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Il Consiglio UE sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

26 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio UE ha approvato la propria posizione negoziale (in vista del  trilogo) sulla proposta di regolamento che modifica il Regolamento (UE) 1238/2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), al fine di renderlo un’opzione più attraente, accessibile e semplice per i risparmiatori.

Si ricorda che le pensioni integrative/complementari sono prodotti di risparmio a lungo termine ai quali i singoli contribuiscono su base volontaria, integrando le pensioni statali e professionali aziendali; contribuiscono a costruire una pensione più forte e diversificata e hanno una certa importanza nel dare ai risparmiatori l’opportunità di beneficiare degli sviluppi a lungo termine del mercato dei capitali, mantenendo nel contempo l’esposizione desiderata al rischio-rendimento.

Il PEPP è un prodotto pensionistico individuale volontario a livello dell’UE, istituito nel 2019, che può integrare i sistemi pensionistici pubblici e professionali esistenti, nonché i regimi pensionistici privati nazionali. Il rafforzamento del PEPP è un risultato fondamentale dell’agenda dell’Unione del risparmio e degli investimenti e della tabella di marcia dell’UE “Un’Europa, un mercato”.

La posizione del Consiglio, in sintesi:

  • elimina l’attuale obbligo per i fornitori e i distributori di pensioni di fornire consulenza obbligatoria in materia di investimenti per i PEPP di base, che dovrà essere fornita solo su richiesta dei clienti. Ciò è fondamentale per fare dei PEPP di base un prodotto che possa essere distribuito online, riducendo i costi e fornendo un prodotto pensionistico moderno.
  • per garantire un’adeguata protezione dei consumatori stabilisce che i fornitori dovrebbero continuare a fornire consulenza obbligatoria per i PEPP su misura, che sono più sofisticati e personalizzati in base alle esigenze individuali di un investitore
  • per quanto riguarda le commissioni, elimina il massimale dell’1% per la fornitura di PEPP, che attualmente ne limita la redditività commerciale per i fornitori
  • mantiene le disposizioni proposte dalla Commissione UE sui limiti di investimento per quanto riguarda i PEPP di base, offrendo ulteriore flessibilità, consentendo di convogliare fino al 5% del portafoglio di un PEPP verso attività diverse da attività semplici e non complesse, comprese attività alternative
  • ha preservato l’obiettivo della Commissione di agevolare i contributi a carico del datore di lavoro nel quadro del PEPP
  • per garantire la protezione dei consumatori, introduce un regime rafforzato di governance e controllo del prodotto.
  • elimina le disposizioni proposte:
    • sul trattamento fiscale dei PEPP
    • sul rafforzamento dei poteri di vigilanza a livello dell’UE
    • sull’introduzione di un quadro incentrato sul rapporto costi-benefici dei PEPP.

La posizione negoziale approvata costituisce il mandato del Consiglio per l’avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulle modifiche del regolamento PEPP; i triloghi negoziali potranno iniziare una volta che il Parlamento avrà concordato la propria rispettiva posizione sul riesame.

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