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Giurisprudenza

Sull’immediata esecutività della pronuncia di revoca dell’omologa

27 Aprile 2026

Sentenza segnalata dal Dott. Michele Papa, dell’Ufficio per il processo presso il Tribunale di Brindisi

Tribunale di Brindisi, 14 aprile 2026 – Pres. Memmo, G.D. Natali

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Brindisi, con pronuncia del 14 aprile 2026, si è espresso sulla problematica dell’esecutività immediata della pronuncia di revoca dell’omologa da parte della Corte d’appello.

Evidenzia il Tribunale, preliminarmente, come la problematica dell’esecutività immediata della pronuncia di revoca dell’omologa costituisca questione che ha diviso gli interpreti anche nella vigenza della legge fallimentare: tale problematicità, ad avviso del Collegio, parrebbe permanere anche con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, che risentono del difetto di un coordinamento esplicito coi principi generali del processo civile.

Questione – sottolinea il Tribunale – certo non di poco conto: l’eventuale opzione per l’immediata esecutività potrebbe infatti avere effetti dirompenti per il futuro dell’impresa.

D’altro canto, avverso una ricostruzione in tal senso della disciplina fallimentare – recepita peraltro dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 9146/2017 – in dottrina si era obiettato che dichiarare il fallimento quando ancora le vie del concordato preventivo non potessero considerarsi definitivamente precluse, avrebbe comportato il rischio di compromettere gli effetti del concordato in maniera spesso irreversibile. Ciò, senza considerare che un’eventuale riforma in cassazione della pronuncia di revoca dell’omologa avrebbe generato una situazione doppiamente complessa, perché il problema di riportare il concordato allo status quo ante si sarebbe intrecciato con quello di rimuovere le conseguenze prodotte dal fallimento.

Secondo il Tribunale, tuttavia, possono essere individuati diversi indici testuali nel Codice della Crisi che depongono nel senso che gli effetti del provvedimento di revoca dell’omologa da parte del giudice del gravame maturino immediatamente, ovvero:

  • la previsione dell’art. 53, c. 5, CCII, per cui, contestualmente alla revoca dell’omologa, la Corte d’appello può aprire la liquidazione giudiziale, prevedendosi che “in caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello, accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3”: ove la sentenza di revoca non fosse esecutiva, tale potere non sarebbe prefigurabile perché, logicamente, inibito dalla permanente efficacia della procedura di concordato, da ritenersi ancora pendente
  • la previsione dell’immediata pubblicazione della sentenza di revoca ai sensi dell’art. 51, c. 12 CCII
  • la possibilità, da parte del giudice del gravame, su istanza del debitore, di sospendere alcuni effetti, conseguenti all’aperta procedura di liquidazione, oggetto di espressa previsione e selezione normativa per la loro peculiare invasività per la sfera giudica del soggetto “liquidato”: in particolare, l’art. 52 CCII prevede l’operare di un potere cautelare, di tipo funzionale, in capo alla Corte di Appello, stabilendo, con norma di portata generale, che “Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo, può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti”
  • il comma 14 dell’art. 51, secondo cui “il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la Corte di Appello ha rigettato il reclamo”; norma che opera indifferentemente per tutti i ricorsi avverso il rigetto di reclami proposti avverso sentenze di apertura della liquidazione e di omologa di concordato. Questa norma rappresenta, a contrario, un ulteriore indice di conferma che, in caso di accoglimento della richiesta di revoca dell’omologa e di contestuale apertura della liquidazione, l’esecuzione del piano concordatario è da considerarsi ipso facto sospesa per effetto dell’intervenuta revoca; ragione per cui non vi sarebbero effetti da sospendere in pendenza del giudizio di legittimità
  • la circostanza che, ai sensi dell’art. 48 c. 5, anche la sentenza di omologa produce effetti immediati, avendo il legislatore instaurato un regime di simmetria fra provvedimento di omologa della procedura concordataria e quello di revoca degli effetti della stessa.

In dottrina è stata sostenuta la diversa tesi dell’eccezionalità dell’immediata efficacia della pronuncia di revoca, che troverebbe applicazione solo quando già in sede di giudizio di primo grado penda una domanda di liquidazione giudiziale.

Diversamente, invece, nella diversa ipotesi in cui non vi sia il simultaneus processus dei giudizi di liquidazione e omologa: in tal caso si espanderebbero nuovamente i principi processuali generali, fondati sul combinato disposto degli artt. 282 e 474 C.p.c. che ancorano l’esecutività dei provvedimenti dichiarativi e costitutivi – cui dovrebbe ricondursi la pronuncia di revoca – al passaggio in giudicato della relativa statuizione.

Per il Tribunale, tuttavia, non si comprende quale possa essere la ragione della differenziazione del regime normativo processuale che sarebbe applicabile alle ipotesi del simultaneus processus dei giudizi di liquidazione e omologa e di quello di pendenza esclusiva di quello di omologa.

Tali giudizi invece, ad avviso del Tribunale, sono assimilabili sotto il profilo funzionale e delle esigenze di tutela ad essi sottese anche perché identici sarebbero i problemi di intreccio o sovrapposizione di procedure: il pericolo di effetti giuridici, prima rimossi e, poi, eventualmente, da ripristinare, con le difficoltà di ordine materiale che ne conseguono, si porrebbero infatti anche nell’ipotesi espressamente contemplata dal codice della Crisi: e se tale rischio è stato considerato ovviabile dal legislatore nella fattispecie della contestualità fra revoca dell’omologazione del concordato e apertura della liquidazione giudiziale, non si comprende perché non si dovrebbe ovviare a tale rischio anche nell’ipotesi di apertura della liquidazione in successiva e separata sede (ovvero con provvedimento del tribunale).

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