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RC Auto e assenza attestato di rischio: raccomandazioni IVASS

9 Febbraio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS, con avviso del 06 febbraio 2026, ha fornito raccomandazioni alle assicurazioni circa la rilevata assenza del rilascio dell’attestato di rischio relativo alle polizze RC auto.

L’Autorità, in generale, richiama gli operatori a porre in essere condotte sempre conformi agli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti della clientela, ai fini della corretta ricostruzione della posizione assicurativa del contraente e della conseguente attribuzione della classe di merito.

In particolare, IVASS distingue due casistiche:

  • se al momento della stipulazione del contratto di RC auto l’attestazione sullo stato del rischio non è presente nella Banca Dati attestati di rischio (BD‑ATRC) tenuta dall’ANIA, le imprese dovranno:
    • acquisire telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile presente nella banca dati
    • richiedere al contraente, per il periodo non coperto da tale attestato, ogni informazione utile alla ricostruzione della sua posizione assicurativa, richiamando l’attenzione sulle conseguenze di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.c.
  • se non è presente alcun attestato utile nella BD‑ATRC e non è possibile acquisire l’attestato tramite canali telematici presso le imprese precedenti, le imprese dovranno richiedere al contraente le informazioni utili alla ricostruzione della propria posizione assicurativa, con riferimento ai 5 anni antecedenti, acquisendo altresì precedenti attestati cartacei, copie di contratti o altra documentazione utile eventualmente fornita dal contraente.

Infine, IVASS richiama l’attenzione delle imprese – qualora si renda necessario procedere alla stipula del contratto RC auto in assenza dell’attestato di rischio – sull’importanza di assicurarsi che il contraente sia informato:

  • sulle ragioni della richiesta di dichiarazioni sostitutive
  • sulle conseguenze delle dichiarazioni inesatte o reticenti ai sensi degli artt. 1892 e 1893 C.c.
  • sugli elementi utilizzati per determinare la classe di merito attribuita.
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