Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento recante alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM) che recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni.
Le modifiche principali riguardano i seguenti profili:
a) Soggetti segnalanti. Gli iscritti all’elenco di cui al comma 1 dell’art. 111 del TUB (operatori di microcredito) sono stati inseriti tra i soggetti tenuti alla rilevazione trimestrale dei TEGM di cui al punto A2. delle Istruzioni.
b) Trattamento degli oneri. Per tutti gli oneri da includere nel TEG, compresa la CIV, è stato reso automatico l’obbligo di calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l’onere trimestrale). La possibilità di inclusione nel TEG senza annualizzazione è stata limitata a specifici oneri previsti contrattualmente una tantum nell’anno.
c) Operazioni escluse. Sono state escluse dalla segnalazione le operazioni di cui al comma 3 dell’art. 111 del TUB, effettuate a condizioni più favorevoli del mercato (c.d. microcredito sociale).
Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 30 giugno 2015.