La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 dispone delle modifiche alla legislazione vigente in materia di usura ed estorsione.
È stata infatti prevista una maggiore flessibilità nell’accesso ai Fondi di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura consentendo l’erogazione di finanziamenti anche quando il procedimento penale è ancora in corso.
In particolare, l’erogazione di mutui senza interessi è consentita anche in favore dei soggetti dichiarati falliti, previo parere favorevole del giudice delegato alla procedura fallimentare e al fatto che l’imprenditore non abbia riportato condanne definitive per i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Infine, la legge provvede ad inasprire le pene previste per il reato di estorsione.