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Giurisprudenza

Utili extracontabili: presunzione ai soci e prova contraria

9 Luglio 2026

Carlo Lucchese, Avvocato del Foro di Verona

Cassazione Civile, Sez. V, 1 giugno 2026, n. 17215 – Pres. Fuocchi Tinarelli, Rel. Leuzzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 1° giugno 2026 n. 17215/2026, la Corte di Cassazione Civile, Sez. V (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Leuzzi) ha accolto il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n. 1955/2023, pronunciandosi in tema di presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa (nel caso una S.r.l. con base familiare), chiarendo i limiti della prova contraria offerta dai soci.

Nella presente occasione la Corte, proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, ha espresso il seguente principio di diritto, affermando che la prova contraria  “non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.”.

Nel caso concreto, l’Ufficio aveva notificato una serie di avvisi di accertamento IRPEF ai soci e alla società per gli anni 2011 e 2012, partendo dal presupposto che i maggiori ricavi accertati in capo alla società dovessero presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle quote.

La CGT di II grado aveva confermato la sentenza di primo grado, in accoglimento delle ragioni dei contribuenti, ritenendo superata la presunzione sulla base delle risultanze del PVC della GdF (che escludeva il collegamento di talune movimentazioni bancarie personali alla società) e di una procura notarile del 2008 che delegava ampi poteri gestori a un terzo, ritenendo tali elementi idonei a dimostrare la “totale estraneità” dei soci alla gestione. La Suprema Corte, investita della conoscenza della causa, tuttavia, ha giudicato errato l’iter logico-giuridico e motivazionale della pronuncia della Corte di secondo grado.

La sentenza in commento, anzitutto, tiene a ribadire un orientamento consolidato ma con importanti chiarimenti operativi: la presunzione semplice ex id quod plerumque accidit (Cass. n. 13338/2009 e successive) mantiene piena valenza dimostrativa e non si degrada a mero indizio; l’onere probatorio grava sul socio ai sensi dell’art. 2697 c.c., ma resta compatibile con le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, senza violare principi unionali o CEDU.

Oggetto di tale onere probatorio è la prova contraria, consistente nella dimostrazione della non distribuzione degli utili extracontabili. Tale prova, però, non può risolversi nella mera deduzione della non partecipazione alla gestione, evenienza fisiologica nelle società di capitali. Occorre invece che il socio alleghi e dimostri, con elementi concreti, positivi e verificabili la destinazione alternativa dei maggiori ricavi: ossia che essi siano rimasti nel perimetro societario (accantonati o reinvestiti) ovvero siano stati incamerati da soggetti diversi dai soci accertati.

La Corte ha inoltre precisato che, ove si invochi l’“assoluta estraneità alla vita societaria” tale estraneità deve essere rigorosa e riguardare non solo la gestione, ma anche l’effettivo esercizio (o la concreta inesigibilità) dei poteri di controllo e informazione ex art. 2476 c.c. (richiesta di notizie, consultazione libri sociali, ecc.), con riscontri oggettivi che rendano non operante la regola di esperienza sottesa alla presunzione.

Nel caso di specie, la CGT di II grado si era arrestata a un accertamento descrittivo insufficiente, senza verificare compiutamente questi profili né la sorte effettiva dei ricavi extracontabili.

In sintesi, secondo la Cassazione, per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle S.r.l. a ristretta base non è sufficiente dimostrare la propria estraneità gestoria: occorre fornire una prova concreta sulla sorte dei ricavi non contabilizzati o sull’effettiva emarginazione del socio anche sotto il profilo del controllo e dell’informazione societaria. 

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