La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza del 18 agosto 2026 n. 24699 (Pres. D’Ascola, Rel. Rossetti) si è pronunciata relativamente al rimborso delle spese concernenti la consulenza tecnica di parte, in assenza della prova dell’avvenuto pagamento, ma della mera assunzione della relativa obbligazione.
In particolare, veniva censurata la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non aveva dichiarato la ripetibilità delle spese sostenute dalla parte vittoriosa per le consulenze di parte, alla luce del fatto che non risultava esserci prova dell’avvenuto pagamento.
Sul tema la Corte evidenzia come sussistano differenti orientamenti:
- secondo un primo filone, in assenza della prova del pagamento, la parte soccombente non può essere condannata alla rifusione delle relative spese, poiché l’assunzione dell’obbligazione non è sufficiente a provare l’esborso
- secondo un altro orientamento, la condanna della parte soccombente non richiede la prova del pagamento ma solo quella concernente l’assunzione dell’obbligazione.
I sostenitori del primo orientamento evidenziano come debba equipararsi la spesa per la consulenza tecnica alle spese vive e perciò, come le seconde, le spese concernenti la consulenza devono essere provate.
In altri casi, un indirizzo della giurisprudenza di merito, abbracciando il primo orientamento, ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese per la consulenza di parte non ancora sostenute. La decisione richiamata dalla Corte è, però, stata cassata alla luce de fatto che in tal modo le spese di consulenza erano state rimesse all’arbitrio del professionista.
Secondo la Suprema Corte le spese concernenti la consulenza di parte rientrano tra quelle processuali ex art. 91 co. 1 C.p.c. come quelle sostenute per la difesa tecnica e devono quindi essere liquidate d’ufficio a prescindere dalla domanda di parte e dalla nota spese.
Di conseguenza è irrilevante che la parte vittoriosa non abbia provato di aver sostenuto la spesa di cui chieda il rimborso. Ciò che rileva è che questa abbia assunto l’obbligazione.
L’assunzione dell’obbligazione di pagamento del consulente è, infatti, implicita nel conferimento dell’incarico, poiché il mandato si presume oneroso (ex art. 1709 C.c.) e nel contratto di prestazione d’opera professionale la determinazione del compenso non è elemento essenziale, con conseguente possibilità di determinazione giudiziale (ex art. 2233 C.c.).
Se, quindi, la parte prova il costo sostenuto la refusione sarà pari all’importo di quest’ultimo, al contrario, nel caso non la provasse, la liquidazione sarà effettuata dal giudice ex officio.
Ciò, a differenza del costo della perizia di parte realizzata nella fase stragiudiziale, non trattandosi di spese processuali bensì costituendo al più danno emergente, possono essere liquidate solo su domanda di parte e in presenza della prova del danno (ossia del pagamento).
Nell’ipotesi in cui, però, la parte vittoriosa alleghi di aver nominato un consulente per la fase stragiudiziale ma di non aver ancora sostenuto l’esborso, non potrà chiaramente esservi prova del pagamento.
La Corte evidenzia, tuttavia – sempre relativamente alla perizia nella fase stragiudiziale – che il danno rilevante dal punto di vista civile possa consistere non solo nella perdita pecuniaria ma anche nel sorgere di un debito nel patrimonio del soggetto danneggiato. Di conseguenza, anche in presenza della mera insorgenza del debito, ancorché non ancora adempiuto, sussiste un danno risarcibile.
In tale occasione la Suprema Corte, quindi, enuncia i seguenti principi di diritto:
“La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”.
“Il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta”.
“Se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro”.

