Per la Cassazione l’aumento di capitale deliberato mercé la compensazione del credito vantato dal socio nei confronti della società costituiscono atti autonomi, ancorché funzionalmente collegati, con la conseguenza che la compensazione è soggetta all’imposta di registro proporzionale dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Tanto ha stabilito l’ordinanza n. 25106 del 7 settembre 2026, relativa al caso di una società che, a fronte di perdite superiori a 4,7 milioni di euro, aveva deliberato l’azzeramento del capitale e la sua contestuale ricostituzione, prevedendo che l’aumento fosse integralmente liberato mediante compensazione con crediti vantati dai soci nei confronti della società.
I giudici di merito avevano ricondotto la compensazione all’unitaria operazione sul capitale ritenendola inscindibilmente funzionale alla sottoscrizione dell’aumento e, dunque, assoggettata al medesimo regime del registro in misura fissa, ai sensi dell’art.4 della Tariffa – parte prima.
A tale orientamento la Suprema Corte ha opposto una radicale smentita, aderendo a una diversa prospettiva ricostruttiva che riconduce l’aumento di capitale all’espressione della volontà sociale e la compensazione alla posizione creditoria del socio uti singulus.
L’impostazione fatta propria dai giudici di legittimità muove dalla distinzione tra il credito vantato dal socio, riconducibile a un autonomo rapporto di diritto privato, e la deliberazione di aumento del capitale, imputabile alla società. Su tale premessa si innesta la qualificazione della contestuale compensazione dei crediti quale autonomo negozio giuridico, distinto dall’operazione societaria nella quale essa si inserisce.
Il punto assume particolare rilievo ove si consideri che la stessa ordinanza qualifica i crediti dei soci come “certi, liquidi ed esigibili”. Al ricorrere dei presupposti della compensazione legale, l’estinzione delle reciproche posizioni debitorie discende infatti dal meccanismo previsto dagli artt. 1241 ss. c.c. e non richiede, in quanto tale, un autonomo accordo volto a produrre l’effetto compensativo.
Tuttavia, la distinzione tracciata dalla Suprema Corte tra le diverse posizioni giuridiche riconducibili al medesimo soggetto, ora nella veste di socio, ora quale creditore della società in forza di un autonomo rapporto di diritto privato, sarebbe idonea ad incidere sulla qualificazione tributaria dell’operazione. Ne discende, quindi, l’assoggettamento all’imposta proporzionale di cui all’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, risultando esclusa l’applicazione della “disposizione più favorevole dell’art. 4, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”.


