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Giurisprudenza

Azione di responsabilità nelle partecipate e giurisdizione della Corte dei Conti

19 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. Un., 14 luglio 2026, n. 23220 – Pres. Ferro, Rel. Ponterio

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con ordinanza n. 23220 del14 luglio 2026 (Pres. Ferro, Rel. Ponterio) si è pronunciata sulle condizioni che integrano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente all’azione di responsabilità avanzata verso gli amministratori di società di capitali a partecipazione pubblica (pertanto non in house).

Dapprima la Corte ha evidenziato come vi sia un costante orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la semplice qualità di socio rivestita dallo Stato o da un ente pubblico non è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione erariale sull’azione di responsabilità.

Al di fuori delle ipotesi di società in house e società legali (ossia quelle attraverso cui l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa) il danno cagionato alla società a causa della mala gestio degli amministratori non può essere ritenuto danno erariale, consistente, questo, nel pregiudizio cagionato all’ente pubblico in maniera diretta.

Ciò è giustificato dalla distinta soggettività giudica – e quindi dall’autonomia patrimoniale – della società rispetto ai soci. Il danno cagionato dal comportamento illecito al patrimonio sociale non è quindi direttamente riferibile al patrimonio del socio.

Si può giungere quindi a ritenere che, ove la società non sia in house, per radicare la competenza della Corte dei Conti è necessario, alternativamente:

  • che sia prospettato un danno arrecato al socio pubblico in maniera diretta e non quale sola perdita di valore della partecipazione sociale
  • ovvero sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver trascurato l’esercizio dei propri diritti compromettendo il valore della partecipazione
  • oppure sussista la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate.

A sostegno di quanto sopra si ricorda come l’art. 12 d. Lgs. 175/2016 preveda che si applichi l’ordinaria disciplina civilistica della responsabilità per i membri degli organi amministrativi e di controllo di società partecipate, salva la competenza erariale nelle ipotesi di danni erariali.

Con danno erariale, secondo la citata disposizione, deve intendersi il pregiudizio “subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.

La disposizione differenzia, inoltre, il danno cagionato direttamente al capitale sociale (e indirettamente all’ente partecipante), da quello arrecato in via diretta sul valore della partecipazione dell’ente: mentre nel primo caso la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste solo in presenza di società in house, nel secondo caso non rileva la qualificazione della società, purché il danno incida direttamente sulla PA.

Per quanto riguarda le società non in house, quindi, la Corte dei Conti è competente solo in presenza di un danno diretto e non mediato all’ente pubblico.

Nell’ipotesi in cui la società non in house sia incaricata di svolgere un’attività pubblica in vece dell’ente pubblico partecipante, il riparto di giurisdizione ex art. 12 del d.lgs. n. 175/2016 deve essere coordinato con i principi suesposti, nel caso in cui le funzioni realizzate siano obiettivamente pubbliche, assumendo, in tal modo la qualifica di organo indiretto dell’amministrazione.

Più precisamente, si ha esercizio dell’attività pubblica non solo quando si svolgono funzioni pubbliche e poteri autoritativi, ma anche in presenza di finalità istituzionali tipiche della PA.

In presenza, quindi, di società partecipate che abbiano un rapporto di servizio con PA partecipanti per lo svolgimento di compiti istituzionali, la responsabilità della società stessa diventa erariale.

Nonostante ciò, se il citato rapporto di servizio costituisce il presupposto per configurare un danno erariale, esso è riferibile alla società stessa e non ai suoi organi o dipendenti.

Di conseguenza, i danni arrecati alla società dalla mala gestio degli amministratori o da atti illeciti imputabili ai suoi organi o dipendenti non costituiscono danno erariale, poiché incidono sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato, e non direttamente su quello del socio pubblico.

Pertanto, se ai fini della configurabilità del rapporto di servizio rileva l’effettivo esercizio da parte della società di funzioni spettanti all’ente pubblico, la giurisdizione della Corte dei Conti non può essere affermata quando tale rapporto non sia personalmente riferibile agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali.

La Corte, quindi, nel caso di specie, ha provveduto a cassare senza rinvio la sentenza della Corte dei Conti per difetto di giurisdizione.

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