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Flash News

CRD VI e vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti sui fondi propri

18 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 del 29 luglio 2026, che modifica le norme tecniche di attuazione (RTS) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare per le comunicazioni alle Autorità per l’analisi comparata per la vigilanza dei metodi per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, di cui all’articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE (CRD).

Poiché la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) ha modificato la CRD, introducendo requisiti relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance e modificando i requisiti per l’analisi comparativa a fini di vigilanza, tali modifiche devono necessariamente riflettersi nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, allo scopo modificato con il regolamento di esecuzione pubblicato in GU UE.

Il regolamento di esecuzione considera inoltre che il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 ha modificato l’art. 520 bis del CRR, rinviando l’applicazione dei principi del riesame approfondito del portafoglio di negoziazione per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato: sulla base di tale modifica, fino al 1o gennaio 2027, gli enti sono tenuti a continuare ad applicare il quadro del rischio di mercato di cui alla versione del CRR in vigore all’8 luglio 2024.

Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esercizio di analisi comparativa, con il presente regolamento di esecuzione viene temporaneamente limitato agli enti che sono autorizzati a utilizzare i metodi interni (metodo dei modelli interni) di cui all’art. 78, par. 1, lett. a), della CRD.

Inoltre, la raccolta di dati per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e rientrano nell’ambito dell’esercizio per il rischio di mercato viene limitata agli elementi del metodo standardizzato alternativo fino al 1o gennaio 2027, riducendo notevolmente l’onere per gli enti partecipanti durante tale periodo, ma garantendo comunque la comparabilità delle rilevazioni annuali di dati e la fornitura di quelli più utili dalle autorità di vigilanza.

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