Usura – Costo del credito – Interessi moratori – Interpretazione art. 644 c.p. e art. 1815 c.c.
Gli interessi moratori non sono presi in considerazione dalle «Istruzioni per le rilevazioni dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura» della Banca d’Italia nella determinazione del «tasso soglia» e, pertanto, non possono essere computati nel costo del credito ai fini della valutazione di usurarietà del negozio. La diversa posizione assunta dalla Corte di Cassazione pecca di «eccessiva scioltezza».
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Usura – Frode alla legge – Art. 1344 c.c. – Valutazione complessiva del negozio – Interessi moratori – Inerenza – Nullità.
La pattuizione di «interessi moratori elevati e oltre soglia» si pone come parte di un assetto negoziale destinato ad aggirare le disposizioni in tema di contrasto all’usura e integra i presupposti della frode alla legge, con la conseguente applicazione del regime di cui al comma 2 dell’art. 1815 c.c.
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Usura – Superamento tasso soglia – Insostenibilità di una lettura «sommatoria» di interessi corrispettivi e di interessi moratori.
Stante il carattere tipicamente sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella degli interessi corrispettivi, è logicamente errata ogni «sommatoria» dei relativi tassi per la verifica del superamento del «tasso soglia».
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Usura – Interessi moratori – Natura di clausola penale – Interessi moratori di carattere manifestamente eccessivo – Conseguenze anche in relazione ai contratti con consumatore.
La pattuizione di interessi moratori partecipa della natura di clausola penale. La manifesta eccessività di questo specifico patto determina la riduzione del tasso convenuto ad equità ex art. 1384 c.c., mentre nei contratti con consumatori detta eccessività della clausola in quanto tale determina la nullità della medesima ex artt. 33 comma 2 lett. f. e 36 cod. consumo.
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Usura – Parametri misurazione eccessività tassi moratori – Inadeguatezza rilevazione Banca d’Italia del 2001 – Interesse del creditore all’adempimento.
Ai fini della valutazione dell’eccessività degli interessi moratori, risultano inadeguate le rilevazioni sulla maggiorazione per i casi di ritardato pagamento effettuate dalla Banca d’Italia del 2001. Esse possono, tuttavia, concorrere a fornire elementi di giudizio in un quadro circostanziale più complesso, che tenga particolarmente in considerazione l’interesse del creditore all’adempimento.