di legittimità

Le ordinanze in commento si pongono nel solco della giurisprudenza già diffusa in materia.

Secondo alcune recenti decisioni (Cass. Civ. 26867 del 16.10.2024; Cass. Civ. n. 6480 del 9.03.2021, Cass. Civ. n. 3310 del 6.02.2024), per far valere la nullità delle clausole contrattuali, è onere del cliente che agisce in giudizio fornire la prova del contratto e, quindi, la mancanza di una causa debendi, secondo lo schema della ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c.

E’ orientamento consolidato quello secondo cui il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, deve dimostrare sia gli avvenuti pagamenti sia il difetto di una valida causa giustificativa  in relazione a questi ultimi: egli, quindi, deve provare l’andamento del rapporto, producendo in giudizio gli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di denaro non dovute (Cass. 2 novembre 2023 n. 10025, Cass. 12 maggio 2023 n. 12993, Cass. 16 marzo 2023 n. 7697).

Nell’ipotesi di omessa produzione del contratto di conto corrente, costituisce ius receptum che se la domanda dell’attore è fondata sul mancato perfezionamento del contratto in forma scritta, il correntista non può ritenersi onerato della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta darne positivo riscontro (Cass. 9 marzo 2021 n. 6480, Cass. 26 settembre 2019 n. 24051: se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi – nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto – si applica il principio di vicinanza o inerenza della prova, a discapito dell’istituto di credito convenuto; Cass. 3 aprile 2023 n. 9213, Cass. 3 agosto 2022 n. 24095).

3. Le ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n. 1137 del 19.01.2026 e n. 5616 del 12.3.2026

L’ordinanza n. 1137 del 19 gennaio 2026 trae origine dall’azione giudiziale incardinata da una società e da alcuni correntisti nei confronti di un istituto di credito al fine di ottenere la dichiarazione di nullità di clausole contrattuali relative a interessi ultralegali e commissioni, nonché l’accertamento dell’illegittimo addebito di somme. I clienti avevano richiesto, ex art. 119 TUB, la consegna dei contratti e degli estratti conto, ma la banca si era rifiutata, eccependo il limite temporale decennale. Il cliente ha esperito l’istanza ex art. 210 c.p.c. e la banca non ha prodotto in giudizio detta documentazione (senza neppure provare l’avvenuta originaria consegna dei contratti).

Tutti e tre i gradi di giudizio confermano che l’onere probatorio è stato assolto dai clienti con conseguente condanna della banca, sulla base della circostanza che la banca non avesse prodotto in giudizio i contratti, ai quali non si applica la disciplina di cui all’art. 119 comma 4 TUB.

Il principio di diritto sancito dall’ordinanza in questione afferma che la consegna di copia del contratto di conto corrente equivale a un diritto di credito in capo al cliente e che ai contratti bancari – poiché differenti da documenti contabilinon si applica l’art. 119, comma 4, TUB.

Come già affermato dall’ordinanza del 5 gennaio 2026, n. 251, il diritto del correntista di ottenere copia del contratto è previsto dall’art. 117, comma 1, TUB, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui l’intermediario abbia già provveduto alla sua consegna, lo stesso non è tenuto al rilascio di ulteriori copie ai sensi dell’art. 119, comma 4 TUB.

In altri termini, il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell’art. 119 TUB, si configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.).

L’ordinanza n. 5616 del 12 marzo 2026 origina da un’azione giudiziale intrapresa da una società e dal suo legale rappresentante nei confronti di una banca. Parte attrice eccepiva l’assenza dei contratti di conto corrente, l’applicazione di tassi usurari, interessi anatocistici e altre irregolarità. Depositavano in giudizio estratti conto dal 2001 al 2012, ma non il contratto di conto corrente, allegando genericamente che “non risulta alcun contratto”, formulando, inoltre, istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Il Collegio, in secondo grado, ha ritenuto che i correntisti non avessero assolto l’onere probatorio, sulla base della distinzione tra allegazione di inesistenza del contratto (mai concluso per iscritto) e allegazione di mancata consegna, ritenendo configurabile quest’ultima ipotesi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, aderendo, da un lato, alla suddetta distinzione, dall’altro applicando l’art. 2697 c.c.

Ebbene, nell’ambito di un giudizio volto a far accertare la nullità di clausole o l’illegittimità di addebiti, il cliente è onerato di allegare in modo specifico i fatti costitutivi della domanda e di provarli, nel caso in cui il giudice di merito abbia considerato esistente il documento contrattuale.

4. Considerazioni conclusive

Come abbiamo avuto modo di ripercorrere, nei rapporti tra cliente e istituto bancario, la normativa applicabile – come interpretata dalla giurisprudenza – si muove attorno al diritto di accesso alla documentazione bancaria, al diritto di credito del correntista e ai principi probatori processuali.

L’esistenza del contratto di conto corrente resta per la banca l’elemento probatorio per eccellenza, quello da cui scaturisce la genesi del rapporto, rilevante anche una volta decorso il decennio, se i diritti da esso scaturenti non siano prescritti.

Inoltre, sul piano processuale, il contratto rappresenta il discrimen sul quale fondare le valutazioni in ordine al superamento o meno del principio di vicinanza alla prova.

In un’ottica pragmatica, ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB, il cliente di un istituto di credito ha diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Tale documentazione è relativa a singole operazioni (bonifici, assegni, versamenti, ecc.) e include estratti conto, rendicontazioni, richiedibili sia con rapporto attivo che chiuso, a fronte del pagamento dei soli costi di produzione.

Diversamente, il diritto del correntista di ottenere copia del contratto è disciplinato dall’art. 117, comma 1, TUB, secondo cui “(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.

Tale norma non contempla l’ipotesi che la banca, una volta consegnato al cliente l’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie.

Ne consegue che il cliente non possa pretendere dalla banca, ai sensi dell’art. 119 comma 4 TUB, una copia del contratto a lui già consegnato.

A questo punto le strade percorribili restano le seguenti:

  • la banca ha consegnato una copia del contratto al cliente, che, quindi, qualora lo abbia smarrito, potrà in giudizio azionare la richiesta di ordine di esibizione del documento ex 210 c.p.c.;
  • il cliente non ha ricevuto copia del contratto e, quindi, avrà il diritto di ottenerne la consegna, ai sensi dell’art 117, comma 1 T.U.B, anche mediante procedimento monitorio.
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