La Cassazione, con sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 (Pres. Frasca, Rel. Vincenti), si è di recente pronunciata in merito all’applicazione estensiva della Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico.
In tale occasione ha enunciato il seguente principio di diritto “la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.”.
La Cassazione in tale occasione ha ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali attualmente sussistenti in tema di utilizzo della TUN, in maniera estensiva, sia ratione materiae che ratione temporis.
Secondo un primo orientamento la TUN dovrebbe godere di un’applicazione generalizzata sia dal punto temporale che oggettivo.
Tale tabella troverebbe applicazione, quindi, in maniera retroattiva, anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.P.R. 12/2025. Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, la TUN non introdurrebbe un nuovo diritto né inciderebbe sull’an del risarcimento, ma semplicemente sostituirebbe un parametro tecnico di determinazione del danno biologico con un differente criterio di riferimento.
Tal punto di vista del contesto oggettivo che origina il danno biologico cui sarebbe applicabile la tabella, si precisa come, prima della presente sentenza della Cassazione (e anche dopo il D.P.R. istitutivo della TUN), molti giudici di merito utilizzassero per lo più le tabelle del Tribunale di Milano, con la conseguente applicazione di criteri differenti, riservando la TUN ai soli danni subiti in ambito medico e nel contesto della circolazione stradale (come da portata letterale dell’intervento normativo di cui al DPR).
Tale primo orientamento ritiene tuttavia che anche dal punto di vista materiale la TUN meriti di un’applicazione generalizzata, ovvero qualunque sia la fattispecie generativa del danno biologico (ovvero il contesto del danno evento).
A supporto di ciò, evidenzia come tale tabella si fondi sugli stessi criteri di quantificazione che caratterizzano le tabelle del Tribunale di Milano. In aggiunta, entrambe le tabelle prevedono un sistema “a punto variabile” ossia un meccanismo decrescente con l’aumentare dell’età e crescente in maniera più che proporzionale rispetto all’incremento della percentuale di invalidità.
Un altro elemento in comune tra le due tipologie di tabelle è la considerazione della sofferenza morale derivante dalla lesione e delle ripercussioni dinamico-relazionali connesse ad essa.
Alla luce dei citati punti in comune, tale orientamento ritiene che le tabelle di origine giurisprudenziale – ossia quelle di Milano – e quella normativa – ossia la TUN – risultino produrre i medesimi esiti liquidatori.
Vi è, però, chi ritiene che in realtà le tabelle conducano ad esiti differenti. In particolare, il parere del Consiglio di Stato (n. 1282/2024) ritiene che la TUN porti a risarcimenti superiori.
La TUN, quindi, viene da taluni ritenuta più favorevole ai soggetti lesi poiché prevede fasce maggiormente avvantaggiate che comprendono la maggioranza dei danneggiati.
I sostenitori di questo primo orientamento ritengono debba trovare applicazione generalizzata la TUN tramite il ricorso all’analogia iuris. Si tratterebbe quindi di una sua applicazione indiretta anche a fattispecie differenti da quelle espressamente considerate dal D.P.R.
Un secondo e differente orientamento, ritiene, invece, che la TUN debba essere applicata solo entro il perimetro temporale e oggettivo determinato dal D.P.R. 12/2025.
Tale tabella, si ritiene infatti che abbia la specifica ratio di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” e perciò risulterebbe preclusa un’estensione in via analogica dell’intervento normativo.
Secondo tale orientamento il modello risarcitorio della TUN ha carattere eccezionale poiché caratterizzato da differenti vincoli del tutto assenti nel modello di diritto comune della valutazione equitativa.
In aggiunta, i sostenitori di tale interpretazione evidenziano come le tabelle del Tribunale di Milano e la TUN presentino notevoli differenze in merito alla quantificazione del risarcimento, rendendo inammissibile il ricorso all’analogia.
In tale contesto, la Cassazione ritiene che il tema debba essere affrontato alla luce degli artt. 1226 e 2056 C.c. che sanciscono il principio di equità che deve guidare il giudice nella quantificazione del danno.
In tale contesto, la Cassazione ritiene di abbracciare il primo degli orientamenti citati. Afferma, infatti, che sia consentita un’applicazione generalizzata della TUN anche con riferimento a liquidazioni estranee alla sua applicazione diretta sotto il profilo temporale e materiale. Tale applicazione non costituisce analogia iuris poiché è mera espressione del dovere di determinare il risarcimento tramite equità, di cui all’art. 1226 C.c.
L’equità, secondo la Cassazione, trova attuazione nei parametri della TUN poiché funzionali a garantire le istanze di parità di trattamento. La tabella di fonte normativa, infatti, prevede un sistema a punto variabile alla luce del quale si realizza una riduzione del valore del punto in ragione dell’età del danneggiato e un incremento più che proporzionale all’aumentare della percentuale di invalidità permanente, come previsto dalle tabelle di Milano.
La TUN realizza, inoltre, una progressività risarcitoria garantendo una curva di crescita degli importi liquidabili coerente con il criterio della progressione più che proporzionale e non orientata in senso regressivo.
Tale tabella, secondo la Suprema Corte, garantisce uniformità poiché espressione della criteriologia più aggiornata disponibile, secondo il principio per cui il giudice deve fondare la liquidazione sui criteri maggiormente idonei ad assicurare uniformità ed effettività del ristoro.
Nell’ipotesi in cui il giudice ritenga di doversi discostare dai parametri predisposti dalla TUN, deve adottare una motivazione puntuale circa le circostanze peculiari del caso concreto che possano fondare tale scostamento.
La Cassazione, quindi, in tale contesto risolve il contrasto interpretativo in merito all’applicazione estensiva della Tabella Unica Nazionale a favore di una sua applicazione generalizzata in via indiretta, sia dal punto di vista temporale che oggettivo, prevedendo il dovere per il giudice di giustificare il proprio eventuale discostamento.

