La Commissione UE ha pubblicato una relazione sull’interazione del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) con 54 altri atti giuridici, tra cui principalmente il DMA.
La relazione fa anche il punto sull’applicazione dell’art. 33 del DSA, sull’identificazione e designazione da parte della Commissione UE delle piattaforme online e ai motori di ricerca online molto grandi.
Il DSA costituisce una pietra miliare nel quadro politico digitale dell’Unione europea; insieme al Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022 (DMA), costituiscono i due pilastri del codice digitale dell’UE, un quadro completo che disciplina i servizi digitali operanti nel mercato interno europeo.
Mentre il DMA garantisce equità e contendibilità nei mercati digitali, il DSA definisce un quadro orizzontale e globale per garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea siano debitamente tutelati.
Il DSA mira ad affrontare la diffusione di contenuti illegali online e i rischi sociali che la diffusione di disinformazione e altri contenuti può generare, responsabilizzando i destinatari e le altre parti interessate e garantendo una significativa responsabilità dei fornitori di servizi di intermediazione, compresi quelli che causano rischi sociali con una portata e un impatto sistemici nell’Unione.
Il DSA e la governance dei servizi di intermediazione in tutta l’Unione si basano saldamente sulla trasparenza, sulla responsabilità significativa e sullo Stato di diritto, con la vocazione a diventare il fondamento della governance delle piattaforme.
La relazione giunge appena 18 mesi dopo l’entrata in vigore del DSA e dimostra che il DSA, nel complesso, è complementare ad altri atti giuridici dell’Unione, in quanto, nella maggior parte dei casi, il DSA e gli altri atti giuridici UE interagiscono rafforzandosi a vicenda, con disposizioni concepite per integrarsi a vicenda o applicarsi in parallelo.
In un numero ridotto di casi si è riscontrato che le norme del DSA si applicano parallelamente ad altre disposizioni di diritto dell’Unione formulate in modo analogo, dando luogo a potenziale incertezza giuridica o oneri di conformità indebiti: queste sovrapposizioni si concentrano principalmente sugli obblighi di progettazione e di trasparenza, evidenziando la richiesta generale, nel diritto dell’Unione, di obblighi di due diligence da parte delle piattaforme online.
Ad esempio, il divieto di design manipolativo o ingannevole, spesso denominato “dark pattern“, è affrontato in diversi quadri normativi, che condividono lo stesso obiettivo, ma differiscono
in termini di ambito di applicazione e applicazione, dando luogo a un quadro normativo complesso (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, AI Act, GDPR e DMA).
In questi ambiti, come specificati nel rapporto, l’interazione tra il DSA e la legislazione settoriale richiede un’attenta analisi per garantire chiarezza giuridica e un’applicazione coerente.
I risultati della relazione, insieme al documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna, sottolineano la crescente complessità del panorama normativo europeo: la Commissione potrebbe individuare, attraverso le prossime valutazioni e il controllo dell’adeguatezza digitale, concrete opportunità di ulteriore miglioramento, in linea con l’obiettivo di una migliore regolamentazione e semplificazione della Commissione.
