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Recupero crediti: il vademecum aggiornato del Garante Privacy

2 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Garante Privacy ha pubblicato la versione aggiornata del vademecum sul recupero crediti volto a orientare creditori e operatori del settore nel corretto trattamento dei dati personali nell’ambito delle relative attività.

Nel documento, l’Autorità richiama la necessità di bilanciare il legittimo interesse del creditore a recuperare le somme dovute con la tutela della riservatezza e della dignità del debitore.

Con riferimento alla base giuridica del trattamento,  non è necessario il consenso del debitore, poiché si fonda sul legittimo interesse del titolare.

Ai sensi dell’art. 5 GDPR, i dati devono essere effettuato in modo lecito, corretto e trasparente, nonché essere esatti, adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite.

Gli accertamenti dell’Autorità hanno evidenziato il ricorso a modalità di recupero particolarmente invasive. Non è infatti consentito esercitare indebite pressioni sul debitore né rendere nota a terzi la sua situazione di inadempimento.

Sono, quindi, illecite le visite presso il domicilio o il luogo di lavoro che rendano conoscibile a terzi la posizione debitoria, le telefonate di sollecito preregistrate senza l’intervento di un operatore, in quanto potenzialmente ascoltabili da altre persone, l’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa o nelle aree comuni condominiali e la corrispondenza recante all’esterno diciture quali “recupero crediti”.

E’ lecito, invece, rintracciare il debitore, anche sul luogo di lavoro, purché non siano divulgate informazioni sul debito. Le comunicazioni postali devono essere trasmesse in plichi chiusi e privi di indicazioni esterne riconducibili al recupero del credito.

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono:

  • i dati anagrafici
  • il codice fiscale
  • l’importo del credito
  • i recapiti forniti in sede contrattuale
  • i dati acquisiti da database pubblici, registri o fonti terze autorizzate.

Infine, sul piano dell’accountability, i creditori sono tenuti ad effettuare controlli periodici, verificare l’operato dei soggetti terzi incaricati del recupero e fornire al debitore una chiara informativa privacy.

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