Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, nel bollettino n. 10 del 31 maggio 2026, il decreto del 23 aprile 2026, recante l’aggiornamento del precedente decreto di marzo 2023, in tema di composizione negoziata della crisi d’impresa, e recante il contenuto della piattaforma telematica, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico.
Il decreto, in particolare, interviene:
- sul test pratico, disponibile sulla piattaforma telematica, è uno strumento prognostico necessario all’esperto se vi siano concrete prospettive di risanamento per l’impresa:
- in conformità all’art. 5-bis CCII, questi strumenti sono la guida metodologica di riferimento per la redazione di qualsiasi piano di risanamento, indipendentemente dallo strumento di regolazione della crisi prescelto
- misura la complessità del percorso di risanamento attraverso il rapporto tra il debito da ristrutturare (A) e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie (B); se le soglie orientative del rapporto A/B corrispondono ad un valore:
- fino a 3, indicano difficoltà contenute, l’andamento corrente può essere sufficiente
- tra 3 e 5 indicano che il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali
- oltre 5 indicano che potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa.
- per le imprese minori è comunque previsto un calcolo semplificato.
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sulla check list (Sezione II), articolata in otto aree tematiche:
- requisiti organizzativi
- situazione contabile aggiornata
- cause della crisi e strategie di intervento
- proiezioni finanziarie
- risanamento del debito
- valore di liquidazione del patrimonio
- gruppi di imprese e imprese minori.
La check list recepisce le migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa: può essere utilizzata sia dall’imprenditore per costruire il piano sia dall’esperto per verificarne la coerenza; le proiezioni devono coprire un periodo massimo di 5 anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi devono essere confrontate con i dati storici e le prospettive di settore
- introducendo una nuova Sezione II- bis, dedicata alle specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi (tra cui accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e valore riservato ai soci:
- il piano deve indicare, in particolare, il momento del raggiungimento del riequilibrio economico-finanziario, le azioni risarcitorie esperibili e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro
- sul valore riservato ai soci (che il piano di risanamento è in grado di generare) nel concordato preventivo in continuità, viene specificato che il calcolo segue il metodo del valore d’uso previsto dall’OIC 9, applicato al patrimonio netto pro quota, attualizzando i flussi finanziari futuri con un tasso che include anche il premio per il rischio di esecuzione del piano.
- sul protocollo operativo per l’esperto indipendente (Sezione III), nel quale in particolare, si precisa:
- che l’accettazione dell’incarico deve avvenire entro 2 giorni lavorativi, verificando l’indipendenza e la disponibilità di tempo
- l’obbligo di non intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore per almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata della crisi
- la gestione delle trattative con imparzialità, riservatezza e facoltà di avvalersi di collaboratori specializzati
- la durata ordinaria dell’incarico di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180 giorni.
- la relazione finale deve documentare l’attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l’idoneità della soluzione individuata, seguendo l’indice di cui all’Allegato 5
- sulla formazione obbligatoria degli esperti e sulla piattaforma telematica gestita da Unioncamere, maggiormente interattiva.
Assai d’interesse, per gli intermediari finanziari, l’allegato 1, recante le indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate, ed in particolare il punto 6, con indicazioni specifiche per le proposte verso banche e intermediari finanziari.
In particolare, si specifica che le proposte dipendono:
- dalle caratteristiche degli affidamenti
- dalle dimensioni dell’esposizione nei confronti della singola banca
- dal grado di rischio al quale è esposta la singola banca
- dalla classificazione dell’esposizione
- dalla svalutazione operata.
Oltre a specifiche indicazioni di proposte applicabili a tutte le linee, ne vengono fornite di ulteriori in relazione a:
- linee di credito per affidamenti di cassa
- linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali
- linee di firma (destinate al rilascio di garanzie fideiussorie)
- finanziamenti a medio-lungo termine senza garanzia collaterale
- contratti di leasing.
Sussistendone le condizioni presso la banca erogante, si specifica che può altresì essere proposta la concessione di finanziamenti prededucibili autorizzati ai sensi dell’art. 22, sia nel corso della composizione negoziata della crisi che in seguito a contratto o accordo di cui all’art. 23, c. 1, o in esecuzione di accordi di ristrutturazione di cui all’art. 23, c. 2, lett. b).

