Con la risposta n. 160 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili previsti dall’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, con riguardo alle posizioni maturate dalla società veicolo di un’operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) che la stessa Agenzia definisce “atipica“, in quanto contraddistinta dall’acquisizione di una partecipazione indiretta di minoranza nella società target.
L’Agenzia ritiene che “debba assumere rilievo la ratio sottesa alla disciplina limitativa del riporto delle perdite (e delle altre posizioni soggettive fiscali), volta a contrastare fenomeni di indebita compensazione intersoggettiva di componenti reddituali” e conclude che “non trovino applicazione le limitazioni qualitative e quantitative, aventi come parametro i test di vitalità economica e il patrimonio netto contabile, di cui al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR, poiché, nel caso concreto, nessun effetto elusivo che la norma intende specificamente contrastare è ravvisabile con riferimento al loro riporto“.
Nel caso esaminato, una holding costituita da un fondo di private equity aveva acquisito, in due fasi, una partecipazione di minoranza nella controllante totalitaria della società operativa istante, coprendo il prezzo della prima tranche con apporti di capitale e quello della seconda con un finanziamento bancario. L’operazione era culminata nella fusione inversa, ai sensi dell’articolo 2501-bis del codice civile, del veicolo e della controllante nell’istante. Il fondo, rimasto socio di minoranza tramite un’altra holding, disponeva di diritti di veto e di blocco sulle materie strategiche, mentre l’opzione che gli avrebbe consentito di salire fino al 60% del capitale con diritto di voto era scaduta senza essere esercitata.
Il veicolo non superava né il test di vitalità, essendo una holding di recente costituzione priva di dipendenti e di ricavi, con un solo esercizio anteriore a quello della fusione, né il limite del patrimonio netto, che, pur capiente, era formato esclusivamente da conferimenti e versamenti ricevuti nei ventiquattro mesi precedenti e risultava perciò azzerato. Né poteva soccorrere l’articolo 177-ter del TUIR, introdotto dal d.lgs. n. 192/2024, che esclude tali limiti per le operazioni interne al medesimo gruppo: tra il veicolo e l’incorporante non sussisteva, infatti, alcun rapporto di controllo. Di qui l’istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 212/2000.
Nell’accogliere la soluzione dell’istante, che richiamava anche la circolare n. 6/E del 2016 sulle operazioni di leveraged buy-out, l’Agenzia ha rilevato che la società veicolo risultava “priva di una propria autonoma operatività economica” e destinata, “come è fisiologico in tali operazioni”, a essere incorporata dalla target. Il veicolo, costituito ex novo, aveva effettivamente impiegato equity e debito bancario per acquistare indirettamente la partecipazione; il suo attivo era composto quasi soltanto da quest’ultima e il passivo da debiti strumentali all’acquisto; le sue posizioni fiscali derivavano quasi esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi dell’acquisizione. Non vi era, dunque, spazio per il c.d. commercio di “bare fiscali” che la norma intende contrastare.


