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Dossier

Conseguenze della sentenza Lexitor in caso di estinzione anticipata del finanziamento

Collegio di coordinamento ABF, 17 dicembre 2019, n. 26525

17 Gennaio 2020

Paola Dassisti

Nella decisione in esame, il Collegio di Coordinamento esamina gli aspetti salienti delle conseguenze applicative determinate dalla c.d. “sentenza Lexitor”, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, che statuisce sul criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali, up front e recurring, nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte di un consumatore. Ed inoltre chiarisce se gli oneri commissionali, up front e recurring, siano rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis, ovvero secondo altra e diversa modalità.

Nella sopracitata sentenza la CGUE statuisce che art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Dunque, tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

A ciò fa riscontro anche l’esperienza giurisprudenziale dell’ABF che, nella incertezza di distinguere sul piano ontologico le attività definite come up front da quelle definite come recurring, aveva già ritenuto che essi tutte debbano qualificarsi nel senso più favorevole al consumatore aderente, rendendole perciò ripetibili.

Sul punto il Collegio evidenzia che l’art. 125 sexies TUB, essendo fedelmente recettivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, nel senso che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi.

Chiarito ciò, il Collegio si sofferma sul valore del criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis) quale possibile metodo di riduzione dei costi da seguire.

Il sistema di retrocessione dei costi finora seguito e il criterio di rimborso lineare, pure valorizzato dalla Banca d’Italia con riferimento ai costi recurring, non deve essere assolutizzato. Infatti, secondo il Collegio, il fatto che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente “presentati” come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz’altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring.

Va innanzitutto precisato che l’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE “non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare”. In effetti la CGUE ha statuito che i costi sopportati dal consumatore, di qualunque natura siano (a partire dagli interessi), devono essere ridotti in proporzione alla durata residua del contratto, indicando così la sola necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Da ciò ne discende che il criterio di competenza economica (alias, pro rata temporis), può essere ancora considerato il “più logico” con riguardo ai costi ricorrenti, ma non lo è rispetto ai costi istantanei, proprio a causa della loro diversa tipologia.

Il collegio di coordinamento precisa dunque che, per individuare il criterio di riduzione applicabile ai costi up front, in primo luogo occorre stabilire la nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c. della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi up front, in quanto contraria a norma imperati. La clausola nulla deve poi intendersi automaticamente sostituita ex art. 1419, comma 2, c.c. con l’art l’art. 125 sexies TUB letto alla luce della sentenza Lexitor.

In secondo luogo, si deve considerare che, poiché la legge non indica al riguardo un particolare criterio di rimborso, le parti, nella loro residua autonomia contrattuale, possono declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto risponda a un principio di proporzionalità.

Ma se ciò non accada, essendo in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale e non potendo rinvenirsi una disposizione normativa suppletiva, è necessario il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.) che deve essere operata dal giudicante (nella specie l’Arbitro bancario) chiamato ad individuare il criterio di riduzione applicabile ai costi up front.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, non già al Collegio di Coordinamento che è privo di poteri paranormativi.

Il Collegio di Coordinamento ritiene comunque che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi. In quanto questa soluzione mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa.

Inoltre, il Collegio stabilisce che stante la natura dichiarativa della sentenza Lexitor, le sue conseguenze investono anche i contratti stipulati in data anteriore alla pronuncia della stessa.

In conclusione, con riguardo alla proposizione dei ricorsi in materia, il Collegio specifica che, se il cliente ha a suo tempo domandato la retrocessione di tutti i costi, compresi quelli up front, e il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, gli ha riconosciuto soltanto la retrocessione di costi recurring, la pretesa afferente ai costi up front non può essere riproposta in virtù del principio ne bis in idem.

Se, invece, il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, un nuovo ricorso avente ad oggetto le commissioni up front derivanti dal medesimo fatto costitutivo, deve ritenersi anch’esso inammissibile. Infatti, la domanda se accolta comporterebbe una inammissibile modifica della decisione già assunta, oltre ad integrare la violazione del principio di infrazionabilità della domanda.

Deve, pertanto, escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente, edotto della sopravvenuta sentenza Lexitor, possa proporne un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio di Coordinamento enuncia così il seguente articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.


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