Il Tribunale di Napoli, Sez. II, con decreto del 25 agosto 2026 n. 9682 (Pres. Rel. Ragozini), sul tema del giudicato implicito, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione relativamente al rimedio da adottare, ad esecuzione già avviata, in caso di sentenza passata in giudicato che, nel definire il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non abbia reso espressa motivazione sulla abusività/non abusività delle clausole contrattuali.
In particolare, il Tribunale sottopone alla Corte la questione la seguente questione di diritto: “se sia ammissibile l’opposizione tardiva del consumatore ai sensi dell’art. 650 c.p.c. anche avverso il decreto ingiuntivo confermato da sentenza di merito passata in giudicato; qualora non si ammissibile, se ed entro che limiti posa riqualificarsi l’opposizione ex art. 650 c.p.c., e quale sia il rimedio tipico o di elaborazione giurisprudenziale per la tutela del consumatore nell’ipotesi in esame, da esperirsi nei confronti del decreto ingiuntivo o nei confronti della sentenza di conferma passata in giudicato e sulla base di quali presupposti”.
Nel caso di specie, né il decreto ingiuntivo né la successiva sentenza resa nel giudizio di opposizione ordinaria contenevano valutazioni sulla vessatorietà delle clausole contrattuali; seguiva quindi il pignoramento presso terzi, e, nel corso del procedimento esecutivo, il giudice dell’esecuzione con ordinanza, in attuazione di quanto deciso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 9479/2023, all’esito di sommaria istruttoria nel contraddittorio tra le parti, avvisava il debitore esecutato – consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo al fine di far valere esclusivamente le questioni relative al carattere vessatorio delle clausole di cui al contratto di credito al consumo.
Con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. notificata alla parte opposta, veniva quindi instaurato il giudizio dal quale è sorta l’esigenza del Tribunale di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
L’esame in ordine alla vessatorietà delle clausole proposta dall’opponente, implica per il Tribunale, infatti, la risoluzione della questione preliminare se sia tutelabile la posizione di consumatore e quale sia lo strumento idoneo, atteso che era stato prescelto il rimedio di cui all’art. 650 c.p.c. regolante l’ipotesi distinta del decreto ingiuntivo notificato e non opposto nei termini di legge, questione, diversa dall’ipotesi di decreto ingiuntivo privo di scrutinio sull’abusività, notificato e non opposto. Opposizione tardiva tra l’altro, esperita a seguito di rimessione in termini da parte del G.E. che ha applicato, i principi di cui alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il Tribunale in tale contesto ha richiamato le Sezioni Unite 9479/2023 secondo cui, in assenza di un controllo officioso sulle clausole abusive nella fase monitoria, il consumatore può avvalersi dell’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 C.p.c. La Corte, nella citata pronuncia, ha equiparato l’assenza di motivazione del decreto ingiuntivo circa la vessatorietà delle clausole e il mancato avvertimento della possibilità di far valere l’abusività entro un certo termine, all’ipotesi riconducibile alla previsione normativa del “caso fortuito o forza maggiore”, che dà la possibilità al consumatore di fare opposizione tardiva pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha, inoltre, affermato che, secondo recente giurisprudenza della CGUE il giudicato non impedisce il rilievo della clausola abusiva non analizzata, a prescindere dal procedimento giurisdizionale utilizzato. Il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricada nell’ambito di applicazione della Direttiva 93/13/CE.
Il decreto ingiuntivo confermato da sentenza passata in giudicato, se non vi è stato il rilievo ufficioso ed il contraddittorio, è privo di un controllo efficace e reale del potenziale carattere abusivo delle clausole.
Il rispetto del principio di effettività non può, però, supplire alla completa passività del consumatore interessato. La passività del consumatore rileva solo quando il giudice abbia previamente effettuato il controllo e informato il consumatore delle relative conseguenze.
La CGUE ha, infatti, delineato un sistema di diritto processuale civile in materia consumeristica, rispetto al quale, alcuni istituti del diritto processuale nazionale devono essere rimodellarsi al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della Direttiva 93/13/CE.
La tutela del consumatore andrebbe favorita, quindi, anche disapplicando le norme processuali interne che pongono preclusioni.
Nel caso esaminato, il decreto ingiuntivo era stato opposto tempestivamente, ma senza contestazioni sulla vessatorietà delle clausole; anche il giudice dell’opposizione aveva omesso ogni verifica, confermando il decreto con sentenza poi passata in giudicato.
Il Tribunale valuta quindi diverse soluzioni:
- ampliare l’ambito operativo dell’art. 650 C.p.c. considerando l’assenza di scrutinio sulla vessatorietà in sede di cognizione piena
- riqualificare l’opposizione in altra forma di impugnazione avente ad oggetto la sentenza passata in giudicato
- ammettere l’actio nullitatis prevista per le ipotesi di inesistenza o nullità della sentenza. Tale soluzione, però, richiederebbe di equiparare l’omesso scrutinio della vessatorietà all’ipotesi di totale inesistenza della sentenza.

