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Giurisprudenza

Transfer pricing, garanzie infragruppo e valide ragioni economiche

16 Giugno 2026

Angelica Chiara Tazzioli, Dottoranda di ricerca in diritto tributario – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13136 – Pres. Napolitano, Rel. Lenoci

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, con ordinanza del 7 maggio 2026, n. 13136 (Pres. Napolitano, Rel. Lenoci) si è pronunciata in merito all’applicabilità della normativa sul transfer pricing nel caso di prestazione di una garanzia reale da parte di una controllata residente in favore di una capogruppo non residente.

In particolare, ha stabilito che deve escludersi l’applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing), ex art. 110, comma 7, del TUIR, qualora ricorrano valide ragioni economiche a giustificazione dell’operazione e l’atto risulti supportato da un interesse commerciale interno al gruppo, connesso al successo aziendale e alla stabilità finanziaria delle varie entità che lo compongono. 

Il contenzioso in discorso trae origine da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società e successivamente scaturita in due avvisi di accertamento ai fini IRES per gli anni d’imposta 2009 e 2010. 

In particolare, l’Ufficio contestava la mancata remunerazione di una garanzia reale (costituita da ipoteche e pegni) prestata dalla società italiana in favore di un istituto di credito per un finanziamento concesso alla capogruppo statunitense. 

Reputando l’operazione non sostenuta da valide ragioni economiche e in contrasto con il principio di libera concorrenza, l’Amministrazione finanziaria procedeva con la rideterminazione del valore normale della transazione tramite la metodologia “CUP”, applicando un tasso medio di remunerazione del 3,13 per cento ed imputando, in definitiva, un maggior reddito imponibile. 

La sentenza di primo grado – che rigettava le vertenze della contribuente – veniva integralmente riformata in appello, annullando gli atti impositivi e riconoscendo la legittimità della condotta societaria. 

Ad avviso del Giudice di seconde cure la garanzia infruttuosa poggiava, infatti, su concrete e dimostrate ragioni commerciali: nello specifico, lo stato di illiquidità della capogruppo e il rischio di una sua sottoposizione a procedure concorsuali avrebbero inevitabilmente compromesso la sopravvivenza stessa della controllata italiana, la quale ha invece preservato i propri ricavi futuri e garantito la propria continuità aziendale grazie al finanziamento in oggetto.

Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la violazione della disciplina sul transfer pricing e dei criteri di riparto dell’onere della prova, sul presupposto che i vantaggi indiretti e la continuità aziendale non potessero surrogare un corrispettivo in senso tecnico.

Su tali premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

Il Collegio giudicante ha ritenuto infondate le censure erariali, valorizzando la teoria dei c.d. “vantaggi compensativi”, allineandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale unionale in materia di libertà fondamentali. 

In tale visuale, i Giudici di legittimità hanno statuito che, nell’ambito dei rapporti infragruppo, la valutazione della gratuità o economicità di un’operazione impone un’indagine del regolamento globale degli interessi economici perseguiti in via mediata o indiretta, prescindendo dall’esistenza di un immediato obbligo negoziale di pagamento. 

In conclusione, l’onere della prova in ordine alla sussistenza delle predette ragioni commerciali e dei relativi vantaggi compensativi, anche indiretti o mediati, grava sulla società contribuente, e il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto demandata al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

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