Con decisione n. 3148 del 10 aprile 2026, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma (Pres. P. Sirena, Rel. D.C. Notaro), ha rigettato il ricorso di un cliente che lamentava il mancato accredito di un versamento di contante presso un ATM, ritenendo assolto dall’intermediario l’onere probatorio circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura mediante la produzione del giornale di fondo e del verbale di quadratura di cassa.
Il Collegio ha ribadito che “costituisce principio consolidato dei Collegi territoriali dell’Arbitro quello in base al quale affinché possa ritenersi assolto l’onere probatorio in capo al prestatore del servizio di pagamento che questi fornisca informazioni esaurienti circa il funzionamento delle apparecchiature utilizzate», donde «la necessità della produzione [del] giornale di fondo (completo in relazione all’intera giornata in cui è stato effettuato il prelievo contestato) e la disponibilità della quadratura di cassa”.
Il relativo verbale, infatti, “costituisce l’unico documento idoneo a dar prova del fatto che non vi sono eccedenze”.
Nel caso di specie, il ricorrente affermava di aver versato la somma di € 1.150,00 presso un ATM della banca per pagare la rata di un mutuo e che, nonostante la regolare acquisizione delle banconote, l’importo non fosse stato accreditato in conto corrente. Inoltre, egli lamentava che la banca non avesse acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza, pregiudicando così il suo diritto di prova.
L’intermediario replicava che dalle verifiche tecniche eseguite sull’ATM non erano emerse banconote in eccedenza o anomalie e che l’operazione risultava annullata su richiesta dell’utente, come indicato dal codice “anomalia 32”.
Il Collegio ha disatteso le contestazioni del ricorrente relative al significato del codice di anomalia. In particolare, l’Arbitro ha osservato che il diverso evento da questi segnalato (identificato dal codice 31, “operazione non ammessa”) riguardava un altro soggetto e si riferiva a circostanze non assimilabili a quelle oggetto del ricorso. A ciò si aggiunga che dal giornale di fondo emergevano ulteriori operazioni di versamento di contante andate a buon fine.
All’esito della richiesta istruttoria, l’intermediario ha altresì prodotto il verbale della quadratura di cassa, dal quale emergeva la piena corrispondenza fra il denaro effettivamente disponibile e il saldo contabile, senza alcuna eccedenza.
Sulla base di tali elementi, il Collegio ha concluso che l’intermediario avesse assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, dimostrando che l’operazione di pagamento era stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non era stata interessata da malfunzionamenti o altri inconvenienti. Il ricorso è stato, quindi, respinto.


