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Giurisprudenza

Dati bancari del contribuente inutilizzabili senza autorizzazione motivata

28 Agosto 2026

Giorgio Antonio Autuori, Dottorando di ricerca in Diritto tributario, Università degli Studi di Brescia

Cassazione Civile, Sez. V, 18 giugno 2026, n. 20609 – Pres. Nonno, Rel. Succio

Di cosa si parla in questo articolo

L’autorizzazione alle indagini finanziarie ex artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, pur conservando nel diritto interno natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo che legittima l’ingerenza nei dati bancari del contribuente.

Essa, pertanto, deve preesistere alle indagini, promanare dall’organo titolare del potere organizzativo e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta di Nizza, un contenuto motivazionale “minimo”, tale da consentire una verifica, anche ex post in sede giurisdizionale, in merito alla sussistenza dei presupposti, all’oggetto e al rispetto dei limiti dell’ingerenza.

Laddove l’autorizzazione risulti mancante o carente, la documentazione acquisita su tale base è inutilizzabile, e l’accertamento è invalido nella parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.

Queste le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte con la recente ordinanza n. 20609/2026, giunta a conferma di un indirizzo ormai “sdoganato” a seguito delle sentenza CEDU Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026, proprio in tema di indagini bancarie.

La vicenda che ha dato adito al giudizio origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento originato da indagini finanziarie attivate per la mancata incongruenza fra i redditi esigui dichiarati da società e soci e le rilevanti movimentazioni riscontrate sui conti, anche personali, di questi ultimi.

Fra le varie censure sollevate dalla società remittente, la principale si appuntava proprio sulla mancata esibizione, da parte del personale accertatore, dell’atto autorizzatorio da parte del personale accertatore.

Il ragionamento della Corte muove dal riconoscimento dell’orientamento – invero consolidato – che considerava detta autorizzazione alla stregua di un atto meramente interno, non necessariamente motivato, la cui assenza non determinava dunque l’inutilizzabilità della documentazione acquisita.

Tale posizione di chiusura si giustificava, ad avviso della Cassazione, alla luce della mancanza, in materia tributaria, del principio processual-penalistico dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvo concreto pregiudizio per la difesa o lesione di diritti fondamentali (ad es. la libertà personale, il domicilio, etc.).

Proprio su tale assetto è intervenuta la sentenza CEDU Ferrieri e Bonassisa, che ha ravvisato in un simile assetto normativo e giurisprudenziale una sostanziale violazione dell’art. 8 CEDU.

In particolare, il deficit non atterrebbe alla legalità formale – la base normativa, d’altra parte, esiste – bensì alla “qualità” della legge: la discrezione dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza non è sufficientemente circoscritta, mancano garanzie procedimentali effettive ex ante e un controllo giurisdizionale ex post, e proprio l’assenza di un vero obbligo motivazionale consentirebbe un esercizio del potere pressoché assoluto e comunque arbitrario.

A tale punto, il Collegio opera una distinzione tra i destinatari dei rilievi:

  • quelli che investono l’architettura delle garanzie preventive interpellano il legislatore, e valgono dunque come indicazioni de iure condendo
  • quelli che investono l’effettività del controllo giurisdizionale successivo si rivolgono, per converso, al giudice nazionale, e operano de iure condito, sulla base del diritto vigente.

E’ la stessa CEDU a ricordare che la protezione contro le ingerenze arbitrarie va assicurata attraverso l’opera ermeneutica e di applicazione pratica da parte dei giudici interni. Proprio su questo secondo piano si colloca dunque la decisione, in coerenza con Corte cost. n. 51/1992, che già aveva escluso una riservatezza bancaria opponibile al dovere tributario, pur esigendo una disciplina idonea a precluderne l’esercizio arbitrario.

Trasponendo detti principi nell’ambito della giurisprudenza unionale, si nota come, quanto al rimedio, già État luxembourgeois (C-245/19 e C-246/19), richiamate dalla stessa CEDU, e WebMindLicenses (C-419/14) imponessero un ricorso effettivo davanti a un giudice competente su ogni questione di fatto e di diritto, inclusa la regolarità dell’acquisizione delle prove, con obbligo di espungere quelle ottenute in violazione di diritti fondamentali.

Quanto al contenuto, SS SIA (C-175/20) esigeva invece che la base giuridica dell’ingerenza definisse essa stessa la portata della limitazione, con regole chiare e prevedibili, tali da individuare con precisione le circostanze e le condizioni in cui i diritti possano essere compressi.

Da tale percorso argomentativo discende la qualificazione del vizio: non irregolarità procedimentale “a valle”, ma difetto del titolo legittimante “a monte”, che priva ab origine di giustificazione le risultanze acquisite e travolge l’intera sequenza (in linea con Cass. Sez. Un. N. 3182/2022 e con la più recente giurisprudenza in tema di accessi domiciliari).

Per questo il Collegio ritiene di non dover attendere le Sezioni Unite sollecitate da Cass. n. 13696/2026 e nega il contrasto con Cass. n. 16988/2025, ove mancava ogni nesso eziologico fra irritualità e materiale probatorio.

Trattasi, tuttavia, di una invalidità relativamente circoscritta, operando essa caso per caso e non intaccando in ogni caso gli elementi acquisiti aliunde.

In continuità con Cass. nn. 19956 e 19960/2026, la pronuncia appare consumare il definitivo superamento dell’obsoleta lettura “organizzativa” dell’autorizzazione, che da atto meramente interno diviene titolo dell’ingerenza e, come tale, oggetto necessario del sindacato giurisdizionale sull’esistenza e sull’effettività della sua motivazione.

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