La Prima Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 3692 del 18 febbraio 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Caiazzo), si è espressa in materia di usura e divieto di sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una società mutuataria nei confronti di un istituto di credito, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità parziale delle clausole di un contratto di mutuo ipotecario per presunto superamento del limite legale antiusura.
In particolare, la società adduceva che il tasso soglia fosse stato superato in ragione dell’addebito di spese per rate scadute e dell’applicazione della penale prevista per il recesso anticipato. Dunque, a fronte del rigetto nei gradi di merito, la parte mutuataria proponeva ricorso per cassazione lamentando l’omesso esame della nota di precisazione del credito e la violazione dell’art. 1 L. 108/1996, dell’art. 1 del D.L. 394/2000, e dell’art. 1815, c. 2, C.c.
In relazione al calcolo del tasso effettivo, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà non è consentito sommare agli interessi moratori la commissione di estinzione anticipata del finanziamento: difatti, tale penale non costituisce una remunerazione a favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del capitale da parte del cliente, bensì un indennizzo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali.
La disamina dei motivi di ricorso evidenzia quindi per la Cassazione che la censura formulata dalla società si palesa inammissibile: il Giudice di legittimità ha rilevato che le doglianze sollevate sulla quantificazione del credito non superano la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (Cass. Sez. I, n. 5947/2023); inoltre, le deduzioni svolte tendono ad una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa ed incorrono nel difetto di autosufficienza (Cass. Sez. I, n. 26934/2023).
In particolare, i presupposti giuridici che precludono il cumulo degli oneri nell’accertamento dell’usurarietà si articolano nei seguenti punti:
- la diversa natura della commissione di estinzione anticipata, la quale costituisce un indennizzo per il recesso e non un costo legato alla durata del prestito
- l’assenza di un nesso di corrispettività tra la penale per lo scioglimento anticipato e la remunerazione del godimento del capitale erogato da l’istituto di credito
- l’inapplicabilità del meccanismo di somministrazione cumulativa degli oneri ai fini del raffronto con il tasso effettivo globale medio (Cass. Sez. I, n. 7352/2022).
La Corte osserva che la valutazione del superamento del tasso soglia richiede l’analisi della funzione economica svolta dalle singole voci di costo: in riferimento al caso di specie, tuttavia, la penale pattuita per l’estinzione anticipata non può essere sommata agli interessi moratori per determinare la nullità ex art. 1815, secondo comma, c.c.

