Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza del 07 ottobre 2026 n. 26356, si sono pronunciate in merito al riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis, n. 1, C.c. per i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi di previdenza complementare.
La Corte, in tale occasione, ha espresso il seguente principio di diritto “Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro”.
Nel caso di specie veniva lamentata la mancata ammissione al passivo del fallimento datoriale della somma dovuta al lavoratore a titolo di mancato pagamento del contributo al fondo di previdenza complementare istituito su base negoziale, non qualificando il credito quale retributivo e neppure riconoscendo la sua natura privilegiata.
Si ricorda come l’art. 2751 bis C.c. riconosca il privilegio generale sui mobili, tra gli altri, ai crediti dei lavoratori subordinati relativi alle retribuzioni dovute.
La questione concerne, quindi, l’eventuale considerazione dei crediti in oggetto quali “retribuzioni dovute” con conseguente natura privilegiata del credito de lavoratore.
La Corte ricorda, in tale contesto, come secondo sue precedenti pronunce – tra cui Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4684 – i versamenti del datore nei fondi di previdenza complementare abbiano natura previdenziale, con conseguente loro esclusione dal calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
A seguire, l’orientamento della Corte è mutuato, riconoscendo la natura retributiva dei crediti in oggetto. Secondo la Cassazione 18477/2023 la contribuzione o le quote di TFR conferite, accantonate presso il datore di lavoro, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo Pensione Complementare.
In tale quadro è necessario ricordare come il finanziamento della previdenza complementare si distingua in tre canali:
- gli accantonamenti del TFR maturando
- il versamento dei contributi a carico del lavoratore
- il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e nascenti da obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva istitutiva di forme di previdenza complementare.
Nel caso di inadempimento datoriale, è necessario tenere conto della fonte di ciascun credito, in quanto comporta un diverso regime giuridico quanto a natura, retributiva o meno, delle somme pretese.
Con riguardo agli accantonamento di TFR che il lavoratore abbia scelto di conferire a forme di previdenza complementare hanno natura retributiva. Il TFR, infatti, consiste in una forma di retribuzione differita: matura progressivamente ma diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto.
I contributi a carico del lavoratore, che questi abbia deciso di destinare alla previdenza complementare, autorizzando il datore di lavoro a versare le somme al fondo pensione indicato, costituiscono anch’esse una quota di retribuzione.
In caso di inadempimento datoriale circa il versamento delle citate somme, quindi, il credito ha natura retributiva.
A diversa conclusione deve giungersi in caso di mancato versamento dei contributi a forme di previdenza complementare a carico del datore di lavoro, poiché trattasi di somme aggiuntive, che il datore si obbliga a versare al fondo in ragione di un ulteriore rapporto contrattuale di fonte collettiva.
In relazione a tali somme non vi è un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa. Se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, infatti, l’obbligazione contributiva del datore di lavoro non sussiste in quanto il presupposto della sua esistenza è l’adesione del lavoratore al fondo pensione.
In relazione a quest’ultima natura di conferimento, quindi, non può essere riconosciuto il privilegio, alla luce della mancata loro qualificazione quale credito retributivo.

