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Giurisprudenza

Polizza danni per conto altrui: legittimazione del condominio

31 Luglio 2026

Felice Visconti, dottorando in Diritto dei mercati finanziari presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Arbitro assicurativo, 9 giugno 2026, n. 427 – Pres. Stella, Rel. Berti De Marinis

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 427 del 9 giugno 2026 (Pres. Stella, Rel. Berti De Marinis), si è pronunciato su un ricorso con cui si lamentava il diniego dell’impresa di assicurazione all’indennizzo per i danni subiti dal ricorrente a seguito dell’allagamento della propria cantina. La polizza oggetto del caso di specie era un’assicurazione danni per conto altrui, poiché stipulata dal condominio in cui si trovava la cantina.

Le principali ragioni a sostegno del diniego opposto dalla compagnia assicurativa erano le seguenti: (i) ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (d’ora in poi, CGA), i diritti derivanti dal contratto avrebbero potuto esser esercitati esclusivamente dal condominio contraente, e non dai singoli condòmini;  (ii) a mente delle CGA, i danni coperti dalla polizza erano, tra gli altri, quelli generati da “occlusioni e rigurgito di condutture”, mentre – secondo la prospettazione della resistente – la relazione di perizia svolta nella cantine avrebbe accertato che l’allagamento era avvenuto a causa di accumulo di acqua piovana nel cortile condominiale. 

Il Collegio, in ordine alla lamentata carenza di legittimazione del ricorrente-condomino, ha innanzitutto dato conto che, in materia di assicurazione per contro altrui, la giurisprudenza di legittimità oscilla tra due opposti orientamenti: in base al primo, si considera valida la clausola che limita al contraente l’esercizio dei diritti stabili dalla polizza (Cass. 20 febbraio 2009, n. 4245); il secondo, invece, sostiene la nullità di siffatte clausole, sul rilievo dell’illiceità dello scioglimento del “vincolo tra titolarità dell’interesse contrario all’avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell’operazione assicurativa (Cass. 17 giugno 2025, n. 16212).

L’Arbitro, dopo aver interpretato le CGA quali configuranti una polizza per contro altrui (“Se dunque il contratto di assicurazione copre i danni a beni di proprietà esclusiva, sembra potersi affermare che i portatori dei relativi rischi derivanti dai suddetti danni siano proprio i condomini, i quali assumerebbero la qualità di assicurati (…)”), ha aderito a tale ultimo orientamento, dichiarando così incidentalmente la nullità della clausola delle condizioni a esso contraria e affermando la legittimazione attiva del ricorrente

Nel merito, il Collegio ha ribadito i principi consolidati per cui è onere del ricorrente provare che il rischio avveratosi rientri tra quelli inclusi nella delimitazione contrattualmente pattuita. Essendo controversa, nel caso di specie, la serie causale che ha determinato il sinistro, si rileva dapprima che quanto in atti prova che l’allagamento sia dipeso da “rigurgito” di condutture e pertanto rientra tra i rischi inclusi nelle CGA.

Di contro, però, le medesime escludevano dalla copertura “i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. In base a un orientamento ricorrente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 21 gennaio 2025, n. 1469; Cass. 9 novembre 2023, n. 31251; Cass. 23 gennaio 2018, n. 1558), sarebbe spettato, invece, alla compagnia provare la ricorrenza di tale causa di esclusione della copertura; ciò che, secondo il Collegio, l’impresa ha mancato di fare, risultando così confermato il diritto all’indennizzo a favore del ricorrente. 

Pertanto, il collegio ha accolto il ricorso, escludendo dai danni indennizzabili soltanto le spese di bonifica della cantina, in quanto risultanti da fattura intestata (non al ricorrente, ma) al condominio. 

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