WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale


Problematiche implementative e scelte strategiche, fra data governance, organizzazione interna e gestione dei rischi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 27/08


WEBINAR / 17 settembre
La governance dell’Intelligenza Artificiale
www.dirittobancario.it
Flash News

Chiarimenti ESMA sulla concessione di prestiti di crypto-assets

31 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA, con Q&A n. 2883/2026 nell’ambito del MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114), ha chiarito se i CASP possano offrire servizi di concessione di prestiti di cripto-attività ai sensi del citato Regolamento e, in caso affermativo, a quali condizioni, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei crypto-assets dei clienti.

ESMA, nella risposta alla questione posta, risponde affermativamente precisando come il MiCAR non disciplini la concessione e la richiesta di prestiti di cripto-asset, tuttavia, i CASP che offrono tali servizi non regolamentati dovrebbero attenersi alla Dichiarazione di ESMA dell’11 luglio 2025 in materia.

Inoltre, i CASP che offrono servizi di concessione di prestiti cripto-attività rimangono soggetti agli obblighi generali previsti dal MiCAR, tra cui quello di operare in modo onesto, equo e professionale nell’interesse del cliente nonché di garantire che tutte le comunicazioni siano corrette, chiare e non fuorvianti.

In ogni caso, il prestito di cripto-asset comporta rischi significativi quali il rischio di controparte, il rischio di insufficienza delle garanzie e quello di perdere l’accesso ai cripto-asset prestati in caso di fallimento del CASP. Inoltre, le misure di salvaguardia previste dal MiCAR non si applicheranno alle attività utilizzate nei programmi di prestito.

I CASP, quindi, dovrebbero comunicare tali rischi ai propri clienti, fornire delle garanzie adeguate e valutare la solidità degli accordi o dei protocolli di prestito.

Ancora, laddove i CASP detengano le cripto-attività dei clienti o i mezzi di accesso alle stesse, devono salvaguardarne i diritti di proprietà e non utilizzare tali attività per proprio conto. L’utilizzo delle cripto-attività dei clienti a fini di prestito richiede, infatti, un consenso preventivo, espresso e specifico, limitato a condizioni chiaramente definite. Un consenso incorporato nei termini e nelle condizioni generali, senza essere messo in evidenza, non soddisferebbe tale requisito.

Di conseguenza, i ricavi generati dall’attività di prestito spettano al cliente, poiché è quest’ultimo a sostenere i rischi associati.

ESMA, da ultimo, precisa come tale Q&A non pregiudichi altre eventuali differenti classificazione del caso concreto. Alcuni accordi di prestito potrebbero, infatti, rientrare nei quadri normativi dell’UE o nazionali, a seconda delle loro caratteristiche. Ad esempio, a seconda delle loro caratteristiche specifiche e dei termini contrattuali, alcuni accordi di prestito potrebbero rientrare nella definizione di fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva AIFMD.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09


WEBINAR / 29 settembre
Pignoramento presso terzi e ruolo della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro 08/09