Il contributo analizza il tema dei bonifici istantanei effettuati su conti di pagamento in valuta diversa dall’Euro, alla luce delle novità del Regolamento UE 886/2024, (IPR – Instant Payment Regulation) in vigore dal 9 ottobre 2025.
1. Introduzione
Il 9 ottobre 2025 sono entrate in vigore le prescrizioni contenute nel Regolamento UE 886/2024, meglio conosciuto come Regolamento “IPR – Instant Payment Regulation” per disciplinare e offrire agli utenti in modo indiscriminato il servizio di pagamento istantaneo senza aggravi commissionali, una parte del Regolamento era entrato in vigore il 9 gennaio 2025 vincolando banche e altri operatori del settore dei pagamenti a mettere a disposizione il servizio di ricezione.
Le novità riguardano oltreché l’estensione dei pagamenti istantanei, la messa a disposizione del servizio di verifica dell’identità del beneficiario denominato VoP – Verification of Payee e in ultimo lo screen degli utenti finalizzato a verificare se siano soggetti a misure restrittive finanziarie mirate.
Si può affermare senza ombra di dubbio che la ratio dell’impianto normativo è quello di garantire accesso ai clienti senza aggravi al servizio di pagamento istantaneo, garantendo a livello sistemico una migliore efficienza del mercato dei pagamenti.
2. Pagamenti regolarizzati su conti in valuta diversa dall’euro
Il Regolamento prevede all’art. 5ter che “Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l’invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l’invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente”.
L’estratto a una prima lettura è di agevole interpretazione e applicazione, ovverosia eliminare le eventuali maggiorazioni sinora previste nel caso il pagatore decida di trasferire i fondi in tempo reale all’interno dell’area SEPA tra conti di pagamento denominati in valuta Euro[1], è altrettanto vero che si può verificare il caso di pagamenti istantanei la cui regolarizzazione possa avvenire su conti accesi in una valuta diversa dall’euro, pertanto, con un obbligo di conversione valutaria.
Sia nel caso di pagamento disposto, ovvero introito, le banche (o altri PSP) coinvolte elaborano una conversione di cambio interna basata sull’ultimo tasso di cambio noto al momento della ricezione del pagamento, esponendo così gli intermediari al rischio di cambio senza alcuna possibilità di copertura poiché il mercato dei cambi è chiuso[2].
La prassi bancaria prevede per i pagamenti su conti in valuta diversa dall’euro o che prevedano ricorso al cambio valutario, la possibilità di applicare degli oneri supplementari (es. spese per gestione pratica).
Il problema che si rileva è la condotta da adottare nel caso di pagamenti che vengono regolarizzati a mercati chiusi (es. giorni festivi o in orari serali), per i quali non vi è un tasso di cambio disponibile in tempo reale e al contempo garantire agli utenti la disponibilità di trasferimento dei fondi h24?
A complicare il quadro è necessario richiamare il Considerando 14 al Regolamento il quale prevede espressamente la messa a disposizione del servizio di conversione, senza contemplare l’eventuale indisponibilità di un tasso di cambio in tempo reale: Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro sia impartito da un conto di pagamento non denominato in euro, il momento della ricezione di tale ordine di pagamento dovrebbe essere quello in cui il PSP del pagatore, immediatamente dopo che gli sia stato impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro, converte in euro l’importo dell’operazione a partire dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento.
La questione ha conseguenze d’interpretazione giuridica che di ordine pratico che non possono essere considerate palesemente infondate, al punto che la tematica è stata oggetto d’interesse da parte dell’Autorità Europea EBA, la quale già nell’aprile 2024 aveva pubblicato un documento dal titolo “FX conversion for IP in euro – Practitioners’ understanding and recommendations”, all’interno del quale per la prima volta veniva citato il rischio di volatilità: “[…]When defining the rate, PSPs may take into consideration, e.g. the latest available market rate, the length of the forex market’s closing period, risk management for increased volatility and lack of non-euro liquidity […]”.
La tematica è stata altresì riproposta dall’European Banking Federation (EFB) all’interno del “PEG Workshop on IPR implementation” del 23 maggio 2025: […] if customers are authorised to perform SEPA operations on foreign currency accounts, the IPR requires that instant payments orders in foreign currency are authorised in the same way. There is no clearly defined guidance on which exchange rate should be applied when FOREX markets are closed, by default, the last closing rate is used […], prosegue l’interpello con: “[…] Managing FOREX risks during periods when markets are closed is complex, especially given the possibility of external events causing collateral effects on exchange rates (for both classical and more volatile exotic currencies). There are no known hedging solutions available during market closures […]
Accanto alla tematica correlata all’andamento dei tassi, si aggiunga la potenziale condotta lesiva (ed elusiva) che potrebbero attuare gli utenti sfruttando le oscillazioni dei tassi di cambio arrecando così un potenziale danno economico e una difficoltà di reperimento di liquidità in capo ai prestatori di servizi di pagamento: il problema si potrebbe configurare sia con le valute cd. “esotiche” riferite a Paesi emergenti o Stati con una limitata stabilità (es. Lira turca, Rupia indiana, Peso messicano), sia quelle aventi corso legale in Paesi considerati “sicuri”, si pensi alla Sterlina inglese immediatamente dopo la Brexit nel 2016.
Sulla scorta di tali dubbi interpretativi e le ricadute per i mercati, che nell’interpello si rileva come sia necessario individuare delle soluzioni economico ed operative, al contempo bilanciando l’efficienza del mercato dei pagamenti e la tutela degli utenti finali, ratio del Regolamento.
3. Argomenti a sostegno di una maggiorazione
Le domande da porsi per gli addetti alla contrattualistica e alla compliance sono molteplici:
- è ammissibile notificare preventivamente all’autorizzazione di pagamento il supplemento commissionale dovuto al tasso di cambio?
- la copertura del rischio attraverso l’applicazione di uno spread confligge con il Regolamento?
- si potrebbe porre un limite all’importo dei trasferimenti? Se sì, di quanto e per quali specifiche valute?
- in termini di trasparenza, la previsione all’interno del contratto di conto di pagamento in valuta una compensazione correlata al tasso di cambio[3]?
Il disposto letterale di cui all’art. 5ter al Reg. UE 886/2024 prevede un inciso riferito alle sole “commissioni”, sia per i pagamenti disposti dal pagatore, che per quelli ricevuti dal beneficiario, senza vietare specificatamente ulteriori oneri o aggravi economici per gli utenti coinvolti, pertanto, la previsione di uno spread non è in palese contrasto con il dettato normativo.
Si aggiunga altresì la finalità del Regolamento, ovverosia la parificazione commissionale dei bonifici istantanei con i bonifici “ordinari”, la quale ha introdotto – di fatto – il perfezionamento dei pagamenti istantanei con conversioni valutarie a mercati chiusi, fattispecie non prevista per le disposizioni di pagamento ordinarie, le quali di prassi vengono elaborate alla riapertura dei listini. Pertanto, il “nuovo” servizio o la sua estensione configura un nuovo genus.
L’interpretazione favorevole non deve però autorizzare gli intermediari a un arbitrario aumento degli oneri sottoforma di spread, vuoi per arricchire il conto economico o per disincentivare i pagamenti a mercati chiusi: prima di prevedere e applicare una qualsiasi maggiorazione, sottoforma di spread che di ulteriore “onere”, dovrà giustificare il quantum, quindi, non esente da analisi quantitative e soprattutto nel pieno rispetto dell’art. 126sexies Testo Unico Bancario.
4. Soluzioni prospettabili
In considerazione delle premesse e dal tenore degli interpelli proposti, per gli intermediari si prospetta duplice soluzione:
- esecuzione delle disposizioni con la previsione dell’ultimo tasso di cambio disponibile senza alcuno spread, tale via configurerebbe la soluzione più fedele al Regolamento e cautelativa per gli attori coinvolti, al contempo non contemplativa dei rischi di oscillazione di cambio;
- regolarizzazione del pagamento a mercati chiusi con l’applicazione dell’ultimo listino ufficiale disponibile, maggiorato con la previsione dello spread la cui ratio è la copertura dell’eventuale rischio di volatilità.
Da escludere la regolarizzazione del pagamento a mercati chiusi con rettifica degli importi alla riapertura degli stessi, attraverso un’operazione di ricalcolo poiché l’utente non avrebbe certezze delle somme effettivamente disponibili fino alla prima giornata lavorativa utile e qualora utilizzasse l’intera somma disponibile (ipotizziamo che il saldo del conto coincida con l’importo dell’introito), potrebbe configurarsi la fattispecie dello sconfino di conto corrente.
Scontato e doveroso ribadirlo, contra legem l’inibizione del servizio nei giorni festivi o in orario serale.
5. Conclusioni
La tematica non può essere derubricata a mero caso accademico, in quanto le banche italiane (ed europee) sviluppano business con pagamenti istantanei in valute diverse dall’euro e devono promuoverlo (vedasi la PSD2 e i progetti di revisione della stessa in unione con la proposta di Regolamento PSR), inoltre l’applicazione del Regolamento IPR presenta carattere progressivo di espansione in considerazione del fatto che:
- dal 9 gennaio 2027 verranno interessate anche le banche con obbligo di ricezione in area non euro con la relativa equiparazione commissionale;
- dal 9 aprile 2027 l’obbligo di offerta del servizio (ricezione e invio) verrà esteso a IMEL e Istituti di Pagamento situati in area euro, dalla medesima data l’obbligo di solo servizio di offerta (ricezione) viene esteso agli IMEL e IP situati all’interno dell’area non euro
- infine, con decorrenza 9 luglio 2027 l’obbligo di offerta con la previsione dell’invio è esteso alle banche situate in area non euro[4], nonchè il medesimo obbligo per IMEL e IP stabiliti in area non euro. Si aggiunge per completezza espositiva, la prescrizione della verifica congruenza IBAN/nome beneficiario da e verso pagamenti in area non euro.
[1] Il servizio di pagamento istantaneo è disponibile in valuta euro, ciò non toglie che si possano disporre – qualora un PSP lo preveda – pagamenti istantanei in divisa, in quanto la definizione di “bonifico istantaneo” contenuta nel Regolamento UE 260/2012 modificato non specifica la valuta.
[2] Si portano alcuni dei quesiti emersi: […] What exchange rate should be applied when markets are closed? Should it differ from the one used for standard SEPA SCT transactions? Given the technical constraints of some banks, is it acceptable to use a fixed exchange rate valid for 24 hours or over the weekend for IP transactions? What tolerance levels are acceptable for applying the exchange rate (real-time vs. fixing rate & spread / customer pricing):
- During the day (8 AM – 10 PM)?
- Outside operator hours (10 PM – 8 AM the next day)?
- When FOREX markets are closed or illiquid (weekends & public holidays)? […]
[3] L’interpello prende in considerazione altresì la valutazione e comparazione con le normative in materia di vigilanza prudenziale “[…] Are there any conflicting regulations requiring currency risk hedging (CRR/CRD IV ; Basel III ; IFRS 9…)[…]”.
[4] La deroga a 50 mesi per bonifici istantanei da conti non in euro.

