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Giurisprudenza

IA nelle memorie difensive e responsabilità aggravata ex art. 96 C.p.c.

3 Marzo 2026

Tribunale di Siracusa, 20 febbraio 2026 – Est. Spitaleri

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 20 febbraio 2026, ha dichiarato sussistere la responsabilità aggravata ex art. 96, c. 3, C.p.c. del difensore che faccia uso scorretto dell’intelligenza artificiale (IA), riversandone integralmente i contenuti nelle proprie memorie difensive, senza adeguato riscontro degli output.

In particolare, l’attrice aveva citato dei precedenti giurisprudenziali, riportandone tra virgolette alcuni passaggi asseritamente testuali: tuttavia, dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante consultazione del CED della Corte di Cassazione, è emerso che nessuna delle suddette sentenze conteneva i passaggi virgolettati; inoltre le pronunce citate trattavano materie estranee alla questione.

Pertanto, al fine di valutare tale condotta processuale, il Tribunale ha considerato tutte le ipotesi esplicative astrattamente configurabili, escludendo:

  • un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali: tali strumenti indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo, sicché non possono produrre precedenti con numeri, argomenti e virgolettati integralmente inesistenti; a conferma di ciò, il Tribunale ha provveduto a verificare i precedenti citati dall’attrice sulle banche dati giuridiche in uso alla magistratura italiana, ma le sentenze richiamate o non risultano presenti, o risultano presenti ma con contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati
  • un mero errore mnemonico o di trascrizione, in quanto non si tratta di un numero errato o di una sezione male attribuita, bensì di massime costruite ex novo, prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate
  • l’ipotesi dell’invenzione deliberata, poiché un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile.

L’unica ipotesi residua è che il difensore si sia avvalso di uno strumento di IA generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie, prima di trascriverne i contenuti nelle proprie memorie difensive.

Il Tribunale rammenta che costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che “i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica.

Tali sistemi “non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile“.

È per tale ragione che i modelli di IA generativa sono soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.

In conclusione, per il Tribunale, l’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave: non è più tollerabile, per il Tribunale, infatti, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, che aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti.

La condotta è stata quindi ritenuta nel caso di specie gravemente censurabile e giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, C.p.c.: versandosi in ipotesi di colpa grave, l’attrice è stata condannata d’ufficio, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento, in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

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