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Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare del dirigente per omessa comunicazione del conflitto di interessi

24 Ottobre 2019

Francesco Pezone

Corte d’Appello di Milano, 08 agosto 2019, n. 1057 – Pres. Picciau, Rel. Dossi

Di cosa si parla in questo articolo

L’omessa comunicazione alla società di un conflitto di interessi, sia pur solo potenziale, da parte di un dirigente, ne giustifica il licenziamento per motivi disciplinari, trattandosi di un evento idoneo ad incidere sul rapporto tipicamente fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro. Tale circostanza, tuttavia, non costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro da parte della società – facendo conseguentemente sorgere in capo a quest’ultima, ai fini della legittimità del licenziamento, l’obbligo di preavviso ovvero di corresponsione della relativa indennità sostitutiva – laddove la situazione di conflitto di interessi non sia stata dolosamente occultata dal dirigente.

Una società aveva intimato il licenziamento disciplinare ad un proprio dipendente, inquadrato come dirigente, sulla base di due addebiti.

In primo luogo, la società aveva contestato al dirigente l’esercizio di un potere amministrativo di fatto dell’impresa: questi, gestendo in maniera pressoché esclusiva la scelta dei fornitori e degli spedizionieri e i rapporti commerciali con gli stessi, avrebbe goduto di una sfera di ampia autonomia e discrezionalità, tale da consentirgli di agire al di fuori di ogni controllo e ingerenza da parte degli organi societari formalmente titolari del potere gestorio.

Inoltre, la società aveva contestato al dirigente un abuso del proprio ruolo aziendale. Lo stesso, infatti, era titolare di una partecipazione rilevante (pari al 33,2%) al capitale del principale fornitore della società datrice di lavoro e, pur trovandosi in una palese situazione di conflitto di interessi, aveva omesso di comunicarlo alla società, sebbene il Codice etico di quest’ultima prevedesse, a carico di qualunque dipendente che fosse venuto a trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, un obbligo di immediata comunicazione ai propri responsabili. Inoltre, il dirigente avrebbe favorito lo sviluppo di rapporti commerciali tra le due società che avrebbero, da un lato, avvantaggiato sul piano economico-finanziario il fornitore e, dall’altro, cagionato un danno alla società cliente a causa di dazi doganali e spese connesse alla spedizione e al trasporto delle merci (avendo la società partecipata sede in Moldavia).

Il dipendente aveva impugnato il licenziamento con ricorso al Tribunale di Lecco, che ne aveva accolto parzialmente le domande ritenendo giustificato, ma non sorretto da giusta causa, il recesso della società; per l’effetto, il giudice di primo grado aveva condannato quest’ultima al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, rigettando invece la domanda di condanna nei suoi confronti al pagamento dell’indennità supplementare.

La Corte d’Appello di Milano, adita dalla società soccombente, conferma integralmente la decisione gravata. In relazione al presunto esercizio del ruolo di direttore generale di fatto svolto dall’appellato, il giudice di secondo grado statuisce l’infondatezza delle censure mosse dalla società avverso il dipendente, considerandole generiche ed inidonee a comprovare la tesi della società, ed esclude la sussistenza di inadempimenti imputabili al dirigente. L’attività svolta da quest’ultimo, infatti, non era sintomatica dell’esercizio di un autonomo potere gestorio di fatto: le contestazioni mosse dalla società si limitavano a individuare prassi gestionali reiterate nel tempo, di cui gli amministratori non potevano non essere a conoscenza.

Quanto invece al presunto abuso della posizione aziendale, la Corte d’Appello sottolinea il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società appellante, la quale non aveva offerto alcuna prova del fatto che la condotta del dirigente avesse, da un lato, avvantaggiato la società di cui era socio e, dall’altro, cagionato un danno alla società di cui era dipendente. Non risultava acquisito agli atti del processo alcun elemento che, consentendo un puntuale confronto con le tariffe e i prezzi applicati dalle imprese italiane nel mercato di riferimento, proverebbe l’esistenza di un danno subito dalla società appellante.

La Corte si sofferma, infine, sulla situazione di conflitto di interessi in cui versava il dirigente, ritenendo questa volta fondato l’addebito mosso dalla società. In primis, perché il dirigente, proprio in relazione al ruolo ricoperto, non poteva non essere a conoscenza del contenuto del Codice etico della società e, in secondo luogo, perché non vi era alcuna prova del fatto che egli avesse informato i vertici societari dell’esistenza di tale conflitto. Al contempo, tuttavia, il giudice di secondo grado riconosce che il dirigente non aveva occultato dolosamente tale situazione (la quale, peraltro, era facilmente riscontrabile consultando la visura camerale della società partecipata). Richiamando il consolidato orientamento di legittimità sul punto, la Corte d’Appello ricorda come la nozione di giustificato motivo di licenziamento di un dirigente si discosti, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella prevista dalla disciplina generale di cui alla L. 604/1966, alla luce della natura fiduciaria caratterizzante il rapporto di lavoro tra dirigente e società. Pertanto, affinché sul piano giuridico il licenziamento di un dirigente possa essere considerato giustificato, è sufficiente qualsiasi motivo, purché esso consenta di escludere l’arbitrarietà del licenziamento e si riferisca a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore di lavoro (ad esempio, perché la posizione del dirigente all’interno dell’azienda è divenuta nel tempo non più adeguata allo sviluppo degli obiettivi imprenditoriali della società).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte conclude affermando che la situazione di conflitto di interessi in cui versava il dirigente nella vicenda de qua non fosse grave al punto da costituire giusta causa di licenziamento, ma, al contempo, giustificasse il recesso da parte della società.

 

 

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