La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20261 del 16 giugno 2026 (Pres. E. Scoditti, Rel. F. Rolfi), è tornata a pronunciarsi in materia di obblighi informativi gravanti sull’intermediario che negozia strumenti finanziari con investitori al dettaglio, con particolare riferimento alle (omesse) informazioni della c.d. offering circular.
A seguito di un ingente acquisto di obbligazioni societarie intermediato da una banca, gli acquirenti – delusi dal pessimo andamento dell’investimento – adivano l’autorità giudiziaria lamentando una pluralità di inadempimenti da parte dell’impresa finanziaria (tra cui la carenza in una delle avvertenze di inadeguatezza dell’investimento, il conflitto di interessi, la ricorrenza di un caso di vendita di aliud pro alio, essendo le obbligazioni emesse da una società veicolo estera).
Dopo una lunga vicenda processuale che aveva visto infine gli attori soccombenti, questi ultimi ricorrevano per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello nel giudizio di rinvio, lamentando, tra l’altro, che la decisione impugnata violava l’art. 21, co. 1°, lett. a) e b), t.u.f. e gli artt. 26 e 28 del Reg. Consob n. 11522/1998 (in vigore ratione temporis), nonché applicava falsamente l’art. 94 t.u.f.
In particolare, i ricorrenti si dolevano per non aver ricevuto, al momento della stipula, le informazioni contenute nella c.d. offering circular, le quali avrebbero consentito di far emergere il reale profilo di rischio degli strumenti acquistati e la condizione di crisi che già ai tempi riguardavano il gruppo cui apparteneva la società emittente.
Accogliendo tale motivo, la Suprema Corte ha ribadito principi già consolidati.
Quando l’emissione di strumenti finanziari non è accompagnata dalla pubblicazione del prospetto informativo ex art. 94 t.u.f. né gli stessi siano oggetto di valutazioni di rating, l’intermediario finanziario – prima della stipula con il cliente – è tenuto a far proprie le informazioni contenute nella offering circular: le norme sopra menzionate, infatti, impongono che la banca si attivi “per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un’informazione adeguata all’investitore sulle caratteristiche del prodotto.”
Dando seguito a precedenti analoghi (Cass. n. 28175/2019; Cass. n. 25845/2019; Cass. n. 2836/2025), la Corte ha inoltre sottolineato che la banca non va esente da responsabilità neppure ove il cliente abbia sottoscritto apposite dichiarazioni, con le quali dà atto di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti (specialmente ove si tratti di moduli standardizzati): mancando l’offering circular, si avrebbe comunque “carenza di informazioni essenziali su punti determinanti nella scelta dell’investimento dal momento che tale documento è l’unico contenente le informazioni essenziali relative al patrimonio dell’emittente nonché al regime giuridico dell’emissione.” Informazioni che l’intermediario ha l’obbligo di procurarsi e rendere note all’investitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 28 Reg. Consob cit.
Infine, il Collegio ha ribadito che tali obblighi sussistono anche ove l’intermediario non abbia partecipato al collocamento dei titoli, non disponesse del prospetto informativo o fosse estraneo al consorzio di collocamento dei medesimi (così Cass. n. 24147/2022) e che non rileva la propensione al rischio dell’investitore: questi, anche se in grado di sostenere perdete, deve comunque esser posto nelle condizioni di compiere le operazioni di investimento sulla scorta di informazioni adeguate.

