Il contributo analizza il tema della prova del danno da lucro cessante anche alla luce degli ultimi orientamenti della Cassazione espressi con ordinanza n. 4999 del 5 marzo 2026 soffermandosi su alcuni filoni di contenzioso sorti nel contesto dei rapporti bancari-finanziari.
1. Breve inquadramento: il danno da lucro cessante
Il lucro cessante consiste nella perdita patrimoniale derivante dal mancato guadagno che è stato causato dall’inadempimento o dal ritardo nell’esecuzione di una obbligazione.
In buona sostanza, il risarcimento del lucro cessante è diretto a salvaguardare gli interessi economici del creditore con riferimento a quelle conseguenze dannose che impattano in termini di minore reddittività e/o diminuzione dei proventi.
Un piano molto diverso da quello che si affronta in punto di risarcimento dal danno emergente, laddove l’attenzione si rivolge alla perdita causata in termini di diminuzione del patrimonio del creditore.
Comune denominatore dei due istituti è la causalità: tanto il lucro cessante che il danno emergente possono essere risarciti solo se sono “conseguenza immediata e diretta” dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione della prestazione. Il principio di causalità fissa, infatti, la regola secondo cui il danno deve essere risarcito a condizione che sia stato effettivamente causato dal debitore (cfr. art. 1223 c.c.).
Tema, quello della causalità, molto articolato e che non di rado pone dubbi applicativi nel caso concreto, soprattutto quando si verifica un concorso di cause.
Introdotto in questi termini il tema oggetto del presente elaborato, è opportuno ricordare che il lucro cessante presenta dei tratti caratteristici più sfumati rispetto a quelli attribuibili al danno emergente, in ragione del fatto che parlare di lucro cessante necessita di una visuale più ampia.
In parole semplici: la perdita da lucro cessante si verifica in un momento successivo e di regola non coincidente con quello in cui si perfeziona il danno emergente.
Si parla, infatti, di un danno che deriva da circostanze eziologicamente connesse all’inadempimento ma non contestuali come, ad esempio, l’impossibilità di mettere a reddito un immobile in leasing che non viene riconsegnato dall’utilizzatore a seguito della risoluzione del contratto, l’impossibilità di investire sul mercato mobiliare somme che non vengono svincolate dalla banca, i mancati guadagni che derivano dalla impossibilità di utilizzare un mezzo che non viene riparato, le conseguenze economiche che derivano dalla necessaria chiusura di una attività commerciale, e così via.
Risultano, probabilmente, temi di facile comprensione in termini logico-fattuali ma il contesto giudiziale complica le cose e conviene muoversi con grade cautela così da fornire il Giudice tutti gli elementi necessari ai fini della liquidazione del danno.
2. Cassazione ord. n. 4999 del 5 marzo 2026: la prova del lucro cessante
Un esempio molto recente che conferma i problemi sopra delineati è Cass. ord. n. 4999 del 5 marzo 2026 che affronta la materia del lucro cessante con riferimento ad un presunto danno da “fermo tecnico” fissando principi di grande interesse pratico.
La pronuncia suscita interesse in quanto si esprime sui requisiti probatori che si rendono indispensabili per accogliere la domanda risarcitoria.
Nella fattispecie, l’attore agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dai tempi di riparazione di un mezzo agricolo (un trattore), che, secondo le linea attorea, si sarebbero protratti eccessivamente, con un ritardo di circa sette mesi.
L’attore contestava un danno in termini di lucro cessante, sostenendo che l’impossibilità di utilizzare il mezzo agricolo avrebbe cagionato un mancato guadagno articolato in: i) perdita degli introiti che sarebbero conseguiti all’aratura dei terreni e ii) sviamento di clientela, il tutto per un danno complessivo di Euro 26.000,00
Nel giudizio di primo grado l’attore acquisiva apposita prova testimoniale a conferma del danno cagionato, tuttavia, la domanda risarcitoria veniva respinta dal Giudice che qualificava le testimonianze rese come inattendibili e, dunque, improduttiva di effetti probatori.
Respinto anche l’appello, il presunto danneggiato presentava ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso in quanto infondato partendo dal presupposto di diritto secondo cui la liquidazione del lucro cessante presuppone la prova positiva del mancato guadagno cagionato dalla controparte.
E infatti, spiega la Cassazione, l’attore avrebbe dovuto provare che il minore guadagno ricavato nel periodo di riferimento era causalmente riconducibile alla indisponibilità del mezzo agricolo, prova che non è stata fornita: “mancava il preliminare presupposto, da cui un criterio presuntivo ed equitativo di calcolo del danno non avrebbe potuto prescindere, ossia il riscontro, in qualche modo attendibile, di quali fossero stati i ricavi precedenti al guasto e di quale fosse stata l’effettiva capacità operativa dell’impresa (in relazione ai mezzi di trazione disponibili), onde poterne inferire che il minore o nullo ricavo dei mesi in cui il trattore era risultato inutilizzabile fossero stati conseguenza di tale evento ed altresì consentire di apprezzarne, anche equitativamente, la misura”.
Peraltro, l’ordinanza respinge la possibilità di riconoscere un danno da lucro cessante a titolo di costo di ammortamento del trattore guasto, costo giornaliero di noleggio di una macchina sostitutiva, costi assicurativi e altri costi fissi aziendali in quanto non supportati da elementi probatori a supporto: “a nulla valeva affermare che era logico presumere che i clienti fossero anche altri, oltre ai due testi citati, ovvero sostenere apoditticamente che il danno avrebbe potuto parametrarsi in termini non inferiori al costo di ammortamento del trattore guasto ovvero al costo giornaliero di noleggio di una macchina sostitutiva (onere, questo, che comunque avrebbe dovuto essere assolto in concreto); né era liquidabile il danno emergente rappresentato dal costo assicurativo della macchina e da altri costi fissi aziendali, posto che neanche si era dedotto, nel motivo, che di tali costi fosse stata fornita prova alcuna”.
A nostro avviso tale ultimo passaggio è particolarmente rilevante sotto il profilo pratico in quanto, in sostanza, esclude che i costi di struttura notoriamente connessi all’uso di un mezzo aziendale possano essere riconosciuti – e, quindi, liquidati – in assenza di una prova specifica e completa dei rispettivi danni.
E dunque: vero che i costi fissi non vengono annullati dal fatto che il bene sia guasto, ma deve essere la parte interessata a fornire piena prova dei costi che gravano sulla società, allegando e provando di continuare a sostenere spese che debbono essere valutate in sede di liquidazione del lucro cessante.
Chiarito ciò, la Suprema Corte rileva, inoltre, che il danno da fermo tecnico e, dunque, il lucro cessante, non sussiste in re ipsa ma solo se il danneggiato fornisce piena prova del danno subito in termini di spese sostenute per ottenere un mezzo sostitutivo, oppure, di perdita di proventi derivanti dalla impossibilità (totale o parziale) di utilizzare il mezzo.
Questo il ragionamento logico-giuridico offerto dalla Suprema Corte: “Si evidenzia che le conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta sono del tutto conformi al principio a mente del quale il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma deve essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all’illecito o all’inadempimento in base al ragionamento presuntivo”.
Le argomentazioni contenute nell’ordinanza richiamata confermano, così, la regola ormai consolidata secondo cui chi ritiene di avere subito un danno da lucro cessante sopporta l’onere di provare tutti gli elementi che lo integrano in concreto, senza nessuna possibilità di fondare la prova del danno su elementi ipotetici e generali.
Tesi che si ritrova confermata nelle pronunce di seguito menzionate.
3. Altri casi analoghi: le recenti decisioni della Cassazione
Cass. ord. n. 4999 del 5 marzo 2026 richiama l’indirizzo giurisprudenziale in forza del quale la prova del lucro cessante deve essere rigorosa, nel senso che la parte che assume di avere subito il danno deve fornire piena prova dello stesso in concreto.
Senza andare troppo lontano nel tempo, la stessa tesi viene applicata da Cass. ord. n. 8758 del 2 aprile 2025 che – nell’ambito di un contenzioso commerciale avente ad oggetto un contratto di affitto di ramo d’azienda in ambito gas in cui si contestava la presunta violazione di un diritto di prelazione convenzionale – conferma il principio secondo cui il lucro cessante non può essere provato allegando conteggi unilaterali e danni solo potenziali dal momento che tali elementi non costituiscono prova di un danno effettivo e concreto: “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un’astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità”.
Conforme la linea tracciata da Cass. n. 8905 del 3 aprile 2025 che, nell’ambito di un contenzioso per lucro cessante che sarebbe derivato dalla impossibilità di commerciare un immobile in pendenza di un contratto preliminare di vendita, sottolinea che se è vero che l’inadempimento del preliminare cagiona un danno che si sostanzia nella incommerciabilità del bene nella vigenza dello stesso è altrettanto vero che il lucro cessante “deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo”.
Nella valutazione del danno, aggiunge la Corte, è necessario esaminare tutti gli effetti post inadempimento ed individuare sia le conseguenze negative che sono frutto dell’inadempimento (ed aumentano la componente dannosa) che quelle positive che al contrario ne producono una diminuzione: “potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate”.
Degna di nota anche la motivazione di Cass. ord. n. 29486 del 15 novembre 2024 resa a definizione di una causa risarcitoria intentata dal committente contro il direttore lavori per asseriti inadempimenti contrattuali che secondo la difesa dell’attore avrebbero cagionato un danno da lucro cessante a danno della proprietà immobiliare.
In conformità alle decisioni sopra citate, la Suprema Corte ribadisce che il lucro cessante deve essere provato dalla parte che presume di essere danneggiata e non sussiste in re ipsa essendo necessaria la prova di un pregiudizio effettivo e concreto, da articolare in termini di mancato (o minore) guadagno: “il danno patrimoniale da lucro cessante, che costituisce un danno – conseguenza dell’inadempimento contrattuale (la costruzione di opere integranti abusi edilizi non sanabili), non essendo in re ipsa, non può essere implicitamente dedotto dalla affermata responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del committente, ove non vengano allegati gli elementi che, anche solo in via presuntiva, lo compongono, permettendo così di quantificarlo anche con criteri di equità giudiziale correttiva o integrativa, ex art. 1226 c.c. 7. In punto di responsabilità contrattuale si è già affermato che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità”.
Nel quadro sopra delineato si inserisce anche la recente pronuncia a Sezioni Unite emessa in un contenzioso immobiliare: Cass. Sezioni Unite n. 4892 del 25 febbraio 2025.
La sentenza chiarisce come ai fini dell’accertamento del lucro cessante derivante dalla impossibilità di locare un immobile, il proprietario è tenuto a provare di essersi tempestivamente attivato per rimettere l’immobile a reddito mediante la stipula di una nuova locazione: “In tema di risoluzione anticipata di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il diritto del locatore a conseguire il risarcimento del danno da mancato guadagno ai sensi dell’art. 1223 c.c. non viene meno per il solo fatto della restituzione dell’immobile prima della naturale scadenza del contratto. È necessario che il locatore dimostri di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione, fermo restando l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede”.
E quindi, ai fini della liquidazione del lucro cessante, non è sufficiente provare che il conduttore ha determinato la risoluzione del contratto per inadempimento ma è altresì necessario provare un elemento ulteriore, ossia, che il locatore dopo il rilascio dell’immobile si è concretamente attivato per cercare un nuovo conduttore e generare reddito.
La stessa regola viene sposata da Cass. ord. n. 8941 del 18 marzo 2022 dove la Suprema Corte respinge il ricorso di una società commerciale poiché il lucro cessante che sarebbe derivato dalla mancata manutenzione della facciata di un palazzo non è stato provato, circostanza che ne impedisce la quantificazione.
La ratio sottostante, in breve, è sempre quella secondo cui per ottenere il risarcimento del lucro cessante è indispensabile fornire prova dell’utilità patrimoniale che è andata persa a fronte dell’inadempimento: “il danno da lucro cessante può essere provato anche presuntivamente, dimostrando, anche in via indiziaria, l’utilità patrimoniale che si sarebbe conseguita in assenza dell’illecito imputato al condominio e che, una volta provatane la ricorrenza, la sua liquidazione può avvenire in via equitativa, in presenza di elementi certi offerti dalla parte dai quali desumere l’entità del danno”, in un contesto in cui “la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto”.
In definitiva, le decisioni citate confermano che il lucro cessante:
- non è conseguenza automatica dell’inadempimento
- può essere riconosciuto solo se viene provato dal danneggiato in termini di mancato guadagno ed a condizione che il danno sia stato causato dalla parte inadempiente (prova che può essere fornita anche per presunzioni)
- può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. solo se è stata fornita piena prova del danno nell’an
4. Lucro cessante da illegittima segnalazione in Centrale Rischi
Particolarmente interessante il rapporto che sussiste tra lucro cessante e illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
Risultando chiaro che la segnalazione illegittima, in quanto attuata in assenza dei relativi presupposti di legge, costituisce un illecito che comporta il diritto del segnalato ad ottenere il risarcimento del danno (eventualmente) patito, è forse meno immediato individuare i requisiti di tale risarcimento.
Il ragionamento, infatti, si sposta dalla individuazione dei danni subiti dal segnalato ai possibili guadagni che egli avrebbe incamerato qualora la segnalazione illegittima non si fosse verificata.
Viene in nostro aiuto il ragionamento articolato da Cass. ord. n. 29252 del 13 novembre 2024 dove si precisa che il danno patrimoniale (anche da lucro cessante) non sussiste in re ipsa ma deve essere provato attivamente dal danneggiato.
Si sottolinea, altresì, che le circostanze rilevanti ai fini della prova del danno sono il peggioramento dell’affidabilità commerciale, il mancato ottenimento di finanziamenti, la lesione del diritto di operare sul mercato e, più in generale, la maggiore difficoltà di accedere al credito bancario.
Lesioni, queste ultime, che debbono essere provate attivamente dal danneggiato e ricollegate sotto il profilo causale alla segnalazione illegittima (prova di certo non semplice e che, di regola, non può essere fornita se non in via presuntiva ed indiziaria).
Questo, in dettaglio, il principio espresso dalla Suprema Corte: “il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell’accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)”.
Gli stessi principi si trovano espressi da Cass. ord. n. 3133 del 10 febbraio 2020 e più di recente da Cass. ord. n. 27262 del 25 settembre 2023 che riportano il medesimo ragionamento.
5. Lucro cessante da mancato disinvestimento
Sempre in tema di lucro cessante si ritiene utile portare l’attenzione su alcune decisioni che hanno affrontato il tema del (presunto) lucro cessante che sarebbe derivato dal mancato disinvestimento.
Si tratta di casi peculiari in cui l’investitore contesta alla banca di non averlo informato sulle caratteristiche dei titoli acquistati e che qualora avesse fornito la corretta attività informativa l’investitore avrebbe disinvestito ed utilizzato la liquidità per acquistare diversi titoli che avrebbero generato una plusvalenza.
Secondo Cass. n. 12938 del 7 febbraio 2017 trattandosi della prova di un lucro cessante in termini di mancato guadagno sul mercato mobiliare, la prova grava integralmente sull’investitore che deve provare che qualora si fosse trovato nella condizione concreta di disinvestire lo avrebbe effettivamente reinvestito e che tale operazione avrebbe prodotto una plusvalenza.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso accertando che l’investitore non aveva mai fornito la prova di tali elementi: “il L. non solo non ha provato, ma non ha neppure dedotto in modo circostanziato di aver subito un danno da lucro cessante nella vicenda in discussione, e cioè che, se fosse stato posto in condizioni di disinvestire tempestivamente il capitale destinato all’acquisto delle azioni in discorso, lo avrebbe reinvestito in modo tale da procacciarsi quel lucro che l’investimento operato non aveva apportato”.
Gli stessi principi sono stati applicati in concreto da Tribunale di Vicenza sentenza n. 1114 del 27 giugno 2022 in un contenzioso in cui l’azionista di una banca contestava, tra le altre cose, di non avere ricevuto idonea informativa in merito al grado di rischio delle azioni acquistate e che qualora avesse ricevuto tali informazioni avrebbe liquidato l’investimento e reinvestito il capitale in titoli più virtuosi.
Nella fattispecie, il Tribunale sottolinea che il lucro cessante non è un effetto automatico dell’inadempimento informativo della banca e che l’onere della prova grava integralmente sull’investitore che assume di avere subito il danno: “Il lucro cessante, così come dalla stessa richiesto, quantificato nella rendita che ella avrebbe percepito se avesse investito in una forma alternativa di investimento conforme al suo profilo di rischio, quale i Buoni del Tesoro Pluriennali con scadenza quinquennale emessi dallo Stato italiano nel 2009 (data del primo investimento in azioni B.) risulta, infatti, sfornito della relativa prova e, pertanto la domanda non può essere accolta. Secondo, infatti, gli insegnamenti della Suprema Corte il danno da lucro cessante non sussiste “in re ipsa”, ma deve sempre essere allegato e provato dall’investitore in maniera precisa e circostanziata”.
6. Il lucro cessante derivante da danni futuri
Ferma l’applicabilità dei principi di cui sopra, nel panorama giurisprudenziale vi sono delle decisioni per certi versi più permissive che riconoscono la sussistenza del lucro cessante in termini “probabilistici”.
Si tratta di pronunce che, discostandosi parzialmente dalla linea tracciata dalle decisioni sopra menzionate, rilevano che il lucro cessante può essere accertato non solo a fronte di un danno concreto bensì anche di una lesione probabile e/o prognostica.
Per fare un esempio, Cass. ord. n. 16604 del 20 giugno 2025 applica tali regole in materia di danno da perdita della capacità lavorativa.
L’ordinanza contiene una premessa in cui si rileva che nella liquidazione del lucro cessante deve tenersi conto non solo delle condizioni che impediscono al danneggiato di trovare lavoro bensì anche delle residue energie lavorative dell’invalido: “La ricorrente erra, altresì, nel sostenere che la dimostrata perdita del posto di lavoro in conseguenza di lesioni personali costituisca di per sé prova dell’esistenza d’un danno patrimoniale, senza che sia necessaria alcun’altra indagine. I postumi permanenti d’un infortunio possono provocare la perdita del lavoro e del reddito che da esso la vittima ricavava, ma non anche e necessariamente la possibilità di impiegare proficuamente in altro modo le proprie capacità di lavoro. Ricorre in quest’ultimo caso l’ipotesi della “perdita di forze industri con possibilità di reimpiego”, nota alla dottrina sin dall’ultimo quarto del XVIII sec.. La possibilità di reimpiego delle energie lavorative residue è circostanza di cui è doveroso tenere conto nella liquidazione del danno da lucro cessante: sia perché la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. impone di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto; sia perché l’art. 4, secondo periodo, della Costituzione, non consente che chi possieda forze industri passi le giornate senza far nulla. Anche gli invalidi non del tutto inabili al lavoro hanno il dovere giuridico di cercarsi un’occupazione, e tale dovere è civilisticamente rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma secondo, c.c.”.
In questa premessa, la Suprema Corte si spinge oltre giungendo ad affermare che nell’accertamento del danno da perdita della capacità lavorativa rileva non solo una perdita di reddito certa, ossia, già esistente, bensì anche una perdita “probabile”: la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa d’un danno, ma non il danno. Quest’ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non è necessaria ed indefettibile conseguenza dell’esistenza di postumi permanenti. Il danno da lucro cessante va valutato in concreto e non in astratto, sicché l’esistenza di postumi permanenti di qualunque tipo non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile”.
Questo orientamento viene riconosciuto anche da Cass. ord. n. 25467 del 17 settembre 2025 dove si afferma che il lucro cessante può essere risarcito in termini di semplice probabilità e valutazione prognostica: “Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno – la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica – è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio”.
E sempre in termini di probabilità si muove Cass. ord. n. 27353 del 22 ottobre 2024 laddove si ribadisce che il lucro cessante derivante dalla perdita della capacità lavorativa può essere accertato in termini di mera probabilità: “il danno da riduzione della capacità di guadagno subìto da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto delle sue condizioni economico-sociali, di quelle della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto (Cass. 15/05/2018, n. 11750). Pertanto, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa”.
Seppure in un ambito del diritto molto peculiare (il danno alla persona) che, per forza di cose, deve fare i conti con valutazioni prospettiche e statistiche, le ordinanze di Cassazione sopra richiamate aprono spazio ad applicazioni più permissive in cui il lucro cessante viene indirizzato in una prospettiva probabilistica e viene riconosciuto non più come una lesione concreta ma “possibile”.
7. Lucro cessante: danno concreto o danno probabile?
La tesi giurisprudenziali sopra richiamate segnano l’incontro o, forse, la convivenza, tra applicazioni concrete per certi versi antitetiche.
E infatti: da un lato si descrive il lucro cessante come un danno effettivo e concreto la cui prova deve essere fornita dal danneggiato in termini precisi, dall’altra, nel settore del danno alla persona, si afferma invece che il lucro cessante deve essere valorizzato anche in termini di danno probabile, in forza di una visione prognostica.
Si corre forse il rischio di contaminare gli altri settori del diritto civile con argomentazioni poco pertinenti e che potrebbero spingere il Giudice a riconoscere un danno da lucro cessante in termini di probabilità anche nel settore bancario, finanziario e nei rapporti tra imprese commerciali?
A nostro avviso, tale rischio è al momento remoto in quanto il principio di effettività del danno appare ampiamente consolidato e valorizzato da decisioni recenti.
Resta tuttavia doveroso impostare difese ben articolate che facciano riferimento ai principi generali del diritto (sia sostanziale, che processuale) e che ribadiscano sempre la regola secondo cui il lucro cessante deve essere inquadrato in termini compensativi, nel senso che il risarcimento può essere riconosciuto solo per compensare una perdita che si è già verificata e di cui è stata fornita evidenza probatoria.
Da qui, la base per articolare difese complete e solide.
Questi i “parametri minimi” per parlare di lucro cessante in sede contenziosa.

