Con decisione n. 3133 del 10 aprile 2026, il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Sirena, Rel. Maimeri) ha accertato l’illegittimità del comportamento dell’intermediario che, pur disponendo di un giustificato motivo per sospendere l’utilizzo di una carta di pagamento, non aveva tempestivamente e chiaramente comunicato al cliente le ragioni di tale iniziativa.
Nel caso di specie, l’intermediario, dopo aver rilevato un utilizzo della carta di credito superiore alla normale media mensile di spesa, disponeva la sospensione cautelativa dello strumento di pagamento per svolgere una verifica aggiornata del merito creditizio del cliente, al quale chiedeva specifica documentazione.
All’esito delle verifiche, con lettera del 19 maggio 2025 (ricevuta dal cliente il 10 giugno 2025), l’intermediario comunicava il recesso dal rapporto. La carta veniva revocata il 5 giugno 2025. Il ricorrente contestava la legittimità del blocco preventivo e del recesso, chiedendo altresì di poter utilizzare i punti del programma membership reward, o di ottenerne l’equivalente economico, e di ricevere il rimborso del credito residuo giacente sulla carta.
Con riferimento alla sospensione cautelativa, il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 11/2010, “il contratto quadro può prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi“ e che l’art. 29 del contratto attribuiva all’intermediario il diritto di sospendere la carta in qualsiasi momento e con effetto immediato, includendo fra le ipotesi esemplificative l’ammontare anomalo della spesa rispetto agli standard del titolare.
Tuttavia, il Collegio ha rilevato come la prima comunicazione, nella quale avrebbero dovuto essere esplicitate le ragioni del giustificato motivo, risultasse approssimativa e poco chiara, a differenza della successiva missiva di recesso in cui le medesime motivazioni erano indicate con maggiore precisione. L’Arbitro ha così ritenuto poco diligente il comportamento dell’intermediario per non aver comunicato tempestivamente e chiaramente al cliente le ragioni della sospensione dell’utilizzo della carta.
Per ciò che concerne il recesso, il Collegio ha richiamato l’art. 126-septies, comma 2, TUB che consente al prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro a tempo indeterminato solo se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso minimo di due mesi.
Nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato, poiché l’intermediario aveva comunicato il recesso con missiva del 19 maggio 2025, ricevuta dal cliente il 10 giugno 2025, e la revoca della carta aveva avuto effetto dal 5 giugno 2025. Al contempo, l’intermediario ha invocato il recesso immediato per giustificato motivo ai sensi dell’art. 31 del contratto.
Trattasi di un’ipotesi ammissibile alla luce dell’art. 33, comma 2, lett. h), cod. cons., in quanto riconducibile alla rivalutazione del merito creditizio del cliente. Tuttavia, la condotta dell’intermediario è stata censurata sotto un diverso profilo; le ragioni poste a fondamento della sospensione della carta avrebbero dovuto essere comunicate chiaramente già nella prima comunicazione, mentre sono state chiarite solo successivamente con il recesso dal rapporto.
Le restanti domande sono state respinte; il Collegio ha confermato che i punti membership non sono utilizzabili in caso di revoca della carta e ha rigettato la domanda di rimborso del credito residuo in quanto l’intermediario aveva già provveduto a restituire al cliente il credito giacente e le quote mensili del canone annuale.
Pertanto, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso accertando l’illegittimità del comportamento dell’intermediario limitatamente all’omessa comunicazione chiara e tempestiva circa le ragioni della sospensione della carta di credito.


