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Giurisprudenza

L’arbitro assicurativo sul c.d. risarcimento diretto

14 Luglio 2026

Niccolò Pellinidottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Firenze

Arbitro assicurativo, 8 giugno 2026, n. 425 – Pres. Stella, Rel. Camilleri

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 425 del 8 giugno 2026 (Pres. G. Stella, Rel. E. Camilleri), si è pronunciato su di un caso di sinistro stradale,  in cui il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto di rivolgere la propria istanza risarcitoria nei riguardi dell’impresa assicurativa del responsabile civile, anziché della propria, pur in presenza dei presupposti del meccanismo di risarcimento diretto ex art 149 CAP, in ragione di condizioni a suo giudizio asseritamente “sfavorevoli” (riparazione diretta presso officine convenzionate), previste dalla polizza stipulata con la propria impresa. 

Viceversa, l’impresa assicurativa ritenendo ricorrenti i presupposti per l’esperimento della procedura di risarcimento diretto chiedeva rigettarsi il ricorso del danneggiato, riconoscendo la necessità di rivolgere la richiesta secondo la procedura del c.d. “indennizzo diretto”.

Nel merito, dopo aver individuato l’intelaiatura normativa rilevante negli artt. 144, 148, 149 e 150 del C.A.P., nel D.P.R., 18 luglio 2006, n. 254 e nella c.d. “Convenzione CARD”, adottata ai sensi dell’art. 13 del citato D.P.R. (e che si concreta, si legge, “in un sistema di mandati reciproci (efficaci sul piano sia sostanziale che processuale) per la gestione dei sinistri, con l’obbligo in capo a tutte le imprese coinvolte di ricorrere senza eccezioni alla disciplina di risarcimento diretto”), il Collegio giudicante ha precisato come la lettura costituzionalmente orientata del meccanismo di risarcimento diretto operata dalla sentenza della Corte Cost., 19 giugno 2009, n. 180,mentre incide senz’altro sulla dimensione della tutela giurisdizionale del credito risarcitorio, non altrettanto fa su quella stragiudiziale di sua amministrazione, talché la domanda del ricorrente non può essere accolta.

In tal senso, dunque, dopo aver inquadrato il sistema fondato sulle summenzionate fonti normative (pensato all’insegna della alternatività delle azioni giudiziali) e ricostruito l’orientamento della Consulta in forza del quale il nuovo sistema di risarcimento diretto non è stato ritenuto escludente rispetto alle azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato, il Collegio ha specificato come:

  1. l’idea dell’indennizzo diretto discende dalla volontà di incidere su “uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo costituito dalla circostanza che “l’indennizzato non è il cliente dell’assicurazione, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso
  2. per tale motivo, la legge ha contribuito a creare un rapporto diretto tra compagnia e cliente per cuirisulta forte l’incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza sulla qualità di servizi offerti e nella efficienza nella gestione dei sinistri
  3. il meccanismo del risarcimento diretto “prima ancora che alla miglior tutela del diritto al risarcimento (prospettiva processuale), rileva per la promozione della concorrenzialità del mercato in punto di qualità dell’offerta contrattuale, efficienza dei servizi e riduzione dei prezzi/premi (prospettiva del mercato)

Vanificando l’impiego in fase stragiudiziale del meccanismo di risarcimento diretto, sostiene l’Arbitro,l’intero impianto normativo e regolatorio ridonderebbe inopinatamente in un ordine asimmetricamente oneroso per le imprese e pressoché esplicitamente versatile a condotte opportunistiche dei singoli assicurati i quali, contravvenendo al factum proprium (accettazione delle clausole di risarcimento diretto, funzionali alla riduzione dei premi dovuti) potrebbero pretendere di interloquire già in sede stragiudiziale con l’impresa del danneggiante, anziché con la propria, senza peraltro tenere conto del mandato che l’una abbia conferito (in CARD) all’altra“.

L’Arbitro, in conclusione, (“ferma restando la lettura costituzionalmente orientata in ordine alla doppia [n.d.r.] prospettiva di tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento danni da R.C. Auto) afferma la cogenza del primo comma “dell’art. 149 CAP in ordine alla fase stragiudiziale, così da imporre al danneggiato di interloquire unicamente con la propria impresa“, deponendo nel senso del mancato accoglimento del ricorso.

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