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Giurisprudenza

Transfer Pricing interno applicabile in caso di antieconomicità

4 Giugno 2026

Filippo Bozzo, Dottore Commercialista in Milano

Cassazione civile, Sez. V, 8 febbraio 2026, n. 2777 – Pres. Luciotti, Rel. Gori

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza n. 2777, depositata l’8 febbraio 2026, la Cassazione, in tema di transfer pricing interno, ha stabilito che gli affitti corrisposti alla società immobiliare appartenente al medesimo consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR non sono deducibili in presenza di un’operazione connotata da manifesta antieconomicità, e ciò anche quando il canone è stato materialmente versato e la locatrice lo ha dichiarato come imponibile.

La vicenda riguarda una locataria che, nell’anno d’imposta 2008, aveva corrisposto un canone di locazione di un capannone industriale a una società immobiliare appartenente al medesimo gruppo in consolidato fiscale

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’operazione “del tutto neutra” in quanto le società facevano parte dello stesso consolidato e, pertanto, la perdita della locatrice si sarebbe comunque compensata con gli utili della consolidante, senza che si ravvisasse un interesse concreto a spostare reddito tra le entità del gruppo. La CTR aveva quindi accolto l’appello delle contribuenti.

La Suprema Corte ricorda, in primo luogo, che è stata eliminata la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo immobiliare al valore normale (già prevista dall’art. 35, comma 3, del D.L. 223/2006).

Ne consegue che l’accertamento di un maggior reddito non può fondarsi soltanto sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato e le quotazioni OMI, le quali hanno “valenza puramente orientativa e di larga massima” (Cass. 11 maggio 2018, n. 11439).

Occorrono, invece, ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, l’Ufficio aveva integrato il confronto con i valori OMI con la contestazione di antieconomicità dell’operazione e con il raffronto tra i prezzi di locazione praticati e quelli al metro quadro della medesima zona, secondo i valori della Camera di Commercio.

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza in commento riguarda i rapporti infragruppo nell’ambito del consolidato nazionale.

La Corte richiama e conferma il principio già espresso dalla Cass. 19 aprile 2023, n. 10420: anche tra società del medesimo gruppo aventi sede in Italia, lo scostamento dal “valore normale”, ex art. 9 TUIR, può assumere rilievo quale parametro indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, sì da giustificare l’accertamento con onere della prova contraria a carico del contribuente.

Ciò, secondo la Corte, non integra alcuna violazione del criterio di neutralità del tributo, né della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 147/2015, che esclude l’applicazione dell’art. 110 comma 7 del TUIR al transfer pricing interno, ma non limita la portata logico-giuridica dell’art. 9 TUIR.

La pronuncia in commento conferma un indirizzo di rigore nelle operazioni tra soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale. L’appartenenza al medesimo perimetro di consolidamento non neutralizza, di per sé, il rischio di accertamento su operazioni connotate da antieconomicità: il contribuente è tenuto a documentare in modo analitico la congruenza dell’operazione al valore normale di mercato.

Il principio di neutralità fiscale infragruppo non è, da solo, sufficiente a superare la presunzione di antieconomicità che l’Ufficio abbia adeguatamente fondato.

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