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Controparti Centrali: nuovi RTS sui collegi di risoluzione

21 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/1192 integra il Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR) con le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione.

I nuovi RTS CCPRRR definiscono in particolare i seguenti profili connessi al funzionamento dei collegi di risoluzione.

Per quanto riguarda l’organizzazione operativa dei collegi di risoluzione, gli RTS disciplinano:

  • identificazione dei membri e degli osservatori potenziali del collegio di risoluzione
  • ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi all’interno al collegio di risoluzione
  • comunicazione con le Controparti Centrali
  • redazione e aggiornamento dei contatti
  • contenuto delle modalità e procedure scritte funzionali al funzionamento del collegio di risoluzione
  • attivazione e revisione delle modalità e procedure scritte funzionali al funzionamento del collegio di risoluzione
  • riunioni e ulteriori attività del collegio di risoluzione
  • scambio di informazioni
  • politica di comunicazione
  • comunicazione esterna
  • situazioni di emergenza

Per quanto riguarda la pianificazione della risoluzione e decisioni congiunte in materia di risolvibilità, i seguenti profili sono definiti:

  • pianificazione delle fasi della procedura di decisione congiunta relativa al piano di risoluzione ed alla valutazione della risolvibilità
  • elementi del calendario della decisione congiunta
  • preliminare dialogo sulla strategia di risoluzione
  • informazioni trasmesse dalle Controparti Centrali
  • informazioni trasmesse dall’autorità di risoluzione
  • elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità
  • discussione con le Controparti Centrali
  • discussione sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità
  • definizione ed emanazione della decisione congiunta
  • comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alle Controparti Centrali
  • procedura da utilizzare in mancanza di decisione congiunta
  • sospensione della procedura di decisione congiunta
  • definizione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte in merito all’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure finalizzate a superare o eliminare gli impedimenti
  • consultazione e trasmissione della relazione alla Controparte Centrale
  • presentazione di osservazioni da parte delle Controparti Centrali e consultazione delle autorità
  • elaborazione ed adozione delle decisioni congiunte in ordine all’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, nonché comunicazione alla Controparte Centrale di tali decisioni congiunte
  • monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte
  • procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità
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