Con risposta a interpello n. 316/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento ai fini IVA applicabile alle somme da corrispondere a seguito di un accordo di mediazione.
Nel caso di specie, l’istante è una società slovena che ha stipulato con un’altra società (BETA) un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.
Il contratto di locazione prevedeva un canone da corrispondersi in esenzione da IVA, non essendo stata manifestata alcuna opzione per l’imponibilità IVA.
Il contratto viene stipulato nel mese di luglio 2022, e poi registrato nel mese di agosto del medesimo anno.
Tuttavia, durante tale finestra temporale, nell’ambito del procedimento di ammissione al concordato preventivo promosso da Beta, il tribunale competente dispone la riunione del procedimento con altro procedimento prefallimentare promosso da altro creditore di Beta.
In seguito, viene dichiarato da parte del tribunale il fallimento di Beta. Pertanto, il contratto di locazione è continuato con la procedura fallimentare con una successiva conclusione di un accordo di mediazione.
Il punto nevralgico dell’interpello attiene pertanto al corretto trattamento IVA da applicare alle somme corrisposte dall’istante al fallimento di Beta a titolo di canone di locazione per il già menzionato immobile.
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, pone in rilievo il valore novativo dell’accordo di mediazione stipulato tra le due parti, con la conseguente dichiarazione di cessazione del contratto di affitto/locazione precedentemente stipulato.
In particolare, precisa l’Ufficio, da un lato si definisce il quantum delle somme dovute dall’Istante al fallimento di Beta, dall’altro, quest’ultimo si impegna a non avanzare ulteriori pretese nei confronti dell’Istante.
Con riferimento alle somme dovute dalla società slovena, nell’accordo di mediazione vengono pattuite sia i canoni pregressi dovuti, sia l’ammontare dell’indennità di occupazione da corrispondere fino a successiva aggiudicazione.
Le parti, dunque, realizzano una transazione novativa, cioè la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome statuizioni.
Risulta dunque evidente nel caso di specie, a parere dell’Agenzia, la sussistenza di un nesso sinallagmatico tra le somme che l’istante deve corrispondere al fallimento a titolo di canoni, indennità di occupazione ed oneri pregressi e la rinuncia da parte di quest’ultimo di agire ai fini del rilascio dell’immobile.
In virtù di ciò, dunque, l’Ufficio riconosce la sussistenza di una prestazione generica di servizi resa dal fallimento all’istante.
Qualora la società sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7 – ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72 pertanto, la prestazione di servizi dovrà essere assoggettata a IVA in Italia con l’aliquota del 22%, salvo l’esercizio dell’opzione per il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10 co. 1, n. 8 del decreto IVA.


