La Cassazione, con sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo), si è pronunciata in merito all’omologazione forzosa del concordato in continuità aziendale in presenza dell’approvazione delle classi di creditori privilegiati, che risulterebbe penalizzata dalla liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie una società chiedeva l’omologazione forzosa del concordato per continuità aziendale al Tribunale di primo grado, il quale, però, rigettava la domanda alla luce dell’asserita mancanza della condizioni ex art. 112 co. 2 lett. d) CCII (nella formulazione applicabile rationae temporis).
Tale disposizione prevede che in caso di mancata approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi di creditori, questa debba essere approvata da almeno una delle classi che sarebbe parzialmente soddisfatta, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione.
L’ipotesi ordinaria di omologazione del concordato, infatti, prevede il consenso unanime di tutte le classi, ma, in mancanza, il comma 2 del citato articolo prevede specifiche ipotesi in cui possa ugualmente procedersi all’omologazione.
La Corte d’Appello, a seguito di reclamo del decreto di rigetto, ha previsto come l’espressione “in mancanza” di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCII debba essere riferita non alla presenza di una classe favorevole formata da creditori titolari del diritto di prelazione, quanto alla maggioranza delle classi.
L’approvazione da parte di almeno una classe di creditori è quindi alternativa rispetto all’approvazione da parte della maggioranza delle classi.
Tale norma, precisa il Tribunale di secondo grado, è espressione dell’attuazione della Direttiva UE 1023/2019, la quale prevede che ai fini della ristrutturazione trasversale sia necessario che il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente soddisfatti.
La Corte ritiene come i due requisiti siano, quindi, tra loro alternativi.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello precisa come non sussistesse l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, ma solo di una classe che, nel caso di omologa del concordato preventivo, avrebbe percepito meno rispetto alla liquidazione giudiziale; secondo la Corte, quindi, sussisteva il requisito richiesto dall’art. 112 co. 2 lett. d) CCII.
La Cassazione, in tale contesto, precisa dunque preliminarmente come l’espressione “in mancanza” di cui all’art. 112 co. 2 lett. d) CCII sia stata oggetto di due differenti interpretazioni:
- Secondo una prima, l’omologazione è possibile anche se la proposta è approvata con il voto favorevole di almeno una classe purché questa sia almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause di prelazione
- Secondo un’altra interpretazione, l’omologazione necessita dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi purché almeno una sia formata da titolari di diritti di prelazione oppure da creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause di prelazione.
La Cassazione, riprendendo il considerando 54 della Direttiva UE 1023/2019, evidenzia come il dissenso della maggioranza delle classi rispetto al piano di ristrutturazione possa essere superato tramite l’approvazione da parte di una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio.
La Cassazione, in tale contesto, ritiene che l’espressione “in mancanza” di cui al citato art. 12 sia da riferire all’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi. L’omologazione, quindi, è possibile purché la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che “sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto ammissibile l’omologazione forzosa nel caso del concordato in continuità approvato da una sola classe di creditori, che godrebbe di un migliore trattamento nel caso di liquidazione giudiziale.

