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Sull’esenzione fiscale alle controllate per le plusvalenze da concordato

23 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta n. 280/2025, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti circa la possibilità di estendere l’esenzione fiscale prevista per le plusvalenze realizzate in sede di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 86, c. 5, del TUIR, anche alle operazioni di vendita effettuate da una società controllata, non direttamente ammessa alla procedura concorsuale, ma i cui proventi siano destinati a soddisfare i creditori della controllante Istante

Il caso sub specie vedeva come protagonista una holding (Alfa s.p.a.) ammessa alla procedura di concordato preventivo di natura liquidatoria

Per reperire la liquidità necessaria al soddisfacimento dei creditori, la Società Istante aveva promosso la vendita di un compendio immobiliare detenuto tramite la sua controllata totalitaria Beta s.r.l., la quale era stata posta in liquidazione per tale finalità. 

La contribuente sosteneva che la plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili di Beta non avrebbe dovuto essere tassata, ritenendo applicabile l’art. 86, c. 5, del TUIR. 

Ad avviso dell’Istante, la norma de qua andrebbe interpretata in senso sostanziale e non solo in senso letterale, includendo le operazioni compiute da società controllate all’interno di un regime di consolidato fiscale, qualora funzionali al piano concordatario della controllante. 

La Società proponeva, dunque, di assoggettare la distribuzione degli utili e delle riserve di Beta al regime di esclusione parziale del 95% previsto dall’art. 89, c. 2, del TUIR, trattandosi di un investimento durevole e non già di un’operazione di trading finanziario. 

Infine, per la ripartizione del capitale eccedente il valore fiscalmente riconosciuto, l’Istante prospettava l’applicazione dell’art. 86, comma 5-bis, del TUIR, calcolando la plusvalenza al netto di svalutazioni o rivalutazioni civilistiche non rilevanti ai fini fiscali.

Sulla base di queste premesse, l’Amministrazione finanziaria ha espresso un parere parzialmente negativo rispetto alle soluzioni prospettate dalla Società Istante. 

In primo luogo, l’Ufficio ha negato l’applicabilità dell’agevolazione ex art. 86, c. 5, del TUIR alla cessione del compendio immobiliare, posto che la norma agevolativa – in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva – impone, necessariamente, che il soggetto che realizza la plusvalenza sia il medesimo ammesso alla procedura concorsuale.

Così, essendo Beta un soggetto terzo non sottoposto all’iter concordatario, la sua cessione resta pienamente imponibile, a nulla rilevando che la proprietà sia indirettamente ascrivibile alla holding o che le società coinvolte aderiscano al regime del consolidato fiscale. 

L’Agenzia ha confermato, invece, la soluzione avanzata dall’Istante in relazione alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione, poiché la partecipazione è qualificabile come investimento durevole (non per negoziazione) secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS applicati dalla Società. 

Per le somme ricevute a titolo di ripartizione di capitale, troverà quindi applicazione l’art. 86, c. 5-bis, configurando una plusvalenza imponibile per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, determinato al netto di ogni variazione di valore puramente contabile, come prescritto dall’art. 110 del Testo Unico.

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