La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IX, con le sentenze gemelle del 3 giugno 2026, T-1097/23 e T-1119/23 (Pres. Truchot Rel. Perišin) si è pronunciata relativamente alla legittimità del controllo esercitato da parte della Commissione UE, nell’ambito di un’indagine relativa ad un’operazione di concentrazione fra imprese, sui dispositivi privati utilizzati per fini professionali.
In particolare, nel caso di specie una società notificava alla Commissione europea un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di un’altra società. In risposta alla segnalazione, la Commissione autorizzava l’operazione in questione pur ponendo specifiche condizioni.
Tuttavia, sospettando che la concentrazione fosse stata attuata prematuramente, aveva avviato un’indagine in merito, richiedendo informazioni alle due imprese, ed invitandole a fornire documenti individuati sulla base di temi e termini di ricerca predefiniti, tratti dalle comunicazioni delle persone designate in un determinato periodo.
Tali documenti riguardavano, in particolare, le informazioni trasmesse tramite dispositivi di comunicazione elettronica sia professionali che privati, a condizione che fossero stati utilizzati almeno una volta per scopi professionali.
Ritenendo che tali richieste violassero il diritto al rispetto della vita privata, le società citate hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE chiedendo l’annullamento delle decisioni della Commissione afferenti le richieste di informazioni sopra specificate.
La Corte, in particolare, pur ritenendo che le richieste fossero tali da comportare una grave ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, ha sostenuto che tale restrizione fosse giustificata dal diritto dell’Unione.
Essa, infatti, si fonda su una base giuridica sufficientemente chiara e precisa, rispetta l’essenza del diritto alla vita privata, persegue un obiettivo di interesse generale consistente nel garantire l’effettiva applicazione delle norme di concorrenza e rimane proporzionata a tale obiettivo.
La Corte sottolinea che le informazioni relative alla vita privata vengono raccolte solo in via incidentale nel corso della ricerca di informazioni di natura commerciale e sono limitate a determinate persone, a un periodo specifico e a criteri di ricerca ben definiti.
Inoltre, tali ricerche sono accompagnate da garanzie volte a proteggere i dati sensibili e le informazioni riservate.
In tale contesto, la Corte evidenzia come i poteri investigativi della Commissione rischierebbero di essere resi inefficaci se le imprese potessero rifiutarsi di divulgare documenti conservati su dispositivi personali utilizzati a fini professionali: al fine di garantire l’effettività del diritto della concorrenza, infatti, la Commissione deve avere la possibilità di chiedere tutte le informazioni che le sono necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile dal diritto della concorrenza, nella fattispecie il Regolamento n. 139/2004, contenuti in strumenti di comunicazione professionali o personali, purché questi ultimi siano stati utilizzati a fini professionali, in ottemperanza al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali.
Infine la Corte sottolinea che le richieste di informazioni della Commissione sono soggette al controllo giurisdizionale dei tribunali dell’Unione, il che costituisce una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il Tribunale respinge i ricorsi delle citate società.
