Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 4718 del 26 maggio 2026 (Pres. Tina, Rel. Bartolomucci), si è pronunciato sull’ampiezza degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 119 t.u.b. a banche e intermediari.
La questione riguardava, in particolare, la richiesta avanzata dal ricorrente di documenti ricostruttivi dei criteri di indicizzazione degli interessi collegati a un contratto di finanziamento, nonché il diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza per l’eventuale illegittima applicazione dei tassi.
Il Collegio ha stabilito che la richiesta di un documento contabile, personalizzato e non esistente nella sua forma originaria, ricostruttivo dell’andamento storico del rapporto, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 119 t.u.b. e che, in assenza di documentazione chiara, completa ed esaustiva a sostegno delle doglianze del cliente (onerato della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.), la domanda di accertamento del diritto al rimborso degli interessi si risolve in una richiesta di consulenza sulla corretta applicazione delle condizioni contrattuali.
Il ricorrente, titolare di un rapporto di finanziamento con l’intermediario, lamentava di non aver ricevuto adeguato riscontro alle proprie istanze. Adiva pertanto l’ABF chiedendo: la ricostruzione storica dei tassi applicati mese per mese nel periodo 2011-2016; la verifica della corretta applicazione del parametro Euribor, con riferimento al periodo di manipolazione accertata a livello europeo; l’eventuale ricalcolo degli interessi. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: il contrasto con i criteri di competenza temporale fissati dalle Disposizioni della Banca d’Italia; la natura meramente consulenziale dell’attività sollecitata, come tale preclusa al Collegio.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio ha ricordato che le Disposizioni della Banca d’Italia limitano la cognizione dell’Arbitro alle controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla presentazione del ricorso. Tuttavia, ove il rapporto negoziale sia sorto prima di tale periodo ma risulti ancora produttivo di effetti, occorre avere riguardo al petitum: se la domanda si fonda su vizi genetici del contratto, vi è incompetenza temporale; se invece riguarda effetti prodottisi nel periodo di competenza, l’ABF può pronunciarsi. Nel caso di specie, poiché il ricorrente non contestava vizi originari del contratto ma lamentava una divergenza sugli effetti del negozio giuridico verificatisi nel periodo rilevante, il Collegio ha affermato la propria competenza.
Nel merito, tuttavia, l’ABF ha escluso che vi fosse stata una violazione dell’art. 119 t.u.b. da parte dell’intermediario.
La norma consente al cliente di richiedere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma non impone all’intermediario di predisporre documenti ricostruttivi ad hoc sull’andamento storico del rapporto. La domanda è stata quindi dichiarata infondata sotto tale profilo.
Quanto alla richiesta di accertamento del diritto al rimborso degli interessi versati in eccedenza, il Collegio l’ha ritenuta inammissibile, qualificandola come richiesta di consulenza sulla corretta applicazione del tasso variabile, non supportata da documentazione chiara e completa. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.


