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Limiti alla compensazione dell’eccedenza di credito IVA nel Gruppo IVA

20 Aprile 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta ad interpello n. 88/2026, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti circa la possibilità per la società rappresentante di un Gruppo IVA di gestire l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale attraverso modalità alternative al rimborso o al riporto in detrazione, in vista dei limiti normativi che precludono la compensazione orizzontale dei crediti maturati dal Gruppo IVA con i debiti riferibili alle singole entità societarie partecipanti in un contesto di consolidato fiscale.

Il caso sub specie concerneva una società capogruppo che rivestiva, parallelamente, la qualifica di rappresentante di un Gruppo IVA (costituito con decorrenza dall’anno d’imposta 2023), nonché di società consolidante ai fini IRES.

L’Istante riferiva di aver maturato un ingente credito IVA nel corso dell’anno 2025, scaturito dalla combinazione di rilevanti investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento e di un notevole incremento delle cessioni verso esportatori abituali; operazioni queste ultime effettuate senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto

Su tale rilievo, la contribuente riteneva di poter trasferire l’eccedenza detraibile al consolidato nazionale, indicandone il relativo importo nel rigo VX6 della dichiarazione IVA annuale. 

A suffragio, l’Istante osservava che, nonostante il D.M. 6 aprile 2018 vieti espressamente il ricorso a modalità di compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997, tale limitazione non si estenderebbe all’istituto della cessione del credito nell’ambito del consolidato fiscale. 

L’interpretazione prospettata poggiava sul presupposto dell’assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nelle istruzioni ministeriali relative al rigo VX6 e dal confronto con ulteriori disposizioni di recente introduzione, quali quelle in materia di credito d’imposta Industria 5.0, ove il Legislatore ha previsto, testualmente, specifici divieti di cessione; preclusioni che, invece, risultano estranee alla disciplina positiva del Gruppo IVA.

Muovendo da queste premesse, l’Agenzia delle entrate non ha ritenuto condivisibile l’impostazione delineata dalla società Istante. 

In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria ha esordito ribadendo che la struttura giuridica del Gruppo IVA, in quanto autonomo soggetto passivo d’imposta distinto dai suoi singoli partecipanti, impedisce qualsiasi forma di compensazione con debiti o crediti maturati in capo a soggetti diversi. 

In tale frangente, posto che con la costituzione del Gruppo IVA le entità societarie aderenti perdono la propria autonomia soggettiva ai fini IVA, l’unicità del Gruppo che ne consegue comporta che solo quest’ultimo sia titolare dei diritti e degli obblighi d’imposta. 

Militano, in questo senso, gli artt. 4 e 6 del D.M. 6 aprile 2018, i quali negano la compensazione orizzontale proprio in virtù della diversità soggettiva tra il Gruppo, che matura il credito, ed il singolo partecipante cui è imputabile il debito erariale.

Per altri versi, l’Agenzia delle entrate ha sottolineato che l’istituto della compensazione impone l’identità tra debitore e creditore, eccezion fatta per deroghe normative espresse che, nella vicenda in questione, non risultano sussistenti. 

In definitiva, l’eccedenza del credito IVA maturata dal Gruppo IVA potrà essere esclusivamente chiesta a rimborso, qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 30 del decreto IVA, ovvero potrà essere ceduta a terzi secondo le disposizioni comuni del Codice Civile, fermo restando che tale somma non potrà confluire nel consolidato fiscale per compensare debiti di un diverso comparto impositivo facenti capo alla singola società partecipante.

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