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Giurisprudenza

Buoni fruttiferi: prescrizione e foglio informativo

14 Ottobre 2026

Niccolò Pellini, dottorando di ricerca in Diritto dell’economia presso l’Università degli Studi di Firenze

Cassazione Civile, Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25014 – Pres. Di Marzio, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, con l’ordinanza del 6 settembre 2026, n. 25014 (Pres. Di Marzio, Rel. Falabella), su un caso relativo al regime di differimento prescrizionale da legislazione emergenziale Covid-19 e alle conseguenze risarcitorie connesse alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull’emittente di buoni fruttiferi postali.

In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i principi secondo cui, sul primo profilo, “Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, occorre considerare non già la sola previsione contenuta nell’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 77 del 2020, (…), ma anche le successive norme che hanno definito, nel suo orizzonte temporale, l’estensione applicativa della detta disciplina emergenziale, sicché il diritto alla riscossione dei buoni ha potuto essere esercitato nel termine di due mesi dalla cessazione del periodo di proroga, termine da individuarsi (…) nel giorno 31 luglio 2021”.

Quanto al secondo profilo: “In tema di buoni postali fruttiferi (…) la mancata consegna del foglio informativo analitico di cui all’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000 all’acquirente dei buoni, da parte di (omissis), che, successivamente, eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell’intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’articolo 2946 c.c., non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio, che abbia per contenuto l’oggetto del diritto non esercitato tempestivamente, in favore del sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione predetta e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni medesimi, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo cagionatogli dalla mancata consegna del foglio suddetto”.

Ebbene, nel caso di specie, i titolari di titoli postali di diverse “serie” avevano convenuto l’emittente per ottenere la liquidazione di capitale e interessi argomentando la non intervenuta prescrizione o, in subordine, il risarcimento del danno per inadempimento informativo, lamentando che l’omessa consegna del foglio informativo analitico comportasse il riconoscimento di una responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale della resistente per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza a suo carico. 

Riformando la decisione del Tribunale, la Corte di appello di Milano aveva accolto la domanda, ravvisando da un lato una generale proroga della prescrizione per effetto dello stato di emergenza pandemica e, dall’altro, una responsabilità dell’emittente per omessa informativa.

Viceversa, i Giudici della Prima Sezione hanno censurato la sentenza d’appello accogliendo entrambi i motivi di ricorso. 

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’operatività di un differimento ulteriore del termine prescrizionale di cui all’art. 34, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 per mezzo del richiamo della medesima norma nell’art. 6 d.l. n. 15 del 2021. La Corte ha chiarito come l’art. 6 del menzionato decreto “è norma che adotta pure il criterio di selezione dei termini contemplati da pregresse disposizioni normative, ma esclude dal novero di queste il più volte citato art. 34 d.l. n. 34 del 2020”, non operando una “proroga generalizzata” e non facendo menzione alcuna, nell’allegato “A” al medesimo d.l., della disciplina sulla prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali. Con la chiara conseguenza – visto che detta prescrizione è ignorata anche “dall’art. 16, comma 1 del d.l. n. 221/2021” – che il termine per l’esigibilità dei titoli doveva individuarsi entro due mesi dalla proroga fissata al 31 luglio 2021 dall’art. 11 d.l. n. 52/2021.

Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato l’assoluta inefficienza causale della mancata consegna del foglio informativo rispetto all’asserito danno subito ed al conseguente richiesto risarcimento del danno. Tale adempimento non incide sul perfezionamento negoziale, collocandosi a valle dell’accordo e assolvendo a una mera funzione ricognitiva e riepilogativa, non assimilabile alla funzione di riequilibrio di un’asimmetria di cui, ad esempio, alla disciplina sui servizi di investimento ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998.

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