Con la Risposta n. 115 del 4 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’esenzione dall’imposta sulle donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD non si applica al trasferimento di partecipazioni effettuato mediante patto di famiglia quando i beneficiari, pur conseguendo formalmente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, non acquisiscono un effettivo controllo di diritto della società a causa della permanenza in capo al disponente di rilevanti poteri di veto e di influenza sulla governance societaria.
L’Agenzia ha inoltre ritenuto abusiva la preventiva costituzione di una holding destinata a ricevere le partecipazioni da donare, qualora tale operazione determini una riduzione indebita della base imponibile dell’imposta di donazione.
La disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD esclude dall’imposta i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni a favore del coniuge e dei discendenti, purché, nel caso delle società di capitali, il trasferimento consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile e tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni. La finalità della norma è favorire il passaggio generazionale dell’impresa attraverso il trasferimento effettivo dei poteri di governo societario.
Nel caso esaminato, il contribuente intendeva costituire una nuova holding mediante conferimento delle partecipazioni detenute nella società capogruppo di famiglia, avvalendosi del regime di realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR.
Successivamente, tramite patto di famiglia, avrebbe trasferito ai figli azioni rappresentative di una quota minoritaria del capitale sociale della nuova holding, ma dotate della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, mantenendo però per sé una categoria speciale di azioni caratterizzate da ampi diritti di veto su decisioni strategiche e sulla distribuzione degli utili.
L’Agenzia ha rilevato che tali prerogative impedivano ai figli di determinare autonomamente l’esito delle deliberazioni assembleari nel loro complesso. Di conseguenza, il controllo trasferito risultava soltanto formale e non sostanziale, con esclusione dell’agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD.
Sotto il profilo antiabuso, l’Amministrazione ha inoltre osservato che la costituzione della nuova holding consentiva di assumere, quale parametro per il calcolo dell’imposta di donazione, il patrimonio netto della holding NewCo, pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite in regime di realizzo controllato (circa 97 milioni di euro), anziché il patrimonio netto della società originariamente detenuta, sensibilmente più elevato (pari circa ad un miliardo).
Pur restando sostanzialmente invariata la ricchezza economica trasferita (sotto il profilo del principio di capacità contributiva), cambiava dunque l’oggetto giuridico della donazione e, con esso, il parametro di valorizzazione previsto dall’articolo 16, lettera b), del TUSD.
Tale effetto è stato qualificato come riduzione artificiale della base imponibile e, quindi, come vantaggio fiscale indebito, avente carattere essenziale. L’operazione è stata inoltre ritenuta priva di sostanza economica, poiché nel caso di specie la costituzione di una holding (NewCo) di una già esistente holding (società di famiglia), non risponderebbe alle ordinarie logiche di mercato, con conseguente configurabilità di un’ipotesi di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.


