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Giurisprudenza

L’onere della prova nell’assicurazione contro il rischio di furto

30 Luglio 2026

Niccolò Pellinidottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Firenze

Cassazione civile, sez. III, 17 giugno 2026, n. 20399 – Pres. Rel. Rossetti

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 17 giugno 2026 n. 20399 (Pres. Rel. Rossetti), la Corte di Cassazione, in tema di assicurazione contro il rischio furto, si è occupata dell’onere della prova in capo all’assicurato ai fini della liquidazione dell’indennizzo in una vicenda relativa alla denuncia di sinistro effettuata da una S.r.l. assicurata contro il rischio di furto.

Nel caso di specie, dopo aver denunciato un sinistro consistente nella (asserita) sottrazione ad opera di ignoti di un autoveicolo presso l’abitazione del legale rappresentante, la società si vedeva negata la liquidazione dell’indennizzo da parte della compagnia a causa di “elementi contraddittori ed anomali” riscontrati con riferimento alle modalità del fatto per come denunciato.

L’ordinanza in esame si contraddistingue per fornire una lucida analisi in punto di onere della prova in capo all’assicurato. A tal proposito, degni di particolare attenzione sono le ragioni della decisione rispetto a tre dei cinque motivi su cui si fondava il ricorso promosso dall’assicurato dinanzi alla Suprema Corte (e rigettato dalla medesima). 

In particolare:

  • Con il primo motivo, in cui è stata denunciata la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., la ricorrente ha sostenuto come “non si possa pretendere dall’assicurato la prova dell’esistenza del bene nel preciso momento immediatamente antecedente alla sottrazione, specie quando il furto viene scoperto solo al rientro dopo una lunga assenza; che è impossibile provare i fatti negativi; che a fronte degli elementi sopra elencati la prova dell’esistenza del veicolo, della sua funzionalità e della sua sottrazione ad opera di ignoti si sarebbe dovuta ritenere sussistente, e sarebbe spettato all’assicuratore dimostrare la simulazione del reato.

Sul punto, i Giudici hanno valutato come infondata la denunciata violazione dell’articolo 2697 c.c. (oltre che la violazione dell’art. 116 c.p.c.), ricordando come debba ritenersi “principio indiscusso quello secondo cui spetta all’assicurato l’onere di provare l’avveramento del rischio oggetto del contratto di assicurazione (i.e. il furto), nonché che “in sede di legittimità non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito.

  • Col secondo motivo, ove è stata denunciata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., il ricorrente ha sostenuto che “la Corte d’appello non avrebbe potuto esigere dall’assicurato la prova dell’esistenza e della efficienza del veicolo assicurato, in quanto tali circostanze dovevano considerarsi pacifiche perché mai specificamente contestate dalla compagnia sin dal primo grado, aggiungendo poi che “la stessa esistenza del contratto assicurativo implicava necessariamente la conoscenza, da parte dell’assicuratore, dell’esistenza del bene, del suo valore e della sua funzionalità, con la conseguenza che la mancata contestazione di tali elementi avrebbe dovuto vincolare il giudice.

Anche in questo caso i Giudici hanno censurato la ricostruzione offerta dalla ricorrente, argomentando come “la non contestazione dell’esistenza del veicolo al momento della stipula del contratto, non comporta di per sé la conoscenza dell’esistenza del veicolo al momento in cui se ne denunciò il furto e, più in generale, che “l’assicuratore, infatti, può scegliere di ispezionare il veicolo al momento ella stipula del contratto, ma non ha ovviamente l’onere di tenersi costantemente informato sulle vicende di esso, competendo piuttosto all’assicurato darne conto all’assicuratore (arg. ex art. 1898 c.c.). Dunque l’esistenza e le condizioni del veicolo, al momento in cui se ne denunciò il furto, erano circostanze estranee alla sfera di conoscibilità dell’assicuratore, e come tali sottratte agli effetti della non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.“.

  • Infine, con il quinto motivo di ricorso, sempre in punto di onere della prova, la società assicurata sosteneva che “era onere dell’assicuratore dimostrare che il furto era simulato e che i danni dichiarati causati dai ladri erano in realtà preesistenti”.

Anche il quinto motivo di ricorso è stato ritenuto infondato dalla Terza Sezione, secondo cui non vi è dubbio che “sia l’assicuratore a dovere dimostrare i fatti costitutivi di eventuali eccezioni di non indennizzabilità del sinistro a causa della previsione contrattuale di delimitazioni causali, spaziali o temporali del rischio. Ma tale onere sorge dopo che l’assicurato abbia dimostrato l’avverarsi del sinistro nella sua storicità, prova che la Corte d’appello ha ritenuto non esaustiva, con accertamento qui non sindacabile.

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