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Codice di condotta UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente

4 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 4 settembre 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1092 del 21 maggio 2026, che integra la MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) per quanto riguarda gli RTS sull’istituzione di un codice di condotta dell’UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente.

Nell’ambito del Listing Act, la Direttiva (UE) 2024/2811 apporta diverse modifiche alla MiFID II: una delle misure introdotte dal Listing Act riguarda la ricerca sponsorizzata dagli emittenti, con la previsione di un codice di condotta UE per tale per tale ricerca, che dovrebbe aumentare la fiducia e l’uso della ricerca sponsorizzata dagli emittenti.

In particolare, l’art. 24, par. 3 ter della MIFID specifica che le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o servizi accessori devono garantire che la ricerca che distribuiscono a clienti o potenziali clienti, qualora sia pagata, in tutto o in parte, dall’emittente sia qualificata come “ricerca sponsorizzata dall’emittente”, e tale qualifica possa avvenire solo se prodotta nel rispetto del codice di condotta dell’UE.

Al fine di garantire il riconoscimento e l’affidabilità della qualifica di “ricerca sponsorizzata dall’emittente”, il codice di condotta dell’UE ad essa applicabile ne introduce una definizione armonizzata, che limita l’uso di detta qualifica alla ricerca in materia di investimenti che l’impresa interessata ha pagato – integralmente o parzialmente – e che rispetta il codice di condotta dell’UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente.

La definizione esclude qualsiasi osservazione sulla negoziazione e altri servizi di consulenza commerciale su misura connessi all’esecuzione di un’operazione in strumenti finanziari, in quanto non costituiscono raccomandazioni in materia di investimenti quali definite all’art. 3 punto 35) del MAR (Regolamento 596/2014/UE).

Perché la ricerca sponsorizzata dall’emittente fornisca una raccomandazione indipendente, obiettiva e affidabile sul valore o sul prezzo degli strumenti finanziari, le imprese di investimento dovranno assicurare che rispetti il codice di condotta dell’UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente. In particolare, dovranno valutare se i conflitti di interesse tra l’emittente e il prestatore di servizi di ricerca sponsorizzata dall’emittente siano gestiti in modo efficace e non incidano negativamente sugli investitori.

La fiducia nella qualità e imparzialità della ricerca finanziaria sponsorizzata dagli emittenti è fondamentale per favorire lo sviluppo delle analisi sulle imprese, soprattutto sulle PMI. Per rafforzare la fiducia degli investitori, le imprese di investimento diffonderanno solo ricerche di qualità verificata. Dovrà, inoltre, essere garantita chiarezza e trasparenza nei rapporti tra analista, fornitore del servizio di ricerca ed emittente, così da preservare la qualità della ricerca.

Per valutare la conformità della ricerca sponsorizzata dall’emittente, le imprese di investimento possono ricorrere a soggetti terzi indipendenti, come revisori esterni, per verificare il rispetto del codice di condotta dell’UE. Inoltre, possono considerare lo status regolamentare del prestatore del servizio, se autorizzato ai sensi della MiFID e conforme al Regolamento delegato in oggetto.

Per ampliare la copertura delle PMI, la ricerca sponsorizzata dall’emittente sarà accessibile a tutti gli investitori quando è interamente a carico dell’emittente, inclusi gli aggiornamenti relativi a eventi rilevanti. In caso di finanziamento parziale da parte dell’emittente, può invece essere riservata agli investitori che hanno contribuito ai costi, secondo gli accordi contrattuali.

La ricerca sponsorizzata dall’emittente contiene una raccomandazione di investimento ai sensi dell’art. 3 punto 35), del MAR e deve pertanto rispettare i requisiti previsti dallo stesso e dal Regolamento delegato (UE) 2016/958. In particolare, devono essere garantite la correttezza delle raccomandazioni e la trasparenza sui conflitti di interesse, in conformità all’art. 20 del MAR.

Il Regolamento delegato in oggetto entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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