La riforma delle disposizioni del Codice civile relative alla responsabilità degli amministratori, con particolare riferimento a quelli non esecutivi, si riflettono inevitabilmente, nell’ambito dei soggetti vigilati, con la responsabilità degli amministratori indipendenti, una figura di centrale rilievo nell’ordinamento bancario.
Della responsabilità degli amministratori non esecutivi, con riferimento altresì all’ambito dei soggetti vigilati, se ne discuterà ampiamente nel corso del prossimo webinar del 16 giugno 2026 “Informativa consiliare e responsabilità degli amministratori nella riforma -Le novità della riforma societaria“.
La figura dell’amministratore indipendente è infatti associata solitamente all’amministratore non esecutivo, in ragione di un progressivo passaggio da una concezione fondata su requisiti esclusivamente soggettivi ad una nozione che incorpora anche profili “oggettivo-funzionali”.
Secondo l’impostazione tradizionale, infatti, ricavabile secondo alcuni autori, in particolare, dal TUF (art. 147-ter, c. 4) e dalla Circolare 285 di Banca d’Italia (in relazione alla nozione di amministratore indipendente fornita in materia di operazioni con parti correlate), l’indipendenza dell’amministratore è principalmente collegata all’assenza di legami con il gruppo di controllo della società, al fine di garantire autonomia di giudizio e capacità critica all’interno dell’organo amministrativo.
In questa prospettiva, il consigliere indipendente ben potrebbe svolgere anche funzioni operative o partecipare attivamente ai controlli interni, antiriciclaggio e risk management, senza perdere la propria qualifica di indipendenza.
Il D.M. 169/2020, tuttavia, ha introdotto una significativa discontinuità, stabilendo che il consigliere indipendente debba necessariamente essere “non esecutivo”.
Tale previsione, congiuntamente alla Circolare n. 285 di Banca d’Italia – per cui “sono componenti esecutivi del consiglio i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa” – implica che gli amministratori destinatari di deleghe gestionali o di responsabilità operative, incluse quelle relative alle funzioni di controllo interno e antiriciclaggio, vengano automaticamente qualificati come esecutivi e, quindi, non più indipendenti.
In questo contesto, va delineata la responsabilità ascrivibile agli amministratori indipendenti per le decisioni assunte dall’organo amministrativo di cui fanno parte: gli indipendenti sono comunque “amministratori” della società e la loro indipendenza certo non li rende estranei alle dinamiche gestionali della società stessa.
Il nuovo art. 2381-ter C.c., sotto questo profilo, assume particolare rilievo, perché sembra consolidare un modello di responsabilità fondato non più soltanto sulla titolarità di deleghe operative, ma anche sull’effettiva capacità dell’amministratore di contribuire consapevolmente al processo decisionale dell’organo collegiale: la norma valorizza infatti il dovere di agire informati, di valutare criticamente le informazioni ricevute dagli organi delegati e di attivarsi in presenza di segnali di irregolarità o di rischio.
L’amministratore indipendente, pertanto, al pari dei non esecutivi, ed in linea con i più recenti arresti della Cassazione (cfr. 15685/2024), non può più essere considerato un mero controllore esterno alle dinamiche gestionali, ma diviene un soggetto chiamato a partecipare attivamente alla formazione della volontà consiliare, contribuendo alla qualità delle decisioni e alla sostenibilità della governance societaria.
La riforma è altresì coerente con gli orientamenti della vigilanza bancaria che valorizzano la dialettica interna al consiglio e il ruolo critico degli indipendenti nella supervisione dei rischi.
Dall’altro lato, aumenta inevitabilmente anche l’area della loro esposizione alla responsabilità: il nuovo assetto normativo sembra infatti restringere gli spazi per invocare l’assenza di deleghe operative quale elemento esimente.
L’inerzia, il difetto di approfondimento istruttorio o l’accettazione acritica delle informazioni fornite dagli esecutivi potrebbero integrare profili di responsabilità anche in capo agli amministratori indipendenti e non esecutivi.
Proprio tale evoluzione rende ancora più attuale il dibattito, nell’ambito del settore bancario, sulla compatibilità tra indipendenza e attribuzione di funzioni operative in materia di controlli interni, antiriciclaggio e risk management: infatti, se il legislatore richiede oggi agli indipendenti una partecipazione sempre più attiva e competente, potrebbe infatti apparire contraddittorio escludere radicalmente che essi possano assumere ruoli più incisivi nell’ambito dei presidi di controllo, senza perdere la qualifica di indipendenza.
