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Giurisprudenza

Inadempimento di obblighi informativi e decorrenza prescrizione

10 Settembre 2026

Antonio Di Ciommo, Dottore di Ricerca in Giurisprudenza, Università di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. I, 13 luglio 2026, n. 23124 – Pres. Scoditti, Rel. Vitrò

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 23124 del 13 luglio 2026, la Sez. I civ. della Corte di cassazione (Pres. E. Scoditti, Rel. S. Vitrò) ha ribadito che la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria per inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi informativi nella prestazione dei servizi di investimento non decorre dall’esecuzione degli ordini di investimento, ma dal momento in cui si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, secondo il metro dell’ordinaria diligenza.

I ricorrenti hanno, in particolare, censurato la sentenza impugnata in merito alla decorrenza della prescrizione dalla sottoscrizione dei titoli, invocando l’orientamento formatosi sulla vicenda della sottoscrizione delle obbligazioni Cirio e Parmalat, per il quale rileva il momento in cui la fattispecie costitutiva del diritto, comprensiva del danno-conseguenza, “non soltanto si sia compiutamente perfezionata, ma sia anche emersa nella sua oggettiva consistenza, e cioè si sia resa obiettivamente percepibile“.

Ritenuto fondato il motivo di ricorso, la Corte ha osservato che “la prescrizione di tale azione di risarcimento danni non può, con evidenza, cominciare a decorrere prima dell’emergere di un danno risarcibile“. Prima del default dell’emittente, infatti, “il danno non era ancora esistente, né percepibile, per cui la sentenza impugnata appare confondere i due diversi piani dell’inadempimento e del danno“.

La Corte, richiamando Cass. n. 32226/2024, ha quindi ribadito che “in tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi“.

Inoltre, richiamandosi a Cass. n. 2066/2023 in una simile vicenda sui titoli del debito pubblico argentino, la S.C. ha ribadito che “la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine d’acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale“.

Nel caso di specie, gli eredi di un investitore avevano convenuto in giudizio l’intermediario, avendo rinvenuto tra i titoli intestati al de cuius obbligazioni della Repubblica Argentina per un valore nominale di € 251.000,00, acquistate tra il 1999 e il 2000 e non rimborsate a seguito del default dichiarato dall’emittente il 24 dicembre 2001.

Contestato l’acquisto con lettera del 14 giugno 2011, avevano chiesto dichiararsi la nullità del contratto quadro per difetto di forma o, in subordine, l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi e di diligenza, onde ottenere la restituzione delle somme sborsate.

Il Tribunale di Pescara, ravvisata la natura contrattuale della responsabilità, aveva reputato tempestiva la domanda risarcitoria, individuando la decorrenza del termine di prescrizione nella dichiarazione di default. La Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello dell’intermediario, aveva invece stabilito che il dies a quo della prescrizione cadesse nel momento dell’esecuzione degli ordini, dichiarando prescritta la pretesa risarcitoria dei clienti.

La S.C. ha, dunque, accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila.

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