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Giurisprudenza

La Cassazione sull’indennizzo per infortuni non mortali

6 Marzo 2026

Cassazione civile, Sez. III, 14 gennaio 2026, n. 788 – Pres. Rossetti, Rel. Valle

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2026 n. 788 (Pres. Rossetti, Rel. Valle) si è pronunciata in merito alla distinzione tra somma assicurata e massimale e all’interpretazione del contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali.

In particolare, in tale occasione esprime il seguente principio di diritto “la “somma assicurata” esprime non il tetto massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, ma solo il valore di riferimento su cui applicare la percentuale di invalidità permanente, al fine di determinare la misura dell’indennizzo. Per tanto, se il contratto preveda che la misura standard dell’indennizzo debba essere aumentata in presenza di determinate patologie e manchi un patto espresso che fissi il limite massimo dell’obbligazione dell’assicuratore, è contraria all’art. 1367 c.c. l’interpretazione della polizza con cui il giudice di merito, pur ritenendo applicabile il moltiplicatore dell’indennizzo, ne contenga il risultato entro il limite della somma assicurata”.

Nel caso di specie, la Corte precisa che il concetto di massimale e di somma assicurata sono differenti:

  • il massimale, che è elemento non essenziale del contrato, viene in rilievo nelle assicurazioni patrimoniali e consiste nell’esposizione massima a cui si obbliga l’assicuratore
  • al contrario, la somma assicurata, consiste nella base su cui calcolare la percentuale di invalidità per la determinazione dell’indennizzo.

Nel caso di specie la differente definizione rileva con particolare riferimento all’interpretazione della polizza assicurativa infortuni siglata dal contraente, in quanto la stessa conteneva unicamente il concetto di somma assicurata, ma non di massimale.

Da ciò, la Corte precisa che non è consentito assimilare i due concetti per via giudiziale, interpretando in modo sfavorevole all’assicurato la polizza, e limitando l’indennità da commisurare all’infortunato ad una somma qualificabile per via interpretativa come massimale, che nel contratto in realtà non è prevista.

Nelle assicurazioni non patrimoniali elemento essenziale del contratto infatti è il valore del bene assicurato da cui, quindi, deve determinarsi l’indennizzo, in percentuale alla menomazione subita dall’infortunato.

Nel caso di specie, inoltre, la Corte evidenzia che si sia operata una errata sovrapposizione dei concetti di lesione e menomazione.

La lesione consiste, infatti, nel presupposto, mentre la menomazione è l’invalidità, suscettibile di essere calcolata in termini percentuali, che consegue alla lesione.

Di conseguenza, le clausole ambigue, che ricollegano l’aumento dell’indennizzo base per la lesione generata, devono interpretarsi a favore dell’assicurato facendosi riferimento alla menomazione prodotta.

Il tale occasione la Corte precisa che “per la dottrina medico legale i concetti di “lesione” e “menomazione” sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell’invalidità permanente. Pertanto la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l’ indennizzo-base previsto dal contratto “per la lesione”, è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all’assicuratore, ovvero avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati”.

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