Con sentenza del 25 novembre 2025, n. 30903, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla decisione degli amministratori di presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale in mancanza dei requisiti ex art. 120-bis, co. 4, CCII, nonché in tema di abuso dello strumento processuale.
Il ricorrente – socio di maggioranza – ha lamentato:
- la violazione o la falsa applicazione dell’art. 120-bis CCII, in forza del quale la proposizione della domanda giudiziale di liquidazione da parte dell’organo gestorio sarebbe subordinata al rispetto di stringenti requisiti formali, la cui assenza comporta l’impossibilità di esercitare validamente il potere rappresentativo,
- e la violazione o la falsa applicazione dell’art. 40 cit., secondo cui la domanda per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi “è approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis”.
La Suprema Corte, aderendo alla tesi già espressa dal giudice di merito, ha ritenuto infondato il motivo poiché “la decisione dell’amministratore della società di presentare la domanda di apertura della “liquidazione giudiziale” ai danni della stessa non deve necessariamente rivestire, a differenza di quanto l’art. 120-bis cit. prevede per la domanda di accesso agli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, la forma del verbale redatto da notaio, né, una volta assunta, dev’essere comunicata ai soci e, come tale, iscritta nel registro delle imprese”.
I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato che le disposizioni richiamate dal ricorrente – come desumibile dal tenore letterale delle stesse – trovano applicazione esclusivamente con riguardo alla domanda con cui la società debitrice richieda di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi e non anche a quella con cui la stessa chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Questo quindi il principio di diritto enunciato dagli Ermellini: “la decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis c.c.i.i. e non deve, pertanto, risultare da verbale redatto da notaio né dev’essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, né, infine, una volta assunta, dev’essere comunicata ai soci della società debitrice, essendo sufficiente, ma anche necessario, che la stessa, che è e resta di loro esclusiva competenza, sia sottoscritta da coloro che ne abbiano la rappresentanza”.
La Suprema Corte ha anche rigettato le pretese del ricorrente sulla presunta abusività della domanda di liquidazione giudiziale.
I giudici di legittimità – richiamandosi al dettato di Cass. S.U. n. 23726/2007 in tema di abuso processuale, e sulla scorta del fatto che i soci (di una società di capitali), poiché portatori di un mero interesse di fatto alla conservazione della consistenza economica del patrimonio sociale, non hanno un interesse proprio e diretto (ex art. 100 c.p.c.) al miglior risultato liquidatorio dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 11369/1999) – hanno affermato che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale “si presta ad essere qualificata in termini di abuso rispetto alla liquidazione coattiva dei relativi beni ed ai conseguenti risultati satisfattivi, solo nei confronti dei creditori, che li subiscono, tutte le volte in cui tale domanda, in relazione alle circostanze del caso, sia stata proposta dagli amministratori della società debitrice al solo scopo di danneggiare, attraverso la rovinosa liquidazione dei suoi beni, la massa dei creditori”.
Di conseguenza, ai soci, ove ne abbiano interesse, è consentita la sola impugnazione della sentenza che apre la procedura “contestando la sussistenza dei relativi presupposti, ma non l’[eventuale] abuso che la presentazione della relativa domanda abbia integrato”.
Inoltre, a detta del socio, l’abusività della domanda sarebbe discesa dalla mancata verifica preliminare circa la possibilità di ammissione ad uno strumento di regolazione della crisi tale da permettere al socio la conservazione del valore e della redditività della sua partecipazione.
Gli Ermellini hanno preso le distanze da tale prospettazione statuendo che la domanda di liquidazione giudiziale può dirsi abusiva “soltanto a condizione che sia emerso […] che: – sussist[ano] con certezza i presupposti per l’ammissione della (società) debitrice ad una procedura di regolazione della sua insolvenza diversa dalla liquidazione giudiziale; – l’amministratore aveva presentato la domanda di liquidazione giudiziale ai danni della società dolosamente pretermettendo ogni valutazione in ordine ai predetti presupposti; – la partecipazione sociale del socio, a seguito dell’ammissione di tale società ad una di queste diverse procedure, avrebbe senz’altro conservato, in tutto o in parte, un valore patrimoniale”.

