Va annullata la sentenza del giudice di merito che nell’assolvere l’imputato dal reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.lgs. n. 74/2000 non tiene conto, nella verifica del superamento della soglia di punibilità fissata in euro cinquantamila, della effettività, veridicità e soprattutto inerenza dei costi all’attività d’impresa.
In sintesi, è questo il principio che si desume dalla sentenza n. 28469/2026 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, il calcolo dell’imposta evasa, presupposto oggettivo della condotta di cui all’art. 5 D.lgs. n. 74/2000, effettuato dal Tribunale di prime cure, teneva in considerazione, ai fini assolutori, costi non provati sulla base di allegazioni fattuali.
Difatti, la sentenza impugnata risultava carente circa qualsivoglia analisi sull’ammontare dei costi e sulla loro inerenza all’attività d’impresa; viceversa, nella stessa, sono stati valorizzati elementi probatori quali l’agenda dell’imputato e i risultati delle indagini bancarie su un conto corrente dedicato anche a spese personali.
Oltre al profilo squisitamente processuale nel quale si qualifica il ricorso come diretto ai sensi dell’art. 608 c.p.p. e non per saltum, la pronuncia della Suprema Corte analizza partitamente il tema della determinazione, e dei relativi criteri, degli elementi negativi del reddito ai fini dell’imposta evasa, rilevante sotto il profilo penalistico ex art. 5 D.lgs. n. 74/2000.
A norma dell’art. 5 D.lgs. n. 74/2000, viene punito con la reclusione da due a sei anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
In tema di reddito d’impresa, il reddito netto viene quantificato come differenziale tra i ricavi e i costi, a condizione che questi ultimi risultino inerenti all’attività d’impresa, come prescrive l’art. 109 TUIR.
Sul punto, di fronte all’assenza di una definizione legale di inerenza e, pertanto, alla necessità di un’attenta attività ermeneutica, la Corte di Cassazione ha puntualizzato che la “deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. 18/08/2022, n. 24880).
Da ciò si ricava che l’inerenza è un criterio elastico, non potendo a monte il legislatore predeterminare quando un costo sia inerente o meno; dunque, lo scrutinio in merito alla funzionalità dei costi all’attività di impresa viene rimesso al giudice di merito.
Nel caso di specie, la sentenza di assoluzione difetta proprio dell’analisi circa il rispetto del requisito di inerenza, avendo operato la ricostruzione dei costi sulla base del dato probatorio costituito da appunti personali dell’interessato posti in relazione con i prelevamenti bancari effettuati da un conto corrente adibito anche a spese personali.
Dunque, la sentenza di primo grado non è congrua alla luce dei principi sopra enunciati, che impongono la prevalenza del dato fattuale reale rispetto a criteri di natura meramente formale e che, quindi, non consentono il riferimento ai prelievi bancari per giustificare il costo che il prelievo è destinato a finanziare, attraverso una sostanziale inversione della presunzione contenuta nell’art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in mancanza di un dato fattuale reale che provi l’effettività e l’inerenza della spesa.


