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Giurisprudenza

L’onere della prova nella cessione di crediti in blocco

16 Settembre 2026

Corte d’Appello di Roma, 14 settembre 2026, n. 6443 – Pres. Izzo, Rel. Cirillo

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6443 del 14 settembre 2026, si è pronunciata in materia di legittimazione attiva nella cessione dei crediti in blocco, delineando l’onere della prova richiesto al cessionario che agisca in sede esecutiva.

Invero, la vicenda trae origine dall’opposizione promossa da due debitori avverso l’atto di precetto notificato dalla società mandataria del fondo cessionario, fondato su un contratto di mutuo ipotecario fondiario originariamente stipulato con un istituto di credito.

Conseguentemente, il Tribunale di Roma, ha accolto l’opposizione dichiarando il difetto di titolarità del credito, stante l’inidoneità dell’avviso in Gazzetta Ufficiale a dimostrare l’inclusione del singolo rapporto nell’operazione.

La Corte d’Appello di Roma ha quindi confermato la sentenza di primo grado, ricordando che, come da giurisprudenza richiamata, incombe sul cessionario l’onere della prova relativo all’inclusione del credito azionato nell’operazione di trasferimento, ovvero di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 26855/2025 Cass. Civ., Sez. 6-1, n. 24798/2020).

Pertanto, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha efficacia probatoria solo se le categorie e i criteri selettivi consentono di individuare i crediti ceduti senza incertezze, in osservanza del principio di determinatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 4277/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 9862/2023; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019).

Nel caso di specie, la documentazione integrativa prodotta è risultata inidonea a causa delle seguenti riscontrate criticità:

  • la genericità del contenuto dell’avviso pubblicato, privo di elementi selettivi certi e riferito a un lasso temporale cinquantennale
  • la difformità tra il codice identificativo della linea di credito indicato dalla banca cedente e il numero del rapporto bancario collegato al mutuo
  • la mancata dimostrazione della classificazione del credito a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 e della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991.

Inoltre, la Corte si è pronunciata in merito alla natura della contestazione del debitore relativa al difetto di titolarità del credito in capo al preteso cessionario del credito, affermando che tale eccezione configura un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c., intesa a negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, e non un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c., rimanendo pertanto sottratta al termine decadenziale di venti giorni.

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