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Listing Act: recepita la Direttiva sulle società con azioni a voto plurimo

22 Ottobre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026 n. 189 che recepisce la Direttiva (UE) 2024/2810, parte del pacchetto Listing Act, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni in un sistema multilaterale di negoziazione.

Il decreto modifica il TUF, introducendo il nuovo art. 66 bis.1, che impedisce ai sistemi multilaterali di negoziazione di escludere le società italiane ed europee per il solo fatto che abbiano emesso azioni a voto plurimo, nel rispetto della Direttiva (UE) 2024/2810.

Sono inoltre introdotti obblighi informativi per le società con azioni a voto plurimo che richiedono l’ammissione alle negoziazioni o le cui azioni sono già negoziate su tali sistemi o sui mercati di crescita per le PMI. Le informazioni riguardano:

  • la struttura del capitale sociale con l’indicazione delle categorie di azioni
  • le eventuali restrizioni al trasferimento e al voto,
  • l’identità degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo rappresentative di oltre il 5% dei diritti di voto complessivi.

I gestori devono, inoltre, assicurare la chiara identificazione di tali azioni.

Il Decreto adegua inoltre l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento 2024/2809/UE che modifica i regolamenti Prospetto, MAR e MiFIR al fine di rendere i mercati dei capitali più attrattivi e facilitare l’accesso delle PMI ai capitali.

L’intervento del presente  è limitato alla disciplina degli abusi di mercato, con modifiche ad alcune disposizioni del TUF.

In particolare, viene riscritto l’art. 187 ter.1, relativo alle sanzioni per le violazioni del MAR, prevedendo per società ed enti sanzioni commisurate al fatturato, mentre per le persone fisiche sono stabiliti specifici limiti pecuniari.

La disciplina contempla inoltre la possibilità di aumentare la sanzione fino al triplo del vantaggio ottenuto e introduce modifiche ai poteri di indagine della Consob e ai criteri di determinazione delle sanzioni, considerando anche la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni penali e amministrative per la stessa condotta.

Il decreto entrata in vigore a partire dal 22 ottobre 2026.

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