Con sentenza n. 122/2026 la C.G.T. di primo grado di Milano ha statuito che nell’ambito della cessione di crediti d’imposta della tipologia Super ACE le limitazioni di responsabilità previste in favore dei cessionari dalla normativa agevolativa ad essi relativa – presupponendo l’esistenza e l’individuabilità dei medesimi – non possono assistere fattispecie radicalmente nulle o fraudolente.
Nella vicenda la società Contribuente aveva impugnato l’atto di recupero emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate con il quale le veniva contestato l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta della tipologia Super ACE ritenuti inesistenti. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria riteneva che gli stessi presentassero molteplici criticità quali:
- la loro provenienza da cessioni cd. “a catena” volte ad ostacolare la loro origine
- la loro riconducibilità a soggetti del tutto privi di risorse finanziarie adeguate
- il prezzo di cessione pattuito corrispondente al 72% del loro valore nominale.
Il Giudice, richiamando alcune pronunce della Cassazione con le quali è stato radicalmente escluso che la buona fede del cessionario ammetta la compensabilità da parte del medesimo di un credito d’imposta inesistente (i.e. n. 40867/2022 e n. 44672/2022), ha rigettato il ricorso proposto dalla Contribuente evidenziando come la buona fede possa avere effetto sanante unicamente in presenza di un credito d’imposta realmente esistente ancorché non spettante.
La Corte è addivenuta a tale decisione anche sulla scorta del fatto che la ricorrente, nel corso del giudizio, non aveva dato prova di tale esistenza e dunque della sussistenza dei presupposti sostanziali per la loro maturazione, essendosi limitata a produrre documentazione afferente alle cessioni dei crediti intervenute successivamente al loro momento generativo e a rilevare che i crediti erano transitati attraverso la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione a tale rilievo è stato inoltre osservato che tale piattaforma non presenta alcuna valenza certificativa in ordine all’esistenza ovvero alla spettanza dei crediti oggetto di cessione, rispondendo unicamente a finalità meramente procedurali.


