La Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 6596 pubblicata il 19 marzo 2026 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino) in merito ai presupposti dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che ha trascritto il proprio titolo prima dell’azione stessa.
In tale occasione la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l. fall., 2901 cod. civ. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, a termini dell’art. 2901, quarto comma, cod. civ. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo”.
Il caso oggetto di giudizio riguardava due contratti di compravendita aventi ad oggetto lo stesso immobile, conclusi in momenti successivi.
Con il primo contratto, una società poi dichiarata fallita aveva trasferito un bene ad un primo acquirente ad un prezzo particolarmente esiguo, nonostante l’ingente quantità di debiti della società venditrice. Tale contratto poteva quindi essere lesivo degli interessi dei creditori del dante causa.
Successivamente, il primo acquirente aveva provveduto a vendere lo stesso immobile ad un terzo soggetto (subacquirente).
Il Fallimento aveva, quindi, proposto l’azione revocatoria, trascritta dopo la seconda compravendita, chiedendo che l’inefficacia dell’atto fosse dichiarata anche nei confronti del subacquirente.
La Corte – richiamando altre sentenze di legittimità tra cui Cass. n. 19993/2025 – ha precisato che nel caso di trascrizione dell’azione revocatoria successiva a quella dell’acquisto del subacquirente a titolo oneroso, l’opponibilità della revocatoria nei suoi confronti presupponga l’accertamento della mala fede.
Tale elemento soggettivo, ha precisato, deve essere riferito all’acquisto intervenuto tra il proprio dante causa e l’originario alienante, dovendosi verificare se il subacquirente fosse consapevole della revocabilità dell’atto originario poiché lesivo della garanzia patrimoniale dei creditori.
In tale contesto risulta, quindi, irrilevante verificare che le condizioni dell’azione revocatoria ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente.
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello si fosse focalizzata erroneamente sulla seconda compravendita e non sulla prima. Per tale motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello per verificare la sussistenza della consapevolezza in capo al subacquirente della revocabilità della prima compravendita.

