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Derivati IRS e informativa dovuta dall’intermediario

12 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Come emerge dalle recenti ordinanze della Prima Sezione civile della Cassazione del 3 e 4 febbraio 2026 (nn. 2262 e 2358), l’informativa dovuta dall’intermediario in caso di sottoscrizione di un contratto derivato è diversamente modulabile, in relazione principalmente alla struttura del derivato stesso, ovvero se trattasi di derivati IRS plan vanilla oppure complessi.

Le ordinanze richiamate, anche se si collocano nel solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 8770/2020 in tema di contratti derivati, offrono tuttavia una rilettura significativa del rapporto tra struttura del contratto, informativa e valutazione della cosiddetta alea razionale.

In particolare, viene chiarito che tale parametro opera primariamente sul piano della meritevolezza dell’operazione ex art. 1322, c. 2, C.c., e non necessariamente su quello dell’oggetto o della causa del contratto: pertanto, il tema dell’informativa nei contratti di interest rate swap (IRS) viene affrontato con un approccio forse meno formalistico rispetto ad alcune ricostruzioni giurisprudenziali precedenti, nonché maggiormente orientato alla funzionalità dell’informazione rispetto alla concreta comprensione del rischio da parte del cliente.

Particolarmente rilevanti risultano, sotto questo profilo, le indicazioni relative alla modulazione dei doveri di informativa in relazione alla struttura del derivato, in applicazione concreta dei principi di proporzionalità, chiarezza e valutazione sostanziale della completezza informativa, da utilizzare ai fini della verifica della consapevolezza dell’alea negoziale sottesa a ciascun derivato.

Della questione se ne discuterà ampiamente nel corso del webinar del 02 aprile 2026 “Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione – Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso“.

Differenziazione dell’informativa nei derivati IRS e principio di proporzionalità

Un primo profilo di rilievo concerne la distinzione tra IRS plain vanilla e derivati complessi, distinzione che assume un ruolo centrale proprio ai fini della determinazione del contenuto dell’informativa dovuta dall’intermediario.

Secondo la Corte, gli interest rate swap costituiscono strumenti negoziali caratterizzati da una causa variabile, potendo assolvere tanto a finalità di copertura quanto a finalità speculative; ciò implica che la verifica della funzione concreta del contratto debba essere condotta ex ante, con riferimento alla coerenza tra struttura negoziale e obiettivo perseguito dalle parti.

In tale contesto, il livello di dettaglio informativo non può essere concepito in termini uniformi per tutte le tipologie di derivati:

  1. nei contratti plain vanilla, in cui l’operazione si risolve tipicamente nello scambio di flussi a tasso fisso e variabile e può essere utilizzata come strumento di copertura del rischio di tasso, la struttura relativamente lineare dello strumento può rendere sufficiente il riferimento a criteri standard di mercato per la determinazione dell’alea e del valore economico dell’operazione; in tali ipotesi, non sarebbe necessariamente richiesta una rappresentazione analitica e dettagliata degli scenari probabilistici, purché l’informativa consenta comunque al cliente di comprendere la natura e la misura del rischio assunto
  2. per i derivati complessi, invece, spesso caratterizzati da strutture opzionali o da meccanismi finanziari più articolati (ove la determinazione dell’alea risulta meno immediata e richiede pertanto una rappresentazione informativa più ampia e dettagliata), assume maggiore rilievo la spiegazione dei criteri di determinazione del rischio e dei costi impliciti, nonché la verifica della coerenza tra architettura dello strumento e funzione economica perseguita dalle parti.

Da questa impostazione emerge, in modo piuttosto evidente, un principio di proporzionalità informativa, secondo il quale il contenuto e l’intensità dell’informativa devono essere calibrati in funzione della complessità dello strumento finanziario e della difficoltà di percezione del rischio che esso comporta: non è richiesto in sostanza un modello informativo rigido e standardizzato, ma che l’informazione sia adeguata rispetto alla struttura dell’operazione e alla sua capacità di rendere intelligibile l’alea negoziale.

Chiarezza dell’informazione e valutazione sostanziale della sua completezza

Accanto al principio di proporzionalità, le ordinanze evidenziano ulteriori criteri di valutazione dell’informativa, tra i quali assumono particolare rilievo il principio di chiarezza informativa e l’adozione di un approccio sostanziale nella verifica della sua completezza.

Quanto al primo aspetto, la Corte attribuisce un ruolo significativo al mark to market, qualificandolo come risultato di calcolo basato su criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente verificabili: pur non integrando l’oggetto del contratto in senso tecnico, tale grandezza concorre a rendere misurabile l’alea dell’operazione, consentendo alle parti di comprendere la dimensione economica del rischio incorporato nello swap.

In questa prospettiva, la chiarezza informativa non si esaurisce nella mera comunicazione formale di dati o formule matematiche, ma richiede che l’informazione sia strutturata in modo tale da rendere comprensibile il significato economico dell’operazione, permettendo al cliente di percepire la misura qualitativa e quantitativa del rischio assunto.

La funzione dell’informativa non è quindi puramente documentale, bensì sostanzialmente orientata alla comprensione del contenuto economico del contratto.

Da ciò discende l’adozione di un approccio sostanziale nella valutazione della completezza dell’informativa: la Corte chiarisce infatti che la verifica giudiziale non può essere condotta sulla base di criteri meramente formali o retrospettivi, né può essere influenzata dall’esito economico dell’operazione, bensì deve piuttosto concentrarsi sulla capacità dell’informativa di rendere percepibile, al momento della conclusione del contratto, la struttura dell’alea e i criteri attraverso i quali essa viene determinata.

Ne deriva che l’informativa deve essere valutata non tanto in termini di quantità di dati forniti, quanto in relazione alla sua idoneità concreta a rendere intellegibile l’operazione finanziaria.

In questa prospettiva, l’ordinamento privilegia un modello di trasparenza sostanziale, nel quale la completezza dell’informazione viene apprezzata alla luce della sua effettiva capacità di consentire una scelta consapevole da parte dell’investitore.

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