Con ordinanza del 20 giugno 2026, n. 20964, la Corte di cassazione, Sezione prima civile (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino) – pronunciandosi sull’impugnazione del decreto che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal sindaco di una S.p.a. in liquidazione per il proprio compenso – ha chiarito che la cessazione dalla carica successiva alla condotta omissiva non incide sulla responsabilità del sindaco e non è sufficiente a paralizzare l’eccezione di inadempimento opposta al credito professionale.
Nel caso giunto dinanzi alla Suprema Corte, il giudice dell’opposizione aveva accolto l’eccezione di inadempimento della curatela ex art. 1460 C. c., ritenendo vi fosse stato un inesatto adempimento del ricorrente per condotta omissiva, sulla base del rilievo della violazione degli obblighi di vigilanza ex lege, “anche in relazione alla vigilanza sugli assetti organizzativi” e, in particolare, sull’assetto amministrativo-contabile della società. Erano infatti emerse circostanze che avrebbero imposto ai sindaci l’attivazione dei poteri di ispezione e controllo, laddove invece le verifiche compiute erano state di carattere meramente formale.
In relazione alla cessazione dalla carica, la Corte ha ribadito il proprio precedente secondo cui le dimissioni non costituiscono mai condotta di adempimento del dovere, né sono sufficienti a esimere da responsabilità, ove non accompagnate da atti concreti volti a contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi degli illeciti, per la pregnanza degli obblighi assunti dai sindaci proprio nell’ambito della vigilanza sull’operato altrui (Cass., n. 18770/2019).
Ciò che rileva è dunque l’inerzia del professionista, indipendentemente dal fatto che a essa siano seguite le dimissioni o la sostituzione.


