La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 25523 del 18 settembre 2026, si è espressa in materia di piano di ammortamento ed onere della prova del credito derivante da contratto di mutuo, ai fini dell’ammissione allo stato passivo fallimentare.
La controversia trae origine dall’impugnazione del decreto con cui il Tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da la società creditrice cessionaria del credito bancario. I giudici di merito ritenevano precluso l’accertamento del debito residuo per la mancata produzione del piano di ammortamento, considerando tale documento indefettibile per la verifica delle quote di capitale e di interessi. Dunque, a fronte del rigetto, la società proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Suprema Corte – accogliendo il primo motivo di ricorso – ha evidenziato quindi la fallacia logico-giuridica della decisione impugnata.
La Corte osserva in particolare che la disciplina del tasso di interesse deve essere determinata o determinabile ai sensi dell’art. 1346 C.c. sulla base di criteri predeterminati nel contratto: qualora le clausole siano prive di chiarezza o indeterminate, l’ordinamento prevede quale unica conseguenza la nullità della clausola sugli interessi (Cass. Sez. I, n. 3015/2020).
Tuttavia, invece di accertare la validità o la nullità del titolo (ovvero il contratto di mutuo), il giudice di merito aveva trasferito impropriamente la questione sul piano dell’onere della prova, trattando l’esibizione del piano di ammortamento come una prova legale necessaria: tale impostazione risulta incoerente, giacché la produzione del piano non potrebbe mai sanare la nullità di una clausola indeterminata, valendo peraltro, nei mutui a tasso variabile, quale mera proiezione teorica soggetta a conguaglio (Cass. Sez. I, n. 26426/2017).
In particolare, per lo schema probatorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica della pretesa creditoria si articola nei seguenti criteri:
- la sufficienza della dimostrazione del titolo negoziale, della sua anteriorità al fallimento e dei criteri di calcolo del tasso pattuito
- il divieto per il giudicante di attribuire al piano di ammortamento il valore di prova legale prevalente in assenza di una previsione di legge
- l’obbligo del giudice di determinare il credito residuo al netto dei versamenti allegati e provati dalla curatela fallimentare.
In riferimento al caso di specie, quindi, la determinabilità del tasso imponeva al tribunale di procedere all’accertamento del debito residuo, avvalendosi ove necessario di una consulenza tecnica d’ufficio contabile: la decisione impugnata, per la Corte, si è sottratta quindi al dovere di valutare liberamente e prudentemente le prove disponibili ex art. 116 c.p.c., ponendo la mancata esibizione del piano a carico del creditore (Cass. Sez. I, n. 5800/2026).
In definitiva, la Suprema Corte ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale, affermando che la mancata produzione del piano di ammortamento non ostacola il prudente apprezzamento delle altre prove disponibili.

