L’Arbitro assicurativo, con decisione n. 422 dell’8 giugno 2026 (Pres. Brescia Morra, Rel. Magni), si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova tra assicurato ed assicuratore nel contenzioso avente ad oggetto le polizze infortuni e, più precisamente, il pagamento dell’indennizzo pattuito.
Il caso vedeva un’impresa assicurativa negare l’indennizzo alla propria cliente, la quale aveva subito la frattura di una vertebra a seguito di una caduta in barca dovuta ad un’onda anomala. L’impresa contestava all’assicurata che la polizza consentiva l’indennizzo soltanto “per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti”. Nel caso di specie, secondo l’impresa, le valutazioni medico legali svolte avevano evidenziato che le lesioni sarebbero state conseguenza di fenomeni preesistenti e degenerativi, ossia di una osteopenia lombare ad alto rischio di frattura.
La cliente, pertanto, ricorreva dinnanzi all’Arbitro assicurativo per vedere riconosciuto il proprio diritto all’indennizzo.
Ciò premesso, il Collegio ha preliminarmente ricordato il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in ragione del quale “Il fatto costitutivo della pretesa dell’assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell’assicuratore contro i danni ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo pattuito, è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L’assicurato, dunque, ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza; che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. La circostanza che l’evento dannoso rientri tra i “rischi inclusi” è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall’assicurato. La circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi “non compresi” costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare”.
Nel caso di specie, l’Arbitro ha ritenuto che la ricorrente avesse provato il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo (peraltro, anche l’impresa assicurativa aveva riconosciuto che la cliente si era infortunata a seguito di onda anomala).
Il Collegio ha poi osservato come, invece, l’impresa non avesse dimostrato l’esistenza del fatto impeditivo della pretesa della ricorrente: più precisamente, non era stata dimostrata l’esistenza di una situazione patologica preesistente all’infortunio tale da dimostrare che non fosse stato quest’ultimo a provocare la frattura. Infatti, l’osteopenia si riferisce a una riduzione della densità minerale ossea che non è sufficientemente grave da essere classificata come osteoporosi, ma indica ossa più deboli rispetto alla media per l’età e il sesso di una persona.
Conseguentemente, l’Arbitro ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto all’indennizzo della ricorrente.
