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Abuso del diritto e riorganizzazione societaria

20 Marzo 2026

Francesco Castro, Dottorando di ricerca in diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali, Università degli studi di Ferrara

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta a interpello n. 42 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la configurabilità di un abuso del diritto in una complessa operazione di riorganizzazione societaria familiare finalizzata al passaggio generazionale, articolata nel conferimento delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in una holding di nuova costituzione e nella successiva donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della holding

L’operazione prospettata dai contribuenti prevedeva, in una prima fase, la costituzione di una holding newco s.r.l., nella quale conferire le partecipazioni detenute in due società operative.

In particolare, la prima società risultava partecipata per il 48,2% dal padre e per il 25,6% ciascuno dai due figli, mentre la seconda era detenuta in parti uguali dai due figli (50% ciascuno). Il conferimento sarebbe stato effettuato applicando il regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR.

In una seconda fase, il padre avrebbe donato ai figli la nuda proprietà delle quote della holding, mantenendo temporaneamente l’usufrutto, nell’ambito di una pianificazione volta a riorganizzare gli assetti proprietari e favorire il graduale trasferimento dell’impresa familiare alla nuova generazione. 

Il dubbio interpretativo prospettato dai contribuenti riguardava la possibile configurabilità di una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 212 del 2000, in considerazione del fatto che la donazione delle quote della holding avrebbe comportato un valore imponibile inferiore ai fini dell’imposta sulle donazioni rispetto alla donazione diretta delle partecipazioni nelle società operative.

Nel proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato preliminarmente i tre presupposti costitutivi dell’abuso del diritto:

  • la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito
  • l’assenza di sostanza economica dell’operazione
  • l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale. Come noto, l’assenza anche di uno solo di tali requisiti è sufficiente ad escludere la natura abusiva della fattispecie.

Nel caso esaminato, pur potendo ravvisarsi un possibile vantaggio fiscale derivante dal minor valore imponibile della holding rispetto alle società operative, l’Amministrazione finanziaria ha comunque ritenuto che l’operazione non fosse priva di sostanza economica, in quanto inserita in un più ampio progetto di riorganizzazione societaria e di pianificazione del passaggio generazionale.

In particolare, la costituzione della holding consente una gestione unitaria delle partecipazioni e una più efficiente governance del gruppo familiare, producendo effetti organizzativi e patrimoniali autonomi rispetto al mero conseguimento di un vantaggio fiscale.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che l’operazione prospettata non integra una fattispecie di abuso del diritto, non risultando soddisfatto il requisito dell’assenza di sostanza economica richiesto dall’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.

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