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Svalutazioni su crediti da assumere al netto delle rivalutazioni

24 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese previsto dall’art. 1, commi 56-58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).

Il comma 56 prevede in particolare che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, siano deducibili, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite attese su crediti, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito.

Con la presente Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali svalutazioni dei crediti debbano essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta in cui sono rilevate le predette svalutazioni, ove queste ultime siano rilevate contabilmente in conformità all’applicazione del principio IFRS 9.

In altre parole, le svalutazioni rientranti nel regime del citato comma 56 della Legge di bilancio 2026 devono essere assunte al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

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