Con la decisione n. 3150 del 10 aprile 2026, il Collegio di Roma dell’ABF (Pres. Sirena, Rel. Notaro) si è pronunciato in materia di obbligo di preavviso della segnalazione nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), con specifico riferimento all’ipotesi di blocco di una carta di credito a saldo, riconoscendo che la garanzia procedurale consistente nell’obbligo di informare preventivamente l’interessato della prima segnalazione negativa nei SIC trova fondamento anche nell’art. 125, comma 3, TUB.
In estrema sintesi, la decisione si incentra su due questioni:
- se l’obbligo di preavviso della segnalazione nei SIC operi anche nelle ipotesi di blocco della carta di credito
- se il danno derivante da una segnalazione illegittima possa ritenersi in re ipsa.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava la legittimità della segnalazione, sostenendo di avere ricevuto il preavviso da parte dell’intermediario soltanto dopo che i suoi dati erano già stati comunicati ai sistemi di informazione creditizia. Chiedeva, pertanto, la cancellazione dell’iscrizione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità, al caso in esame, della disciplina sul preavviso, osservando che la segnalazione riguardava il blocco cautelativo della carta di credito per sospetta insolvenza e non un ritardo nel pagamento delle rate di un finanziamento. Sosteneva, pertanto, che in tale fattispecie la normativa imponesse unicamente la comunicazione dell’avvenuta registrazione della segnalazione.
In ogni caso, evidenziava che, anche qualora si fosse ritenuta applicabile la disciplina sul preavviso, il relativo obbligo avrebbe dovuto ritenersi adempiuto, essendo stato il cliente tempestivamente informato della segnalazione mediante SMS, telegramma e raccomandata.
Contestava, infine, la domanda risarcitoria, deducendone l’infondatezza per difetto di prova sia dei danni patrimoniali e non patrimoniali, sia del nesso di causalità.
Sulla prima questione l’Arbitro conferma che la legittimità di una segnalazione negativa presuppone sia la veridicità dell’inadempimento (presupposto sostanziale), sia il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di informare preventivamente il cliente della prima segnalazione pregiudizievole (presupposto formale).
Osserva che l’applicabilità dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta dei SIC alle ipotesi diverse dai veri e propri ritardi nei pagamenti – come lo sconfinamento – è oggetto di dibattito e, a sostegno dell’estensione della disciplina, richiama il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 febbraio 2015, che, con riferimento esattamente a una ipotesi di sconfinamento, ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 7, del previgente Codice di deontologia, disposizione oggi trasfusa nell’art. 5, comma 6, del vigente Codice di condotta dei SIC.
Tanto premesso, rileva che l’obbligo di preavviso trova fondamento direttamente nell’art. 125, comma 3, TUB, oltre che nel generale dovere di buona fede che informa il rapporto obbligatorio, affermando in particolare che “nonostante la controversa applicazione dell’art. 5, comma 6 del Codice di Deontologia, l’obbligo del preavviso può, in ogni caso, trovare fondamento nell’art. 125, comma 3, T.U.B., a norma del quale i finanziatori sono tenuti ad informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina e più in generale l’obbligo di buona fede che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle relazioni con la clientela“.
Nel merito, il Collegio rigetta il ricorso per avere l’intermediario adempiuto gli obblighi normativi mediante l’invio al cliente di diverse comunicazioni idonee a renderlo consapevole delle conseguenze dell’inadempimento, sì da consentirgli di evitarne gli effetti mediante la regolarizzazione della propria posizione.
Sulla seconda questione l’Arbitro, accertata l’assenza di elementi costitutivi dell’illecito, ribadisce che il danno derivante da una illegittima segnalazione, in conformità all’orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sussistente in re ipsa (cfr. Cass., sez. III, ord. 21 novembre 2017, n. 27557).


