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EMIR: chiarimenti ESMA sul volume nozionale di compensazione

20 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A 2937/2026, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo del volume nozionale di compensazione previsto dai paragrafi 4 e 8 dell’art. 7 bis dell’EMIR.

In particolare, l’art. 7 bis stabilisce che le controparti finanziarie e non finanziarie assoggettate all’obbligo di compensazione, che superano una delle soglie previste per le categorie di derivati individuate dal par. 6 dell’art. 7 bis sono tenute a detenere almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata e compensare attraverso tale conto un numero rappresentativo di operazioni.

Il paragrafo 3 impone inoltre a tali controparti di garantire che, nel conto attivo, siano compensate operazioni rappresentative dei contratti derivati di cui al par. 6 dell’art. 7 bis, compensati tramite un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica, ai sensi dell’art. 25, par. 2 quater, durante il periodo di riferimento.

Il paragrafo 4 dell’art. 7 bis prevede che tale obbligo di rappresentatività “non si applica alle controparti con un volume di compensazione nozionale compensato inferiore a 6 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6”.

Lo stesso concetto di volume nozionale di compensazione viene ripreso dal paragrafo 8 dell’art. 7 bis che conferisce ad ESMA il mandato di elaborare i progetti di RTS per specificare alcuni dei requisiti di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, le condizioni delle prove di stress e i dettagli della segnalazione. In particolare viene chiesto ad ESMA di elaborare tali RTS fissando il “periodo di riferimento, che non è inferiore a sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione inferiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 e non inferiore a un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione superiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6”.

Così premesso, con la presente Q&A ESMA fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo del volume nozionale di compensazione di cui all’art. 7 bis, parr. 4 e 8 dell’EMIR.

Nel farlo, ESMA, precisa che, al fine di garantire la coerenza con i calcoli delle soglie di compensazione di cui agli artt. 4 bis e 10 dell’EMIR, il volume nozionale di compensazione debba essere calcolato come la “posizione media a fine mese aggregata per i 12 mesi precedenti” delle operazioni compensate.

Ogni mese le controparti dovrebbero confrontare la propria posizione media aggregata di fine mese relativa ai 12 mesi precedenti con le soglie di 6 miliardi e 100 miliardi di euro di cui all’art. 7 bis, parr. 4 e 8, al fine di monitorare costantemente i propri obblighi, in linea con le Q&A 2776 e 2777 di ESMA.

Il calcolo della posizione media a fine mese aggregata deve tenere conto delle specificità della Q&A EMIR n. 3, lett. b), c) e f) di ESMA relative al mercato OTC.

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