Con Decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha affermato il seguente principio relativamente agli effetti della mancata informativa preventiva al cliente di segnalazione in Centrale dei rischi.
Di seguito il principio espresso dal Collegio di Coordinamento AFB .
L’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa.