Il contributo analizza la recentissima sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato alcune questioni connesse all’annosa questione della validità delle fideiussioni conformi a Schema ABI, sviluppando altresì alcune considerazioni sulle possibili evoluzioni in materia.
1. Introduzione
Oltre tremila provvedimenti giudiziari pubblicati nel solo 2025 [1], un contenzioso che assorbe stabilmente la maggioranza delle nuove cause antitrust nei tribunali italiani e un volume di garanzie personali bancarie nell’ordine di vari di miliardi di Euro [2]: sono questi i numeri che fanno delle fideiussioni conformi allo Schema ABI uno dei capitoli più rilevanti – e controversi – del diritto bancario contemporaneo.
L’origine della questione è nota: nel 2005, Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 (il “Provvedimento”) ha censurato tre clausole dello Schema ABI di fideiussione omnibus [3], rilevandone il contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.
Con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, le Sezioni Unite hanno composto i primi contrasti giurisprudenziali sorti dopo il Provvedimento stabilendo che i contratti di fideiussione “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale sono parzialmente nulli, limitatamente alle clausole dello Schema riproduttive di quelle censurate con il Provvedimento.
2. Il rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite
La pronuncia delle Sezioni Unite del 2021, tuttavia, ha lasciato irrisolti profili decisivi che sono stati oggetto nel 2025 di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. con il quale il Tribunale di Siracusa ha chiesto alla Corte di Cassazione di risolvere le seguenti questioni di diritto:
- se le fideiussioni omnibus conformi allo Schema ABI, ancorché rilasciate al di fuori del periodo oggetto di istruttoria da parte di Banca d’Italia (2002 – 2005), possano ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente che i testi delle fideiussioni omnibus riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento;
- se le fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché non oggetto del Provvedimento di Banca d’Italia, possano anch’esse ritenersi parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust e, in caso affermativo, se per dimostrare tale nullità sia sufficiente o meno che i testi delle fideiussioni specifiche riproducano le clausole censurate da Banca d’Italia con il Provvedimento;
- se, una volta accertata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus o specifiche conformi allo Schema ABI e tornata applicabile la disciplina suppletiva del codice civile (e quindi l’art. 1957 c.c. che prevede la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale), la clausola “a semplice richiesta scritta” consenta al creditore di evitare la decadenza ex 1957 c.c. con una mera istanza stragiudiziale [4].
La risposta della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è arrivata con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 (la “Sentenza”), che affronta e risolve ciascuna delle tre questioni.
3. La questione dell’idoneità di un’istanza stragiudiziale ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c.
Il tema di maggiore impatto operativo è quello della decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore dalla garanzia fideiussoria per mancata proposizione delle sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. La clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” è infatti presente nella stragrande maggioranza delle fideiussioni conformi allo Schema ABI e ha quindi un ruolo cruciale nel contenzioso: la declaratoria di nullità delle clausole anticoncorrenziali non basta, da sola, a liberare il fideiussore. Per ottenere un risultato utile, il garante deve dimostrare anche che la banca sia decaduta dal diritto di garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c.. Senza decadenza, la nullità lascia integro il diritto della banca.
Il nodo era già emerso con chiarezza nella giurisprudenza precedente la Sentenza, dove si erano contrapposti due orientamenti inconciliabili sulla possibilità che un’istanza stragiudiziale fosse sufficiente a evitare la decadenza, una volta tornata ad applicarsi la disciplina codicistica per effetto della nullità della clausola di deroga contenuta nello Schema ABI:
- un primo orientamento, espresso da alcuni precedenti di legittimità e di merito, ritiene sufficiente un’istanza stragiudiziale. Secondo tale impostazione, l’art. 1957 c.c. troverebbe applicazione quanto al termine semestrale di decadenza, ma la decadenza potrebbe essere impedita da un’istanza stragiudiziale, proprio in ragione della clausola “a semplice richiesta scritta”, cui verrebbe riconosciuta valenza derogatoria rispetto all’istanza “giudiziale” ordinariamente richiesta dall’art. 1957 c.c. [5];
- un secondo orientamento, seguito da altre pronunce di legittimità, ritiene invece sempre necessaria un’istanza giudiziale, poiché la tesi opposta finirebbe per “neutralizzare l’art. 1957 c.c.” e per applicare, sul piano pratico, “una clausola riconducibile all’art. 6 del modulo A.B.I., oramai da tempo riconosciuta come illecita” [6]. In questa prospettiva, la nullità parziale sarebbe in parte vanificata se la decadenza potesse essere impedita mediante una semplice istanza stragiudiziale.
Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo accogliendo il primo orientamento, ma con una motivazione che va oltre la semplice adesione.
La chiave della decisione risiede nella distinzione funzionale tra la deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6 dello Schema ABI), che elimina radicalmente ogni onere di attivazione per il creditore, e la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 7 dello Schema ABI) – o “a prima richiesta”, come espressamente indicato nel testo della Sentenza – che, secondo le Sezioni Unite, opera come “un patto negoziale diretto a ottenere un rapido pagamento salva, però, successiva opponibilità delle eccezioni non eluse dall’accessorietà della garanzia”: il fideiussore paga e poi fa valere le proprie eccezioni. La nullità della prima (art. 6 dello Schema ABI) non travolge la seconda (art. 7 dello Schema ABI). Del resto, la Banca d’Italia, nel Provvedimento, non aveva censurato tale clausola.
Il risultato pratico è netto: la banca che abbia inviato al fideiussore una richiesta di pagamento entro il termine semestrale conserva il diritto di garanzia, senza dover avviare iniziative giudiziali. La prova (soprattutto a fronte di prevedibili contestazioni del garante) dell’avvenuta tempestiva consegna dell’istanza stragiudiziale al fideiussore assumerà dunque un’importanza potenzialmente decisiva.
La centralità della prova si rifletterà inevitabilmente sulle prassi operative: l’utilizzo di strumenti che consentano di dimostrare in modo certo la ricezione – raccomandata a.r., PEC o altro mezzo idoneo – sarà infatti essenziale per precostituire una documentazione opponibile in sede contenziosa; e analoga rilevanza assume la conservazione della prova di istanze stragiudiziali trasmesse in passato.
4. La questione della nullità parziale nelle fideiussioni omnibus conformi allo Schema ABI rilasciate successivamente al periodo oggetto di accertamento con il Provvedimento e nelle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI
Il secondo fronte della Sentenza riguarda un tema che aveva generato una forte divisione in giurisprudenza: basta la riproduzione delle clausole censurate nel Provvedimento per dichiarare la nullità parziale di una fideiussione omnibus rilasciata dopo il triennio 2002-2005, oppure occorre una prova ulteriore? E soprattutto: il medesimo regime si applica anche alle fideiussioni specifiche, rimaste estranee al perimetro del Provvedimento? Il quadro anteriore alla Sentenza era polarizzato in due orientamenti contrapposti:
- un primo indirizzo, espresso dalla Sezione Prima della Cassazione e da parte della giurisprudenza di merito, richiede che la fideiussione sia “stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo negoziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente [i.e. il Provvedimento], bensì offrendone altra e specifica prova” [7];
- un diverso indirizzo, fatto proprio dalla Terza Sezione della Cassazione e da parte della giurisprudenza di merito, riconduce invece la nullità parziale della fideiussione rilasciata dopo il 2005 alla sola circostanza che il testo riproduca le tre clausole dello Schema ABI censurate dal Provvedimento [8]. In questa direzione sembrava collocarsi la sentenza delle Sezioni Unite del 2021, pronunciata con riferimento a due fideiussioni (peraltro specifiche) rilasciate rispettivamente nel 2004 e nel 2006, che ha individuato il nesso funzionale tra l’intesa “a monte” anticoncorrenziale e il contratto “a valle” quando tale contratto “(nella specie, una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'”intesa” a monte, dichiarata nulla dall’autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l’atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca – come nel caso concreto – solo una parte del contenuto dell’atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell’intesa anticoncorrenziale” [9].
Il problema si poneva in termini ancor più netti per le fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI: il Provvedimento aveva avuto ad oggetto esclusivamente lo schema di fideiussione omnibus, sicché estenderne le conclusioni alle garanzie specifiche significava compiere un passo ulteriore, controverso e privo di un ancoraggio testuale immediato. Anche su questo fronte, la giurisprudenza si divideva:
- un primo indirizzo, muovendo dal rilievo che il Provvedimento riguarda soltanto lo schema di fideiussione omnibus, esclude che esso possa valere come prova privilegiata di un’intesa anticoncorrenziale riferita alle fideiussioni specifiche [10];
- un secondo indirizzo ritiene invece che i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2021 prescindano dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Secondo alcune pronunce di legittimità e di merito [11], il dato decisivo è il contenuto delle clausole: se esse riproducono quelle censurate dal Provvedimento, la fideiussione, omnibus o specifica, costituirebbe un contratto a valle dell’intesa anticoncorrenziale e sarebbe colpita dalla medesima nullità parziale.
Le Sezioni Unite hanno adottato una soluzione che implica una disciplina probatoria differenziata:
- per le fideiussioni omnibus rilasciate nel triennio 2002-2005, la riproduzione delle tre clausole censurate dal Provvedimento è sufficiente a fondare la prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale;
- per le fideiussioni omnibus rilasciate al di fuori di quel perimetro temporale e per le fideiussioni specifiche, il Provvedimento resta un elemento di prova, ma non basta da solo [12]: il fideiussore deve dimostrare, con elementi ulteriori, la standardizzazione delle clausole e gli effetti restrittivi della concorrenza, mentre la banca può provare che le clausole siano state il frutto di una trattativa individuale, effettiva e libera. La Sentenza richiede inoltre che il giudice di merito verifichi la portata temporale dell’accertamento, valutando, per il periodo anteriore, se esso attesti una prassi bancaria preesistente e, per quello successivo, se gli effetti dell’intesa possano proiettarsi oltre il periodo esaminato. Il valore probatorio aggiunto del Provvedimento, in altri termini, si attenua quanto più ci si allontana dal suo riferimento temporale.
L’impatto pratico è considerevole. Per i fideiussori che agiscano al di fuori del perimetro 2002-2005 o in relazione a fideiussioni specifiche, l’onere probatorio si fa significativamente più gravoso: non bastano la riproduzione delle clausole e il richiamo al Provvedimento, ma occorrono prove concrete della standardizzazione e della restrizione della concorrenza. La porta della nullità non è chiusa, ma è certamente assai più stretta e, comunque, difficile da aprire.
5. Ulteriori considerazioni sull’impatto sul contenzioso esistente e futuro
Alla luce di quanto precede, il bilancio complessivo della Sentenza per il contenzioso è complessivamente più favorevole alle banche, ma non privo di aree di esposizione residua. Le ricadute si avvertono su due versanti:
- sul contenzioso esistente, i nuovi criteri potranno ribaltare decisioni già rese nei gradi precedenti. In particolare, dovranno essere rimesse in discussione le controversie relative a fideiussioni omnibus successive al 2005 o a fideiussioni specifiche in cui la nullità sia stata affermata sulla sola base della riproduzione delle clausole, senza ulteriore prova della standardizzazione e degli effetti restrittivi. Inoltre, nei giudizi relativi all’art. 1957 c.c., una richiesta scritta tempestiva al garante potrà ora escludere la decadenza della banca, capovolgendo esiti che parevano acquisiti;
- sul contenzioso futuro, l’effetto frenante è evidente. La necessità di dimostrare, oltre alla riproduzione delle clausole, la standardizzazione e gli effetti restrittivi della concorrenza rende assai più oneroso – e meno prevedibile nell’esito – l’avvio di azioni fondate sulla nullità di fideiussioni omnibus successive al 2005 o di fideiussioni specifiche. L’idoneità dell’istanza stragiudiziale tempestiva a impedire la decadenza riduce, inoltre, l’utilità pratica di iniziative che puntino esclusivamente sull’ex 1957 c.c.
In sintesi, la Sentenza sposta il baricentro del contenzioso a favore delle banche: (i) la clausola “a semplice richiesta scritta” (o, “a prima richiesta”, dato che le Sezioni Unite utilizzano le due espressioni in modo pienamente equipollente) si rivela un presidio efficace quando la richiesta sia tempestiva; e (ii) la disciplina del valore probatorio del Provvedimento innalza la soglia per chi voglia far valere la nullità al di fuori del perimetro temporale 2002-2005 e delle fideiussioni omnibus.
A tale riguardo, occorre peraltro segnalare che, nel corso degli anni, diverse banche hanno modificato i propri modelli contrattuali di fideiussione, eliminando le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, mantenendo esclusivamente la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.. Tale scelta ha un effetto processuale di notevole rilevanza pratica, dato che la giurisprudenza formatasi in materia di nullità antitrust delle fideiussioni bancarie presuppone, ai fini dell’applicazione della sanzione di nullità parziale, la compresenza di tutte e tre le clausole censurate dall’Autorità di Vigilanza [13].
Ne consegue che, laddove il contratto di fideiussione contenga soltanto una o due delle clausole censurate nel Provvedimento, viene meno il presupposto per la declaratoria di nullità parziale per violazione della normativa antitrust, poiché la riproduzione incompleta dello Schema ABI non consente di configurare il contratto a valle come strumento di attuazione dell’intesa anticoncorrenziale censurata. Le ricadute sul contenzioso in materia fideiussoria sono evidenti: le banche che hanno adottato modelli contrattuali “alleggeriti” – contenenti la sola deroga all’art. 1957 c.c. – risultano in una posizione di maggiore solidità difensiva, potendo argomentare che manca il presupposto stesso della nullità antitrust, così come delineata dal Provvedimento e dalla giurisprudenza successiva.
Il contenzioso seriale pare quindi complessivamente destinato a ridimensionarsi anche se si possono intravedere profili che potrebbero diventare i prossimi terreni di scontro.
Il primo profilo riguarda l’obbligo di prosecuzione delle istanze. L’art. 1957 c.c. impone al creditore non solo di “proporre” le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma anche di “continuare” tali istanze con diligenza. Chiarito che una richiesta stragiudiziale tempestiva basta a impedire la decadenza, resta da stabilire se debbano, successivamente ad essa, seguire ulteriori iniziative: verosimilmente i fideiussori cercheranno di sostenere che la prima intimazione di pagamento non autorizza la banca a rimanere inerte a tempo indeterminato o, comunque, per un tempo prossimo a quello di prescrizione del suo diritto (i.e. 10 anni), ma che la banca – persistendo il mancato pagamento del debitore e del garante – debba attivarsi giudizialmente e, non avendolo fatto, è decaduta.
Riteniamo, tuttavia, che vi siano solidi argomenti per escludere l’obbligo di prosecuzione. Le stesse Sezioni Unite attribuiscono alla clausola “a semplice richiesta scritta” la valenza di garantire al creditore un rapido pagamento e quindi imporre alla banca ulteriori iniziative dopo l’istanza stragiudiziale significherebbe vanificare tale funzione. Inoltre, se l’art. 1957 c.c. nell’imporre di “proporre” e “proseguire” le istanze con diligenza si riferisce ai mezzi di tutela giurisdizionale, laddove la clausola consenta di sostituire l’istanza giudiziale con una stragiudiziale ai fini della decadenza, viene meno l’oggetto stesso dell’obbligo di prosecuzione, non essendovi alcuna iniziativa giudiziale da “continuare”. Richiedere comunque un’attivazione giudiziale successiva finirebbe, in definitiva, per neutralizzare la clausola dell’art. 7 dello Schema ABI al pari della deroga all’art. 1957 c.c. di cui all’art. 6 – esito che le Sezioni Unite hanno inteso evitare, mantenendo ferma la distinzione funzionale tra le due pattuizioni.
Il secondo profilo viene in rilievo soltanto per il caso di fideiussioni sottoscritte da consumatori e attiene alla possibile natura vessatoria della clausola “a semplice richiesta scritta” ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo, che presume vessatorie le clausole che stabiliscono “a carico del consumatore […] limitazioni all’opponibilità di eccezioni”. I fideiussori che siano anche consumatori potrebbero quindi sostenere che la clausola, imponendo il pagamento immediato con riserva di successiva opposizione delle eccezioni, integri una limitazione all’opponibilità delle eccezioni e sia quindi nulla ex art. 36 Codice del Consumo.
Riteniamo, tuttavia, che tale contestazione non sia fondata. Anzitutto, la corretta qualificazione della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta” potrà essere effettuata solo all’esito di una analisi della previsione nel suo complesso e di indici testuali volti non solo a delineare la modalità con cui deve essere effettuata la richiesta di pagamento ma anche a invertire l’onere della iniziativa (nel senso che il fideiussore paga e poi agisce per la restituzione). In ogni caso, anche qualora la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta operasse nel senso di rinviare le eccezioni a un momento successivo al pagamento, ciò non ne comporterebbe la vessatorietà ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. t), dal momento che tale previsione sanziona le clausole che “limitano” l’opponibilità delle eccezioni, non quelle che ne differiscono temporalmente l’esercizio. Il garante conserva invece intatto il diritto di far valere le proprie difese e di agire per la ripetizione di quanto versato. Inoltre, anche volendo ragionare in termini di vessatorietà, sarebbe tale solo il meccanismo di inversione processuale (prima si paga, poi si eccepisce), pertanto, sarebbe nullo il differimento temporale della possibilità di proporre le eccezioni, non la parte della clausola che disciplina le modalità con le quali il creditore può promuovere le proprie istanze verso il fideiussore.
In ogni caso, non va trascurato il ruolo delle azioni collettive, laddove proponibili ratione temporis. Nelle controversie relative a fideiussioni omnibus successive al 2005 o a fideiussioni specifiche, gli strumenti probatori previsti dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c. e dagli artt. 140-ter e ss. Codice del Consumo potrebbero infatti agevolare l’acquisizione di documenti e la dimostrazione dell’illecito antitrust, con effetti potenzialmente estesi all’intera classe tutelata.
[1] Dato desunto del portale “Banca dati di merito”, gestito dal Ministero della Giustizia, con la chiave di ricerca “fideiussione Schema ABI”.
[2] Dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d’Italia n. 2/2025 del 21 novembre 2025 emerge che i circa Euro 11,5 miliardi di crediti deteriorati delle banche italiane sono assistiti da garanzie personali (un numero significativo delle quali è verosimilmente rappresentato proprio da fideiussioni conformi allo Schema ABI).
[3] La Banca d’Italia aveva – come noto – censurato lo schema di contratto di fideiussione omnibus (lo “Schema ABI”), applicato su larga scala dagli istituti di credito, con particolare riferimento alla clausola di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), a quella di “sopravvivenza” della fideiussione (art. 8), nonché a quella di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6), perché “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
[4] La giurisprudenza di legittimità è, infatti, da tempo consolidata nel senso di affermare che “il termine istanza [di cui all’art. 1957 c.c.] si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato” (così, tra le tante, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724; vedi anche Cass. 28 luglio 2017, n. 18779).
[5] V. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2025, n. 660; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835.
[6] Così Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648. V. anche Cass, Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678.
[7] Così Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; in termini identici Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170.
[8] Così Cass, Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2011; Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2006.
[9] Nella giurisprudenza di merito si sono registrate anche posizioni “intermedie”. Si veda, ad esempio, Corte App. Milano, 26 febbraio 2025, secondo cui “la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l’atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell’effetto anticoncorrenziale”, trattatasi di “una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l’onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l’identico contenuto delle clausole, più non persistesse l’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell’Autorità di Vigilanza”.
[10] V. Cass., Sez. III, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass, Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8669; Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. Sez. III, 10 gennaio 2025, nn. 657, 660 e 675.
[11] V. Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 e Cass., 30 novembre 2022, n. 35290.
[12] Si tratta di una conclusione coerente con la giurisprudenza relativa al valore di prova privilegiata dei provvedimenti dell’AGCM che ancorano il particolare valore probatorio di tali provvedimenti all’approfondita istruttoria tecnica espletata dall’AGCM (v. ex multis Corte Appello Milano, 10 ottobre 2024, Trib. Milano, 27 dicembre 2013, Cass., 20 giugno 2011, n. 13486; Cass., 14 agosto 2014, nn. 17971 e 17972), nonché con la disciplina del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (attuativo della direttiva 104/2014/UE, c.d. private enforcement) che, nei giudizi di risarcimento danni c.d. follow-on, circoscrive il valore di prova (oggi) legale del provvedimento dell’autorità antitrust che accerta la violazione anticoncorrenziale ancorandola alla “natura della violazione” e alla “sua portata materiale, personale, temporale e territoriale”.
[13] Cass. Sez I, 12 dicembre 2024, n. 32192 “secondo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, la nullità pur parziale delle clausole di una fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, presuppone agli atti risultino allegate e dimostrate tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.


