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Giurisprudenza

Clausola di pagamento a prima richiesta e fideiussione

26 Maggio 2026

Cassazione Civile, Sez. III, 29 aprile 2026, n. 11861 – Pres. Scarano, Rel. Ambrosi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 29 aprile 2026 n. 11861 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi) si è pronunciata sulla distinzione fra fideiussione e garanzia autonoma, in riferimento alla presenza della clausola di pagamento a prima richiesta nel contratto di garanzia.

Nel caso di specie, il contratto di garanzia oggetto di giudizio conteneva una clausola di pagamento a prima richiesta che impone al garante di pagare immediatamente il debito dell’obbligazione principale su semplice richiesta scritta del creditore.

Tale clausola, secondo la Corte d’appello, derogava l’art. 1945 C.c., escludendo la possibilità per i garanti di sollevare le eccezioni del rapporto principale, con conseguente esclusione dell’accessorietà del rapporto di garanzia, elemento tipico della fideiussione.

Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ometteva di verificare l’effettiva volontà delle parti circa la sussistenza o meno dell’accessorietà del rapporto e quindi la natura della garanzia.

La Cassazione ha, quindi, diversamente interpretato la clausola oggetto di giudizio, intendendo come le parti non volessero escludere l’accessorietà del rapporto di garanzia né derogare l’art. 1945 C.c.

La Corte evidenzia, inoltre, come le parti non abbiano neppure escluso l’applicazione dell’art. 1957 C.c., espressione, anche tale norma, dell’accessorietà del rapporto.

La deroga all’art. 1957 C.c., infatti, non può ritenersi implicita in presenza della pattuizione di una clausola di pagamento a prima richiesta poiché, da un lato, è espressione di protezione nei confronti del fideiussore, e dall’altro, non può questa solo qualificare il rapporto di garanzia come contratto autonomo piuttosto che fideiussione.

Tale clausola, secondo la Cassazione, ben può apporsi sia a rapporti di garanzia autonomi, come il contratto autonomo di garanzia, che a rapporti dotati di accessorietà rispetto all’obbligazione principale, come la fideiussione.

Al fine della corretta qualificazione del rapporto di garanzia, l’autorità giudiziaria deve, quindi, indagare l’effettiva volontà delle parti contraenti.

Per tale motivo, quindi, la Corte ha accolto il ricorso e rinviato al giudice del merito per un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati dalla stessa.

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