WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Non adeguata verifica AML e contatto sociale qualificato

9 Marzo 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Bologna, 06 novembre 2025, n. 9702 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. E. Mirabella

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Bologna dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 9702 del 6 novembre 2025 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme), si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca rispetto ad una non adeguata verifica della clientela, ai sensi della normativa antiriciclaggio (AML) di cui al D. Lgs. n. 231/2007.

Il caso aveva ad oggetto un genere di truffa comunemente detta “man in the mail”: il ricorrente effettuava un pagamento ad un’impresa sulla base di una fattura ricevuta via mail da quest’ultima, inconsapevole che la mail fosse stata manipolata da un truffatore, che aveva indicato un proprio IBAN per dirottare il pagamento a proprio vantaggio. 

Il ricorrente, quindi, agiva per il recupero della somma contro la banca del beneficiario del pagamento, contestando alla stessa, tra le varie, l’inadempimento delle prescrizioni in materia di adeguata verifica AML verso il titolare del conto su cui era confluito il pagamento

L’Arbitro ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo in via equitativa al ricorrente circa un terzo della somma.

Infatti, il Collegio bolognese ha ritenuto sussistere un concorso di colpa in capo all’intermediario nel pregiudizio subito dal ricorrente in quanto il primo non aveva adempiuto diligentemente a quanto prescritto dagli artt. 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 231/2007 in materia di adeguata verifica.

Secondo l’Arbitro, la disciplina antiriciclaggio assume rilievo “anche al fine (privatistico) di proteggere chi utilizza un servizio bancario (di pagamento, nel caso di specie) da possibili invasioni lesive in occasione di tale contatto sociale qualificato con l’operatore professionale”.

A tale normativa, quindi, “si può riconoscere (anche) uno scopo di tutela del cliente, cosicché essa produce effetti anche nei rapporti privatistici, quanto meno nel senso di stabilire un indice di riconoscibilità della condotta tipica del bonus argentarius, e dunque di una condotta prudente ed accorta sotto ogni riguardo, idonea a garantire l’affidamento degli utenti dei servizi bancari”.

Più precisamente, l’intermediario aveva dimostrato di aver acquisito al momento dell’apertura del conto, avvenuta a distanza: (i) un’autocertificazione dei dati fiscali della titolare; (ii) una foto fronte e retro del documento d’identità e del codice fiscale; (iii) l’informativa sulla protezione dei dati personali e la dichiarazione di attività economica della titolare; (iv) la visura Scipafi della medesima; e (v) un selfie della titolare.

Tuttavia, il selfie non ritraeva la titolare con il documento d’identità in mano, sicché non erano state rispettate le misure di adeguata verifica necessarie per l’identificazione a istanza.

Verosimilmente, quindi, l’intestazione del conto era fittizia e l’Arbitro ha ricordato come questa, i.e., la fittizia intestazione del conto di accredito sia “circostanza idonea a determinare un sensibile aggravamento del pregiudizio subito dal cliente, sull’assunto che la truffa ai danni del ricorrente non sarebbe stata affatto realizzata senza la maggiore probabilità di rimanere nell’anonimato e dunque di non subire le conseguenze della propria condotta illecita garantita ai truffatori dall’intestazione fittizia”.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 25 Marzo
Arbitro assicurativo: gestione dei reclami e dei ricorsi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 04/03


WEBINAR / 2 Aprile
Derivati IRS: nuovi orientamenti della Cassazione


Scenari probabilistici e informativa: impatti contrattuali, organizzativi e sul contenzioso

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/03

Iscriviti alla nostra Newsletter