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Giurisprudenza

Controlli su conto corrente: invalidità dell’accertamento fiscale

31 Agosto 2026

Salvatore Scalora, dottore in giurisprudenza, Università Milano Bicocca, e verificatore fiscale

Cassazione Civile, Sez. V, 15 giugno 2026, n. 19956 – Pres. Perrino, Rel. Leuzzi

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. V, con ordinanza pubblicata il 15 giugno 2026, n. 19956 (Pres. Perrino, Rel. Leuzzi) si è pronunciata in tema di avviso di accertamento stabilendo che esso è invalido, in tutto o in parte, qualora sia mancante o inidonea l’autorizzazione all’acquisizione della documentazione bancaria (ex art. 32, c. 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, c. 2, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972) su cui viene fondata la pretesa impositiva.

La documentazione acquisita in assenza di detta autorizzazione risulta, pertanto, inutilizzabile. L’invalidità deve essere contestata direttamente dal contribuente leso.

Nel caso di specie, la causa ha avuto ad oggetto – tra gli altri – la censura di illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di un avvocato col quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione redditi ricostruiti anche attraverso l’utilizzo di accertamenti bancari. 

Il contribuente ha lamentato che l’avviso di accertamento fosse illegittimo, essendo stato fondato su indagini di conto corrente condotte in assenza della preventiva autorizzazione motivata dell’organo sovraordinato, prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972 (“assenza”, peraltro, confermata dall’Agenzia delle Entrate).

Ciò posto, la Corte di Cassazione, tenuto conto anche della natura “interna” di detta autorizzazione, ha compiuto una ricostruzione di diritto nazionale e sovranazionale volta a verificare se l’assenza di tale autorizzazione (o la sua insufficiente motivazione) potesse determinare l’illegittimità invocata dal contribuente. 

Gli ermellini hanno rammentato, innanzitutto, che l’Amministrazione Finanziaria possa, in astratto, attingere ai dati bancari (Corte Cost. n. 51 del 1992) ma che essendo dati “personali” che riguardano la “vita privata” (CEDU, 14 dicembre 2021, Samoylova c. Russia) ogni loro “compressione” possa avvenire solo entro un quadro normativo idoneo ad assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi coinvolti (CGUE, 18 marzo 2010, Alassini, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08) inclusa la lotta contro la frode e l’evasione fiscale.

Il Giudice di legittimità ha sottolineato, tuttavia, che le norme interne (tributarie) che dispongono l’accesso e l’esame dei dati bancari sono state recentemente dichiarate inidonee a garantire la tutela dei diritti del contribuente contro l’arbitrarietà del potere dello Stato (CEDU, I Sezione, 8 gennaio 2026, causa Ferrieri e Bonassisa), anche in ragione della lettura interna che esclude l’obbligo di motivazione dell’autorizzazione e non assicura un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo, neppure ex post (essendo l’autorizzazione un “mero atto preparatorio” non impugnabile autonomamente davanti ai giudici tributari).

 Pertanto, alla luce del quadro convenzionale ed euro-unitario sopra delineato, la Corte ha affermato che occorre interpretare la giurisprudenza di legittimità – in tema di autorizzazione ad accertamenti bancari – in “chiave evolutiva, sì da garantire la massima protezione rispetto ai diritti “compressi” (“al rispetto della vita privata e “alla protezione dei dati personali“).  

In tale “chiave” l’atto autorizzativo sebbene con “funzione organizzativa e preparatoria, non soggetto, in via generale, a un autonomo obbligo di motivazione secondo i moduli della L. n. 241 del 1990 o dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, non può essere relegato all’irrilevanza e sottratto ad un controllo contenutistico, rappresentando il “titolo di ingerenza nei dati bancari del contribuente“.

Si esige, quindi, che esso preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario e che rechi un contenuto minimo idoneo a consentirne il controllo anche ex post (secondo una valutazione da compiere caso per caso); e che, dunque, in assenza di uno solo di questi requisiti, l’atto di accertamento sia invalido nella parte in cui si fondi sulla disamina dei dati bancari acquisiti in difetto di autorizzazione. 

La Corte di Cassazione, dunque, accogliendo la doglianza del contribuente, ha enucleato il principio di diritto così sintetizzabile:

  1. l’autorizzazione, pur mantenendo la natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini bancarie
  2. essa deve recare, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente
  3. qualora l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.
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