La Cassazione, con la sentenza del 28 gennaio 2026 n. 8397 si è pronunciata in merito ai criteri di imputazione della responsabilità degli enti di cui al D.lgs. 231/2001.
Anzitutto, la Corte ricorda come la responsabilità 231 costituisca un tertium genus, collegando da un lato la responsabilità penale e dall’altro quella amministrativa.
Perché possa aversi responsabilità 231 devono sussistere preliminarmente due criteri: l’interesse e il vantaggio dell’ente.
L’interesse consiste in un giudizio di natura soggettiva apprezzabile ex ante. Al contrario il vantaggio ha natura oggettiva ed è valutabile ex post sulla base degli effetti positivi concretamente apportati dall’illecito all’ente.
In tale occasione, la Corte ricorda che il modello di cui al D.lgs. 231/2001 contempla i rischi e le misure di contrasto idonee.
Perché possa aversi “colpa di organizzazione” non è sufficiente la mera mancanza, inidoneità o errata attuazione del modello ma c’è bisogno della dimostrazione da parte della pubblica accusa che non sono siano stati adottati i comportamenti preventivi atti ad evitare la condotta illecita. La violazione della norma cautelare deve, dunque, essere colpevole.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto colpevole l’ente per aver rimosso un meccanismo di sicurezza di un macchinario, garantendo, così, maggiore velocità produttiva e un risparmio dei costi a scapito delle tutele prevenzionistiche.

