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Giurisprudenza

Penale di estinzione anticipata e tasso soglia a fini usura

18 Settembre 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 28 giugno 2026, n. 22154 – Pres. Graziosi, Rel. Fiecconi

Di cosa si parla in questo articolo

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 22154 del 28 giugno 2026, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per approfondire la questione relativa alla rilevanza della penale di estinzione anticipata per il calcolo del tasso soglia a fini usura del finanziamento.

La controversia trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società utilizzatrice e dai relativi fideiussori avverso la pretesa azionata da l’istituto di credito per l’adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di leasing.

Invero, gli opponenti eccepivano la nullità per usurarietà delle condizioni pattuite, sostenendo che nel calcolo del TAEG dovessero concorrere tutti i costi connessi all’erogazione del credito, ivi compresa la penale prevista per il rilascio o l’estinzione anticipata.

Dunque, a fronte della decisione della Corte d’Appello che rigettava il gravame recependo le istruzioni della Banca d’Italia, i garanti proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 644 C.p. e della L. 108/1996.

In linea con l’orientamento giurisprudenziale tradizionale, il giudice di secondo grado aveva escluso la penale per l’estinzione anticipata dal calcolo del tasso soglia a fini usura, sul presupposto che la clausola penale e la convenzione sugli interessi moratori perseguano funzioni distinte (Cass. Sez. III, n. 5379/2023; Cass. Sez. III, n. 26286/2019).

In particolare, le ragioni fondanti la differenziazione tra gli istituti si articolano nei seguenti punti:

  • la clausola penale assolve a una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno da inadempimento, assoggettata alla reductio ad aequitatem ex art. 1384 C.c.
  • gli interessi moratori e corrispettivi svolgono una funzione remunerativa o compensativa del capitale, subordinata al rispetto del tasso soglia ex L. 108/1996
  • le istruzioni di prassi della Banca d’Italia non includono la penale di estinzione tra le voci rilevanti per il calcolo dell’indicatore sintetico di costo.

Tuttavia, il Collegio di legittimità ha evidenziato che la centralità dell’art. 644 c.p. comporta la gerarchica subordinazione ad esso delle disposizioni esecutive del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia (Cass. Sez. III, n. 21831/2025; Cass. Sez. I, n. 8806/2017).

Conseguentemente, la Corte ha rilevato che l’efficacia preclusiva attribuita a tali atti amministrativi debba essere riesaminata alla luce del dato normativo imperativo.

Difatti, l’art. 644, quarto comma, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito (Cass. S.U., n. 19597/2020).

Pertanto, occorre verificare le ragioni per cui il costo promesso per l’estinzione anticipata del finanziamento debba essere sottratto al computo dell’usurarietà. Infine, ravvisata la rilevanza sistematica della questione per la gestione del rischio e il contenzioso bancario, la Suprema Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

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