Con la sentenza n. 16536/2026, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile, in linea di principio, l’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 (sull’efficacia nel processo tributario di una sentenza penale passata in giudicato) anche rispetto a procedimenti penali aventi ad oggetto reati non tributari, dai quali siano scaturiti proventi illeciti, laddove i fatti materiali oggetto dell’accertamento penale coincidano con quelli rilevanti nel processo tributario.
Nel caso di specie, tuttavia, la norma non ha trovato applicazione, poiché il procedimento penale si era concluso con un provvedimento di archiviazione ex art. 408 c.p.p.
L’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. La disposizione non circoscrive espressamente tale efficacia alle assoluzioni relative ai reati tributari, assumendo piuttosto rilievo la coincidenza materiale dei fatti valutati nei due giudizi.
Nel caso esaminato, l’accertamento traeva origine dalle risultanze di indagini di polizia giudiziaria relative a un incendio ritenuto fraudolento e alla conseguente percezione di un indennizzo assicurativo, nell’ambito di una vicenda ricondotta all’art. 642 c.p.
L’Amministrazione finanziaria aveva quindi qualificato come illecito il provento derivante dall’indennizzo e ne aveva imputato una quota al contribuente, ritenuto gestore di fatto della società, quale reddito non dichiarato. La stessa sentenza di merito aveva rilevato che il procedimento penale riguardava i medesimi fatti, o comunque fatti dal cui accertamento dipendeva la definizione della pretesa tributaria.
Sul piano fiscale, l’art. 14, comma 4, l. 537/1993 ricomprende nelle categorie reddituali dell’art. 6 TUIR, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca; l’art. 36, comma 34-bis, d.l. 223/2006 ha inoltre chiarito, in via interpretativa, che i proventi illeciti non classificabili nelle categorie dell’art. 6 TUIR sono comunque considerati redditi diversi.
Il contribuente impugnava l’accertamento sostenendo che gli esiti del procedimento penale avessero escluso il presupposto fattuale della ripresa; dopo il rigetto nei due gradi di merito, la censura veniva riproposta in Cassazione. La Corte, pur avendo ritenuto astrattamente applicabile l’art. 21-bis alla fattispecie esaminata, ne ha escluso l’operatività in concreto, rilevando che era intervenuto un provvedimento di archiviazione e non una sentenza irrevocabile di assoluzione resa all’esito del dibattimento. L’archiviazione, presupponendo la mancata instaurazione del processo, non è assistita dall’autorità di cosa giudicata e non impedisce al giudice tributario di valutare e qualificare autonomamente gli stessi fatti.
Circa l’estensione degli effetti dell’art. 21-bis al rapporto impositivo, anziché alle sole sanzioni, anche alla luce dei recenti interventi della Corte costituzionale, si fa presente che, al momento in cui si scrive, pende la questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5714/2025.


