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Attualità

Società di calcio e concorsualità: le modifiche alle NOIF ed i loro riflessi sulla crisi calcistica

29 Giugno 2023

Gabriella Covino, Partner, Gianni & Origoni

Luca Jeantet, Partner, Gianni & Origoni

Paola Vallino, Managing Associate, Gianni & Origoni

Marcello Pollio, Partner, Bureau Plattner

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo analizza il rapporto tra le società di calcio e la disciplina del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, anche alla luce delle recenti modifiche alle norme organizzative interne federali (NOIF) che regolano tale settore ed i loro impatti sulla crisi calcistica.


1. Introduzione

I recenti casi che hanno visto protagoniste le squadre della Sampdoria, con il perfezionamento di un intervento di investimento esecutivo di un accordo definito nel contesto di una composizione negoziata della crisi, e della Reggina, con l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti associato ad un cram down forzoso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, suggeriscono una riflessione più generale sul rapporto tra il mondo del calcio ed il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”), anche avendo riguardo particolare alle recenti modifiche che sono state apportate alle norme organizzative interne federali (“NOIF”).

2. Inquadramento generale e casistica “storica”

Oggi non è in discussione che le società di calcio professionistiche possano essere liquidate giudizialmente oppure accedere ad altre procedure concorsuali regolatrici di uno stato di crisi.

Tanto trova, anzi tutto, fondamento nella riforma avvenuta con legge n. 586/1996, la quale ha introdotto l’obbligo per le società di calcio professionistiche di prevedere, nell’atto costitutivo, una precisa disciplina della ripartizione degli utili e, in particolare, “l’atto costitutivo deve provvedere che una parte degli utili, non inferiore al dieci per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”).

In conseguenza di questa modifica normativa, le società di calcio professionistiche sono riportate nell’alveo degli enti collettivi a finalità di lucro e, come tali, sono qualificate a tutti gli effetti imprenditori commerciali che esercitano in modo professionale e con metodo economico un’attività organizzata per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi.

Di qui, la conferma che le società di calcio professionistiche sono soggette alla normativa concorsuale e, pertanto, a ciascuno degli strumenti in essa previsti, tale oggi intendendosi l’ampio ventaglio offerto dal CCII con la necessità di verificare, anche rispetto al profilo della conservazione del titolo sportivo, se ed in quali termini sussista il limite d’impiego esclusivamente di quegli strumenti che implichino una continuità aziendale e non già un finalità puramente liquidativa.

Molteplici i casi che si sono succediti negli anni e che hanno preceduto i più recenti della Sampdoria e della Reggina, quali quelli del Torino (fallimento preceduto da ipotesi di concordato preventivo con l’intervento di un assuntore), Monza (a seguito della dichiarazione di fallimento il giudice delegato del Tribunale competente ha dapprima disposto l’esercizio provvisorio, al fine di consentire che si portasse a termine il campionato e, successivamente, ha disposto la vendita dell’azienda, motivando la sua decisione con esigenze di salvaguardia dell’interesse dei creditori ma anche di continuità dell’attività oggetto dell’impresa, nonché della salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti), Alessandria (analogo al Monza), Perugia (a seguito del fallimento della società Associazione Calcio Perugia S.p.A., militante in Serie B, venne costituita una nuova società, il Perugia Calcio S.r.l., in seguito Perugia Calcio S.p.A., che aderì al Lodo Petrucci venendo ammessa al Campionato di Serie C1), Parma (amministrazione straordinaria), Trento (concordato preventivo) e Napoli (nel giugno del 2004, la S.S.C. Napoli S.p.A., concedeva in affitto l’azienda sportiva, comprensiva del titolo sportivo di serie B e, dunque, del diritto a partecipare al campionato professionistico di competenza. La stessa società, non essendo più in possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza, chiedeva alla F.I.G.C di consentire in sua vece, l’iscrizione ad altra società, della Napoli Sportiva S.p.A., con cui aveva perfezionato il contratto d’affitto d’azienda. L’operazione contrattuale fu caratterizzata dalla stipula di un preliminare di affitto d’azienda con cui le parti convenivano che la società S.S.C. Napoli S.p.A. avrebbe concesso in affitto il complesso aziendale costituito da beni materiali ed immateriali. La Federazione, con provvedimento motivato, negava l’iscrizione al campionato della neo affiliata, essendo vietato, per il proprio ordinamento, ogni valutazione economica e cessione del titolo sportivo. Le due società, legate dal rapporto contrattuale di affitto, adivano la competente Camera Arbitrale del C.O.N.I., chiedendo la riforma dei provvedimenti di non ammissione alla F.I.G.C. Nelle more del giudizio arbitrale, il Tribunale di Napoli, con sentenza dichiarava il fallimento della S.S.C. Napoli S.p.A., e “considerato il titolo sportivo il principale bene dell’azienda fallita” e “ritenuta la procedura di assegnazione del titolo sportivo prevista dall’art.52, comma 6 delle NOIF, più nota come Lodo Petrucci, illegittima e sostanzialmente lesiva dell’azienda fallita nel suo complesso”, autorizzava il curatore ad esperire tutte le azioni giudiziarie, anche di tipo cautelare, al fine di garantire i creditori della massa. Con successivo provvedimento la Federazione, preso atto della dichiarazione di fallimento, disponeva la revoca dell’affiliazione della S.S.C. Napoli S.p.A. Nel settembre 2004, dopo varie vicende, la F.I.G.C. procedeva all’iscrizione al campionato di Serie C1 della medesima società, precisando all’uopo che la procedura di attribuzione del titolo sportivo di categoria inferiore, doveva inquadrarsi in una diversa applicazione del c.d. Lodo Petrucci frutto della straordinarietà della situazione, “derivante dalla collocazione temporale della dichiarazione di fallimento della S.S.C. Napoli S.p.A.”).

3. Le modifiche alle NOIF: uno sguardo di insieme

La F.I.G.C. ha recentemente adottato alcune modifiche alle proprie norme organizzative interne per adattarle alle nuove norme del CCII.

Le modifiche, intervenute con delibere del 19 aprile 2023 e rese note il 21 aprile 2023 con le comunicazioni 167/A, 168/A e 169/A), sono state emanate in ragione della ravvisata necessità di ridefinire le disposizioni federali in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto delle novità apportate al CCII, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati in ambito professionistico nella prospettiva, tra le altre, della necessaria, anzi imprescindibile, regolarità remunerativa dei calciatori e della collegata regolarità contributiva.

Partiamo dal dato che le NOIF sono la base organizzativa della F.I.G.C. e, con essa, delle società di calcio che partecipano ai campionati previsti dalle varie leghe che la compongono.

Due le sezioni delle NOIF: una che disciplina i soggetti che compongono la F.I.G.C., vale a dire le società sportive, le leghe, i settori giovanili e del calcio femminile, l’Associazione Italiana Arbitri e i calciatori; l’altra che regola il suo funzionamento e si occupa di disciplinare, nell’ordine:

  • le regole relative al tesseramento delle società sportive e degli atleti;
  • le tutele riconosciute agli affiliati;
  • l’ordinamento dei campionati, delle gare sportive e delle squadre nazionali;
  • la disciplina dei calciatori in campo.

La seconda sezione delle NOIF investe i controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche e la disciplina dei rapporti lavorativi tra società e calciatori.

Questo compendio di regole governa tutti gli aspetti relativi all’ordinamento calcistico professionale e dilettantistico, interagendo con la disciplina della crisi d’impresa.

Di qui e per questa ragione, la delibera del 19 aprile 2023 del Consiglio Federale della F.I.G.C. con cui le NOIF sono state armonizzate con il CCII.

Le modifiche riguardano la decadenza e la revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C., la cessione del titolo sportivo ed i controlli effettuati dall’ente preposto (la Co.Vi.So.C.) sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche.

Più in particolare, l’articolo 16 delle NOIF già prevedeva al comma 6, tra le cause per le quali il Presidente Federale poteva deliberare la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C., l’apertura della liquidazione giudiziale secondo le norme del CCII.

La novità introdotta consiste nell’inserimento di due nuovi commi (6-bis e 6-ter) nei quali si prevede rispettivamente:

  • che il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in tutti gli altri casi di adozione delle procedure di cui al CCII con finalità liquidatorie, quale può essere, a titolo esemplificativo, un concordato semplificato oppure un concordato preventivo liquidatorio;
  • che il Consiglio Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di ricorso ad istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale indiretta e quindi che comportino l’esercizio dell’impresa, in qualsiasi forma, da parte di soggetto diverso dal debitore salvo nell’ipotesi dell’art. 20 NOIF del conferimento dell’azienda in una nuova società interamente posseduta dalla società conferente (un esempio, sul punto, può essere la cessione di azienda nella composizione negoziata della crisi oppure il concordato in continuità indiretta).

Un’altra novità introdotta riguarda l’art. 52 delle NOIF che disciplina il trasferimento del titolo sportivo, ossia del riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, unitamente ad altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società a un determinato campionato.

In particolare, il titolo sportivo non può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, ma può, nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società che lo deteneva, essere attribuito ad altra società quando concerne un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri, tra le altre cose, di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in liquidazione giudiziale ai sensi del CCII.

Infine, devono segnalarsi alcune novità connesse alla disciplina della crisi d’impresa con riferimento alle disposizioni relative ai controlli esercitati dalla Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) nei confronti delle società professionistiche.

In particolare, all’art. 85 delle NOIF, viene imposto il rispetto da parte delle società professionistiche di una serie di adempimenti volti a monitorare lo stato economico-finanziario delle stesse e l’eventuale sussistenza di situazioni di crisi, essendosi aggiunto un ultimo paragrafo che prevede che, in caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso.

Queste società continueranno, in ogni caso, ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal medesimo articolo ai fini della partecipazione ai campionati, salvo l’onere di adempiere le proprie obbligazioni nelle ipotesi in cui, in esito all’omologazione da parte del Tribunale o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione (è il caso dell’omologa della proposta concordataria o dell’omologa degli accordi di ristrutturazione limitatamente ai contraenti di detti accordi).

L’articolo 90 della NOIF prevede che, nel caso in cui una società professionistica presenti domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal CCII che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, la Co.Vi.So.C. disponga la non ammissione della società ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria, o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento.

Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale dei calciatori ceduti di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, e il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso.

Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.

4. Segue: le procedure del CCII compatibili e quelle incompatibili con le NOIF

Lo stato di insolvenza, che un tempo veniva indicato come situazione che creava un pregiudizio totale alla permanenza di una società sportiva professionistica nel campionato di calcio, ora non è più tale.

La ragione sta nel fatto che oggi il presupposto oggettivo dell’insolvenza non è l’unico individuato per l’apertura di una procedura liquidatoria.

Certamente l’insolvenza (come definita ora dall’art. 2, lett. b) del CCII) è il presupposto per sottoporre una società alla liquidazione giudiziale (cioè il nuovo fallimento), tuttavia lo stato di insolvenza se reversibile e non già in sé e per sé considerato, così come lo stato di crisi (art. 2, lett. a) del CCII) sono condizioni oggettive per aprire una qualsiasi procedura concorsuale, alle quali oggi appartengono sia i piani attestati sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti (non solo come prima del CCII il concordato preventivo e il fallimento o l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Ciò che oggi rende una procedura di ristrutturazione dell’impresa, ovvero una procedura concorsuale, compatibile con l’ordinamento della F.I.G.C. è il carattere della stessa: se in continuità aziendale diretta è compatibile, se di tipo liquidatorio o di continuità aziendale indiretta non lo è.

Così, oggi, anche il concordato preventivo in continuità aziendale diretta è compatibile con la necessità di ristrutturazione di una società sportiva.

Un elemento, tuttavia, che crea non poco rilievo alla scelta dello strumento giuridico per la ristrutturazione delle società sportive è la possibilità di definire un accordo transattivo anche con gli enti pubblici titolari di crediti erariali e contributivi.

La transazione fiscale prevista dagli artt. 63 e 88 CCII trova, però, è possibile solo all’interno degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57 e ss. del CCII e del concordato preventivo ex art. 84 e ss. CCII.

Tali disposizioni hanno previsto, addirittura, che a certe condizioni il fisco e gli enti previdenziali possono essere obbligati alla transazione senza esprimere il loro voto.

5. Segue: l’art. 85 delle NOIF e il parallelismo con il CCII

Con una scelta che è parsa assai pertinente (e ragionevole) per garantire la permanenza nel campionato delle società calcistiche che accedono agli strumenti di ristrutturazione dell’impresa, la F.I.G.C. ha aggiunto l’ulteriore adempimento stabilito dalla lettera e) dell’art. 85 NOIF, il quale richiede che all’avvio di una procedura per la continuità aziendale diretta, le società sportive professionistiche devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso.

Si tratta di un adempimento similare a quello che è richiesto per i contratti in corso con la pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, CCII). L’utilizzo della locuzione “asseverato” si discosta dalla definizione che il CCII utilizza per il giudizio che esprime il professionista indipendente (art. 2, lett. o) CCII) che deve valutare la fattibilità dei piani di risanamento. Detto giudizio viene, infatti, definito nel CCII come giudizio di “attestazione”.

In altre parole, la partecipazione ad un campionato di calcio, così come la partecipazione ad una gara pubblica, postula l’evidenza asseverata di una continuità aziendale diretta che esprima quanto meno in equilibrio finanziario, venendosi in tal modo a creare una situazione tale per cui la società calcistica conclude, in buona sostanza, un contatto con il soggetto pubblico F.I.G.C., avente ad oggetto la dimostrazione di poter portare a compimento la stagione e, con essa, il relativo campionato, con conseguente diritto di conservazione del titolo sportivo.

La lettera e) dell’art. 85 delle NOIF prosegue con un esplicito riferimento all’omologazione che deve pronunciare il tribunale in merito agli strumenti di regolazione della crisi, permettendo la permanenza al campionato della società sportiva anche prima della definitiva omologazione pronunciata dal tribunale.

Dunque, la F.I.G.C. sembra avere ben chiaro quali siano i tempi tecnici richiesti dal CCII per concludere una procedura concorsuale.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto precede, è possibile concludere nel senso che:

  • le società di calcio, anche perché imprenditori commerciali, possono accedere alle procedure di regolazione della crisi di impresa;
  • la conservazione del titolo sportivo dipende dall’implementazione di uno strumento regolatore della crisi che postuli e presupponga la continuità aziendale purchè diretta;
  • è sicuramente necessario che l’operazione venga verificata, anche in via preventiva, con l’organo federale sulla base di un’asseverazione di una continuità aziendale che esprima quanto meno un equilibrio finanziario;
  • la gestione dell’indebitamento erariale non potrà prescindere dalle nuove previsioni in materia di transazione fiscale e previdenziale.
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