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Giurisprudenza

Postergazione e fideiussione del socio in favore della società

2 Ottobre 2026

Andrea Galleano, Notaio in Trento, Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università di Trento

Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2026, n. 5582 – Pres. Di Marzio, Rel. Fraulini

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 12 marzo 2026, n. 5582, la Corte di Cassazione (Pres. Di Marzio, Rel. Fraulini) ha ritenuto che la garanzia fideiussoria prestata dal socio a favore di una società a responsabilità limitata sia riconducibile al perimetro applicativo di cui all’art. 2467 c.c. (v. anche Cass. n. 30054/2023). La norma prevede un regime di postergazione per i “finanziamenti dei soci a favore della società […] in qualsiasi forma effettuati”, trovando quindi applicazione, nella ricostruzione della Corte, anche in relazione al rilascio di garanzie reali o personali.

Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 15196/2024), la Cassazione ha ribadito che tale postergazione “integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento da parte del socio di s.r.l., sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria”. In particolare, l’art. 2467 c.c. sottopone a tale regime ogni finanziamento concesso “in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della postergazione occorre quindi considerare ogni fatto idoneo “a dimostrare la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario, tanto originario che sopravvenuto rispetto al momento in cui il socio richieda la restituzione del finanziamento”.

Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fra gli altri motivi, per non aver accertato la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario della società anche al momento della richiesta del rimborso, nonché “per aver parcellizzato gli elementi probatori forniti dalla società e oggetto di esame in sentenza, omettendo di applicare i corretti canoni ermeneutici nella ricostruzione del ragionamento valutativo delle prove”.

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