La Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza del 17 luglio 2026, n. 23465 (Pres. Grasso, Rel. Trapuzzano) si è pronunciata sui presupposti per la qualificazione del finanziamento come mutuo di scopo.
Nel caso di specie, i ricorrenti adivano il Tribunale di primo grado al fine di vedere dichiarata la nullità di un contratto di compravendita immobiliare in ragione del mancato accoglimento della domanda di condono depositata dal venditore, alla luce del fatto che gli immobili erano in corso di costruzione.
Veniva, in aggiunta, chiesto di accertare l’invalidità del collegato contratto di mutuo e di costituzione di ipoteca.
Il Tribunale dichiarava, quindi, la nullità della compravendita e del collegato contratto di mutuo ipotecario, condannando la banca alla restituzione delle rate versate.
Il Tribunale di secondo grado, ritenendo necessario comprendere la natura del mutuo, precisava che il contratto oggetto di causa non fosse classificabile come mutuo di scopo – con conseguente esclusione del collegamento funzionale tra il mutuo e la compravendita – mancando nel contratto di mutuo qualsiasi elemento da cui desumere che la destinazione delle somme erogate all’acquisto dell’immobile.
In tale contesto la Corte ha, dapprima, evidenziato come la causa del mutuo di scopo sia più ampia di quella del normale contratto di mutuo ex art. 1813 C.c., poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione del programma negoziale.
Vi è, quindi, il mutuo di scopo convenzionale nell’ipotesi in cui il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario assuma un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato obiettivo.
La citata clausola incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale.
Non è, quindi, sufficiente, a tal fine, la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato.
Perché si abbia il mutuo di scopo, inoltre, il finanziamento richiesto deve essere collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l’acquisto di un bene da parte del mutuatario. Della somma concessa tramite mutuo beneficia, quindi, il venditore del bene.
Si precisa come, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto – ossia dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la propria causa nell’altro.
In aggiunta, il citato collegamento negoziale sussiste in presenza della volontà delle parti di coordinare i due negozi, instaurandovi una connessione teleologica, in modo tale che uno di essi o entrambi siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro.
La Corte territoriale, nel caso di specie, aveva ritenuto di escludere la qualificazione del finanziamento quale contratto di mutuo di scopo, ritenendolo piuttosto un mutuo fondiario, in quanto non era previsto per la sua validità che la somma mutuata dovesse essere necessariamente destinata alla specifica finalità dell’acquisto dell’immobile.
La Cassazione ritiene, discostandosi dalla Corte d’appello, che il contratto fosse qualificabile, invece, come mutuo di scopo alla luce dell’esplicita previsione nei documenti prodotti della finalità di acquisito di un immobile ad uno residenziale.
In aggiunta, a sostegno della natura del contratto quale mutuo di scopo, la Cassazione ha rilevato che gli importi erogati dalla banca erano stati versati direttamente al venditore.


