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Merger leveraged buy-out: recupero IVA con istanza di rimborso

8 Aprile 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta 58/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando una società veicolo costituita per realizzare un’operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) non abbia esercitato la detrazione dell’IVA sui costi di transazione, avendo prudenzialmente aderito ad un orientamento di prassi poi superato dalla giurisprudenza, il recupero dell’imposta assolta può avvenire esclusivamente tramite istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

La questione si colloca nel contesto delle operazioni disciplinate dall’articolo 2501-bis c.c., nelle quali, come è noto, una società veicolo contrae indebitamento per acquisire una società operativa e successivamente si fonde con essa.

Sul piano dell’IVA, il diritto alla detrazione – conformemente agli articoli 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 – sorge quando l’imposta diviene esigibile ed è esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto, previa tempestiva registrazione della fattura nel registro acquisti.

Se il contribuente non esercita la detrazione entro tale momento, potrebbe in linea generale correggere errori od omissioni mediante dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro i termini di decadenza per l’accertamento dell’IVA (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Venendo al caso di specie, la società aveva sostenuto rilevanti costi di consulenza e servizi professionali funzionali all’operazione straordinaria di MLBO.

Le fatture erano state regolarmente annotate nel registro, ma la detrazione non era stata esercitata in conformità all’orientamento di prassi allora prevalente, che qualificava la società veicolo come holding “statica”, priva di operazioni attive imponibili.

Solo successivamente la Corte di Cassazione, con le sentenze del 9 agosto 2024, nn. 22608 e 22649, ha riconosciuto che la società veicolo, quando svolge un’attività prodromica e funzionale alla futura attività della società risultante dalla fusione, deve essere considerata soggetto passivo IVA, con conseguente detraibilità dei costi di transazione.

Tale orientamento di giurisprudenza è stato poi integralmente recepito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione n. 7 del 12 febbraio 2026.

A questo punto la società incorporante ha chiesto se fosse possibile presentare dichiarazioni integrative per recuperare l’IVA non detratta. 

L’Agenzia ha negato tale possibilità, osservando che la dichiarazione integrativa presuppone un errore o un’omissione nella dichiarazione originaria.

Nel caso concreto, invece, la mancata detrazione era frutto di una “scelta consapevole”, ancorché prudenziale, e non di un errore materiale o di dichiarazione.

In ragione di ciò, assume l’Agenzia, il corretto strumento è qui l’istanza di rimborso dell’imposta non dovuta prevista dall’articolo 30-ter del decreto IVA, da presentare entro due anni dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Tale presupposto dev’essere individuato nella pubblicazione delle sentenze di Cassazione del 9 agosto 2024, che hanno chiarito la spettanza del diritto alla detrazione.

La società dovrà poi dimostrare di aver tempestivamente registrato le fatture, di non aver esercitato la detrazione e di aver neutralizzato eventuali effetti sul piano delle imposte dirette, laddove l’IVA sia stata imputata a costo inerente dell’attività d’impresa. 

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