Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 giugno 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/1192 integra il Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCPRRR) con le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) sul contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione.
I nuovi RTS CCPRRR definiscono in particolare i seguenti profili connessi al funzionamento dei collegi di risoluzione.
Per quanto riguarda l’organizzazione operativa dei collegi di risoluzione, gli RTS disciplinano:
- identificazione dei membri e degli osservatori potenziali del collegio di risoluzione
- ruolo di osservatori delle autorità di paesi terzi all’interno al collegio di risoluzione
- comunicazione con le Controparti Centrali
- redazione e aggiornamento dei contatti
- contenuto delle modalità e procedure scritte funzionali al funzionamento del collegio di risoluzione
- attivazione e revisione delle modalità e procedure scritte funzionali al funzionamento del collegio di risoluzione
- riunioni e ulteriori attività del collegio di risoluzione
- scambio di informazioni
- politica di comunicazione
- comunicazione esterna
- situazioni di emergenza
Per quanto riguarda la pianificazione della risoluzione e decisioni congiunte in materia di risolvibilità, i seguenti profili sono definiti:
- pianificazione delle fasi della procedura di decisione congiunta relativa al piano di risoluzione ed alla valutazione della risolvibilità
- elementi del calendario della decisione congiunta
- preliminare dialogo sulla strategia di risoluzione
- informazioni trasmesse dalle Controparti Centrali
- informazioni trasmesse dall’autorità di risoluzione
- elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione e del progetto di valutazione della risolvibilità
- discussione con le Controparti Centrali
- discussione sul progetto di piano di risoluzione e sul progetto di valutazione della risolvibilità
- definizione ed emanazione della decisione congiunta
- comunicazione della decisione congiunta e della sintesi del piano di risoluzione alle Controparti Centrali
- procedura da utilizzare in mancanza di decisione congiunta
- sospensione della procedura di decisione congiunta
- definizione delle fasi delle procedure di decisioni congiunte in merito all’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure finalizzate a superare o eliminare gli impedimenti
- consultazione e trasmissione della relazione alla Controparte Centrale
- presentazione di osservazioni da parte delle Controparti Centrali e consultazione delle autorità
- elaborazione ed adozione delle decisioni congiunte in ordine all’individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità e sulle misure volte a superare o eliminare tali impedimenti, nonché comunicazione alla Controparte Centrale di tali decisioni congiunte
- monitoraggio dell’applicazione delle decisioni congiunte
- procedura in assenza di decisione congiunta sulle misure volte a superare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità