Con la risposta ad interpello n. 162/2026, l’Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti circa la possibilità di riportare le perdite fiscali e le eccedenze di interessi passivi indeducibili previste dall’art. 172, comma 7, del TUIR maturate da una società veicolo a seguito di un’operazione di fusione inversa per incorporazione della stessa in una seconda società target, nella più ampia cornice di un piano di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buyout).
Più nello specifico, la predetta società target, nonché Istante, “ALFA” rappresentava che si trattava di un’operazione straordinaria che prevedeva la partecipazione di “BETA” – entità veicolo di nuova costituzione priva di autonoma struttura operativa o personale dipendente – allo scopo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (“OPA”) volta al delisting delle azioni della società ALFA.
L’operazione, si precisava, era stata finanziata prevalentemente tramite ricorso al debito bancario e, in misura minore, con apporti di capitale di rischio.
Contestualmente al completamento dell’acquisizione e al successivo delisting, si procedeva quindi alla fusione inversa per incorporazione di BETA in ALFA, anche per adempiere agli impegni assunti nei contratti di finanziamento.
Nel descritto scenario, BETA aveva maturato nel suo primo esercizio (ovverosia, il 2025) perdite fiscali derivanti principalmente dai costi per servizi di consulenza professionale e assistenza legale relativi all’OPA, nonché eccedenze di interessi passivi indeducibili generati dal finanziamento bancario.
Ciò posto, applicando rigorosamente i parametri dell’art. 172, comma 7, del TUIR, BETA non avrebbe superato né il “test di vitalità”, non avendo ricavi né spese per lavoro subordinato, né il “test del patrimonio netto”, risultando quest’ultimo azzerato o negativo a seguito della sterilizzazione dei conferimenti ricevuti nei 24 mesi precedenti.
Muovendo da queste premesse, l’Istante ha chiesto la disapplicazione della disciplina anti abuso riservata alle società non operative, in quanto, a suo avviso, l’operazione in discorso non integra un fenomeno di commercio di c.d. “bare fiscali”.
A sostegno, si adduce che il riporto di tali poste fiscali non genera alcun vantaggio tributario indebito né configura un’ipotesi elusiva, dal momento che il ruolo svolto da BETA è strettamente connesso alla sua funzione meramente strumentale di società veicolo costituita all’unico scopo di acquisire la società target ALFA.
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate ha espresso parere favorevole alla disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili di BETA maturate nel periodo d’imposta 2025.
A fondamento della propria decisione, l’Ufficio ha richiamato la ratio legis che informa l’art. 172, comma 7, del TUIR; norma diretta a contrastare la compensazione intersoggettiva di perdite tra società operative ed enti privi di reale capacità produttiva.
Nel caso sub specie, BETA ha svolto un ruolo meramente ed effettivamente strumentale all’acquisizione della società target ALFA, peraltro comprovato dall’analisi del bilancio che dimostra che le uniche componenti attive e passive di BETA sono direttamente legate all’operazione di OPA e che gli asset fiscali negativi discendono, in misura esclusiva, da oneri finanziari e spese legali e professionali necessarie al perfezionamento dell’operazione societaria.
In aggiunta, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le posizioni fiscali maturate da BETA nel successivo esercizio 2026 rientrano ope legis nell’esimente prevista dall’art. 177-ter del TUIR e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo del 27 giugno 2025.
Da ultimo, l’Ufficio, nel confermare la genuinità del riporto in avanti degli asset fiscali di BETA da parte di ALFA, ha precisato che tali poste, essendo pregresse all’ingresso nel consolidato fiscale facente capo ad ALFA, rimangono soggette ai vincoli di utilizzabilità e, in definitiva, potranno essere compensate esclusivamente con i futuri redditi imponibili generati dalla stessa società incorporante ALFA.


